Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Responsabilità sanitaria per il decesso di una neonata: il ritardo nell’assistenza post-natale integra il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”
Il Tribunale di Urbino ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso di una neonata avvenuto poche ore dopo la nascita, accertando plurime omissioni nell’assistenza post-natale. La CTU ha individuato nel mancato tempestivo intervento assistenziale l’elemento centrale dell’evoluzione infausta, ritenendo probabile la sopravvivenza della paziente in caso di corretta e tempestiva assistenza. Il Tribunale ha applicato il criterio civilistico del “più probabile che non” e il regime di responsabilità contrattuale previsto dall’art. 7 della L. n. 24/2017. È stato riconosciuto ai genitori e ai nonni il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per complessivi € 615.000,00, oltre interessi.
LA VICENDA
Una neonata, trasferita al nido dopo il parto cesareo, manifestava una gravissima ipossiemia, senza ricevere tempestivamente gli interventi respiratori ritenuti necessari dalla CTU. La bambina moriva poche ore dopo la nascita. I familiari agivano contro la struttura sanitaria, ottenendo l’accertamento della responsabilità e il risarcimento del danno parentale.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ SANITARIA – DECESSO DEL NEONATO – CONDOTTE OMISSIVE DEL PERSONALE SANITARIO – NESSO CAUSALE – CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” – CTU – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
In tema di responsabilità sanitaria, il nesso causale tra la condotta omissiva del personale sanitario e il decesso del paziente può ritenersi provato quando, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e secondo il criterio del “più probabile che non”, risulti che un tempestivo e corretto intervento assistenziale avrebbe determinato una probabilità prevalente di sopravvivenza. La struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 24/2017, salvo che fornisca la prova liberatoria richiesta dal regime della responsabilità contrattuale. In caso di morte, il danno da perdita del rapporto parentale dei prossimi congiunti può essere accertato presuntivamente sulla base del rapporto familiare, salva la prova di circostanze concrete idonee a escludere l’esistenza del legame affettivo.
LA SENTENZA
Tribunale di Urbino, Sezione Civile, Sentenza 1 settembre 2026, n. 379
(Omissis)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “chiede che l’Ill.mo Tribunale di Urbino, contrariis reiectis, voglia accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria dell’ex ***** (ora in capo all’ *****, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e art. 7, comma 1, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, per le condotte dolose e/o colpose del personale medico ed infermieristico del reparto di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino, che hanno cagionato la morte della neonata ***** il 19 aprile 2020;
- accertare e dichiarare, in via alternativa e/o concorrente, la responsabilità extracontrattuale della medesima Gestione Liquidatoria, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.;
- condannare la Gestione Liquidatoria della ex ***** in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti e patiendi in favore di ciascun ricorrente, nelle misure di seguito specificate, o in quelle maggiori e minori che il Tribunale vorrà accertare, anche equitativamente ai sensi dell’art. 2056 c.c.:
- in favore di ***** € 391.100,00;
- in favore di ***** € 359.812,00;
- in favore di ***** € 120.000,00;
- in favore di ***** € 120.000,00;
il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e/o interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del fatto illecito (19 aprile 2020) al saldo effettivo, calcolati sulla somma rivalutata;
- condannare altresì la resistente al rimborso delle spese documentate di ATP (CTU dott. ***** € 2.007,82; CTU dott. ***** € 1.836,00), nonché al rimborso di tutte le spese, competenze e onorari professionali della fase stragiudiziale, della procedura ATP e del presente giudizio di merito, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad IVA e CPA come per legge, e con vittoria di spese anche nel caso di compensazione parziale.”
Parte resistente: Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare-pregiudiziale: dichiarare l’improcedibilità e/o la nullità della domanda avversaria e l’inutilizzabilità dell’elaborato peritale svolto in sede di atp per i motivi esposti in narrativa ai punti A) e/o B), con ogni conseguente statuizione;
- in via preliminare-pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri ***** e ***** nel procedimento de quo per tutti i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente statuizione;
- nel merito: senza che ciò comporti rinuncia alle precedenti assorbenti eccezioni svolte in via preliminare-pregiudiziale rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande dei ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste avversarie contenere nei limiti del giusto e dell’equo il danno riportato dai ricorrenti da quantificarsi secondo le Tabelle a punti del Tribunale di Milano, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge.
- In istruttoria: stante il vizio della perizia svolta in sede di atp, in particolare considerata la illogicità delle conclusioni dei periti anche alla luce della mancata risposta alle osservazioni dei CCTTPP di ***** si chiede di rinnovare la CTU con la nomina di un nuovo collegio.
Si producono i seguenti documenti ed atti: 1) ricorso ex art. 281decies cpc notificato il 16/07/2025; 2) ricorso per atp depositato da controparte avente RG n. 710/2023; 3-A) copia cartella clinica Ospedale di Urbino Ostetricia; 3-B) copia cartella clinica Ospedale di Urbino Nido.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del decesso della piccola ***** avvenuto a meno di quattro ore dalla nascita i ricorrenti depositavano in data 28 novembre 2023 ricorso ex art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Urbino, instaurando la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo prevista dall’art. 8, comma 1, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco). L’ex ***** Gestione Liquidatoria in capo all’ ***** di ***** veniva ritualmente evocata in giudizio. Il Giudice nominava quale CTU il dott. ***** (specialista in Medicina Legale) e, su esplicita richiesta, quale esperto in neonatologia il dott. ***** (Direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, già Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’ *****). All’esito delle operazioni peritali, svoltesi in contraddittorio e con la partecipazione dei consulenti tecnici di entrambe le parti, il Collegio depositava la relazione definitiva in data 19 novembre 2024.
A seguito di mancato riscontro da parte dell’ ***** alle richieste avanzate dai ricorrenti, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 8 maggio 2025, i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio di merito.
Con decreto del 9 maggio 2025, il Giudice fissava l’udienza di comparizione e all’udienza del 10 ottobre 2025, le parti precisavano le rispettive posizioni sulle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Con decreto del 25 novembre 2025, il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava tutte le eccezioni preliminari della resistente (improcedibilità per tardività, improcedibilità per i nonni, carenza di legittimazione attiva) e fissava per il 10 luglio 2026 l’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., abilitando le parti al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
In data 19 aprile 2020, alle ore 9:00, la sig.ra ***** prima gravidanza, giunta alla 39ª settimana e 3/7 di gravidanza, si presentava al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino in quanto erano insorte contrazioni. La gestante veniva ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Alle ore 10:00, in esito al tracciato cardiotocografico non rassicurante (CTG ACOG 2), l’équipe medica decideva di procedere al taglio cesareo urgente secondo il criterio B1 (urgenza immediata entro tre ore).
L’intervento veniva eseguito alle ore 11:15 in anestesia subaracnoidea e, alle ore 11:22 del 19 aprile 2020, nasceva la piccola ***** (peso: 3.180 g; lunghezza: 52 cm; circonferenza cranica: 34 cm; età gestazionale: 39 settimane + 3/7). Il punteggio Apgar risultava pari a 7/9 (al 1° e al 5° minuto, rispettivamente), con frequenza cardiaca di 140 bpm in sala operatoria e saturazione di O2 al 96%. Trasferita al nido alle ore 11:30, la neonata presentava immediatamente una saturazione di ossigeno che non superava il 40%. L’unico provvedimento adottato era la somministrazione di ossigeno al 30% in termoculla, senza che si registrasse alcun miglioramento.
Alle ore 12:15 veniva chiamato il medico rianimatore, il quale al momento del suo arrivo rilevava pianto estremamente debole e SatO2 intorno al 50%. Il rianimatore iniziava, tramite la vena ombelicale, la ventilazione con sistema “va e vieni”. Alle ore 12:45 veniva contattato il centro di Terapia Intensiva Neonatale. Alle ore 13:00, riscontrata la grave acidosi metabolica unitamente a ipossia ed iperglicemia, il rianimatore procedeva all’intubazione endotracheale, ma cinque minuti dopo la piccola ***** andava in arresto cardiaco per asistolia.
In ordine alle eccezioni avanzate dalla parte resistente si osserva quanto segue:
Eccezione di improcedibilità per tardività –
La resistente ha dedotto l’improcedibilità del ricorso introduttivo, sul presupposto che esso sia stato depositato oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale definitiva (avvenuto il 19 novembre 2024), con scadenza del termine il 18 febbraio 2025, mentre il ricorso è stato depositato l’8 maggio 2025.
L’eccezione già ampiamente motivata in sede di ordinanza del 25 novembre 2025, in conformità all’orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente va disattesa: il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 24/2017 non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.
Sul punto, il Giudice ha osservato, in linea con la giurisprudenza consolidata (vedasi anche Cass. 15466/2025), che la norma qualifica espressamente come perentorio solo il termine di sei mesi per la conclusione dell’ATP, mentre l’assenza di analoga qualificazione espressa per il termine di novanta giorni impone di attribuirvi natura ordinatoria.
Anche l’altra eccezione di improcedibilità formulata dalla parte resistente è da ritenere infondata.
La resistente ha eccepito l’improcedibilità del giudizio nei confronti dei ricorrenti ***** e ***** nonni della piccola sul rilievo che gli stessi non avrebbero partecipato alla procedura di ATP né avrebbero esperito la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.
La ratio dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco è quella di consentire la formazione di un accertamento tecnico preventivo sui fatti tecnico-medici oggetto della controversia: tale accertamento è stato compiutamente svolto (R.G. ATP n. 710/2023), in contraddittorio con la struttura sanitaria resistente, con risultati che cristallizzano le circostanze di fatto rilevanti per l’intera controversia. Il diritto azionato dai nonni nasce dal medesimo fatto illecito già oggetto dell’accertamento peritale, sicché l’estensione soggettiva del giudizio di merito ai congiunti non partecipanti all’ATP non pregiudica in alcun modo la funzione deflattiva del procedimento né crea alcuna lacuna probatoria: le risultanze del Collegio peritale sono pienamente utilizzabili a fondamento delle pretese di tutti i ricorrenti.
Inoltre, anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei nonni ***** e ***** è da ritenere infondata.
La parte resistente ha ulteriormente eccepito la carenza di legittimazione attiva dei nonni ***** e ***** deducendo l’assenza di prova documentale del rapporto di parentela con la neonata *****. Come invece documentato agli atti di causa (doc. 8 di parte ricorrente – stato di famiglia), i sigg. ***** e ***** sono genitori della sig.ra ***** madre della piccola ***** Il rapporto di nonni paterni emerge anche non solo dal certificato di matrimonio prodotto in atti ma dalla coerente risultanza degli atti anagrafici.
In ordine all’an debeatur il Collegio peritale nominato nella fase ex art. 696 bis cpc perveniva alle seguenti conclusioni:
a) Il trattamento e l’assistenza prestati alla neonata ***** non erano stati effettuati in conformità alla best practice e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica; il Collegio rilevava un profilo di responsabilità professionale derivante da condotte di imprudenza e/o imperizia.
b) “La mancata adozione dei corretti interventi assistenziali nei tempi e nei modi adeguati sia la causa degli eventi che hanno portato al decesso” (CTU, risposta al quesito causale).
c) “Se le condotte e le terapie fossero state adottate correttamente è probabile che la paziente sarebbe sopravvissuta»; e, più precisamente, «il mancato tempestivo intervento assistenziale è stato l’elemento centrale dell’evoluzione infausta, e che al contrario un tempestivo e corretto intervento avrebbe potuto modificare in senso positivo la storia clinica della paziente” (CTU).
Le omissioni analiticamente documentate dal CTU dott. ***** erano:
(1) mancata saturimetria pre/post-duttale;
(2) limitazione della FiO2 al 30% anziché al 100%, che vanificava la valutazione della risposta alla supplementazione di ossigeno;
(3) mancata applicazione di ventilazione a pressione positiva (CPAP) e omessa intubazione tempestiva;
(4) ritardo di oltre 45 minuti prima dell’intervento del rianimatore, nonostante valori di SatO2 assolutamente critici;
(5) omessa esecuzione immediata della radiografia del torace e degli esami ematici;
(6) omessa attivazione del sistema STEN fin dal momento del rilevamento del distress respiratorio.
Il Collegio ribadiva che l’anemia riscontrata nella neonata non era tale da potersi considerare causa dell’evento avverso e che “in una prospettiva di più probabile che non, il mancato tempestivo intervento assistenziale è stato l’elemento centrale dell’evoluzione infausta”.
Nessun ulteriore intervento veniva assunto dal personale sanitario per circa 45 minuti, nonostante i valori di saturazione fossero inequivocabilmente indicativi di grave ipossiemia.
La resistente ha contrastato le conclusioni del Collegio peritale CTU, sostenendo: (i) che il personale sanitario avrebbe operato in modo corretto; (ii) che i fattori concorrenti, la grave anemia neonatale e la patologia del funicolo placentare, avrebbero indipendentemente determinato il decesso; (iii) che la relazione CTU non avrebbe adeguatamente risposto alle osservazioni della CTP di parte convenuta.
Tali deduzioni peraltro, non sono state accolte dal collegio peritale. Le conclusioni dei CTU sono da ritenere esaurienti e prive di vizi logici. Ha risposto con argomentazioni specifiche e scientificamente ancorate alle osservazioni dei CTP e in particolare di quello di parte resistente (dott.ssa *****).
In particolare:
- quanto alla grave anemia della neonata, il Collegio ha puntualmente osservato che essa non era “tale da potersi considerare causa dell’evento avverso”, essendo il quadro clinico dominato dalla grave insufficienza respiratoria da aspirazione di meconio, rispetto alla quale l’anemia poteva al più aver contribuito in misura non determinante e difficilmente quantificabile;
- quanto alla congestione ematica venosa del funicolo, il Collegio ha riconosciuto la compatibilità con la sofferenza fetale ante-partum, ma ha ribadito con fermezza che l’elemento centrale e causalmente preponderante del decesso è stato il mancato tempestivo intervento assistenziale post-natale;
- quanto alla mortalità per sindrome da aspirazione di meconio, il Collegio ha preso atto dei dati della letteratura scientifica (mortalità stimata al 26-32% nei casi gravi, nelle casistiche della CTP avversaria), ma ha concluso – in coerenza con i dati clinici del caso concreto – che “un tempestivo e corretto intervento avrebbe potuto modificare in senso positivo la storia clinica della paziente”.
Secondo quindi, il criterio probabilistico adottato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, un giudizio di probabilità prevalente in favore della sopravvivenza.
Il ragionamento causale del Collegio CTU è, quindi, perfettamente allineato al criterio del «più probabile che non» costantemente applicato dalla giurisprudenza civile di legittimità in materia di responsabilità medica (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13107/2023). La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (ord. n. 31357/2025) che la relazione del CTU redatta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. è pienamente utilizzabile nel successivo giudizio di merito come elemento di prova, in quanto espletata in contraddittorio tra le medesime parti e nel pieno rispetto delle garanzie processuali.
La richiesta di nuova CTU avanzata dalla parte resistente non ha potuto trovare accoglimento atteso che non ricorre alcuna lacuna o illogicità dell’elaborato peritale idonea a giustificare la rinnovazione dell’accertamento.
Sul nesso causale tra l’operato dei Sanitari che ebbero in cura la piccola ***** e il suo decesso
L’accadimento dei fatti che hanno condotto a morte la piccola ***** è oggettivamente documentato, “momento per momento” dalla certificazione medica versata dai ricorrenti con l’iscrizione a ruolo del presente giudizio ed ancor prima in sede di ATP.
Nel caso di specie, può ritenersi raggiunta la prova in riferimento al nesso causale ed al cd. danno-evento.
Infatti, come riferito dal Collegio peritale “in una prospettiva di più probabile che non, il mancato tempestivo intervento assistenziale è stato l’elemento centrale dell’evoluzione infausta”.
La responsabilità della odierna resistente si inquadra nel regime delineato dall’art. 7, comma 1, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), laddove prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Nel caso di specie nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla resistente, la quale ha, al contrario, soltanto cercato di sminuire l’efficienza causale delle proprie condotte omissive invocando fattori concorrenti già confutati dal Collegio CTU. Il nesso eziologico tra le condotte omissive del personale sanitario e il decesso della piccola è stato accertato dal Collegio CTU.
Su questo punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica. È sufficiente richiamare la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31685/2024, che ha ribadito l’applicazione della regola del “più probabile che non” nella valutazione del nesso causale in responsabilità medica ovvero la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34073/2025, che ha confermato che è onere del paziente/danneggiato dimostrare il nesso causale, ma che tale onere è assolto tramite la CTU che ricostruisca, in termini di probabilità prevalente, il diverso esito che si sarebbe verificato con la condotta corretta. A questo punto, provati gli elementi costitutivi dell’evento dannoso, si ritiene provata la responsabilità della struttura sanitaria pubblica.
Il criterio di riparto dell’onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell’ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base alla quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, spettando a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della “non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell’evento, che si traduce nell’assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell’agente, è giudizio che appartiene alla sfera dell’elemento soggettivo dell’illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l’evento di danno, consiste nella lesione dell’interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell’interesse strumentale di cui all’art. 1174 c.c., consistente nell’esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.
Pertanto, “l’attore (o nel caso di specie gli attori in ragione del danno jure hereditatis) è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse; è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto, o che l’inadempimento (o l’inadempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Sulla quantificazione dei danni
In termini di onere probatorio relativo alla perdita del rapporto parentale degli stretti congiunti, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale – quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli – non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all’essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 – ud. 14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”.
Ora, non resta che soffermarsi alle richieste di risarcimento ed applicando le Tabelle di Milano cui questo Tribunale si conforma, si ritiene che la valutazione debba ricomprendere un punto base di € 3.911,00, in base all’età e ad una intensità della relazione da ritenere minima attese le poche ore di vita. Pertanto, si ottiene un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale parentale iure proprio:
per ***** madre di anni 22 al momento del decesso va riconosciuto un risarcimento di € 238.500,00;
per ***** padre di anni 32 al momento del decesso va riconosciuto un risarcimento di € 230.500,00;
per ***** nonna di anni 45 al momento del decesso va riconosciuto un risarcimento di € 73.000,00;
per ***** nonno, di anni 46 al momento del decesso va riconosciuto un risarcimento di € 73.000,00.
Il tutto, trattandosi di un credito di valore, è soggetto a interessi compensativi dal momento del fatto illecito fino alla liquidazione. Non si procede alla rivalutazione essendo stata quantificata “all’attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento.
Inoltre, andrà riconosciuto alla parte attrice il rimborso delle spese di CTu rese in sede di atp (CTU dott. ***** € 2.007,82; CTU dott. ***** € 1.836,00).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e tengono conto anche di quelle rese nel giudizio di ATP tenendo a mente i valori medi (D.M 147/2022) considerando invece ai minimi le fasi del presente giudizio ad esclusione della fase istruttoria essendo stata acquisita la consulenza resa in sede di ATP e si liquidano come in dispositivo. “Le spese dell’atp ante causam devono essere poste a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione nell’eventuale successivo giudizio, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli art. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. sez. 6 Civile ord 31.10.2022 n. 32098).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- accerta e attribuisce la responsabilità del decesso della piccola ***** all ***** (Gestione Liquidatoria della ex ***** in persona del Commissario Liquidatore pro tempore);
- condanna parte resistente Gestione Liquidatorie della ex ***** in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno parentale iure a favore della parte ricorrente così determinate:
- € 238.500,00 a favore di ***** oltre interessi dal giorno dell’evento al saldo;
- € 230.500,00 a favore di ***** oltre interessi dal giorno dell’evento al saldo;
- € 73.000,00 a favore di ***** oltre interessi dal giorno dell’evento al saldo;
- € 73.000,00 a favore di ***** oltre interessi dal giorno dell’evento al saldo;
- condanna parte resistente Gestione Liquidatoria della ex ***** al rimborso a parte ricorrente delle spese di CTU rese in sede di ATP già liquidate (CTU dott. ***** € 2.007,82; CTU dott. ***** € 1.836,00);
- condanna Parte resistente Gestione Liquidatoria della ex ***** al rimborso a favore della parte attrice delle spese di lite relative alla fase ATP che si liquidano in € 7.691,00 oltre rimb. forf.15%, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna parte resistente Gestione Liquidatoria della ex ***** a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €7.831,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Urbino, lì 31 agosto 2026





