Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
La Cassazione chiarisce che la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 richiede la prova concreta della colpa di organizzazione: la mancata adozione del modello 231 non basta, da sola, a fondare la condanna.
In materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione ribadisce che la mancata adozione del modello organizzativo non determina automaticamente la responsabilità della società, essendo necessario accertare una concreta colpa di organizzazione e la sua incidenza causale sulla commissione del reato presupposto. La responsabilità dell’ente può permanere anche quando il reato presupposto sia dichiarato prescritto, purché ne venga verificata incidentalmente la sussistenza. In caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il profitto confiscabile può coincidere con l’intero finanziamento indebitamente percepito, quando non risulti un’utilità economicamente apprezzabile per l’amministrazione erogante. La successiva adozione del modello 231 può giustificare una riduzione della sanzione, senza escludere automaticamente la responsabilità dell’ente o l’applicazione delle sanzioni interdittive. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando le statuizioni impugnate.
LA VICENDA
Due società erano state sanzionate nell’ambito di un procedimento riguardante finanziamenti pubblici ottenuti mediante documentazione falsa, con contestazioni anche per reati tributari e favoreggiamento personale. Una società aveva ricevuto indebitamente 309.260,45 euro, mentre erano emerse carenze nei controlli organizzativi e contabili. La Cassazione ha confermato l’inammissibilità dei ricorsi, mantenendo ferme le statuizioni sulla responsabilità degli enti, sulle sanzioni e sulla confisca.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – D.LGS. 231/2001 – REATO PRESUPPOSTO PRESCRITTO – ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA RESPONSABILITÀ – INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE – COLPA DI ORGANIZZAZIONE – MANCATA ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO – NECESSITÀ DI PROVA DEL DEFICIT ORGANIZZATIVO – TRUFFA AGGRAVATA PER EROGAZIONI PUBBLICHE – CONFISCA DEL PROFITTO – PRINCIPI.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, la prescrizione del reato presupposto non esclude l’autonomo accertamento della responsabilità della persona giuridica, purché il giudice verifichi, almeno incidentalmente, la sussistenza del fatto criminoso e accerti i criteri di imputazione previsti dal D.Lgs. 231/2001.
La colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo dell’illecito dell’ente e richiede la dimostrazione di un concreto deficit organizzativo, causalmente rilevante rispetto alla commissione del reato presupposto. La mancata adozione, l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello di organizzazione e gestione non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti a fondare la responsabilità, dovendo l’accusa provare l’omessa predisposizione di specifiche misure preventive idonee a evitare reati della stessa natura di quello verificatosi.
I criteri dell’interesse e del vantaggio dell’ente sono alternativi e concorrenti: il primo deve essere valutato ex ante, in relazione alla finalità della condotta, mentre il secondo deve essere apprezzato ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito.
In caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il profitto confiscabile può essere individuato nell’intero finanziamento indebitamente percepito, qualora non emerga un’utilità economicamente apprezzabile conseguita dall’amministrazione pubblica in esecuzione delle prestazioni.
L’adozione successiva del modello organizzativo 231 può rilevare ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria, ma non determina automaticamente l’esclusione delle sanzioni interdittive, per la quale devono ricorrere tutte le condizioni previste dall’art. 17 del D.Lgs. 231/2001.
LA SENTENZA
Cassazione penale, Sezione III, Sentenza, 28/09/2026, n. 34744
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa il 15/03/2024 così disponeva: dichiarava A.A., responsabile dei reati ascrittile ai capi k) – artt. 81, 110 cp e 8 D.Lgs. 74/2000 – e l) – art. 2 D.Lgs. 74/2000 – dell’imputazione e la condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; dichiarava B.B., C.C. e D.D. responsabili del reato di cui all’art. 378 cod. pen. loro ascritto e li condannava alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; dichiarava la E.E. Srl e la Easy Integrazione di Sistemi Srl responsabili dell’illecito amministrativo di cui ai capi i) e j) dipendente dalla commissione del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e li condannava alla sanzione di Euro 50.000,00 ciascuna; dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine ai reati a lei ascritti ai capi e), f), nonchè k) limitatamente alle condotte relative alla fattura del 29/04/2013, in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.G., H.H. e I.I. in ordine ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen. loro ascritti, in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione.
Con sentenza del 27/11/2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15/03/2024 dal Tribunale di Palermo, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000 contestato alla imputata A.A. al capo K) dell’imputazione limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2014 e rideterminava la pena in anni due e mesi tre di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.A., B.B., C.C. e D.D. nonchè la E.E. Srl e la Easy Integrazione di Sistemi Srl, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
A.A. propone quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
Argomenta che con motivo di appello si era contestata la sussistenza del dolo specifico di evasione in ordine ai reati contestati e che sul punto la Corte di appello aveva omesso di motivare, limitandosi ad affrontare la questione del dolo generico; rimarca che i due soggetti partecipanti all’operazione contestata (J.J. e la Easy Integrazione di Sistemi) avevano pagato e versato l’IVA e le condotte non potevano essere finalizzate allo scopo di evadere le imposte sui redditi non essendo emerso un complessivo vantaggio fiscale.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 2 D.Lgs. 74/2000.
Argomenta che il delitto in esame si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale nell’elaborazione della quale si sono dedotti gli importi delle fatture relative ad operazioni inesistenti, mentre, nella specie, difetta la prova di tale presentazione in quanto le dichiarazioni fiscali non erano state acquisite al fascicolo processuale.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 9 D.Lgs. 74/2000.
Argomenta che i reati contestati avevano ad oggetto le medesime fatture e, quindi, doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000, con la conseguenza che era erronea la condanna della ricorrente anche per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000, essendo contestato alla predetta sia di il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 che di aver concorso, quale amministratore di fatto, nel delitto di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 483 e 640-bis cod. pen.
Argomenta che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di assoluzione della ricorrente dai reati di cui ai capi e) ed f) dell’imputazione.
B.B. propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen. ascritto al legale rappresentante della E.E. Srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 378 cod. pen., ritenendo sussistente il reato presupposto.
Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosa e puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebita la posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e non aveva accertato quale contributo I.I. avrebbe fornito alla realizzazione del reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legale rappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale e morale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici e raggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolenta in grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in errore della Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare la regolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, atteso che le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificati dal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili e rimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata con le prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizione formale di legale rappresentante della società.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state rese quando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, e che non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettando la prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità della condotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia.
C.C. propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen. ascritto al legale rappresentante della E.E. Srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 378 cod.pen, ritenendo sussistente il reato presupposto.
Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosa e puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebita la posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e non aveva accertato quale contributo I.I. avrebbe fornito alla realizzazione del reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legale rappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale e morale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici e raggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolenta in grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in errore della Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare la regolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, atteso che le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificati dal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili e rimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata con le prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizione formale di legale rappresentante della società.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state rese quando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, e che non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettando la prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità della condotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia. D.D. propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen. ascritto al legale rappresentante della E.E. Srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 378 cod.pen., ritenendo sussistente il reato presupposto.
Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosa e puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebita la posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e non aveva accertato quale contributo I.I. avrebbe fornito alla realizzazione del reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legale rappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale e morale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici e raggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolenta in grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in errore della Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare la regolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, atteso che le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificati dal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili e rimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata con le prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizione formale di legale rappresentante della società.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state rese quando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, e che non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettando la prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità della condotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia.
La società Easy Integrazione di Sistemi Srl propone un unico motivo di ricorso.
Deduce violazione degli art. 24 D.Lgs. 231/2001 e 640- bis cod. pen.
Argomenta che il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. e l’illecito amministrativo contestato alla ricorrente, che nel predetto reato ha il proprio presupposto, erano stati ritenuti sussistenti dalla Corte di appello sulla base del travisamento probatorio della testimonianza dell’ing. K.K. e della relazione a sua firma; la Corte di appello aveva erroneamente negato l’idoneità dell’accertamento, eseguito e documentato dall’ing. K.K., a fornire la prova dell’effettiva esecuzione delle attività progettuali finanziate; in particolare, la K.K. aveva dichiarato che aveva accertato l’effettivo svolgimento nonchè la congruità delle ore di lavoro richieste in pagamento delle prestazioni di consulenza menzionate nelle fatture emesse dalla ditta J.J. in favore della Easy Integrazione di Sistemi Srl, con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
La società E.E. Srl propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 D.Lgs. 74/2000 e 640-bis cod. pen.
Argomenta che la sentenza impugnata aveva confermato un accertamento meramente apparente e assertivo della sussistenza del reato presupposto, sovrapponendo la posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale (fratello del legale rappresentante), senza dare conto delle ragioni per cui le deleghe conferite non avrebbero dovuto rilevare ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e senza accertare il contributo che I.I. avrebbe fornito alla realizzazione dell’illecito; le circostanze fattuali valorizzate dai Giudici di appello avrebbero dovuto essere considerate in senso diametralmente opposto, in quanto dimostrative della buonafede di I.I. e dell’affidamento che egli faceva sull’operato del fratello; inoltre, era emerso in maniera evidente e documentale, che l’attività ispettiva della Regione era regolarmente avvenuta nell’ambito del progetto, come emergente dalle dichiarazioni rese dall’ing. K.K. e dalle relazioni redatte dalla stessa, e che il tecnico della Regione, all’esito di sopralluoghi, aveva espresso un giudizio assolutamente positivo; non poteva condividersi, quindi, l’asserzione della Corte territoriale, secondo cui il tecnico della Regione sarebbe stato tratto in inganno da mendaci dichiarazioni scritte; neppure era stata considerata la relazione a firma del dott. L.L., depositata all’udienza del 7.9.2003, che comprovava l’effettività dei lavori svolti dalla E.E. Srl nell’ambito del progetto FAE; infine, andava considerato che le spese ritenute non congrue , in quanto eccedenti rispetto ai contributi concessi, erano state ritenute non ammissibili ed escluse dal progetto e che i rallentamenti verificatesi nel corso del progetto avevano trovato giustificazione nella natura sperimentale dello stesso; in definitiva, difettavano gli artifici ed i raggiri, l’induzione in errore della Regione Sicilia e l’ingiusto profitto con altrui danno e l’affermazione di responsabilità del legale rappresentante della società era stata basata, in violazione di legge, solo sulla sua posizione formale.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 5 e 19 D.Lgs. 231/2001 e vizio di motivazione.
Argomenta che l’affermazione di responsabilità amministrativa dipendente da reato era stata affermata in difetto di qualsivoglia evidenza processuale di sussistenza del reato presupposto e degli elementi fondanti la stessa (criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio, nesso di causalità rispetto al fatto di reato, colpa di organizzazione, conseguimento del profitto illecito).
Con riferimento criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio la Corte territoriale aveva espresso una motivazione sommaria e tautologica, basando la sussistenza dell’interesse sulla condotta della figura apicale senza esaminare il concreto interesse ed il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’ente a seguito dell’illecito; in particolare era erronea l’identificazione del vantaggio per l’ente e del profitto del reato con l’intero importo del contributo pubblico erogato, in difformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite Fisia Impianti, vertendosi in ipotesi di reato in contratto ed avendo la società realizzato un progetto, sostenendo costi e fornendo utilità alla P.A.; identificare il profitto con l’intera somma erogata rendeva la confisca sproporzionata ed afflittiva.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 e vizio di motivazione.
Argomenta he la Corte territoriale aveva fondato l’affermazione della colpa di organizzazione dell’ente sulla circostanza della mancata adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) all’epoca dei fatti; la motivazione era apparente perché difettava una verifica concreta delle specifiche cautele organizzative e gestionali che sarebbero state necessarie per prevenire il reato.
Con il quarto motivo deduce erronea applicazione degli artt. 11,12,13,14 e 17 D.Lgs. 231/2001 e vizio di motivazione.
Lamenta che la dosimetria della sanzione pecuniaria era sproporzionata e ingiustificata, in quanto al Corte non aveva tenuto conto adeguatamente dei criteri di cui all’art. 11 D.Lgs. 231/2001 (gravità del fatto- da ridimensionare alla luce del minimo scostamento di spesa-, grado di responsabilità dell’ente- influenzato dalla delega di poteri- e attività svolta per elidere o attenuare le conseguenze del fatto); in particolare, era stata sottovalutata alla circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 231/2001, legata all’adozione postuma del MOGC, avvenuta prima dell’apertura del dibattimento, risultando insufficiente la riduzione
solo di un terzo e non nella misura massima della metà; erroneo era anche il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) e b), che avrebbero consentito la riduzione della sanzione fino alla misura massima di 2/3.
Lamenta, inoltre, che le misure interdittive erano state applicate in maniera automatica e con un richiamo generico alla gravità del fatto.
Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001 e vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva disposto la confisca dell’intero importo del finanziamento pubblico, in quanto, vertendosi in ipotesi di reato in contratto, doveva farsi riferimento al cd profitto netto; la Corte di appello, pur richiamando tale principio, aveva affermato, con motivazione manifestamente illogica, che l’utilità per la PA sarebbe stata “impalpabile” e di “modestissima entità”. La confisca dell’intero importo del finanziamento pubblico era sproporzionata ed afflittiva.
3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; i difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di A.A. va dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha evinto la prova del dolo di evasione dalle stesse modalità della condotta, e, cioè dal complessivo sistema fraudolento organizzato dalla A.A. ed attuato senza soluzione di continuità per più anni (cfr. pag. 36 della sentenza impugnata).
Le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale a fondamento dell’accertamento dell’elemento psicologico hanno tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e la motivazione si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
La ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello in punto di sussistenza del dolo di evasione con riferimento ai contestati reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000 e si limita a richiedere sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Va ricordato che il motivo deve ritenersi generico – e quindi inammissibile. non solo quando risulto intrinsecamente indeterminata, ma altresì quando – come nella specie – difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv.
286468 – 01; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425; Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).
Inoltre, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità le censure le quali – come nella specie- si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508), in quanto esse sono dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794.
1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, nel ribadire la sussistenza del contestato reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, ha dato atto che le dichiarazioni fiscali di cui all’imputazione erano state presentate con trasmissione all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche (cfr pag 36 e 37 della sentenza impugnata), come emergente dalle verifiche compiute dalla polizia tributaria della Guardia di Finanza, in atti.
La doglianza mossa dalla ricorrente è priva di confronto con tale specifica argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, così incorrendo nel profilo di inammissibilità per genericità secondo le considerazioni già esposte nel paragrafo che precede e che qui si richiamano integralmente.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il regime derogatorio al concorso di persone nel reato previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto. È, infatti, cristallina la ratio di tale disciplina derogatoria: essendo l’emittente punito autonomamente, ammettere che egli possa essere chiamato a rispondere anche di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta dell’utilizzatore, significherebbe, infatti, punirlo due volte per il medesimo fatto.
Diversa è la situazione, così come verificatasi nel caso di specie, in cui il medesimo soggetto abbia operato in relazione alla stessa fattura, sia come emittente che come utilizzatore di quel documento: in questi casi, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il medesimo soggetto che abbia operato sia come emittente che come utilizzatore della fattura relativa ad operazioni inesistenti risponderà di entrambi i reati (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Rv. 284067 – 01; Sez.3, n. 5434 del 25/10/2016, dep.06/02/2017, Rv. 269279 – 01; Sez.3, n. 19247 del 08/03/2012, Rv.252545 – 01); e si è precisato che, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica (Sez.3, n. 47862 del 06/10/2011, Rv.251963 – 01).
La Corte territoriale (cfr. pagg 40 e 41 della sentenza impugnata) ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, rilevando che la ricorrente, operando sotto la duplice veste di amministratore di fatto del soggetto giuridico che emetteva le fatture false (SG Software di J.J.) e di amministratrice di diritto della società che le utilizzava (Easy Integrazione di Sistemi Srl), aveva cumulato in sé le qualità di emittente ed utilizzatrice delle fatture per operazioni inesistenti, così risultando integrati entrambi i contestati reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo propone censura che non sembra tenere conto che la sentenza ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza dell’innocenza dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., evidenza che i Giudici di merito hanno escluso e che il ricorso dell’imputata neppure si sforza di dimostrare, dal momento che non contiene deduzioni sulla mancata applicazione dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-5).
In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento; si tratta, quindi, di doglianze che prescindono dalla prospettiva imposta dall’art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017, Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).
2. I ricorsi di B.B., C.C. e D.D., che si trattano congiuntamente perché basati su motivi del tutto sovrapponibili, vanno dichiarati inammissibili.
2.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.
I ricorrenti, dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 378 cod. proc. pen. in presenza di rilevata estinzione per prescrizione del reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod.proc.pen, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento incidentale del reato-presupposto, accertamento necessario per l’integrazione del reato di favoreggiamento personale.
La Corte di appello, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha condiviso e richiamato le argomentazioni e le valutazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.: il Tribunale in aderenza alle prove orali ed alla documentazione acquisita e con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha ritenuto il reato di cui al capo c) integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr pagg 42 e ss della sentenza di primo grado).
Le censure proposte, pur ponendo la questione di diritto della sussistenza del reato di favoreggiamento in caso di proscioglimento dal reato presupposto per prescrizione del reato o insussistenza del reato stesso, sollecitano, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
È vero che per l’integrazione del reato di favoreggiamento personale, benché si tratti di reato di pericolo, è comunque necessario che un reato sia stato commesso a prescindere da chi sia stato e se lo stesso sia o meno punibile.
È stato, infatti, affermato non è configurabile il reato di favoreggiamento personale quando risulta accertata l’obiettiva insussistenza del reato presupposto. (Cfr Sez. 6, n. 6751 del 19/11/2013, dep. 2014, Perreca, Rv. 258996 – 01, in fattispecie in cui gli imputati del reato presupposto erano stati assolti “perché il fatto non sussiste”) e che la condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l’applicazione di una causa di non punibilità ovvero
il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore (cfr Sez. 6 n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l’intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto).
Nella specie, però, i Giudici di merito hanno correttamente accertato l’obiettiva sussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., nel mentre le doglianze poste dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso si risolvono in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.
2.2. Il secondo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.
Va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Rv. 264125 – 01).
Si è precisato che, il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Cfr Sez.6, n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna della vittima di un’aggressione armata che, sia nell’immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni alle Forze dell’ordine sul luogo, sull’autore e sulle ragioni del ferimento).
Nella specie, i Giudici di merito, con accertamento in fatto sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione, hanno ritenuto che i ricorrenti, avevano volutamente reso dichiarazioni false dinanzi ai militari della Guardia di Finanza, quando il reato contestato al reato non era ancora prescritto, al fine di consentire a I.I., loro datore di lavoro, di eludere le indagini a suo carico ed intralciando così, concretamente, il corso della giustizia.
Da tanto consegue la manifesta infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, motivo che peraltro, presenta anche un ulteriore profilo di inammissibilità, perché privo di confronto con le specifiche argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
3. Il ricorso della società Easy Integrazione di Sistemi Srl va dichiarato inammissibile.
3.1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. 606 cod. proc. pen.; la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 – 01).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Va, inoltre, osservato che il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).
Ed è stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di travisamento della prova testimoniale, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez.1, n.23308 del 18/11/2014, dep.29/05/2015, Rv.263601 Sez.4, n.37982 del 26/06/2008,Rv.241023).
Nella specie, si deduce formalmente il vizio di travisamento prova. La ricorrente lamenta che i Giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni testimoniali rese dall’ing. K.K. e della relazione a sua firma, comprovanti, diversamente da quanto ritenuto, l’effettività e il pagamento delle prestazioni di consulenza fatturate dalla ditta GC di M.M..
Il motivo è inammissibile perché la ricorrente propone e sollecita, in sostanza, una valutazione alternativa del compendio probatorio – inammissibile in sede dì legittimità – riportando in ricorso stralci di dichiarazioni testimoniali della teste K.K. ed allegando in blocco le trascrizioni delle udienze del 15/10/2021 e 15/7/2002, ritenendo non condivisibile la valutazione del dato probatorio da parte dei Giudici di merito, valutazione di natura fattuale, che risulta sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione (cfr pag 47 e ss della sentenza impugnata).
A fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglianze poste con il motivo di ricorso si risolvono, quindi, in censure di fatto, tese a contestate l’interpretazione di elementi probatori e sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e, pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.
4. Il ricorso della E.E. Srl va dichiarato inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La società E.E. Srl è stata condannata in primo grado alla sanzione pecuniaria di Euro 50.000 per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (capo I) in relazione all’ art. 640-bis c.p., sanzione confermata in grado di appello.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado e la sussistenza del reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen., ha esaminato e confutato le censure mosse con l’atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.
La E.E. Srl, con l’atto di appello aveva contestato l’accertamento incidentale del reato-presupposto con riferimento alla sua riferibilità al soggetto apicale in ordine al principio della responsabilità penale del (mero) amministratore di diritto della società, deducendo che il predetto aveva conferito procura speciale al fratello nonchè lamentato la totale pretermissione delle risultanze istruttorie (testimonianze e relazioni tecniche) che attestavano la regolarità del progetto, l’idoneità dei locali, l’effettività delle lavorazioni e la congruità delle spese, con scostamenti minimi tra erogato e ammesso a rendicontazione.
La Corte di appello ha disatteso le doglianze difensive, attribuendo rilievo decisivo, ai fini della ritenuta partecipazione a titolo di concorso di I.I. nel reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., alle ammissioni del coimputato G.G. circa la falsità della documentazione utilizzata per l’erogazione dei contributi pubblici (cfr pag. 38 sentenza primo grado e pag 59 della sentenza impugnata), agli esiti dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo (dalla quale era emerso che la E.E. Srl aveva predisposto e presentato documentazione falsa sotto forma di giustificativi di spese mai sostenute al fine di ottenere dall’Assessorato regionale alle attività produttive l’erogazione della seconda quota di finanziamento – effettiva avvenuta in data 1/1/2014 – e del saldo finale – non corrisposto – del progetto F.A.E.), alla circostanza che I.I. aveva presentato alla Banca Nuova atti notori attestanti il falso sullo stato di avanzamento dei lavori, nonchè alle modalità della condotta (consistenza delle falsità – formazione ed utilizzazione di una pluralità di falsi documentali per più anni – e alla loro natura strutturale – disegno fraudolento strutturato ed organizzato).
Dalla valutazione complessiva di tali elementi probatori, è stata evinta la prova della consapevole e volontaria condotta partecipativa, del E.E., il quale, agendo nella qualità di legale rappresentante della E.E. Srl aveva predisposto e comunque utilizzato una serie di attestazioni e di documenti di cui era stata accertata la falsità – tra le quali, in particolare, le false attestazioni a sua firma -finalizzate all’erogazione della seconda quota del finanziamento e del saldo 8cfr pag 54, 55, 56, 57, 58 della sentenza impugnata).
Con riferimento al secondo profilo delle doglianze, i Giudici di appello hanno rimarcato come la condotta fraudolenta era stata finalizzata proprio a creare una parvenza di regolarità formale della documentazione formata ed utilizzata al fine di ottenere l’erogazione della quota del contributo pubblico; le complessive risultanze istruttorie comprovano, invece, come la quota in questione era stata indebitamente incassata attraverso la falsa rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori e di spese in realtà inesistenti o “gonfiate” (cf pp 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 della sentenza impugnata).
Trattasi di valutazioni in fatto, sorrette da motivazione adeguata e priva di vizi logici che si sottraggono al sindacato di legittimità, nel mentre il motivo di ricorso sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va osservato, in premessa, che in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos Snc, Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Bada, Rv. 255369).
La Corte di appello ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, confermando la sussistenza del fatto di reato – come già esposto al paragrafo che precede – e procedendo all’autonomo accertamento della responsabilità dell’illecito amministrativo contestato alla E.E. Srl
Quanto ai profili dell’accertamento dell’illecito amministrativo contestati con il motivo di ricorso in esame, va ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114-01 e 261115-01).
Ebbene, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. era stato programmato e realizzato da soggetto apicale nell’interesse della società dallo stesso amministrata ed allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, costituito dall’evidente vantaggio economico, di rilevante entità, pari al finanziamento ricevuto dall’Assessorato regionale alle attività produttive, così ritenendo sussistenti entrambi i criteri di imputazione oggettiva (cfr. pag. 64 della sentenza impugnata e 48 della sentenza di primo grado).
Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, che si sottrae al sindacato di legittimità.
La ricorrente, a fronte di un siffatto adeguato percorso argomentativo, propone inammissibili rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Manifestamente infondata è anche la doglianza avente ad oggetto l’individuazione del profitto del reato presupposto.
Va ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez.U, n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239924 – 01).
Va anche osservato che è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all’intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l’ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell’azione della pubblica amministrazione una ipotesi di “arricchimento imposto”, non opponibile dal beneficiario. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 01).
Nella specie, Corte di appello ha correttamente confermato l’importo del profitto del reato presupposto, individuato dal primo giudice in misura pari ad Euro 309.260,45 quale somma effettivamente erogata in favore della società, valutando anche la sussistenza dell’ipotesi del reato in contratto ed affermando che, in ogni caso, il beneficio tratto dalla Regione Sicilia dal comportamento della società era
stato di rilevanza minima, tanto da risultare impalpabile l’utilità che sarebbe derivata alla Regione Sicilia dall’attività posta in essere dalla E.E. Srl (cfr pagg 71 e 72 della sentenza impugnata).
Trattasi di apprezzamento in fatto sorretto da argomentazioni corrette e congrue, che si sottrae al sindacato di legittimità; rispetto a tali argomentazioni, peraltro, la ricorrente neppure si confronta criticamente, presentando il motivo anche un profilo ulteriore di inammissibilità perché generico.
4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, la struttura dell’illecito addebitato all’ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso da un soggetto incardinato nell’organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Ciò consente di affermare che l’ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché questa Corte affermato “la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo” (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666). La “colpa di organizzazione” dell’ente ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.
Questa Corte (Sez. 4, n. 32899/2021) ha precisato, inoltre, che proprio l’enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l’assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.
Pertanto, l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due (Sez. 4 n. 18413 del 15/02/2022, Rv.283247 – 01); e si è anche precisato che l’ente risponde per fatto proprio e che – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo (Sez.4, n. 21704 del 28/03/2023, Rv. 284641 – 01).
Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto ha evidenziato i seguenti elementi comprovanti, complessivamente valutati, la responsabilità da reato dell’ente: il reato presupposto accertato era addebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penale con condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001; emergeva un deficit organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetta F.A.E.), dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni corrette e congrue, che si sottrae al sindacato di legittimità.
4.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
Va ricordato che, in tema di responsabilità degli enti, per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale (Sez.3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv.278531 – 03).
Nella specie, la Corte di appello ha confermato l’entità della sanzione irrogata dal primo giudice nella misura di 150 quote (rispetto alla misura massima di 250 quote fissata dall’art 25, comma 1 D.Lgs. 231/2001), richiamando, con argomentazioni adeguate, la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; con riferimento all’importo delle quote, determinato in Euro 500,00 per quota, la Corte di appello ha congruamente valutato il maggior profitto illecito ottenuto dalla società; in considerazione di tutti gli elementi evidenziati, inoltre, è stata motivatamente operata la diminuzione della sanzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 231/2001 (giustificata dalla adozione postuma del modello di organizzazione, gestione e controllo) nella misura di 1/3; le sanzioni interdittive poi, sono state correttamente applicate, difettando le condizioni ostative di cui all’art. 17 D.Lgs. 231/2001 (non concorrono, all’evidenza, tutte le condotte riparatorie previste dalla norma affinchè operi l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive) e nella misura minima previste dalla legge; è stata, infine, esclusa, con motivazione adeguata, l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs. 231/2001 richiamandosi, quale elemento ostativo, la rilevante entità del profitto ingiusto conseguito dalla società.
Il percorso argomentativo relativo alla quantificazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 231 del 2001 della sanzione applicata, dunque, risulta corretto, adeguato e non manifestamente illogico e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La doglianza ripropone la questione dell’entità del profitto confiscabile, già affrontata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 4.2, paragrafo che va qui integralmente richiamato sul punto.
6. Consegue, pertanto, come anticipato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
7. Essendo i ricorsi inammissibili, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
CONCLUSIONE
Così deciso il 7 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2026.




