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Immobili, Condominio e Locazioni Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 11765/2002 – Ipoteca immobiliare, usufrutto e litisconsorzio necessario: onere della prova e documenti mancanti in appello

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

L’usufruttuario può contestare autonomamente l’efficacia dell’ipoteca senza chiamare in giudizio il nudo proprietario, ma deve fornire la prova documentale del proprio diritto anche in appello.

Con la sentenza n. 20644/2002, la Corte di Cassazione affronta la questione dell’inefficacia di un’ipoteca iscritta su un immobile acquistato sotto condizione sospensiva, chiarendo che non sussiste litisconsorzio necessario tra usufruttuario e nudo proprietario quando uno di essi agisca contro un terzo per contestare il vincolo ipotecario. La Corte precisa che i contratti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari devono essere prodotti in giudizio, anche quando i fatti risultino pacifici tra le parti. La mancata disponibilità dei documenti nel giudizio di appello impedisce al giudice di verificarne il contenuto e l’interpretazione. Viene altresì ribadito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome, l’impugnazione deve superarle tutte. Il ricorso principale viene rigettato, mentre quello incidentale della banca è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

LA VICENDA

La titolare del diritto di usufrutto su un appartamento chiedeva di dichiarare inefficace l’ipoteca iscritta a favore di una banca, sostenendo che fosse stata concessa da una società il cui acquisto immobiliare era subordinato a condizioni sospensive non avverate. Respinta la domanda nei primi due gradi di giudizio, la ricorrente si rivolgeva alla Cassazione, lamentando anche la mancata partecipazione del nudo proprietario. La Suprema Corte rigettava il ricorso principale, confermando la rilevanza della mancata produzione dei titoli contrattuali in appello.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

IPOTECA – BENI IMMOBILI – USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ – AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL’INEFFICACIA DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA – LITISCONSORZIO NECESSARIO – ESCLUSIONE – DIRITTI REALI IMMOBILIARI – PROVA DOCUMENTALE – MANCATA PRODUZIONE DEI TITOLI IN APPELLO – CONSEGUENZE – IMPUGNAZIONE FONDATA SU PLURALITÀ DI RAGIONI AUTONOME – NECESSITÀ DI CENSURA DI TUTTE LE RATIONES DECIDENDI

Non sussiste litisconsorzio necessario tra usufruttuario e nudo proprietario qualora uno di essi agisca nei confronti di un terzo per far dichiarare l’inefficacia di un’ipoteca iscritta sull’immobile, attesa l’autonomia delle rispettive posizioni giuridiche.

In materia di diritti reali immobiliari, il principio secondo cui i fatti pacifici tra le parti non necessitano di prova incontra un limite quando la legge richieda la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che i titoli contrattuali costitutivi del diritto azionato devono essere messi a disposizione anche del giudice di appello, non essendo sufficiente il richiamo al loro contenuto, alle allegazioni difensive o all’interpretazione adottata dal giudice di primo grado.

Qualora, infine, la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, il ricorrente deve censurarle tutte e ottenere l’accoglimento delle relative doglianze, risultando altrimenti inammissibili, per carenza di interesse, le censure rivolte alle ulteriori ragioni della pronuncia.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 06/08/2002, n. 20644

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 3 luglio 1995 PIZZI Patrizia conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma la Banca di Roma s.p.a.

Premesso di essere titolare di diritti su un appartamento in Roma, via Ezio n. 12, gravato di ipoteca iscritta il 9 marzo 1989 in favore della Banca convenuta a garanzia di un mutuo concesso alla C.M.G.

s.r.l., dante causa di essa concludente e che l’originario titolo di acquisto della C.M.G. s.r.l. risultava gravato da condizioni sospensive, il cui avveramento non era mai stato oggetto di verifica, ued esposto, ancora, che la ipoteca menzionata, comunque preceduta da altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, doveva considerarsi inefficace, perché iscritta con il consenso di un acquirente sotto condizione sospensiva e quindi abilitato esclusivamente al compimento di atti conservativi, ai sensi dell’art. 1356 c.c., l’attrice chiedeva che l’adito tribunale dichiarasse inefficace la ipoteca in questione con ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizÌonedella emananda sentenza.

Costituitasi in giudizio la Banca di Roma s.p.a. resisteva alla avversa domanda, eccependo che le condizioni sospensive apposte all’atto di acquisto dell’immobile dalla C.M.G. concernevano, tra l’altro, la cancellazione di alcune iscrizioni pregiudizievoli relative a immobile diverso da quello compravenduto e costituivano, in realtà, obbligazioni assunte dal venditore, certo GUERRA Mario, del cui mancato adempimento avrebbe potuto, dolersi solo la parte creditrice della prestazione, cioè la C.M.G.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale rigettava la domanda attrice.

Premesso che il titolare di un diritto subordinato a condizione sospensiva può compiere atti di disposizione del bene acquistato e che gli stessi restano subordinati alla medesima condizione, quei giudici evidenziavano che l’ipoteca iscritta in favore della Banca di Roma non poteva considerarsi inefficace, pur essendo sottoposta alla medesime condizioni sospensive cui era gravato il diritto della concedente C.M.G.

Osservava, ancora, il tribunale che la C.M.G. s.r.l. aveva acquistato l’immobile oggetto di controversia con atto 21 dicembre 1988 a condizione: a) della cancellazione, a cura e spese del venditore, di tutte le formalità indicate nel contratto stesso, b) della concessione, entro un anno dalla data del contratto, alla parte acquirente di un mutuo garantito da ipoteca non inferiore a lire 320 milioni; c) della destinazione, a parte del comune di Sacrofano a sottozona agricola residenziale di almeno la metà della superficie del terreno oggetto della compravendita unitamente all’appartamento.

d) della autorizzazione al cambio della destinazione d’uso come ufficio dell’appartamento.

Pur essendo, peraltro, pacifica la mancata verificazione delle condizioni in questione il tribunale evidenziava che le stesse avevano carattere unilaterale e che la C.G.M. aveva rinunziato a avvalersene.

La domanda, infine, concludevano quei giudici, non poteva trovare accoglimento anche considerato che il mancato avveramento delle condizioni indicate avrebbe determinato la inefficacia non solo dell’ipoteca costituita a favore della Banca anche dello stesso titolo di acquisto e del conseguente diritto di usufrutto della attrice PIZZI sull’appartamento oggetto di lite.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente PIZZI la corte di appello di Roma con sentenza 13 febbraio 1998, deliberata il 4 giugno 1998 e pubblicata il 14 luglio 1998 rigettava la proposta impugnazione.

Osservavano quei giudici, premesso che non poteva dubitarsi nè della legittimazione a agire della PIZZI, nè del suo interesse alla causa, che la domanda attrice non poteva trovare accoglimento per non avere in alcun modo la parte attrice appellante dimostrato l’autonomia del proprio titolo di acquisto dell’usufrutto sull’appartamento oggetto di controversia ed essere, quindi, la stessa sfornita di prova.

Anche a prescindere da quanto sopra esposta hanno ancora osservato quei giudici, il gravame non può trovare accoglimento per assoluta mancanza di prova, atteso che la parte appellante criticava l’interpretazione data dai primi giudici al contratto 21 dicembre 1988 nonché all’atto con il quale la C.M.G. aveva ceduto l’appartamento a certo BELLAGAMBA asseritamente dante causa dell’attrice, senza avere prodotto in causa, in grado di appello, i detti documenti.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due, complessi, motivi, illustrati da memoria, Pizzi Patrizia.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo, la Banca di Roma s.p.a.

PIZZI Patrizia ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379, comma 3, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

2. Rileva, in limine, ex officio la Corte la inammissibilità del controricorso nonché del ricorso incidentale della Banca di Roma s.p.a.

L’atto in questione, infatti, risulta sottoscritto dall’avv.

Giuseppe Violo in «forza di procura generale alle liti conferitagli con atto notarile del 9 novembre 1993».

Ciò in palese violazione della regola posta dall’art. 365 c.p.c., essendo assolutamente pacifico che è inammissibile il ricorso (come anche il controricorso) per cassazione presentato da difensore munito di procura generale alle liti (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9561).

La procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c., in particolare, deve essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia, con la conseguenza, pertanto, che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio mandante, nè a se stesso nè ad altri la procura speciale per proporre ricorso per cassazione (tra le tantissime, Cass. 10 settembre 1991 n. 9489, nonché Cass. 2 febbraio 1988 n. 987).

3. Come accennato in parte espositiva, PIZZI Patrizia, premesso di essere titolare di diritti [in particolare: usufrutto] su un appartamento sito in Roma, via Ezio n. 12, per acquisto fattone con atto del 6 giugno 1995 [da parte di certo BELLAGAMBA Augusto, a sua volta avente causa dalla C.M.G.], ha proposto il presente giudizio, contro la Banca di Roma s.p.a., per sentire dichiarare inefficace l’ipoteca iscritta presso la Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma il 9 marzo 1989 in favore della Banca di Roma s.p.a. e a carico della C.M.G. s.r.l., con ordine al conservatore di RR.II. di Roma di trascrivere la emananda sentenza, ai sensi dell’art. 2652 c.c.

Assumeva, in particolare, la PIZZI che la descritta ipoteca, in favore della Banca di Roma s.p.a., a fronte di un mutuo erogato da quest’ultima, era inefficace, perché iscritta con il consenso dalla C.M.G. s.r.l. – dante causa del BELLAGAMBA e, quindi, anche del diritto di cui essa PIZZI assumeva di essere titolare – la quale aveva acquistato l’immobile in questione subordinatamente al verificarsi di una serie di condizioni sospensive, di cui non risultava provato l’avveramento.

I giudici di appello accertato che in occasione della discussione innanzi al collegio, in secondo grado, le parti avevano depositato esclusivamente il proprio fascicolo di secondo grado, omettendo, pertanto, di produrre qualsiasi documento, hanno rigettato le censure mosse dalla PIZZI alla sentenza di primo grado per essere risultate le pretese della stessa totalmente sfornite di prova.

In sintesi i giudici hanno invocato, a fondamento della soluzione raggiunta, due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente ex se, a sorreggere il dictum di quei giudici.

Giusta la prima, si è osservato che ai fini dell’esame, nel merito, della domanda attrice, non poteva prescindersi dal verificare, in limine, se la posizione giuridica di cui era titolare la PIZZI e, prima di lei, il suo dante causa, BELLAGAMBA Augusto, era, in realtà, diversa e, quindi, autonoma, rispetto a quella di cui era titolare la C.M.G.

Se, infatti, come si precisa nella pronunzia gravata «la C.M.G.

non poteva far valere l’inefficacia dell’ipoteca, in quanto consentita da soggetto non proprietario del bene, senza negare la condizione stessa dell’azione, senza cioè negare di esserne proprietaria», analogamente una tale inefficacia non poteva essere invocata dalla PIZZI, nell’ipotesi in cui i suoi diritti sull’immobile fossero derivati dalla stessa C.M.G.

Hanno ritenuto, in altri termini, quei giudici che poiché nemo plus iuris trasferre potest quam ipse habet ciò non può che significare che la inefficacia dell’acquisto da parte della C.M.G. – per omesso avveramento delle condizioni sospensive cui l’acquisto stesso era subordinato – non può non spiegare i propri effetti anche su tutti gli aventi causa dalla C.M.G., e, quindi, anche la PIZZI, salvo non si dimostri l’autonomia del suo titolo di acquisto (e di quello del suo dante causa) rispetto all’acquisto C.M.G.

Poiché la autonomia del diritto della PIZZI, rispetto al diverso diritto, sub condicione, acquistato dalla C.M.G. non poteva che risultare (trattandosi di diritti reali su beni immobili) dai vari titoli di acquisto (in particolare, da un lato, dal contratto GUERRA – C.M.G., dall’altro, dal contratto in forza del quale BELLAGAMBA Augusto è divenuto proprietario di quello stesso immobile nonché quello con il quale quest’ultimo ha trasferito alla PIZZI l’usufrutto), e poiché tali documenti non sono stati prodotti, hanno concluso i giudici del merito, la domanda attrice deve essere rigettata.

La costatata completa mancata documentazione – hanno, ancora evidenziato quei giudici, con un secondo argomento «si opporrebbe all’accoglimento dell’appello anche se la questione della appartenenza alla PIZZI di un titolo di acquisto autonomo rispetto a quello della C.M.G. potesse essere trascurata».

In realtà, prosegue la impugnata sentenza, per poter considerare infirmata quella che è la principale ragione del decidere del tribunale («le condizioni previste nell’atto di acquisto della C.G.M. avevano natura unilaterale, in quanto poste nell’interesse esclusivo della società acquirente») deve potere essere verificata la tesi dell’appellante secondo cui il tenore del contratto 21 dicembre 1988 non giustifica siffatta conclusione: mancando in atti tale contratto è impossibile verificare la fondatezza o meno di una tale censura.

I primi giudici, hanno ancora osservato i giudici di secondo grado, hanno affermato che «dalla documentazione prodotta si evince che l’acquirente ha rinunciato a far valere le condizioni sospensive, dapprima consentendo l’iscrizione ipotecaria sull’immobile acquistato e poi alienando l’immobile a Augusto BELLAGAMBA, dante causa dell’attrice» le censure spiegate dall’appellante PIZZI anche avverso tale affermazione non possono essere prese in esame non essendo in atti i documenti in esame e non potendo, pertanto, questo giudice, verificare se «tali due atti negoziali contengono oppure no elementi idonei a giustificare la conclusione che il tribunale ha tratto dall’esame di essi».

4. Con il primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza gravata, sopra riassunta, denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c.», nonché «omessa motivazione su punto decisivo».

Si deduce, al riguardo, in particolare, che con atto 6 giugno 1996 BELLAGAMBA Augusto ha trasferito ad essa PIZZI il diritto di usufrutto sull’appartamento di via Ezio n. 12, mentre a BELLAGAMBA Matteo ha trasferito la nuda proprietà dello stesso immobile: ne segue, prosegue la ricorrente, che la domanda attrice, intesa alla declaratoria di invalidità e di inefficacia della concessione e della iscrizione dell’ipoteca in questione, doveva svolgersi anche nel contraddittorio del nudo proprietario BELLAGAMBA Matteo.

5. L’assunto è manifestamente infondato.

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge (fattispecie senza dubbio assolutamente estranee alla presente vicenda), quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta (Cass. 17 novembre 1998 n. 11550), come nell’ipotesi la pretesa tenda all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, la emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità (Cass. 11 aprile 2000 n. 4593).

Pacifico quanto sopra è palese l’assoluta autonomia della posizione tutelata dall’attrice, quale titolare del diritto di usufrutto nei confronti dell’immobile oggetto di controversia, rispetto alla posizione del nudo proprietario di quello stesso immobile.

Nè, al riguardo, sono in qualche modo pertinenti – al fine del decidere i risalenti richiami giurisprudenziali contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla ricorrente.

È di palmare evidenza, infatti, l’assoluta differenza, logica – prima che giuridica – esistente tra le fattispecie avute presenti in quei remoti arresti giurisprudenziali e la presente vertenza.

Cass. 12 dicembre 1983 n. 7341, in particolare, ha affermato che relativamente alla domanda di demolizione di un fabbricato edificato dall’usufruttuario in violazione delle distanze legali il contraddittorio deve instaurarsi oltre che nei confronti dell’usufruttuario anche nei riguardi del nudo proprietario, perché l’opera realizzata dall’usufruttuario era divenuta, per accessione, di proprietà del nudo proprietario che, pertanto, non poteva non partecipare al relativo giudizio.

Parimenti irrilevanti, al fine del decidere appaiono Cass. 12 maggio 1971 n. 1375, nonché Cass. 8 novembre 1974 n. 3441 e Cass. 17 febbraio 1981 n. 959, le quali sono state tutte rese in applicazione della regola, eccezionale, contenuta nell’art. 1012 c.c.

Non esistendo alcuna analogia, tra le «servitù» che possono gravare su un fondo o in suo favore e eventuali trascrizioni pregiudizievoli a carico dello stesso fondo (ad esempio ipoteche) presso i Registri Immobiliari, è di palmare evidenza che la disposizione da ultimo citata non può, in via di analogia, trovare applicazione con riguardo alla eventualità, come nella specie, in cui l’usufruttuario denunzi l’inefficacia di una ipoteca iscritta sul bene nei cui confronti vanta l’usufrutto stesso.

Concludendo sul punto deve affermarsi che non sussiste, tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, una ipotesi di litisconsorzio necessario qualora uno di questi agisca nei confronti di un terzo per far valere la inefficacia di una ipoteca iscritta sullo stesso immobile.

6. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 1356, 1357, 1358, 1359, 2655, 2659, 2668, 2808, 2810, 2821, 2823 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.» e «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia».

Riassunti i fatti di causa e richiamati i documenti prodotti in causa nel corso del giudizio di primo grado [ma assenti nel corso del giudizio di secondo grado], la ricorrente afferma che «sulla base di tali circostanze di fatto, ben avrebbe potuto il giudice di seconde cure pervenire alla decisione sulla domanda dell’attrice».

Il rilievo non coglie nel segno e la censura deve essere dichiarata inammissibile.

7. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n.

12040, specie in motivazione).

8. Pacifico quanto precede si ribadisce, come osservato sopra, che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto al rigetto dell’appello proposto dalla PIZZI avverso la sentenza dei primi giudici due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.

9. Precisato quanto sopra e prendendo in esame, dapprima, le censure svolte dal ricorrente alla seconda delle sopra richiamate rationes decidendi, si osserva che la ricorrente afferma che la statuizione del giudice di secondo grado è «viziata nella motivazione là dove ha ritenuto che i… principi giuridici [da essa concludente invocati] non potessero trovare applicazione senza che fossero esaminati gli atti di trasferimento coinvolti».

«In effetti la sentenza impugnata – si afferma – ha dimenticato che per affermare il principio che l’acquirente a titolo derivativo di un diritto reale soggetto a condizione sospensiva, è abilitato a far valere l’invalidità e l’inefficacia di un’ipoteca che non poteva essere iscritta, è sufficiente che il giudice disponga dei dati essenziali riguardanti il trasferimento (i soggetti, l’oggetto, i tempi dei vari atti, ecc.) tutti acquisiti pacificamente al giudizio, oltre che consacrati nelle due sentenze di merito, là dove è stato ed è giudizialmente accertato che l’atto di acquisto della C.M.G.

era sottoposto a condizione sospensiva e che le stesse non si erano avverate».

10. La deduzione è manifestamente inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti profili.

10.1. Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l’altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto ad substantiam (Cfr., ad esempio, Cass. 10 agosto 2001 n. 11054).

È palese, pertanto, che non era sufficiente, al fine del decidere, che non fosse controverso, in causa, tra le parti, che la PIZZI era titolare del diritto di usufrutto sull’immobile meglio descritto in atti gravato di ipoteca in favore della banca convenuta e che la terza C.M.G. aveva acquistato, sub condicione la roprietà dello stesso immobile.

In realtà i documenti in questione, costituendo i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere posti nella disponibilità [oltre che del giudice di primo grado anche] del giudice di appello, a prescindere dalla circostanza che la controparte contestasse, o meno, il contenuto e l’esistenza di quei documenti.

Non essendo stati rinvenuti i detti documenti in occasione della discussione della causa innanzi al collegio, nel corso del giudizio di secondo grado, esattamente, quei giudici, come evidenziato sopra hanno rigettato ogni domanda della PIZZI perché sfornita di qualsiasi prova.

10.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che la PIZZI, con il proprio atto di appello, aveva censurato, appunto, l’interpretazione data dai giudici di primo grado alla documentazione prodotta e in particolare al contratto di acquisto sub condicione posto in essere in favore della C.M.G.

Mancando, in atti, i documenti «erroneamente» interpretati o male valutati dal primo giudice, esattamente i giudici di appello hanno rigettato l’appello, non essendo stati posti in condizione di verificare quale fosse il tenore letterale dei detti documenti e di accertare, quindi, se l’interpretazione datane dai primi giudici era, o meno, corretta.

Appare, infatti, contrario ai principi che regolano il vigente processo civile – secondo i quali «il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti» (cfr. art.

115, comma 1, c.p.c.) – la pretesa della ricorrente che i giudici del merito «interpretassero» dei documenti non più in atti esclusivamente o sulla base delle proprie affermazioni difensive o, ancora, della interpretazione datane dai primi giudici, senza alcun controllo immediato e diretto.

11. Certo quanto precede è palese – come già anticipato – la irrilevanza delle considerazioni critiche alla sentenza di appello svolte nel ricorso per cassazione allorché si afferma che la sentenza di secondo grado avrebbe violato l’art. 2697 c.c. nonché il principio secondo cui il giudice può acquisire il proprio convincimento sulla verità dei fatti dagli elementi probatori acquisiti al processo da chiunque forniti.

Infatti:

– per l’art. 2697 c.c. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»:

avendo, nella specie, certamente, la PIZZI omesso di provare nell’unico modo consentito dall’ordinamento (cfr. artt. 1350 e 2080, comma 2, c.c.) i fatti costitutivi del proprio diritto, e avendo, di conseguenza, i giudici del merito, rigettato la sua domanda è palese che i detti giudici non sono affatto incorsi nella denunziata violazione di legge;

– come osservato sopra, la regola che i fatti «pacifici», perché non conroversi tra le parti, non abbisognano di prova trova deroga per quei fatti che la legge positiva impone risultino, ad substantiam, da atto scritto;

– come osservato sopra in atto di appello la PIZZI denunciava l’erronea lettura dei documenti in atti da parte del primo giudice:

facendo difetto, detti documenti, in occasione della discussione del causa in grado di appello, è palese che correttamente la corte di appello ha ritenuto di non essere stata posta in grado di valutare la fondatezza, o meno, della censura, e l’ha rigettata, senza che rilevino, in qualche modo, al fine del decidere, tutte le ultronee e non pertinenti argomentazioni svolte dalla ricorrente per ribadire, ancora una volta, una interpretazione di quei documenti [non in atti e comunque non suscettibili di esame da parte di questa Corte] diversa da quella fatta propria dal primo giudice.

12. Accertata, come si è accertato sopra, in sede di rigetto della seconda parte del secondo motivo di ricorso, la fondatezza di una delle ratio decidendi invocate dai giudici del merito a fondamento della propria è palese, come sopra anticipato, che è inammissibile – per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) – il secondo motivo di ricorso, prima parte, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua.

13. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso principale, in conclusione, deve rigettarsi.

Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso incidentale della Banca di Roma s.p.a.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

rigetta il ricorso principale;

nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 marzo 2002.

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