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Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Usufrutto quote societarie nel passaggio generazionale

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Nel passaggio generazionale di un’impresa, trasferire subito ai figli la piena proprietà delle partecipazioni può essere una scelta prematura quando il fondatore vuole iniziare la successione senza perdere il controllo della società, il diritto agli utili o la possibilità di incidere sulle decisioni più importanti. In queste situazioni, la donazione della nuda proprietà delle quote societarie con riserva di usufrutto può consentire di separare la titolarità destinata alla nuova generazione dai diritti che il fondatore intende conservare. L’operazione, però, deve essere costruita considerando insieme diritto societario e diritto successorio: diritto di voto, distribuzione degli utili, statuto, eventuali patti parasociali, valore delle partecipazioni e diritti dei legittimari possono rendere molto diverso l’effetto concreto di assetti apparentemente simili.

Per una famiglia imprenditoriale il punto, quindi, non è semplicemente “intestare le quote ai figli”. Occorre stabilire chi sarà proprietario, chi controllerà l’impresa, chi percepirà i risultati economici e quale equilibrio dovrà essere mantenuto tra gli eredi. È questa distinzione che permette di capire quando l’usufrutto sulle partecipazioni può essere utile e quando, invece, deve essere coordinato con strumenti ulteriori di pianificazione del passaggio generazionale.

Come funziona l’usufrutto sulle quote societarie e perché viene utilizzato nel passaggio generazionale

L’usufrutto consente di separare, per un periodo determinato o normalmente per la vita dell’usufruttuario quando è costituito in forma vitalizia, la nuda proprietà della partecipazione dai diritti attribuiti all’usufruttuario. Nel passaggio generazionale ciò può permettere, per esempio, a un imprenditore di donare ai figli la nuda proprietà delle quote di una S.r.l. riservandosi l’usufrutto. Alla cessazione dell’usufrutto, la proprietà si consolida in capo al nudo proprietario senza che si debba realizzare un nuovo trasferimento della partecipazione.

Questa struttura risponde a un’esigenza frequente nelle imprese familiari: il fondatore vuole iniziare per tempo il trasferimento della proprietà, ma non ritiene opportuno consegnare immediatamente alla generazione successiva tutti i poteri economici e amministrativi collegati alle partecipazioni. Il problema diventa ancora più delicato quando vi sono più figli, alcuni operano stabilmente nell’azienda e altri ne sono estranei, oppure quando le quote appartengono a una holding che controlla diverse società operative e un patrimonio di valore rilevante. In questi casi la pianificazione deve essere costruita sulla struttura reale della famiglia e del gruppo, non sulla sola percentuale nominale delle quote.

Per comprendere la portata dell’operazione occorre distinguere proprietà, diritto di voto, diritti economici e altri diritti amministrativi. Per le azioni gravate da usufrutto, l’art. 2352 c.c. disciplina l’esercizio dei diritti sociali; per le partecipazioni di S.r.l., l’art. 2471-bis c.c. richiama tale disciplina in quanto compatibile. In linea generale, salvo diversa convenzione, il diritto di voto spetta all’usufruttuario. Gli altri diritti amministrativi devono essere verificati alla luce della disciplina applicabile e del titolo costitutivo dell’usufrutto. Non è quindi corretto ritenere che chi riceve la nuda proprietà acquisti automaticamente anche il pieno governo della partecipazione.

Proprio questa separazione può essere utilizzata per programmare un ingresso graduale dei figli nella proprietà dell’impresa. Un imprenditore può, per esempio, trasferire la nuda proprietà delle partecipazioni e conservare temporaneamente una posizione che gli consenta di accompagnare il ricambio generazionale. La soluzione deve però essere coordinata con lo statuto e con l’assetto complessivo della governance: maggioranze assembleari, categorie e percentuali delle partecipazioni, eventuali clausole di prelazione o gradimento, composizione degli organi amministrativi e patti parasociali possono incidere concretamente sul controllo molto più della semplice intestazione delle quote.

Per questo motivo l’usufrutto va valutato all’interno di un progetto più ampio. Nel nostro approfondimento su come trasferire quote societarie ai figli senza perdere il controllo dell’azienda analizziamo proprio la necessità di coordinare il trasferimento delle partecipazioni con l’assetto di governo della società. Quando invece l’obiettivo riguarda una struttura societaria più articolata, occorre considerare anche il ruolo della holding familiare nel passaggio generazionale, evitando di utilizzare la holding o l’usufrutto come soluzioni standard indipendentemente dalla composizione effettiva del patrimonio.

Donare la nuda proprietà delle quote mantenendo usufrutto, utili e controllo: quali limiti considerare

La donazione della nuda proprietà delle quote con riserva di usufrutto viene spesso presa in considerazione quando il fondatore vuole anticipare il trasferimento delle partecipazioni ai figli senza uscire immediatamente dalla vita economica e decisionale della società. È però necessario evitare un equivoco: riservarsi l’usufrutto non significa automaticamente conservare qualsiasi potere precedentemente esercitato come pieno proprietario. Il risultato dipende dal contenuto dell’atto, dalla disciplina societaria applicabile, dallo statuto e dall’interazione tra la percentuale interessata dall’operazione e le altre partecipazioni esistenti.

Il diritto di voto assume un peso particolare. Se l’obiettivo è mantenere il controllo dell’azienda, non basta verificare chi possiede formalmente la maggioranza del capitale. Occorre ricostruire chi potrà votare sulle decisioni rilevanti, con quali maggioranze e all’interno di quale assetto di governance. Una partecipazione del 51%, per esempio, non produce necessariamente gli stessi effetti in ogni società: devono essere esaminate le regole statutarie, le maggioranze richieste per determinate deliberazioni, gli eventuali diritti particolari e gli accordi tra soci. Nelle società familiari, inoltre, il passaggio da un unico fondatore a più discendenti può creare minoranze di blocco o situazioni di stallo che prima non esistevano.

Anche il profilo economico deve essere progettato separatamente. L’usufrutto è normalmente collegato alla percezione dei frutti della partecipazione e può quindi rispondere all’esigenza del genitore di conservare un flusso economico dopo avere trasferito la nuda proprietà. Ma diritto agli utili e decisione sulla loro distribuzione non sono la stessa cosa: la possibilità concreta di percepire dividendi dipende anche dalle decisioni societarie sulla destinazione del risultato di esercizio. Un assetto pensato soltanto sul presupposto che il fondatore continuerà a ricevere automaticamente determinate somme può quindi rivelarsi inadeguato se non vengono esaminati contestualmente governance e politica di distribuzione degli utili.

La stessa cautela è necessaria sul piano successorio. Donare oggi la nuda proprietà delle partecipazioni non significa rendere irrilevanti i diritti degli altri eredi. In presenza di coniuge, più figli o precedenti donazioni, occorre verificare la posizione dei legittimari e gli effetti che le attribuzioni compiute in vita possono produrre all’apertura della successione. Il valore dell’azienda, inoltre, non coincide necessariamente con quello della singola partecipazione: dimensione della quota, capacità di controllo, diritti incorporati e caratteristiche della società possono incidere sulla valutazione. Il problema è particolarmente sensibile quando il figlio destinato a proseguire l’attività riceve le partecipazioni societarie mentre agli altri vengono destinati immobili, investimenti o differenti componenti del patrimonio familiare.

Prima di procedere occorre quindi ricostruire l’intero patrimonio e le attribuzioni già effettuate, valutando se la riserva di usufrutto sia sufficiente oppure debba essere coordinata con statuto, patti parasociali, differenti attribuzioni patrimoniali o, quando ne ricorrono i presupposti, con un patto di famiglia. La questione è approfondita anche nell’articolo sulla donazione della nuda proprietà delle quote societarie e in quello dedicato alla donazione di partecipazioni societarie e tutela degli altri eredi. L’obiettivo non è ottenere un’uguaglianza meramente aritmetica tra i figli, ma costruire un assetto giuridicamente sostenibile che tenga distinti il valore attribuito a ciascun erede, il governo dell’impresa e la continuità della gestione.

Usufrutto, statuto e patti parasociali: come costruire un controllo societario coerente con la successione

Quando l’obiettivo non è soltanto trasferire la nuda proprietà delle quote, ma governare il passaggio dal fondatore alla generazione successiva, l’usufrutto deve essere coordinato con le regole della società. Prima della donazione occorre quindi esaminare lo statuto, la distribuzione delle partecipazioni, le maggioranze previste per le decisioni dei soci, gli eventuali diritti particolari, le clausole che limitano la circolazione delle quote e gli accordi parasociali esistenti. Una riserva di usufrutto ben costruita può perdere gran parte della propria utilità se inserita in un assetto societario che non è stato pensato per il futuro equilibrio tra fondatore, figli e altri soci.

Il primo profilo riguarda il diritto di voto sulle quote gravate da usufrutto. La disciplina legale costituisce il punto di partenza, ma l’operazione deve essere verificata concretamente anche rispetto al titolo costitutivo del diritto e alle regole societarie applicabili. È necessario stabilire quali decisioni il fondatore intenda continuare a presidiare e quali possano invece essere progressivamente affidate ai figli. Nomina degli amministratori, modifiche statutarie, operazioni sul capitale, ingresso di nuovi soci, cessione di partecipazioni rilevanti o operazioni straordinarie possono incidere sulla continuità dell’impresa molto più della gestione ordinaria. Conservare formalmente un diritto di voto senza verificare le maggioranze necessarie per queste deliberazioni può creare una protezione soltanto apparente.

Occorre poi considerare cosa accadrà quando l’usufrutto cesserà. Se la nuda proprietà è stata distribuita tra più figli, l’estinzione dell’usufrutto può determinare la concentrazione in capo a ciascuno della piena proprietà delle rispettive partecipazioni. Da quel momento l’equilibrio societario cambia. Un assetto che funzionava finché il genitore esercitava i diritti connessi all’usufrutto può diventare instabile quando i figli acquistano integralmente le rispettive posizioni, soprattutto se hanno interessi differenti o se soltanto alcuni partecipano alla gestione dell’impresa. La pianificazione deve quindi considerare anche la società che esisterà dopo il fondatore, non soltanto quella che esiste durante il periodo dell’usufrutto.

Lo statuto può assumere un ruolo importante nella costruzione di questo equilibrio. Clausole di prelazione o gradimento, regole sulle maggioranze e altri meccanismi compatibili con il tipo societario possono essere valutati per evitare che la futura circolazione delle partecipazioni alteri l’assetto programmato. In determinate situazioni possono essere utili anche patti parasociali tra gli eredi per governare l’azienda familiare, purché siano costruiti rispetto alle esigenze concrete dei soci e tenendo conto dei limiti propri di tali accordi. Statuto e patti parasociali svolgono funzioni diverse e non devono essere considerati intercambiabili.

Quando alcuni figli lavorano nell’impresa e altri no, la questione diventa ancora più sensibile. Attribuire quote identiche a tutti può non essere la soluzione più adatta alla continuità aziendale; attribuire partecipazioni differenti, d’altra parte, richiede di considerare il valore delle assegnazioni e la posizione dei legittimari. L’usufrutto può accompagnare una fase transitoria, ma non elimina il problema di definire quale figlio dovrà assumere responsabilità gestionali, quali diritti spetteranno agli altri e come prevenire futuri conflitti. Nel nostro approfondimento su un figlio che lavora in azienda mentre gli altri ne sono estranei esaminiamo proprio questa situazione, che richiede di tenere distinti equilibrio successorio e governo dell’impresa.

In alcuni patrimoni può essere necessario valutare anche il patto di famiglia, soprattutto quando il progetto non riguarda semplicemente la donazione di partecipazioni, ma l’attribuzione dell’azienda o di partecipazioni societarie nell’ambito di una sistemazione concordata con i soggetti previsti dalla legge. Non si tratta di un’alternativa automaticamente preferibile all’usufrutto: presupposti, struttura societaria, posizione dei legittimari e capacità di sostenere gli eventuali riequilibri patrimoniali devono essere esaminati caso per caso. Lo stesso vale per le holding familiari, che possono essere utili in determinate strutture proprietarie ma non risolvono, da sole, i problemi successori o i conflitti tra rami della famiglia.

La scelta dello strumento parte quindi dall’obiettivo. Se il fondatore vuole anticipare il trasferimento patrimoniale conservando determinati diritti, la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto può essere coerente con tale esigenza. Se occorre invece organizzare il rapporto tra più eredi, società operative, immobili, investimenti e partecipazioni in una holding, la soluzione può richiedere una struttura più articolata. In ogni caso devono essere considerate anche le donazioni precedenti e la tutela dei legittimari, perché un assetto societario efficace sul piano della governance non è, per questo solo fatto, immune da future contestazioni successorie.

Un caso seguito dallo Studio: il trasferimento delle quote ai figli senza estromettere il fondatore dalla società

In un caso seguito dal nostro Studio, i cui elementi identificativi sono stati modificati per tutelare la riservatezza del cliente, un imprenditore era titolare della maggioranza di una società familiare di valore rilevante. Dei suoi tre figli, uno lavorava stabilmente nell’impresa ed era destinato ad assumere progressivamente maggiori responsabilità; gli altri due avevano attività professionali autonome. Il padre voleva iniziare il passaggio generazionale mentre era ancora pienamente operativo, ma non intendeva trasferire immediatamente ai figli né l’intero controllo societario né la propria fonte di reddito derivante dalla partecipazione.

L’ipotesi iniziale era una donazione diretta delle quote. Dall’esame della struttura familiare, dello statuto, delle partecipazioni e del patrimonio complessivo emerse però che il semplice trasferimento della piena proprietà avrebbe anticipato eccessivamente il mutamento degli equilibri societari. Abbiamo quindi impostato la pianificazione distinguendo proprietà futura delle partecipazioni, esercizio dei diritti societari, posizione economica del fondatore e tutela degli altri figli. La nuda proprietà delle partecipazioni destinate al passaggio generazionale è stata considerata separatamente dall’usufrutto, coordinando l’operazione con le regole di governance e con le ulteriori attribuzioni patrimoniali previste per gli altri componenti della famiglia.

L’elemento decisivo è stato non limitare l’analisi alla percentuale di quote trasferite. Sono stati considerati anche il valore delle partecipazioni, i poteri che il fondatore intendeva conservare, la futura posizione del figlio operativo e gli equilibri successori con gli altri discendenti. In questo modo è stato possibile predisporre un percorso graduale nel quale il trasferimento patrimoniale non coincideva con un’immediata uscita dell’imprenditore dalla società. L’assetto individuato per quel caso dipendeva dalle caratteristiche specifiche dell’impresa e della famiglia e non può essere automaticamente riprodotto in situazioni differenti.

Domande frequenti sull’usufrutto delle quote societarie nel passaggio generazionale

Chi esercita il diritto di voto quando sulle quote societarie è costituito un usufrutto?
Per le azioni, l’art. 2352 c.c. prevede che, salvo convenzione contraria, il diritto di voto spetti all’usufruttuario; per le partecipazioni di S.r.l. l’art. 2471-bis c.c. richiama questa disciplina in quanto compatibile. Nella pianificazione concreta occorre però verificare il titolo costitutivo dell’usufrutto, lo statuto e l’intero assetto societario. Conservare il voto su determinate partecipazioni, infatti, non equivale necessariamente a conservare il controllo della società se le maggioranze e gli altri diritti sono distribuiti diversamente.

È possibile donare ai figli la nuda proprietà delle quote e continuare a percepire gli utili?
La riserva di usufrutto può consentire al fondatore di mantenere i diritti economici collegati al godimento della partecipazione. Occorre però distinguere il diritto agli utili dalla decisione societaria di distribuirli: l’esistenza di utili di esercizio non comporta automaticamente la loro distribuzione. Per questo un passaggio generazionale costruito anche sull’esigenza del fondatore di conservare un reddito deve considerare contemporaneamente usufrutto, governance e regole societarie sulla destinazione degli utili.

Cosa accade alle quote quando muore il genitore che si era riservato l’usufrutto?
Se l’usufrutto è vitalizio, con la morte dell’usufruttuario il diritto si estingue e la nuda proprietà si consolida nella piena proprietà in capo al nudo proprietario. Questo passaggio deve essere considerato già nella progettazione dell’operazione, perché può modificare radicalmente gli equilibri della società: se la nuda proprietà è stata attribuita a più figli, dopo l’estinzione dell’usufrutto saranno loro a trovarsi titolari delle rispettive partecipazioni nella configurazione prevista dall’assetto predisposto.

La donazione della nuda proprietà delle quote impedisce agli altri eredi di contestare il passaggio generazionale?
No. La donazione deve essere valutata anche alla luce della successione futura e dei diritti dei legittimari. La presenza dell’usufrutto non rende automaticamente inattaccabile l’assetto predisposto in vita. Devono essere esaminati il patrimonio complessivo, il valore delle partecipazioni, le donazioni precedenti e la posizione del coniuge e degli altri discendenti. Quando l’obiettivo è lasciare l’azienda a un solo figlio tutelando gli altri eredi, l’analisi deve quindi andare oltre il solo trasferimento delle quote.

È meglio utilizzare l’usufrutto sulle quote o un patto di famiglia?
Sono strumenti differenti e la scelta dipende dall’obiettivo perseguito. La donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto può essere adatta quando si vuole anticipare il trasferimento delle partecipazioni conservando determinati diritti. Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c., risponde invece a una specifica logica di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni a uno o più discendenti e coinvolge i soggetti che sarebbero legittimari al momento della stipulazione, secondo le condizioni previste dalla legge. La scelta richiede quindi di valutare struttura della società, composizione della famiglia, valore delle partecipazioni, disponibilità degli altri beni e risultato che l’imprenditore vuole ottenere.

Usufrutto delle quote e passaggio generazionale: richiedi una valutazione del caso

Trasferire ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni riservandosi l’usufrutto può consentire di avviare il passaggio generazionale senza separarsi immediatamente da determinati diritti economici e societari. Perché l’operazione raggiunga realmente questo risultato, però, occorre verificare quote possedute, diritto di voto, statuto, governance, valore delle partecipazioni, presenza di più eredi, donazioni già effettuate e diritti dei legittimari. Nelle famiglie titolari di aziende, holding o patrimoni economicamente rilevanti, una soluzione costruita soltanto sulla donazione delle quote può lasciare irrisolti proprio i problemi destinati a emergere dopo il trasferimento o alla successione dell’imprenditore.

Noi esaminiamo il patrimonio e l’assetto societario nel loro insieme per valutare se l’usufrutto sulle quote sia coerente con gli obiettivi del fondatore e come debba essere coordinato con gli altri strumenti disponibili. Per sottoporci la situazione è possibile richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio Legale Calvello, indicando la struttura della società, la composizione familiare e le esigenze che si intendono affrontare nel passaggio generazionale.

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