fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Malasanità - Errore medico Responsabilità professionale

Infezione ospedaliera resistente agli antibiotici: risarcimento

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Contrarre durante un ricovero un’infezione provocata da batteri resistenti agli antibiotici può avere conseguenze gravissime, fino alla sepsi, all’invalidità permanente o alla morte del paziente. Quando il contagio è riconducibile a carenze nella prevenzione delle infezioni, oppure il peggioramento deriva da ritardi diagnostici, trattamenti inadeguati o mancato monitoraggio, può configurarsi una responsabilità dell’ospedale o dei sanitari. Il paziente danneggiato e, in caso di decesso, i suoi familiari possono richiedere il risarcimento, purché siano accertati i presupposti della responsabilità e il collegamento causale con il danno. Noi dello Studio Legale Calvello esaminiamo queste vicende attraverso la documentazione clinica e la valutazione medico-legale, per verificare se vi siano elementi concreti sui quali fondare una richiesta risarcitoria.

Infezione ospedaliera da batteri resistenti agli antibiotici: quando il contagio può dipendere da una responsabilità sanitaria

Le infezioni ospedaliere resistenti agli antibiotici costituiscono una delle complicanze più pericolose dell’assistenza sanitaria, soprattutto nei pazienti sottoposti a interventi chirurgici complessi, ricoverati in terapia intensiva, immunodepressi o già affetti da patologie gravi. I microrganismi multiresistenti possono rendere inefficaci numerosi trattamenti antibiotici e provocare infezioni del sangue, polmoniti, infezioni delle ferite chirurgiche e complicanze sistemiche difficili da controllare. Nei casi più gravi, l’infezione può evolvere in shock settico, insufficienza multiorgano e decesso.

Tra i patogeni maggiormente coinvolti nelle infezioni correlate all’assistenza figurano la Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi, compresi i ceppi produttori di carbapenemasi (KPC), l’Acinetobacter baumannii multiresistente, lo Pseudomonas aeruginosa resistente agli antibiotici, lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) e gli enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE). La loro presenza assume particolare rilievo quando il paziente risulta positivo dopo un periodo di degenza, un intervento chirurgico o l’utilizzo di dispositivi invasivi, come cateteri venosi centrali e sistemi di ventilazione meccanica.

La positività a un batterio multiresistente non dimostra, da sola, che il paziente abbia contratto un’infezione per colpa dell’ospedale. Occorre distinguere la semplice colonizzazione, cioè la presenza del microrganismo senza manifestazioni cliniche di infezione, dall’effettivo processo infettivo. È necessario anche ricostruire se il batterio fosse già presente al momento del ricovero, quando siano comparsi i primi segni clinici e quali misure preventive siano state adottate. Un’infezione può verificarsi anche in presenza di un’assistenza corretta, ma la struttura sanitaria è tenuta a organizzare e documentare adeguate procedure di prevenzione e controllo del rischio infettivo.

La responsabilità può emergere quando il contagio risulti collegato, secondo una valutazione medico-legale e giuridica del caso concreto, alla mancata applicazione delle precauzioni assistenziali, all’insufficiente igiene delle mani, alla gestione inappropriata dei dispositivi invasivi, alla mancata adozione delle necessarie misure di isolamento o a carenze nella sorveglianza delle infezioni. Particolare attenzione merita la diffusione di batteri multiresistenti all’interno dei reparti, soprattutto quando esistano precedenti casi di contagio o situazioni che avrebbero richiesto precauzioni aggiuntive.

Il problema riguarda anche l’organizzazione dell’assistenza. Una struttura può avere adottato formalmente protocolli di prevenzione, ma occorre verificare se siano stati concretamente applicati nel reparto e nel periodo in cui il paziente è stato ricoverato. Registri di sorveglianza, procedure di isolamento, documentazione sulla gestione dei cateteri, controlli microbiologici e misure di sanificazione possono assumere rilevanza nell’accertamento della responsabilità.

Quando un’infezione resistente agli antibiotici determina una grave invalidità o il decesso, l’indagine deve considerare anche la vulnerabilità iniziale del paziente. L’età avanzata, una malattia oncologica o altre condizioni preesistenti non escludono automaticamente la responsabilità sanitaria, ma impongono di distinguere le conseguenze della patologia originaria da quelle eventualmente riconducibili all’infezione e alle condotte contestate. Per approfondire gli obblighi organizzativi e assistenziali della struttura, abbiamo trattato specificamente il tema della mancata prevenzione delle infezioni ospedaliere e delle prove necessarie per accertarla.

Sepsi, antibiotici inefficaci e ritardi nelle cure: quando il peggioramento del paziente può essere evitabile

La responsabilità sanitaria non riguarda soltanto le circostanze nelle quali il paziente ha contratto l’infezione. Anche quando il contagio non sia attribuibile a una condotta colposa, possono assumere rilievo gli errori commessi nella diagnosi e nel trattamento. Un’infezione da batterio multiresistente richiede infatti una valutazione tempestiva delle condizioni cliniche, l’esecuzione degli accertamenti microbiologici indicati e la scelta di una terapia appropriata, tenendo conto della gravità del quadro e dei risultati disponibili.

Uno dei problemi più delicati si presenta quando i primi sintomi vengono sottovalutati. Febbre persistente, peggioramento delle condizioni generali, alterazioni dei parametri vitali, difficoltà respiratorie e segni di disfunzione d’organo possono richiedere un approfondimento urgente. Se il paziente ha subito un intervento chirurgico o presenta fattori di rischio per infezioni da microrganismi resistenti, la valutazione deve considerare anche questa possibilità. La mancata esecuzione di emocolture o altri esami microbiologici quando clinicamente indicati, il ritardo nella diagnosi di sepsi e l’omessa rivalutazione del trattamento possono incidere sull’evoluzione della malattia.

Un aspetto particolarmente rilevante è la gestione della terapia antibiotica. Nei pazienti con sospetta infezione grave, la scelta iniziale del trattamento deve essere commisurata al quadro clinico, al possibile focolaio infettivo, ai fattori di rischio e alle informazioni microbiologiche disponibili. Quando gli esami identificano un batterio resistente, l’antibiogramma può consentire di orientare o modificare la terapia sulla base della sensibilità del microrganismo. La mancata considerazione di risultati microbiologici rilevanti, un ritardo ingiustificato nell’adeguamento degli antibiotici o l’impiego di farmaci non appropriati possono costituire elementi di responsabilità, qualora abbiano contribuito al danno.

Non ogni trattamento inizialmente inefficace rappresenta un errore medico. La resistenza batterica può non essere immediatamente conosciuta e alcune infezioni risultano difficili da trattare anche con una gestione conforme alle conoscenze scientifiche. Occorre quindi ricostruire quali informazioni fossero disponibili ai sanitari nei diversi momenti del ricovero, quando siano pervenuti i risultati degli esami e se le decisioni terapeutiche siano state tempestive e clinicamente giustificate.

Nei casi di sepsi grave o shock settico, l’accertamento deve estendersi al monitoraggio emodinamico, alla gestione delle disfunzioni d’organo, all’eventuale necessità di terapia intensiva e al controllo del focolaio infettivo. Un ascesso non drenato, un catetere infetto non rimosso quando necessario o un’infezione postoperatoria che avrebbe richiesto un nuovo intervento possono compromettere l’efficacia della terapia antibiotica. Analogamente, il mancato riconoscimento di un rapido deterioramento clinico può ritardare trattamenti dai quali dipendono le possibilità di sopravvivenza.

La questione assume particolare gravità quando il paziente muore per sepsi o sviluppa danni permanenti, come insufficienza renale con necessità di dialisi, lesioni neurologiche, amputazioni conseguenti a complicanze settiche o perdita dell’autonomia personale. In queste situazioni occorre stabilire se una diagnosi più tempestiva, una terapia adeguata o una migliore gestione dell’infezione avrebbero evitato il danno oppure modificato concretamente il decorso clinico. Se non è possibile dimostrare che la condotta corretta avrebbe evitato il decesso o le lesioni secondo il criterio causale applicabile, può comunque rendersi necessario valutare l’eventuale perdita di una seria e apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di un esito meno grave, purché tale pregiudizio sia autonomamente accertabile.

La distinzione è particolarmente importante nei pazienti oncologici, immunodepressi o già gravemente compromessi, nei quali l’infezione può aggravare una prognosi preesistente. Un ritardo nelle cure può incidere sulla sopravvivenza, ma anche sulla possibilità di proseguire trattamenti essenziali o recuperare una migliore qualità di vita. Quando il quadro clinico evolve verso il decesso, è necessario esaminare separatamente le conseguenze dell’infezione, gli eventuali errori assistenziali e le possibilità terapeutiche effettivamente perdute. Su questi aspetti abbiamo dedicato un approfondimento alla sepsi non diagnosticata e alla responsabilità dell’ospedale, con particolare attenzione alle omissioni diagnostiche e ai ritardi nel trattamento.

Responsabilità dell’ospedale, prove e risarcimento per infezioni resistenti agli antibiotici

Quando un’infezione ospedaliera da batteri multiresistenti provoca la morte del paziente o un’invalidità permanente, l’accertamento della responsabilità sanitaria richiede una ricostruzione documentata dell’intero percorso assistenziale. Non basta dimostrare che il paziente abbia contratto un’infezione durante il ricovero: occorre verificare le circostanze del contagio, le misure preventive adottate, la tempestività della diagnosi, l’adeguatezza delle cure e il rapporto causale tra le eventuali condotte censurabili e il danno. La responsabilità può riguardare la struttura sanitaria per carenze organizzative o assistenziali e, nei casi previsti dalla legge, i singoli professionisti coinvolti.

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 24/2017, la struttura sanitaria pubblica o privata risponde, nei confronti del paziente, secondo le regole della responsabilità contrattuale, anche per le condotte colpose dei professionisti dei quali si avvale. Il sanitario che non abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente risponde, di regola, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile. Questa distinzione incide sul regime probatorio e sui termini di prescrizione, generalmente decennali per la responsabilità contrattuale e quinquennali per quella extracontrattuale, ferme le particolarità del singolo caso e della decorrenza dei termini.

Nelle controversie relative alle infezioni nosocomiali, la documentazione assume un rilievo particolare. Noi esaminiamo la cartella clinica completa, i referti microbiologici, gli antibiogrammi, le prescrizioni antibiotiche, i diari medici e infermieristici, i parametri vitali e gli eventuali trasferimenti tra reparti. Quando necessario, occorre approfondire anche le procedure di prevenzione delle infezioni, la sorveglianza epidemiologica, le misure di isolamento e la gestione dei dispositivi invasivi. Il paziente deve assolvere gli oneri probatori che gli competono, compresa la dimostrazione del nesso causale secondo le regole applicabili; la struttura, nell’ambito della responsabilità contrattuale, è chiamata a fornire la prova liberatoria relativa all’esatto adempimento o alla non imputabilità dell’inadempimento contestato.

Un aspetto decisivo riguarda il rapporto tra infezione, condotta sanitaria e conseguenze cliniche. Se il paziente è deceduto per shock settico, occorre stabilire se il contagio fosse evitabile mediante le misure dovute oppure se una diagnosi tempestiva e un trattamento appropriato avrebbero, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, evitato il decesso. Quando il danno finale non risulti causalmente attribuibile alla condotta contestata, può essere valutata separatamente un’eventuale perdita di chance di sopravvivenza per errore medico, purché sia dimostrata la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguire un risultato migliore.

Se l’infezione determina un’invalidità permanente, il risarcimento può comprendere il danno biologico, la sofferenza morale e le conseguenze concretamente dimostrate sulla vita personale e lavorativa. Nei casi più gravi assumono particolare peso la perdita della capacità di produrre reddito, le spese mediche future, la necessità di assistenza continuativa e gli adattamenti dell’abitazione. La quantificazione deve evitare duplicazioni tra le diverse componenti del danno e considerare le condizioni del paziente precedenti all’infezione, distinguendo i pregiudizi già esistenti da quelli causalmente riconducibili alla responsabilità accertata.

In caso di morte, il coniuge, i figli, i genitori e gli altri familiari che ne abbiano diritto possono richiedere il risarcimento dei pregiudizi personalmente subiti, tra cui il danno da perdita del rapporto parentale e gli eventuali danni patrimoniali. Devono essere distinti da questi i danni eventualmente maturati in capo al paziente prima del decesso e trasmissibili agli eredi. La liquidazione dipende dalle circostanze concrete, dal rapporto affettivo, dalle conseguenze della perdita e dai criteri risarcitori applicabili. Abbiamo approfondito questi aspetti nell’articolo dedicato alla morte per sepsi ospedaliera e al risarcimento dei familiari.

Prima di avviare una controversia è opportuno acquisire la documentazione sanitaria e sottoporla a una valutazione medico-legale, eventualmente integrata da una consulenza specialistica infettivologica. L’articolo 8 della Legge 24/2017 prevede, per le controversie risarcitorie in materia di responsabilità sanitaria, il previo esperimento dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis del Codice di procedura civile oppure, in alternativa, del procedimento di mediazione previsto dalla legge. L’esame preliminare serve a individuare le contestazioni sostenibili, valutare il danno e verificare le condizioni per ottenere un giusto e congruo risarcimento, anche attraverso una soluzione stragiudiziale.

Un esempio pratico: infezione da Klebsiella resistente agli antibiotici dopo un intervento chirurgico

Consideriamo il caso esemplificativo di un paziente di 67 anni, che chiameremo Mario, sottoposto a un intervento chirurgico addominale. Nei giorni successivi all’operazione compaiono febbre persistente, peggioramento degli esami ematici e progressivo deterioramento delle condizioni generali. Gli accertamenti microbiologici identificano una Klebsiella pneumoniae resistente a diversi antibiotici. Nonostante il successivo trasferimento in terapia intensiva, il paziente sviluppa uno shock settico e muore.

I familiari sospettano che l’infezione sia stata riconosciuta e trattata troppo tardi. In una vicenda di questo tipo, il nostro lavoro consiste nell’acquisire la documentazione clinica completa e ricostruire, con il supporto di specialisti, quando siano comparsi i primi segnali dell’infezione, quali accertamenti siano stati eseguiti, quando siano risultati disponibili l’identificazione del batterio e l’antibiogramma e se il trattamento sia stato adeguato tempestivamente. Occorre verificare anche l’eventuale necessità di un intervento per controllare il focolaio infettivo.

Se la valutazione tecnica accerta che un ritardo ingiustificato ha causalmente contribuito al decesso, la famiglia può disporre degli elementi necessari per formulare una richiesta risarcitoria documentata. Se invece emerge che il decorso non sarebbe stato modificabile neppure con un’assistenza corretta, la domanda risarcitoria per la morte potrebbe non trovare fondamento. L’esempio, ipotetico e non riferito a una pratica effettivamente trattata dallo Studio, mostra perché la gravità dell’esito debba essere accompagnata da un accertamento rigoroso della condotta sanitaria e del nesso causale.

Domande frequenti sulle infezioni ospedaliere resistenti agli antibiotici e sul risarcimento

Se un paziente contrae un batterio resistente agli antibiotici in ospedale, ha sempre diritto al risarcimento?

No. La presenza di un batterio multiresistente durante il ricovero non determina automaticamente una responsabilità sanitaria. Occorre accertare l’origine dell’infezione, verificare il rispetto delle misure preventive e valutare la correttezza del percorso diagnostico e terapeutico. Il risarcimento presuppone che siano dimostrati, secondo le regole applicabili, la responsabilità, il nesso causale e il danno subito.

I familiari possono chiedere il risarcimento se il paziente muore per un’infezione ospedaliera resistente agli antibiotici?

Sì, quando sussistono i presupposti della responsabilità sanitaria e il decesso risulta causalmente riconducibile alle condotte contestate. Il coniuge, i figli, i genitori e gli altri congiunti aventi diritto possono richiedere il risarcimento dei danni personalmente subiti, compreso quello da perdita del rapporto parentale. Gli eredi possono inoltre far valere gli eventuali diritti risarcitori maturati dal paziente prima della morte e trasmissibili per successione. La quantificazione richiede una valutazione individuale delle conseguenze personali ed economiche.

È possibile ottenere un risarcimento se l’infezione era inevitabile ma i medici hanno ritardato la terapia antibiotica?

Sì, in presenza dei necessari presupposti. Anche quando il contagio non sia imputabile alla struttura sanitaria, un ritardo ingiustificato nella diagnosi, nell’adeguamento della terapia antibiotica o nel trattamento della sepsi può costituire una distinta fonte di responsabilità. Occorre dimostrare che la condotta abbia causato o aggravato il danno. Quando non sia provato il collegamento con l’esito finale, può essere valutata l’eventuale perdita di una concreta e apprezzabile possibilità di sopravvivenza o guarigione.

Quali documenti servono per dimostrare la responsabilità dell’ospedale per un’infezione da Klebsiella o altri batteri multiresistenti?

La documentazione principale comprende la cartella clinica integrale, i referti microbiologici, gli antibiogrammi, le prescrizioni terapeutiche, i diari medici e infermieristici e gli esami eseguiti durante il ricovero. Possono essere rilevanti anche le informazioni sulle procedure di prevenzione delle infezioni e sulla gestione dei dispositivi invasivi. Nei casi di decesso, la documentazione relativa alle cause della morte deve essere esaminata insieme all’intero decorso clinico. Una consulenza medico-legale, eventualmente affiancata da uno specialista in malattie infettive, permette di individuare gli elementi utili all’accertamento.

Quanto tempo hanno il paziente o i familiari per chiedere il risarcimento dei danni da infezione ospedaliera?

Il termine di prescrizione dipende dalla natura della responsabilità e dal diritto esercitato. Nei confronti della struttura sanitaria, per la responsabilità contrattuale, il termine è generalmente di dieci anni; per la responsabilità extracontrattuale è ordinariamente di cinque anni, salve le disposizioni applicabili al caso concreto. La decorrenza richiede particolare attenzione, soprattutto quando il danno o la sua possibile origine sanitaria siano emersi successivamente. In caso di decesso occorre distinguere i diritti dei familiari da quelli eventualmente trasmessi agli eredi. È quindi opportuno verificare tempestivamente i termini prima di intraprendere iniziative risarcitorie.

Infezione ospedaliera resistente agli antibiotici: richiedi una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello

Se un familiare è deceduto a causa di una sepsi o di un’infezione ospedaliera da batteri resistenti agli antibiotici, oppure se il ricovero ha provocato gravi danni permanenti, è importante verificare se il contagio, il ritardo diagnostico o l’inadeguatezza delle cure siano riconducibili a una responsabilità sanitaria. La sola gravità delle conseguenze non è sufficiente: occorre esaminare la documentazione clinica, ricostruire le condotte dei sanitari e valutare il nesso causale con il danno.

Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza professionale, esamina le richieste relative a gravi casi di responsabilità medica e sanitaria, con particolare attenzione alle situazioni che hanno determinato la morte del paziente o un’invalidità permanente rilevante. Attraverso un’analisi giuridica e medico-legale, valutiamo la sussistenza dei presupposti per richiedere un giusto e congruo risarcimento.

Per sottoporre il caso alla nostra attenzione, richiedi una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, descrivendo le circostanze del ricovero, l’infezione diagnosticata e le conseguenze subite. Esamineremo la richiesta per valutare se vi siano gli elementi per un successivo approfondimento.

Condividi l'articolo su:

    3268 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)