Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando una società debitrice avvia la composizione negoziata della crisi, il creditore garantito da ipoteca, pegno o fideiussione deve verificare immediatamente quali diritti può esercitare e quali iniziative rischiano di essere limitate. La presenza di una garanzia non assicura il recupero integrale del credito, soprattutto quando il patrimonio del debitore si riduce, vengono richieste misure protettive oppure il piano di risanamento prevede la vendita dei beni gravati da garanzie. Per un’impresa esposta per 100.000, 500.000 euro o importi milionari, occorre valutare il valore effettivo delle garanzie, la possibilità di escuterle e le condizioni alle quali partecipare alle trattative. Il nostro Studio assiste i creditori nell’esame della posizione patrimoniale del debitore, nella tutela delle garanzie e nella scelta delle iniziative giudiziali o negoziali concretamente praticabili.
Quali diritti conserva il creditore garantito durante la composizione negoziata?
La composizione negoziata, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consente all’imprenditore in difficoltà di ricercare una soluzione attraverso trattative assistite da un esperto indipendente. L’accesso a questo percorso non determina automaticamente la sospensione dei diritti dei creditori e non comporta, di per sé, la cancellazione delle garanzie precedentemente costituite.
Il creditore ipotecario conserva il diritto reale di garanzia sull’immobile, mentre il creditore pignoratizio mantiene la prelazione sul bene o sul diritto oggetto del pegno, nei limiti previsti dalla legge. La loro posizione è diversa da quella del creditore chirografario, che non dispone di una specifica causa di prelazione. Occorre però distinguere la permanenza della garanzia dalla possibilità di procedere immediatamente alla sua escussione: quest’ultima può subire limitazioni quando intervengono misure protettive o provvedimenti cautelari del tribunale.
La prima verifica riguarda quindi la natura del credito, la sua esigibilità e la validità della garanzia. Per un’ipoteca esaminiamo il titolo costitutivo, l’iscrizione nei registri immobiliari, il grado e l’importo garantito. Per un pegno occorre accertare il bene vincolato, le formalità necessarie alla costituzione e all’opponibilità della garanzia e le modalità previste per la sua realizzazione. Se esiste una fideiussione, dobbiamo considerare separatamente la posizione del garante, il contenuto dell’obbligazione assunta e le eventuali eccezioni opponibili.
Un’ipoteca di primo grado su un immobile con valore commerciale adeguato offre prospettive differenti rispetto a un’ipoteca successiva gravante su un bene già impegnato a favore di altri finanziatori. Analogamente, un pegno su partecipazioni societarie può perdere parte della propria utilità economica se la crisi compromette il valore della società partecipata. La consistenza nominale della garanzia non coincide necessariamente con il ricavato che il creditore potrebbe ottenere dalla sua realizzazione.
Per questa ragione, quando assistiamo un’impresa titolare di un credito di grande importo verso una società in crisi, valutiamo anche le altre esposizioni del debitore, l’esistenza di creditori con grado anteriore, gli eventuali vincoli sui beni e i costi prevedibili di una procedura esecutiva. Un credito di 700.000 euro assistito da ipoteca su un immobile stimato 900.000 euro può presentare rischi rilevanti se esistono precedenti iscrizioni, se il valore di realizzo è inferiore alla stima oppure se il bene risulta difficilmente commerciabile.
Il creditore garantito non è obbligato, per il solo fatto dell’apertura della composizione negoziata, ad accettare una riduzione del proprio credito o una dilazione proposta dall’imprenditore. Può partecipare alle trattative, formulare condizioni alternative e valutare se un accordo offra un risultato economicamente preferibile rispetto all’esecuzione individuale o agli esiti di una successiva procedura concorsuale. La decisione deve considerare anche gli effetti degli eventuali strumenti di regolazione della crisi ai quali il debitore potrebbe successivamente accedere.
Misure protettive: il creditore ipotecario o pignoratizio può ancora agire contro il debitore?
Il problema diventa particolarmente delicato quando l’imprenditore richiede le misure protettive previste dal Codice della crisi. Ai sensi dell’articolo 18, dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della richiesta di applicazione delle misure, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, nei limiti della protezione richiesta e della disciplina applicabile.
Le misure producono gli effetti previsti dalla legge sin dalla pubblicazione della richiesta, ma sono soggette al procedimento di conferma, modifica o revoca davanti al tribunale. Non è quindi corretto ritenere che il semplice avvio della composizione negoziata blocchi indistintamente ogni iniziativa del creditore. Occorre verificare l’effettiva richiesta di protezione, i creditori coinvolti, i beni interessati, la durata delle misure e il contenuto dei provvedimenti giudiziali.
Per il creditore ipotecario, la limitazione può incidere sulla possibilità di iniziare o proseguire un’espropriazione immobiliare. Il diritto di ipoteca non viene cancellato per effetto della protezione, ma la sua realizzazione può essere temporaneamente impedita. La distinzione assume particolare rilievo quando il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo oppure ha avviato il pignoramento prima della pubblicazione della richiesta.
Il creditore pignoratizio deve svolgere una verifica analoga, considerando anche la tipologia di pegno e le eventuali discipline speciali applicabili. Non tutte le garanzie possono essere trattate allo stesso modo: per esempio, le garanzie finanziarie disciplinate dal D.Lgs. 170/2004 richiedono un esame specifico del contratto e del relativo regime normativo.
Quando le misure protettive compromettono in modo rilevante la posizione del creditore, è possibile intervenire nel procedimento davanti al tribunale per rappresentare il pregiudizio subito e contestare la necessità o la proporzionalità della protezione richiesta. L’articolo 19 disciplina il procedimento giudiziale, mentre l’articolo 20 contempla la possibilità di revoca o abbreviazione delle misure nei presupposti previsti dalla legge.
Un creditore garantito per 600.000 euro, ad esempio, potrebbe subire un concreto pregiudizio se la sospensione dell’esecuzione riguarda un immobile il cui valore si sta deteriorando oppure se il debitore prospetta operazioni che modificano sensibilmente le prospettive di soddisfacimento. Non basta però dimostrare l’esistenza di un credito elevato: occorre documentare il rischio specifico, la situazione patrimoniale e le ragioni per le quali la misura risulterebbe ingiustificata o sproporzionata rispetto alle esigenze delle trattative.
In questi casi valutiamo la documentazione disponibile, il piano prospettato dall’impresa e gli effetti della protezione sulla garanzia. La possibilità di opporsi alle misure protettive richieste dal debitore deve essere esaminata tempestivamente, tenendo conto delle scadenze processuali e dell’evoluzione della composizione negoziata.
La protezione non attribuisce comunque all’imprenditore una libertà illimitata di disporre del patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti che possono pregiudicare i creditori o le prospettive di risanamento assumono rilievo anche rispetto agli obblighi informativi verso l’esperto e ai meccanismi previsti dall’articolo 21 del Codice della crisi. Se emergono vendite di immobili, trasferimenti aziendali o operazioni infragruppo potenzialmente dannose, il creditore deve valutarne tempestivamente gli effetti sulla propria garanzia e sulle concrete possibilità di recupero.
Come proteggere le garanzie quando il debitore vende beni o trasferisce il patrimonio?
La posizione del creditore garantito deve essere valutata con particolare attenzione quando, durante la composizione negoziata, la società debitrice intende vendere immobili, cedere un ramo d’azienda o trasferire beni a società collegate. Queste operazioni possono essere funzionali al risanamento, ma possono anche ridurre il patrimonio disponibile e compromettere le prospettive di recupero. Per un creditore esposto per centinaia di migliaia di euro, il problema non riguarda soltanto la conservazione formale dell’ipoteca o del pegno, ma il valore economico della garanzia e la possibilità concreta di soddisfare il credito.
Nel caso di un immobile ipotecato, il trasferimento della proprietà non comporta normalmente l’estinzione dell’ipoteca regolarmente iscritta. Il creditore conserva il diritto di sequela, nei limiti previsti dalla legge, e può far valere la garanzia anche nei confronti del terzo acquirente. Occorre però verificare se la vendita avvenga nell’ambito di un’operazione autorizzata dal tribunale, quali effetti siano previsti sulle iscrizioni e quale destinazione venga attribuita al corrispettivo. Una vendita negoziata direttamente dal debitore presenta infatti caratteristiche diverse rispetto a un trasferimento effettuato nell’ambito di una procedura concorsuale o di un provvedimento giudiziale.
L’articolo 22 del Codice della crisi consente al tribunale, ricorrendone i presupposti, di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami con gli effetti specificamente previsti dalla disposizione. Tale autorizzazione non determina automaticamente la cancellazione delle garanzie reali sui singoli beni. Il creditore deve quindi esaminare il contenuto dell’operazione, i beni coinvolti e l’eventuale incidenza dei provvedimenti giudiziali sui propri diritti.
La verifica diventa più complessa quando il debitore trasferisce attività produttive, contratti o partecipazioni a un’altra società del gruppo. Un’operazione infragruppo non è necessariamente illegittima, ma richiede attenzione quando il corrispettivo appare incongruo, il debitore perde beni produttivi senza ricevere un’effettiva contropartita oppure le risorse vengono destinate a soddisfare soltanto determinati creditori. In queste situazioni esaminiamo la documentazione societaria, gli atti di trasferimento, i rapporti tra le imprese coinvolte e gli effetti dell’operazione sulla garanzia patrimoniale.
Quando emergono elementi di pregiudizio, possono assumere rilievo l’azione revocatoria contro gli atti della società debitrice e, in presenza dei relativi presupposti, le misure cautelari. L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’articolo 2901 del Codice civile, permette al creditore di chiedere che determinati atti di disposizione siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge. Non determina l’annullamento dell’atto né il trasferimento automatico del bene al creditore, ma può consentire di agire esecutivamente sul bene nei limiti dell’inefficacia ottenuta.
Il sequestro conservativo, previsto dall’articolo 671 del Codice di procedura civile, può invece essere richiesto quando esistono i presupposti relativi alla fondatezza del credito e al concreto pericolo di perdere la garanzia patrimoniale. La sua praticabilità deve essere coordinata con le eventuali misure protettive già efficaci. Non è sufficiente che la società attraversi una crisi finanziaria: occorrono elementi specifici che giustifichino la tutela cautelare.
Un’ulteriore attenzione riguarda i pagamenti selettivi e la costituzione di nuove garanzie a favore di altri creditori. Se una società in difficoltà concede un’ipoteca per un debito preesistente oppure utilizza le proprie disponibilità per rimborsare finanziamenti infragruppo, occorre verificare la natura dell’operazione, il momento in cui viene compiuta e la disciplina applicabile. La presenza di un pagamento preferenziale non comporta automaticamente la sua revocabilità, così come non ogni nuova garanzia costituita durante la crisi è inefficace. La valutazione deve considerare anche le specifiche disposizioni del Codice della crisi sugli atti compiuti nel percorso di risanamento.
Per i crediti di importo elevato, la tutela richiede quindi un esame coordinato delle garanzie, degli atti patrimoniali e delle prospettive di risanamento. Quando il debitore sta vendendo il proprio patrimonio, attendere la conclusione delle trattative senza verificare gli effetti delle operazioni può rendere più difficile il recupero, anche in presenza di un credito documentalmente certo e assistito da garanzie.
Un credito di 650.000 euro garantito da ipoteca durante la composizione negoziata: esempio pratico
Consideriamo il caso, ricostruito a fini esemplificativi, di una società fornitrice, Alfa S.r.l., creditrice di 650.000 euro nei confronti di Beta S.p.A., impresa manifatturiera entrata in composizione negoziata. Il credito era assistito da un’ipoteca su un immobile industriale, ma il debitore aveva richiesto misure protettive e prospettava la vendita dello stabilimento nell’ambito del piano di risanamento. Il valore indicato nella proposta appariva insufficiente a garantire il pagamento integrale del credito, anche per la presenza di un’iscrizione ipotecaria anteriore.
In una situazione di questo tipo, il nostro intervento consisterebbe anzitutto nell’esaminare il titolo del credito, le iscrizioni ipotecarie, il valore effettivo dell’immobile e la documentazione relativa alla vendita. La ricostruzione della posizione dei creditori permetterebbe di quantificare il ricavato ragionevolmente disponibile per Alfa S.r.l. e di verificare se la proposta del debitore offrisse condizioni compatibili con il valore della garanzia.
Accertata l’insufficienza delle condizioni inizialmente prospettate, la tutela potrebbe concentrarsi sulla negoziazione di una diversa destinazione del prezzo di vendita, sulla richiesta di garanzie integrative e, ove ne ricorressero i presupposti, sulla contestazione delle misure protettive pregiudizievoli. Un accordo che prevedesse il pagamento di una quota immediata del credito e il saldo residuo assistito da ulteriori garanzie costituirebbe una possibile soluzione, da confrontare con i tempi e i risultati prevedibili dell’esecuzione immobiliare.
L’esempio mostra perché, nelle esposizioni di grande importo, la tutela del creditore garantito richiede una valutazione economica e giuridica dell’intera operazione. Il risultato dipende dal valore dei beni, dal grado delle garanzie, dalla disponibilità delle parti e dagli strumenti effettivamente applicabili. La soluzione negoziale non è necessariamente preferibile a quella giudiziale: deve offrire al creditore condizioni concretamente sostenibili e adeguatamente documentate.
Domande frequenti sui diritti del creditore garantito nella composizione negoziata
Il creditore ipotecario può rifiutare un accordo che prevede il pagamento parziale del credito?
Sì. La partecipazione alla composizione negoziata non obbliga, di per sé, il creditore ad accettare uno stralcio o una dilazione. Occorre però valutare se il debitore possa successivamente accedere a strumenti di regolazione della crisi che prevedano, alle condizioni stabilite dalla legge, un trattamento del credito anche senza il consenso individuale del creditore.
Le misure protettive impediscono di agire contro un fideiussore?
Non automaticamente. Le misure protettive richieste dal debitore principale non si estendono, per il solo fatto della loro concessione, ai garanti terzi. La possibilità di escutere la fideiussione dipende dal contratto, dall’esigibilità dell’obbligazione garantita e dalle eventuali ulteriori disposizioni applicabili.
Il creditore garantito può ottenere una nuova ipoteca durante la composizione negoziata?
La costituzione di una nuova garanzia richiede un esame specifico. Quando operano le misure protettive, l’articolo 18 del Codice della crisi impedisce ai creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Anche una garanzia concordata deve essere valutata rispetto ai requisiti di validità, opponibilità e all’eventuale disciplina delle azioni revocatorie.
Che cosa accade all’ipoteca se la composizione negoziata non riesce?
La conclusione negativa delle trattative non estingue automaticamente l’ipoteca. Il creditore può valutare la ripresa delle iniziative esecutive, se consentite, oppure far valere il proprio diritto di prelazione nell’eventuale procedura concorsuale successiva. In caso di liquidazione giudiziale, occorre presentare la domanda di ammissione al passivo facendo valere anche la garanzia ipotecaria.
Un creditore garantito può chiedere la revoca delle misure protettive?
Sì, nei presupposti previsti dall’articolo 19 del Codice della crisi. Il creditore interessato può chiedere al tribunale la revoca o l’abbreviazione della durata delle misure, rappresentando le circostanze che ne giustificano il riesame. La decisione dipende dalla concreta utilità della protezione per le trattative, dalla sua proporzionalità e dall’eventuale pregiudizio arrecato ai creditori.
Creditore garantito nella composizione negoziata: richiedi una valutazione legale allo Studio Legale Calvello
Se la vostra impresa vanta un credito di importo rilevante nei confronti di una società in composizione negoziata, assistito da ipoteca, pegno o fideiussione, è opportuno verificare tempestivamente la tenuta delle garanzie, gli effetti delle eventuali misure protettive e le concrete possibilità di recupero. La presenza di immobili in vendita, trasferimenti patrimoniali o proposte di pagamento parziale rende necessaria un’analisi specifica della documentazione e della posizione degli altri creditori.
Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza professionale, assiste imprese e creditori nella tutela di posizioni creditorie economicamente rilevanti, nella valutazione delle garanzie e nelle controversie con società in crisi o insolventi.
Per sottoporre il vostro caso al nostro Studio, richiedete una valutazione compilando il modulo di contatto, indicando l’importo del credito, le garanzie disponibili e l’eventuale presenza di misure protettive. Esamineremo la richiesta per valutare le possibili iniziative a tutela della vostra posizione.




