Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
La Cassazione ribadisce l’obbligo di riproporre le istanze istruttorie alla precisazione delle conclusioni e di indicare specificamente gli atti processuali richiamati nel ricorso.
Con l’ordinanza n. 3229/2019, la Corte di Cassazione affronta il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di risarcimento dei danni da incidente stradale mortale, ribadendo il principio di specificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte chiarisce che il semplice richiamo ad atti e documenti processuali, senza adeguata indicazione del loro contenuto e della loro collocazione, comporta l’inammissibilità del ricorso. Conferma inoltre che le istanze istruttorie rigettate e non reiterate alla precisazione delle conclusioni devono intendersi rinunciate. Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
LA VICENDA
A seguito di uno scontro tra due autocarri, nel quale entrambi i conducenti persero la vita, i familiari di una delle vittime agirono per ottenere il risarcimento dei danni. La domanda fu respinta dal Tribunale di Milano e successivamente dalla Corte d’Appello. I ricorrenti si rivolsero alla Cassazione contestando la mancata ammissione di prove testimoniali e la valutazione delle consulenze tecniche, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE – PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ E LOCALIZZAZIONE DEGLI ATTI – ISTANZE ISTRUTTORIE NON REITERATE ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI – RINUNCIA IMPLICITA – VALUTAZIONE DELLE PROVE – LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone alla parte ricorrente di riportarne il contenuto rilevante e di precisarne l’esatta collocazione nei fascicoli processuali, in modo da consentire alla Corte di verificarne la fondatezza sulla base delle deduzioni formulate. La mancanza di tali indicazioni determina l’inammissibilità del ricorso.
Le istanze istruttorie rigettate nel corso del giudizio di primo grado e non espressamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni devono intendersi rinunciate, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze probatorie o delle consulenze tecniche, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento delle prove e non costituendo il giudizio di cassazione un terzo grado di merito.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza 05/02/2019, n. 3229
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2/1/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. S.I. ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10029/2014, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti del sig. D.Z. – quale erede del defunto sig. L.Z. -, della sig.ra A.M.M. e delle società M.M.A. e C. di C.G.E. s.a.s. e Axa Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 30/11/2006 sulla SP 33 all’altezza dell’intersezione con la strada per Isola Pescaroli tra l’autocarro Fiat Ducato condotto da L.Z. e l’autocarro Iveco condotto dal sig. Do.Al., all’esito del quale entrambi decedevano.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. S.I. e altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115,116,118,183,230,244,245 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2^ motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 194,195,196 c.p.c., in riferimento all’art. 360,1^ co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta nel caso dagli odierni ricorrenti non osservato là dove viene operato il riferimento de relato ad atti o documenti del giudizio di merito (es. all'”atto di citazione notificato in data 15.01.2010″, alla “comparsa di costituzione e risposta” di Axa Assicurazioni s.p.a. e UFG Assicurazioni s.p.a., alle “memorie istruttorie”, alla CTU dell’Ing. B.M.M., all'”atto di citazione in appello dell’8 marzo 2015″, alla “Consulenza del dott. Q.F.”, alla “lettera, allegata alla Consulenza, del 30.03.2007”, alla “relazione del CTP, Ing. C.”, al “rapporto di incidente stradale redatto dalla pattuglia dei Carabinieri”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, gli odierni ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con particolare riferimento al 2^ motivo, va ulteriormente posto in rilievo come risulti dai ricorrenti in effetti proposta doglianza in ordine alla mancata ammissione della richiesta prova testimoniale, lamentando che la corte di merito ha al riguardo “erroneamente” argomentato alla stregua di un “orientamento in materia di precisazione delle conclusioni” ormai superato dalla “recente sentenza n. 25725 del 5 dicembre 2014… confermato anche dalla più recente pronuncia n. 17875 del 10/09/2015”.
Orbene, nell’affermare che “dalla lettura dei verbali delle udienze svoltesi nel giudizio di primo grado risulta che… parte attrice non aveva riproposto le istanze istruttorie nelle conclusioni definitive rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni in quanto, nel rassegnare le conclusioni, aveva richiesto la rimessione della causa in istruttoria soltanto per la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Pertanto le istanze istruttorie, non riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi abbandonate”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (v. Cass., 14/10/2008, n. 25157).
Principio in ordine al quale questa Corte ha avuto modo di sottolineare come l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. nel suindicato senso non contrasta con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, nè con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, artt. 2 e 6 (ratificato con L. n. 130 del 2008), nè con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (v. Cass., 27/6/2012, n. 10748).
Principio che, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti non è stato abbandonato da questa Corte, essendo stato esso (pur non mancando pronunzie di segno diverso; v. Cass., 3/2/2012, n. 1603; Cass., 10/7/2014, n. 15860. V. altresì già Cass., 16/4/1968, n. 1110, e, da ultimo, Cass., 10/9/2015, n. 17875) confermato non solo successivamente alle pronunzie dai medesimi invocate (v. Cass., 4/8/2016, n. 16290) ma anche recentemente (v. Cass., 3/8/2017, n. 19352).
Con particolare riferimento al 2^ motivo va altresì evidenziato come risulti dai ricorrenti censurata un’asseritamente erronea valutazione della CTU) e inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie (in particolare, delle CTP del dr. C., del dr. Quieti dell'”ing. C.C. nel procedimento penale n. 1955/2011 R.g.n.r. Procura della Repubblica di Cremona”, della “foto a pag. 10 della (rectius, dell’) elaborato peritale dell’Ing. C.”, di “quanto dichiarato dalla Sig.ra A.”, quanto “spontaneamente riferito” dai “testimoni oculari Sig.ri C.G. e C.F.”), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società UnipolSai Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 17.400,00 di cui Euro 17.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società UnipolSai Assicurazioni s.p.a..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019




