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Malasanità - Errore medico Responsabilità professionale

Morte per sepsi ospedaliera: risarcimento ai familiari

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La morte di un paziente per sepsi durante un ricovero ospedaliero può sollevare interrogativi sulla correttezza delle cure ricevute, soprattutto quando l’infezione non è stata riconosciuta tempestivamente, il trattamento antibiotico è stato ritardato oppure il peggioramento clinico non è stato adeguatamente monitorato. In queste circostanze, i familiari possono chiedere l’accertamento di un’eventuale responsabilità sanitaria e, quando ne ricorrono i presupposti, ottenere il risarcimento dei danni subiti. La sepsi, però, può avere un’evoluzione grave anche in presenza di cure appropriate: occorre quindi verificare se una condotta colposa del personale sanitario o una carenza organizzativa della struttura abbia contribuito causalmente al decesso. Come Studio Legale Calvello, affrontiamo queste situazioni attraverso l’esame della documentazione clinica e una valutazione medico-legale, per individuare eventuali omissioni e stabilire quali pretese risarcitorie possano essere concretamente sostenute.

Quando la morte per sepsi ospedaliera può dipendere da un errore medico

La sepsi è una condizione potenzialmente letale nella quale la risposta dell’organismo a un’infezione provoca una disfunzione degli organi. Nei casi più gravi può evolvere in shock settico, con alterazioni circolatorie e metaboliche tali da compromettere rapidamente le funzioni vitali. L’infezione può essere già presente al momento del ricovero oppure insorgere durante l’assistenza sanitaria, per esempio dopo un intervento chirurgico, l’impiego di dispositivi invasivi o una degenza in terapia intensiva. Questa distinzione è rilevante, ma non esaurisce l’accertamento della responsabilità: anche un’infezione acquisita fuori dall’ospedale può dare luogo a contestazioni quando diagnosi e trattamento risultino ingiustificatamente tardivi.

Nei casi di morte per sepsi ospedaliera, uno dei primi aspetti che esaminiamo riguarda la sequenza temporale degli eventi. È necessario ricostruire quando siano comparsi i primi segni di infezione, quali condizioni presentasse il paziente, quali accertamenti siano stati effettuati e quanto tempo sia trascorso prima dell’avvio delle terapie. Febbre persistente, alterazioni dello stato di coscienza, difficoltà respiratorie, ipotensione e modificazioni degli esami ematici possono assumere rilievo nel contesto clinico complessivo. Non tutti questi segni indicano necessariamente una sepsi, ma la loro presenza può rendere doverosa una valutazione tempestiva, soprattutto nei pazienti operati di recente, immunodepressi o già affetti da patologie importanti.

Una possibile responsabilità medica può emergere quando i sanitari omettono accertamenti indicati dal quadro clinico, non rivalutano risultati anomali, ritardano senza giustificazione l’inizio di una terapia antimicrobica appropriata oppure non intervengono davanti a un deterioramento progressivo. Anche la mancata individuazione e il mancato controllo della fonte infettiva possono incidere sull’evoluzione della malattia. In presenza di un ascesso addominale, di una perforazione intestinale o di una complicanza chirurgica infettiva, per esempio, può essere necessario valutare se un drenaggio o un nuovo intervento avrebbero dovuto essere eseguiti prima. La scelta terapeutica deve comunque essere giudicata considerando le informazioni disponibili ai medici in quel momento, non soltanto l’esito successivamente verificatosi.

Particolare attenzione richiedono i casi nei quali il paziente sviluppa una sepsi dopo un’operazione apparentemente riuscita. L’assenza di problemi durante l’intervento non esclude che possano verificarsi omissioni nella sorveglianza postoperatoria o nella gestione di una complicanza infettiva. Allo stesso tempo, l’insorgenza di un’infezione non dimostra automaticamente una negligenza del chirurgo. Occorre distinguere il rischio clinico concretamente non evitabile da un’infezione che avrebbe potuto essere prevenuta, riconosciuta o trattata secondo le conoscenze scientifiche e le condizioni del paziente. Su questo punto assume rilievo anche la responsabilità dell’ospedale per le infezioni successive a un intervento chirurgico.

Un ulteriore profilo riguarda le infezioni correlate all’assistenza, comprese quelle provocate da microrganismi resistenti a diversi antibiotici. La presenza di batteri come Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente alla meticillina richiede di ricostruire le modalità del possibile contagio e le misure adottate dalla struttura per limitarne la diffusione. Possono assumere rilievo le procedure di igiene, la gestione dei cateteri, le precauzioni di isolamento, la sorveglianza microbiologica e l’appropriatezza delle terapie. L’accertamento deve riguardare sia l’origine dell’infezione sia le eventuali carenze assistenziali che ne abbiano aggravato le conseguenze, secondo i criteri applicabili alla prova della mancata prevenzione delle infezioni ospedaliere.

Diagnosi tardiva, mancato monitoraggio e ritardo nelle cure: quali omissioni possono aver causato il decesso

Quando un paziente muore per shock settico, la valutazione medico-legale deve concentrarsi anche sulla tempestività delle decisioni cliniche. La sepsi può progredire rapidamente e la possibilità di modificarne il decorso dipende, tra gli altri fattori, dal momento in cui viene riconosciuta, dalla gravità delle condizioni iniziali e dall’efficacia dei trattamenti disponibili. Un ritardo diagnostico o terapeutico può quindi assumere rilevanza risarcitoria se viene dimostrato che una condotta appropriata avrebbe evitato il decesso, secondo il criterio causale applicabile, oppure avrebbe preservato una concreta possibilità di sopravvivenza suscettibile di autonoma valutazione.

Consideriamo, per esempio, il paziente ricoverato dopo un intervento addominale che sviluppa febbre, dolore crescente, tachicardia e progressivo peggioramento degli esami. Se tali manifestazioni non vengono approfondite e una complicanza infettiva viene individuata soltanto quando si è già instaurata un’insufficienza multiorgano, occorre verificare se gli accertamenti diagnostici e il trattamento avrebbero dovuto essere anticipati. La ricostruzione richiede di confrontare le annotazioni della cartella clinica con i referti di laboratorio, gli eventuali esami radiologici, le prescrizioni farmacologiche e gli orari degli interventi assistenziali. La semplice constatazione del ritardo non basta: è necessario stabilire quale condotta fosse esigibile e quale effetto avrebbe ragionevolmente avuto sull’evoluzione della sepsi.

Il problema può presentarsi anche in pronto soccorso, quando un’infezione grave viene interpretata come una patologia meno pericolosa e il paziente viene dimesso senza gli approfondimenti che le sue condizioni avrebbero richiesto. Se il successivo peggioramento conduce al decesso, devono essere esaminate la valutazione iniziale, l’eventuale presenza di fattori di rischio, i risultati degli esami e le indicazioni fornite al momento della dimissione. Non ogni diagnosi inizialmente incerta costituisce errore medico, ma un’inadeguata considerazione di segni clinici rilevanti può integrare una condotta censurabile. La stessa analisi riguarda i casi di morte dopo dimissioni ospedaliere inappropriate.

Nei ricoveri prolungati, invece, può assumere particolare importanza il monitoraggio. Un paziente con infezione documentata deve essere seguito in relazione alla gravità del quadro, al rischio di deterioramento e alla risposta alle terapie. La mancata rivalutazione di una pressione arteriosa persistentemente bassa, il ritardo nell’identificazione di una disfunzione d’organo o l’omesso adeguamento del trattamento possono costituire elementi di responsabilità quando risultino contrari alla condotta clinica appropriata. Nei casi più gravi occorre verificare anche se fosse indicato un trasferimento tempestivo in terapia intensiva e se l’eventuale ritardo abbia inciso sulla prognosi.

Per i familiari, una delle questioni più difficili riguarda la distinzione tra una morte causata dall’evoluzione inevitabile dell’infezione e un decesso che cure corrette avrebbero potuto evitare. Tale valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dell’errore ipotizzato o sulla rapidità del peggioramento. Richiede un confronto tra il decorso effettivo e quello che, secondo le conoscenze medico-scientifiche, sarebbe stato ragionevolmente prevedibile in presenza di un’assistenza adeguata. Quando non risulti dimostrabile che il comportamento sanitario abbia causato la morte, può comunque essere necessario verificare l’eventuale perdita di una seria e apprezzabile possibilità di sopravvivenza, purché concretamente accertabile e distinta dal danno rappresentato dal decesso stesso. È questa la questione affrontata anche nella perdita di chance di sopravvivenza per errore medico.

Responsabilità dell’ospedale, prove e risarcimento ai familiari per la morte da sepsi

Quando la morte per sepsi ospedaliera presenta elementi riconducibili a una possibile responsabilità sanitaria, occorre individuare la condotta contestabile, il soggetto che ne risponde e il rapporto causale con il decesso. La responsabilità può riguardare il medico che non ha riconosciuto tempestivamente l’infezione, l’équipe che ha ritardato un trattamento necessario oppure la struttura sanitaria che non ha adottato misure organizzative e assistenziali adeguate. Ai sensi della Legge n. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha generalmente natura contrattuale, mentre quella del singolo esercente la professione sanitaria segue, di regola, la disciplina extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale. Questa distinzione incide sul regime probatorio e sui termini di prescrizione, che devono essere valutati considerando anche la natura delle pretese esercitate dai familiari.

Nel caso delle infezioni correlate all’assistenza, l’accertamento richiede particolare attenzione. La presenza di un’infezione durante il ricovero non comporta automaticamente la responsabilità dell’ospedale, ma impone di verificare l’origine del processo infettivo e l’adeguatezza delle misure adottate per prevenirlo e gestirlo. La struttura può essere chiamata a documentare le procedure di prevenzione e controllo concretamente applicate, comprese quelle relative alla sterilizzazione, alla gestione dei dispositivi invasivi, all’igiene e alla sorveglianza delle infezioni. Il riparto dell’onere probatorio deve essere esaminato secondo la disciplina della responsabilità sanitaria e i principi elaborati in materia di infezioni nosocomiali. Per comprendere questo profilo è utile distinguere la responsabilità della struttura per morte da infezione ospedaliera dalla responsabilità derivante da una diagnosi tardiva o da cure inappropriate.

La cartella clinica costituisce il principale punto di partenza dell’indagine. Attraverso le annotazioni mediche e infermieristiche, i parametri vitali, gli esami ematochimici, le emocolture, gli antibiogrammi, i referti radiologici e la documentazione delle terapie è possibile ricostruire l’evoluzione dell’infezione. Particolare rilievo assumono gli orari di prescrizione e somministrazione degli antibiotici, le eventuali modifiche terapeutiche, le richieste di consulenza specialistica e le decisioni relative al trasferimento in terapia intensiva. La documentazione deve essere esaminata nella sua completezza, poiché una singola annotazione, isolata dal contesto, può non rappresentare correttamente il quadro clinico. Eventuali lacune o irregolarità della cartella richiedono una specifica valutazione giuridica e medico-legale, senza che possano essere automaticamente considerate prova della responsabilità.

Per stabilire se il decesso sia riconducibile a una condotta sanitaria colposa, ci avvaliamo della valutazione di professionisti medico-legali e, quando necessario, di specialisti in infettivologia, anestesia e rianimazione o nella disciplina coinvolta. L’accertamento deve individuare quali comportamenti fossero clinicamente indicati, se siano stati omessi o ritardati e quale sarebbe stata la probabile evoluzione della malattia in presenza di cure appropriate. In sede civile, il nesso causale viene valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, attraverso un giudizio fondato sulle caratteristiche del caso concreto. Qualora non sia dimostrabile che l’errore abbia determinato il decesso, può essere esaminata una distinta domanda per perdita di chance di sopravvivenza, purché risulti una possibilità seria, concreta e apprezzabile effettivamente compromessa dalla condotta sanitaria.

Quando vengono accertati i presupposti della responsabilità, i familiari possono richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ossia del pregiudizio derivante dalla definitiva perdita della relazione affettiva con la persona deceduta. Il coniuge, i figli e i genitori sono tra i soggetti che più frequentemente agiscono per questa forma di danno, ma anche fratelli, conviventi e altri congiunti possono ottenere tutela quando ne ricorrano i presupposti. La quantificazione considera la natura e l’intensità del legame, l’età della vittima e dei superstiti, la convivenza, la composizione del nucleo familiare e le concrete conseguenze della perdita. Le tabelle elaborate dalla giurisprudenza, tra cui quelle del Tribunale di Milano, costituiscono strumenti di riferimento, ma l’importo deve essere determinato in relazione alle circostanze dimostrate. Per un approfondimento sulla posizione dei singoli congiunti rinviamo alla trattazione dedicata a quanto spetta ai familiari per la morte causata da errore medico.

Accanto al danno parentale possono assumere rilievo i pregiudizi patrimoniali direttamente subiti dai superstiti, come la perdita del contributo economico che il defunto destinava al mantenimento della famiglia e le spese conseguenti al decesso, purché sussistano i relativi presupposti. Devono inoltre essere distinte le pretese esercitate dai familiari in proprio da quelle eventualmente acquisite per successione. Se il paziente, prima della morte, ha subito un danno risarcibile entrato nel suo patrimonio, il relativo credito può trasmettersi agli eredi. In particolare, la sofferenza coscientemente patita nella fase terminale e il danno biologico temporaneo possono assumere rilevanza secondo le condizioni richieste dalla disciplina applicabile; non è invece configurabile un autonomo danno da perdita della vita trasmissibile agli eredi per il solo fatto del decesso.

Prima di intraprendere un’azione risarcitoria è necessario verificare anche i termini di prescrizione e la procedura da seguire. Le pretese contrattuali nei confronti della struttura sanitaria sono ordinariamente soggette alla prescrizione decennale, mentre per quelle extracontrattuali opera, di regola, il termine quinquennale, ferme le particolarità derivanti dalla natura del diritto azionato e dall’eventuale rilevanza penale del fatto. Nelle controversie di responsabilità sanitaria, prima della domanda giudiziale occorre inoltre rispettare le condizioni di procedibilità previste dalla Legge n. 24/2017, attraverso il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. oppure il procedimento di mediazione. La scelta deve essere compiuta dopo aver valutato la documentazione disponibile, la sostenibilità della ricostruzione causale e le possibilità di ottenere un congruo risarcimento, anche mediante una soluzione stragiudiziale.

Un esempio pratico: il decesso dopo un’infezione postoperatoria non riconosciuta tempestivamente

Consideriamo il caso esemplificativo del signor Mario, 68 anni, ricoverato per un intervento chirurgico addominale. Nei giorni successivi all’operazione il paziente manifesta febbre persistente, dolore crescente e un progressivo peggioramento dei parametri clinici. Gli accertamenti approfonditi vengono eseguiti soltanto dopo un ulteriore deterioramento delle condizioni, quando emerge una grave infezione addominale evoluta in sepsi. Nonostante il trasferimento in terapia intensiva, il paziente muore per shock settico e insufficienza multiorgano.

I familiari si rivolgono allo studio per comprendere se il decesso fosse evitabile. L’attività legale viene impostata attraverso l’acquisizione della cartella clinica completa e una valutazione medico-legale specialistica. Dal confronto tra sintomi, esami e tempi di intervento emerge, nell’ipotesi considerata, che la complicanza infettiva avrebbe dovuto essere approfondita prima e che un trattamento tempestivo avrebbe avuto, con probabilità prevalente, efficacia nell’evitare l’esito mortale. Su questa base viene formulata una richiesta risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, corredata dalla documentazione medica e dalla quantificazione dei danni subiti dai congiunti.

Nell’esempio, il confronto con la compagnia assicurativa conduce a un accordo stragiudiziale che riconosce ai familiari un risarcimento commisurato alla perdita del rapporto parentale e agli ulteriori danni documentati. Si tratta di una ricostruzione illustrativa, non del resoconto di un incarico effettivamente documentato dello Studio Legale Calvello: mostra come la verifica dei tempi diagnostici e terapeutici possa incidere sull’accertamento della responsabilità, senza implicare che ogni decesso per sepsi postoperatoria consenta di ottenere un analogo risultato.

Domande frequenti sul risarcimento ai familiari per morte da sepsi ospedaliera

Se un familiare muore per sepsi in ospedale, abbiamo automaticamente diritto al risarcimento?

No. La morte per sepsi non costituisce, da sola, prova di responsabilità sanitaria. Occorre accertare se l’infezione sia stata prevenuta, diagnosticata e trattata secondo le condotte cliniche appropriate e se eventuali omissioni abbiano causato il decesso. Quando emergono elementi di possibile negligenza, la documentazione sanitaria deve essere sottoposta a una valutazione medico-legale per verificare la fondatezza della richiesta risarcitoria.

Possiamo chiedere il risarcimento anche se il paziente era anziano o soffriva di altre malattie?

Sì. L’età avanzata e la presenza di patologie pregresse non escludono automaticamente la responsabilità dell’ospedale. È necessario stabilire se una condotta sanitaria inappropriata abbia causato o anticipato il decesso oppure compromesso una concreta possibilità di sopravvivenza. Le condizioni cliniche precedenti incidono sulla valutazione del nesso causale e, quando pertinente, sulla quantificazione del danno, ma non privano i familiari del diritto di richiedere un accertamento.

È possibile ottenere il risarcimento se non è stata eseguita l’autopsia?

Sì, purché la responsabilità e il nesso causale possano essere dimostrati attraverso altri elementi probatori. La cartella clinica, gli esami microbiologici, i referti diagnostici, la documentazione delle terapie e l’andamento dei parametri vitali possono consentire una ricostruzione attendibile delle cause del decesso. L’assenza dell’autopsia può rendere più complesso l’accertamento, soprattutto quando esistono diverse possibili cause di morte, ma non impedisce necessariamente un’azione risarcitoria.

Chi può chiedere il risarcimento per la morte di un paziente a causa di una sepsi ospedaliera?

Possono agire i familiari che abbiano subito un danno risarcibile per la perdita del rapporto parentale, tra cui coniuge, figli e genitori. Anche fratelli, conviventi e altri congiunti possono avere diritto al risarcimento, in presenza dei necessari presupposti. Il diritto al risarcimento del danno parentale è personale e non dipende necessariamente dalla qualità di erede. Gli eredi possono inoltre far valere gli eventuali crediti risarcitori maturati dal paziente prima del decesso e trasmessi per successione.

Quanto tempo abbiamo per chiedere il risarcimento dopo la morte per sepsi?

Il termine dipende dalla natura della responsabilità e dal diritto esercitato. Per le pretese di natura extracontrattuale dei familiari si applica ordinariamente la prescrizione quinquennale, mentre per i diritti di natura contrattuale opera generalmente il termine decennale, salvo le particolarità del caso e l’eventuale applicazione di termini differenti. È opportuno esaminare tempestivamente la documentazione sanitaria, poiché il decorso del tempo può rendere più difficile acquisire elementi utili e tutelare efficacemente le pretese risarcitorie.

Morte per sepsi ospedaliera: richiedi una valutazione legale del caso

Se un vostro familiare è deceduto per sepsi durante un ricovero, dopo un intervento chirurgico o in seguito a dimissioni ospedaliere, e sospettate un ritardo nella diagnosi, un trattamento inadeguato o una mancata gestione dell’infezione, è necessario esaminare concretamente quanto accaduto prima di formulare una richiesta di risarcimento.

Presso lo Studio Legale Calvello valutiamo la documentazione sanitaria e gli elementi disponibili per verificare, anche attraverso il supporto medico-legale specialistico, se sussistano i presupposti per accertare una responsabilità dell’ospedale o dei sanitari e richiedere un giusto risarcimento dei danni subiti dai familiari.

Per sottoporci la vicenda, potete richiedere una valutazione del vostro caso compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, descrivendo le circostanze del ricovero, l’evoluzione dell’infezione e le ragioni per cui ritenete che il decesso possa essere collegato a un errore sanitario. Esamineremo la richiesta per valutare la possibilità di procedere con gli opportuni approfondimenti.

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