fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Trasferire l’azienda ai figli mantenendo utili e controllo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Trasferire progressivamente l’azienda o le partecipazioni societarie ai figli non significa necessariamente rinunciare nello stesso momento al controllo dell’impresa e ai benefici economici che essa produce. In una pianificazione costruita correttamente è possibile distinguere la proprietà delle partecipazioni dai diritti economici, dal diritto di voto e dai poteri di governo della società. È proprio questa separazione che può consentire all’imprenditore di avviare il passaggio generazionale senza trovarsi, da un giorno all’altro, privo del reddito derivante dall’impresa o della capacità di incidere sulle decisioni societarie.

La soluzione, però, non consiste semplicemente nel “donare le quote mantenendo il controllo”. Occorre verificare forma societaria, statuto, composizione della famiglia, presenza di più figli e legittimari, valore delle partecipazioni, eventuali donazioni precedenti e struttura complessiva del patrimonio. Usufrutto e nuda proprietà delle quote, donazione, patto di famiglia, diritti particolari, clausole statutarie e patti parasociali possono concorrere alla costruzione dell’assetto, ma producono effetti diversi e devono essere coordinati. Una pianificazione incompleta può trasferire formalmente la proprietà senza risolvere il problema della governance oppure, al contrario, conservare al fondatore poteri tali da rendere difficile un effettivo ricambio generazionale.

Trasferire la proprietà dell’impresa non significa necessariamente trasferirne subito il controllo

Uno degli errori più frequenti nel passaggio generazionale consiste nel considerare proprietà, controllo e redditività dell’impresa come elementi necessariamente coincidenti. In realtà, soprattutto quando l’attività è esercitata attraverso una società, questi profili possono essere organizzati separatamente. L’imprenditore può avere interesse a trasferire ai figli la proprietà delle partecipazioni in modo graduale, mantenendo per un determinato periodo una posizione rilevante nella governance e continuando a beneficiare, nei limiti dell’assetto prescelto, dei risultati economici dell’impresa.

La distinzione diventa particolarmente utile quando il fondatore vuole iniziare il passaggio generazionale dell’impresa familiare mentre è ancora pienamente operativo. Attendere la successione significa infatti lasciare che il trasferimento delle partecipazioni avvenga secondo le regole successorie e secondo un assetto che potrebbe non essere adatto alla continuità aziendale. Se vi sono più eredi, il rischio è che partecipazioni precedentemente concentrate vengano distribuite tra soggetti con interessi, competenze e obiettivi differenti, con possibili ripercussioni sulle maggioranze assembleari e sulla capacità di assumere decisioni.

Per questo, prima di decidere come trasferire l’azienda ai figli, noi ricostruiamo l’assetto effettivo dei poteri. Non è sufficiente sapere chi possiede una determinata percentuale del capitale. Occorre verificare chi vota, quali maggioranze sono richieste, chi nomina gli amministratori, quali diritti attribuisce lo statuto, se esistono patti parasociali e quali partecipazioni consentono concretamente di esercitare il controllo. In una S.r.l., per esempio, lo statuto e l’eventuale presenza di diritti particolari possono incidere profondamente sull’equilibrio tra i soci; nelle strutture più articolate bisogna considerare anche le società controllate e l’eventuale holding familiare.

La questione assume un rilievo ancora maggiore quando soltanto alcuni figli lavorano nell’impresa. Una distribuzione identica delle quote può apparire equa sul piano quantitativo ma produrre un assetto difficile da governare. Al contrario, attribuire il controllo a un solo figlio senza considerare il valore delle partecipazioni, gli altri beni familiari e i diritti dei legittimari può creare i presupposti per future contestazioni. Per questo il passaggio generazionale non dovrebbe essere progettato come una semplice divisione matematica del patrimonio: occorre coordinare continuità dell’impresa ed equilibrio patrimoniale tra gli eredi.

Lo stesso criterio vale quando il patrimonio comprende, oltre all’azienda, immobili, investimenti finanziari o altre partecipazioni. In questi casi può essere opportuno ragionare sull’intero patrimonio e non sulla società isolatamente. Abbiamo approfondito questo problema anche nell’analisi dedicata a come dividere azienda e patrimonio tra più figli: l’obiettivo può essere quello di preservare l’unità del controllo societario senza sacrificare i diritti patrimoniali degli altri componenti della famiglia.

Usufrutto e nuda proprietà delle quote: conservare utili e poteri richiede un assetto costruito con precisione

Una delle tecniche utilizzate nel passaggio generazionale consiste nel trasferire ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni societarie riservando al genitore l’usufrutto. È un’operazione che può rispondere all’esigenza di anticipare il trasferimento patrimoniale senza recidere immediatamente il rapporto economico e gestionale del fondatore con la società. Non deve però essere considerata una formula automatica per “donare le quote e continuare a comandare”.

Con l’usufrutto sulle partecipazioni occorre distinguere attentamente i diritti patrimoniali dai diritti amministrativi. La disciplina societaria attribuisce rilievo al diritto di voto e ai rapporti tra usufruttuario e titolare della partecipazione, ma l’effetto concreto dell’operazione deve essere verificato alla luce della forma societaria, dello statuto e dell’assetto che si vuole ottenere. Anche la percezione degli utili deve essere considerata nel quadro della disciplina dell’usufrutto e delle decisioni societarie sulla destinazione del risultato d’esercizio. Per questo una riserva di usufrutto non equivale, da sola, alla garanzia che il fondatore conserverà in ogni circostanza lo stesso potere che esercitava quando era pieno proprietario delle quote.

Il tema è strettamente collegato alla donazione della nuda proprietà delle quote societarie e all’usufrutto sulle quote societarie nel passaggio generazionale. Prima dell’operazione occorre stabilire con precisione quali risultati si vogliono ottenere: mantenere una fonte di reddito, conservare il diritto di voto, impedire determinate operazioni, continuare ad amministrare l’impresa per alcuni anni oppure accompagnare gradualmente i figli verso la piena gestione. Sono esigenze differenti e possono richiedere strumenti differenti.

Se l’obiettivo principale è trasferire le quote societarie ai figli senza perdere immediatamente il controllo dell’azienda, dobbiamo quindi esaminare insieme usufrutto, statuto e governance. In determinate strutture possono assumere rilievo i diritti attribuiti ai soci, le regole per la nomina degli amministratori, le maggioranze assembleari, le clausole relative alla circolazione delle partecipazioni e gli eventuali accordi parasociali. L’assetto deve funzionare anche quando cambiano le condizioni familiari: ingresso dei figli nella gestione, morte di uno dei soggetti coinvolti, trasferimento di partecipazioni o nascita di un conflitto tra diversi rami della famiglia.

Esiste poi un limite che nessuna costruzione societaria può ignorare: il trasferimento effettuato in vita deve essere coordinato con la futura successione e con i diritti dei legittimari. La donazione della nuda proprietà delle quote produce effetti patrimoniali che devono essere valutati considerando il patrimonio complessivo e le liberalità già effettuate. Se vi sono più figli, soprattutto quando uno è destinato a proseguire l’attività e gli altri sono estranei all’impresa, la protezione della continuità aziendale deve essere costruita senza dare per scontata la neutralità successoria delle attribuzioni compiute in vita.

Per patrimoni complessi può quindi essere necessario affiancare al trasferimento delle partecipazioni altri strumenti, compreso il patto di famiglia quando ne ricorrano i presupposti, oppure intervenire sulla struttura societaria prima di procedere alle attribuzioni. La scelta dipende dal valore dell’azienda, dalla distribuzione delle quote, dai soggetti che dovranno assumere la gestione e dai beni disponibili per realizzare un equilibrio con gli altri eredi. È questa analisi complessiva che permette di trasformare un semplice trasferimento di proprietà in un vero progetto di successione dell’imprenditore.

Donazione, patto di famiglia e regole societarie: come costruire il controllo dopo il trasferimento

Quando l’obiettivo è trasferire l’azienda mantenendo diritto agli utili e controllo, la riserva di usufrutto può essere una componente dell’operazione, ma raramente esaurisce da sola il problema. Occorre stabilire quale posizione dovrà avere il fondatore dopo il trasferimento e quale spazio decisionale dovrà essere progressivamente attribuito ai figli. Un conto è voler conservare una fonte di reddito; altro è mantenere il diritto di voto, la possibilità di nominare gli amministratori o una posizione determinante rispetto alle decisioni che possono modificare l’assetto dell’impresa. Proprietà delle partecipazioni, diritti economici e poteri amministrativi devono quindi essere esaminati separatamente e poi coordinati.

La donazione delle quote con riserva di usufrutto, per esempio, può permettere di attribuire ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni mentre il genitore conserva la posizione dell’usufruttuario. Prima di procedere bisogna però leggere lo statuto e verificare concretamente l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni. Ai sensi dell’art. 2352 c.c., applicabile alle S.r.l. per effetto del rinvio dell’art. 2471-bis c.c., salvo convenzione contraria il diritto di voto in caso di usufrutto spetta all’usufruttuario. La disciplina consente quindi di intervenire sull’assetto dei diritti, ma proprio per questo l’atto di trasferimento e le regole societarie devono essere coerenti con il risultato perseguito.

La conservazione del diritto di voto non coincide necessariamente con la conservazione di ogni potere sulla società. Bisogna verificare le maggioranze previste per le diverse deliberazioni, la composizione del capitale, le modalità di nomina e revoca degli amministratori e gli eventuali diritti particolari. Se l’imprenditore trasferisce progressivamente partecipazioni a più figli, può accadere che un assetto apparentemente semplice produca in seguito maggioranze differenti da quelle immaginate oppure consenta la formazione di coalizioni tra soci capaci di modificare gli equilibri familiari. È quindi opportuno progettare la governance prima del trasferimento, non dopo che le partecipazioni sono già state attribuite.

Lo statuto può assumere un ruolo determinante. A seconda della forma societaria e dell’assetto concreto possono essere valutate regole sulla circolazione delle partecipazioni, clausole di prelazione o gradimento, maggioranze qualificate e, nelle S.r.l., eventuali diritti particolari attribuiti a singoli soci nei limiti consentiti dall’art. 2468 c.c. Anche i patti parasociali tra eredi per governare l’azienda familiare possono disciplinare determinati rapporti tra i partecipanti, ma non devono essere confusi con lo statuto: efficacia, durata, opponibilità e conseguenze della violazione seguono regole differenti e devono essere valutate rispetto alla specifica struttura societaria.

Quando l’intenzione è trasferire l’impresa o partecipazioni societarie a uno o più discendenti può entrare nella valutazione anche il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c. È uno strumento specificamente previsto per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie nel contesto familiare e può consentire di affrontare contestualmente la posizione dei soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Non rappresenta però una soluzione universale: occorre verificare chi riceverà l’impresa, quali altri legittimari devono partecipare, quale valore attribuire all’azienda o alle partecipazioni e come realizzare gli eventuali conguagli previsti dalla disciplina.

La scelta tra donazione, attribuzione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, patto di famiglia e interventi sulla governance dipende quindi dalla struttura concreta dell’impresa e della famiglia. Se il patrimonio comprende anche immobili, investimenti o altre società, questi beni possono incidere sull’equilibrio complessivo tra gli eredi. La questione diventa ancora più delicata quando un figlio lavora stabilmente nell’impresa e gli altri ne sono estranei: attribuire a tutti identici poteri societari può ostacolare la gestione, mentre concentrare azienda e controllo su un solo discendente richiede di valutare attentamente la posizione patrimoniale degli altri. In questi casi il tema è strettamente collegato a come lasciare l’azienda a un solo figlio tutelando gli altri eredi.

La pianificazione deve considerare anche le donazioni già effettuate e la futura tutela dei legittimari. Un trasferimento realizzato durante la vita dell’imprenditore non diventa inattaccabile soltanto perché è stato formalizzato molti anni prima della successione. È necessario ricostruire le attribuzioni compiute, il loro valore e il patrimonio sul quale dovrà essere verificato il rispetto dei diritti successori. Per questa ragione, soprattutto quando l’azienda o il gruppo societario rappresentano la parte principale di un patrimonio di grande valore, la progettazione societaria e quella successoria devono procedere insieme.

Un caso seguito dallo Studio: trasferire le quote ai figli senza estromettere il fondatore dalla gestione

In un caso seguito dal nostro Studio, i cui nomi e alcuni elementi identificativi vengono modificati per tutelare la riservatezza, un imprenditore che chiameremo Carlo aveva costruito nell’arco di oltre trent’anni un’impresa familiare di rilevante valore economico. Due dei suoi tre figli lavoravano stabilmente nelle società del gruppo, mentre il terzo aveva intrapreso un’attività professionale completamente autonoma. Carlo voleva iniziare a trasferire le partecipazioni ai figli coinvolti nell’impresa, ma non intendeva rinunciare immediatamente né al reddito derivante dall’attività né alla possibilità di incidere sulle principali decisioni societarie.

Il problema non poteva essere risolto limitandosi a dividere le quote. Abbiamo ricostruito la composizione del patrimonio familiare, il valore e la distribuzione delle partecipazioni, le disposizioni statutarie, i poteri amministrativi e la posizione del figlio estraneo all’azienda. L’elemento decisivo è stato distinguere il trasferimento progressivo della proprietà delle partecipazioni dal passaggio immediato di tutti i poteri economici e di governo, coordinando l’operazione con la futura successione.

È stato quindi predisposto un percorso graduale nel quale il trasferimento delle partecipazioni, la disciplina dei relativi diritti e le regole di governance sono stati costruiti insieme, tenendo conto anche degli altri beni familiari destinabili all’equilibrio patrimoniale tra i figli. Il fondatore ha potuto avviare concretamente il passaggio generazionale mantenendo, secondo l’assetto concordato, una posizione economica e gestionale compatibile con le sue esigenze, mentre i figli operativi hanno iniziato ad assumere responsabilità crescenti nell’impresa. La soluzione è stata definita sulle caratteristiche specifiche di quella famiglia e di quella struttura societaria e non implica che lo stesso schema sia appropriato per situazioni differenti.

Domande frequenti sul trasferimento dell’azienda mantenendo utili e controllo

Posso trasferire le quote ai figli e continuare a percepire gli utili?
Sì, l’operazione può essere strutturata separando la proprietà delle partecipazioni dai diritti economici. Una delle soluzioni da valutare è la donazione della nuda proprietà delle quote societarie con riserva di usufrutto. Occorre però verificare attentamente l’atto di trasferimento, lo statuto e la struttura della società. Conservare l’usufrutto non significa poter prescindere dalle regole societarie sulla formazione e sulla destinazione degli utili.

Se dono la nuda proprietà delle quote mantenendo l’usufrutto, conservo anche il diritto di voto?
In linea generale, nel caso di usufrutto sulle azioni l’art. 2352 c.c. attribuisce il diritto di voto all’usufruttuario, salvo convenzione contraria; per le partecipazioni di S.r.l. l’art. 2471-bis c.c. richiama la disciplina dell’art. 2352. Prima di effettuare il trasferimento bisogna comunque verificare il titolo costitutivo dell’usufrutto, lo statuto e l’intero assetto dei poteri societari. Conservare il voto, infatti, non equivale necessariamente a conservare ogni potere di controllo sull’impresa.

È meglio la donazione con riserva di usufrutto o il patto di famiglia?
Non esiste una soluzione preferibile in astratto. La donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto può rispondere all’esigenza di anticipare il trasferimento delle partecipazioni conservando determinati diritti; il patto di famiglia è invece uno strumento specificamente disciplinato per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni a uno o più discendenti e coinvolge la posizione dei soggetti che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento. La scelta dipende dalla composizione della famiglia, dal valore dell’impresa, dalla presenza di altri beni e dall’assetto proprietario e gestionale che si vuole realizzare.

Come posso evitare che il trasferimento delle quote ai figli provochi in futuro una perdita di controllo o conflitti tra eredi?
La prevenzione deve iniziare prima del trasferimento. Occorre esaminare statuto, maggioranze assembleari, nomina degli amministratori, eventuali diritti particolari, clausole sulla circolazione delle partecipazioni e, quando appropriato, patti parasociali. Se i figli ricevono partecipazioni diverse oppure soltanto alcuni lavorano nell’impresa, bisogna coordinare la governance con la tutela patrimoniale degli altri eredi. L’assetto deve essere progettato considerando anche ciò che accadrà quando il fondatore non potrà più esercitare i diritti che si era riservato.

Gli altri figli possono contestare in futuro le quote donate al figlio che prosegue l’attività?
La donazione effettuata durante la vita dell’imprenditore deve essere valutata anche rispetto alla futura successione e ai diritti dei legittimari. Per questo non è sufficiente stabilire chi debba ricevere l’azienda: occorre considerare il valore delle partecipazioni trasferite, le altre donazioni eventualmente già effettuate e la composizione complessiva del patrimonio. Quando un figlio è destinato a proseguire l’impresa e gli altri ne rimangono estranei, la pianificazione deve ridurre per quanto possibile il rischio che il passaggio generazionale diventi, dopo l’apertura della successione, fonte di un contenzioso familiare.

Vuoi trasferire l’azienda ai figli senza rinunciare subito agli utili e al controllo?

Quando l’azienda o le partecipazioni hanno un valore economico rilevante, trasferire oggi la proprietà può produrre conseguenze societarie e successorie destinate a emergere anche molti anni dopo. Usufrutto, nuda proprietà, donazione, patto di famiglia, statuto e regole di governance devono essere costruiti sullo stesso progetto, tenendo conto dei poteri che l’imprenditore vuole conservare, dei figli che continueranno l’attività e dei diritti degli altri eredi.

Nel nostro Studio esaminiamo la struttura societaria e familiare, le partecipazioni, gli altri beni rilevanti e le attribuzioni già effettuate per valutare quale assetto possa consentire il passaggio generazionale senza compromettere la continuità dell’impresa o creare squilibri destinati ad alimentare future contestazioni.

Se stai valutando di trasferire l’azienda o le quote ai figli mantenendo determinati diritti economici o poteri di controllo, puoi richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello, descrivendo la struttura dell’impresa, la composizione della famiglia e l’obiettivo che intendi raggiungere. Esamineremo la richiesta per verificare quali strumenti giuridici siano concretamente compatibili con il tuo caso.

Condividi l'articolo su:

    3234 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)