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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità professionale

Citazione senza procura alle liti: l’avvocato che non iscrive la causa a ruolo non risponde delle spese del convenuto (Cass. Civ. n. 25772/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Citazione notificata senza procura: se l’avvocato non iscrive la causa a ruolo, non risponde delle spese provocate dalla costituzione del convenuto

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità dell’avvocato che abbia notificato un atto di citazione senza essere ancora munito di procura alle liti. La notificazione della citazione senza procura è consentita dall’art. 125, comma 2, c.p.c., purché il mandato intervenga prima della costituzione dell’attore. Se la procura non viene successivamente rilasciata e il difensore, correttamente, non si costituisce e non iscrive la causa a ruolo, non può essergli imputata l’attivazione del processo. Qualora sia invece il convenuto a iscrivere la causa a ruolo e a chiederne la prosecuzione, le spese generate da tale iniziativa restano a carico del convenuto, in applicazione dei principi di causalità e autoresponsabilità.

LA VICENDA

Un avvocato notificava una citazione per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, ma il cliente successivamente decideva di non rilasciare la procura. Il legale non iscriveva quindi la causa a ruolo; vi provvedeva la compagnia assicuratrice convenuta, ottenendo nei gradi di merito la condanna dell’avvocato alle spese e ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La Cassazione ha accolto il ricorso del professionista e cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROCEDIMENTO CIVILE – PROCURA ALLE LITI – CITAZIONE NOTIFICATA DAL DIFENSORE PRIVO DI PROCURA – MANCATO SUCCESSIVO RILASCIO DELLA PROCURA – MANCATA COSTITUZIONE DELL’ATTORE – ISCRIZIONE A RUOLO DA PARTE DEL CONVENUTO – SPESE PROCESSUALI – PRINCIPIO DI CAUSALITÀ – CONDANNA DEL DIFENSORE – ESCLUSIONE

L’avvocato che abbia notificato un atto di citazione senza procura alle liti, attività consentita dall’art. 125, comma 2, c.p.c., e che, a seguito del mancato successivo rilascio della procura, non abbia iscritto la causa a ruolo né si sia costituito in giudizio, non può essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto che abbia autonomamente iscritto la causa a ruolo e chiesto la prosecuzione del giudizio. In tale ipotesi, infatti, l’attivazione del processo è causalmente riconducibile alla condotta del convenuto e non a quella del difensore, il quale, omettendo di costituirsi in assenza della procura, si è conformato all’art. 165 c.p.c. Le spese derivanti dall’inutile attivazione del processo restano pertanto a carico del convenuto che le ha provocate, in applicazione dei principi di causalità e autoresponsabilità.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 24/09/2026, n. 25772

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. A.A., dichiarando di agire nell’interesse di B.B., con atto di citazione conveniva dinanzi al Giudice di pace di Ragusa Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il (Omissis). L’attore peraltro non si costituiva e non provvedeva all’iscrizione della causa a ruolo. A tale adempimento provvedeva la convenuta Unipolsai Assicurazioni, che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e la prosecuzione del giudizio. Il Giudice di pace disponeva poi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista, la quale rimaneva contumace.

Con sentenza n. 117/2021 il Giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria e condannava il B.B. alla rifusione delle spese processuali sostenute da Unipolsai Assicurazioni, nonché al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

2. Proponeva appello il B.B., negando di avere mai conferito procura alle liti all’avv. A.A. e sostenendo, pertanto, che il giudizio di primo grado fosse stato instaurato in assenza di valido mandato difensivo. L’appellante censurava inoltre la mancata concessione del termine previsto dall’art. 182 cod. proc. civ., ai fini della sanatoria del difetto di procura, la regolarità dell’atto introduttivo e la legittimità dell’integrazione del contraddittorio eseguita dalla compagnia assicuratrice.

Si costituiva Unipolsai Assicurazioni, chiedendo, sul presupposto dell’inesistenza della procura alle liti, di essere autorizzata a chiamare in causa l’avv. A.A., ritenendolo personalmente responsabile delle conseguenze derivanti dall’introduzione del giudizio, e pertanto ne domandava la condanna alle spese liquidate nella sentenza di primo grado, ivi compresa la disposta condanna ex art. 96 cod. proc. civ., e alle spese del grado di appello.

Autorizzata la chiamata, si costituiva l’avv. A.A., che eccepiva l’inammissibilità della propria evocazione nel giudizio di appello e contestava di poter essere chiamato a rispondere degli effetti della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1718/2023 accoglieva l’appello. Accertato che il B.B. non aveva mai conferito procura all’avv. A.A. per l’introduzione del giudizio, riteneva la procura inesistente e, richiamando i principi affermati da S.U. n. 10706/2006 in tema di attività processuale compiuta dal difensore privo di mandato, dichiarava inammissibile la domanda introdotta in primo grado dall’avv. A.A.; condannava, inoltre, lo stesso al pagamento delle spese di primo grado liquidate in Euro 956,58 oltre accessori, nonché dell’ulteriore somma di Euro 1.000 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e delle spese processuali di secondo grado, liquidate in Euro 1000 oltre accessori, a Unipolsai Assicurazioni; compensava, invece, le spese del secondo grado tra il B.B. e l’avv. A.A., per avere il primo concorso a causare la lite, avendo ammesso di avere comunicato, successivamente alla notifica dell’atto di citazione e poco prima della prima udienza, la sua intenzione di non instaurare il giudizio e di non rilasciargli, pertanto, la procura.

3. Ha proposto ricorso l’avv. A.A. in base a due motivi. Unipolsai Assicurazioni si è difesa con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Prima dell’adunanza camerale Unipolsai Assicurazioni ha poi depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore a seguito del decesso del suo procuratore speciale; il ricorrente ha pure depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dei fatti pacifici, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla mancata iscrizione a ruolo della causa ad opera del ricorrente e dalla mancata costituzione dell’attore.

Il che sarebbe decisivo, perché impedirebbe di equiparare la posizione dell’attuale ricorrente a quella del falsus procurator che abbia coltivato il processo, essendosi in presenza – a differenza di quella del difensore che iscriva la causa a ruolo senza inserire la procura nel suo fascicolo come prescritto dall’art. 165 cod. proc. civ. – di un’attività lecita dell’avvocato, al quale gli artt. 125 e 163 cod. proc. civ. consentono di notificare un atto di citazione senza essere munito di procura alle liti, e non essendo configurabile una colpa del difensore.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che le Sezioni Unite nella invocata sentenza n. 10706/2006 avrebbero fondato la responsabilità dell’avvocato sulla iscrizione della causa a ruolo da parte sua o sulla sua costituzione in giudizio, e che la condanna alle spese dell’avvocato privo di procura richiede una sua condotta colposa. Tale condotta sarebbe insussistente nel caso di specie, essendosi egli limitato a compiere un’attività consentita dal codice di rito, per poi astenersi dall’iscrivere la causa a ruolo per non violare l’art. 165 cod. proc. civ. – a seguito del fatto pacifico del “pentimento” del B.B. e della sua decisione, successivamente alla notificazione dell’atto, di non rilasciare la procura – e così evitando di obbligare il giudice ad emettere una sentenza e alla controparte di difendersi.

1.2 Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 125, comma 2, e 163 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello fondato la sua condanna sulla condotta di notificazione dell’atto di citazione senza procura, essendo pacifica la mancata costituzione dell’attore in giudizio, violando o non interpretando correttamente tali norme, che invece consentono tale attività.

2. Unipolsai eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, sostenendo che il ricorrente non abbia adeguatamente riprodotto o localizzato gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure, impedendo così all’adita Corte di verificarne il contenuto.

2.1 Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso la controricorrente ne sostiene altresì l’inammissibilità essendo volto ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, e comunque infondato, in quanto il Tribunale avrebbe esaminato espressamente la questione dell’iscrizione a ruolo da parte di Unipolsai.

Secondo la difesa della compagnia, la circostanza che l’iscrizione a ruolo sia stata effettuata dalla convenuta è irrilevante, perché, in assenza di procura, quando il difensore agisce in giudizio, e per il solo fatto che agisce, anche se dichiara di farlo in nome altrui, il rapporto processuale si costituisce pertanto in capo a lui ed egli ne diventa automaticamente parte, salvo a determinare in seguito quale sia la effettiva realtà del potere di rappresentanza e del diritto sostanziale della parte rappresentata. Pertanto attraverso l’atto di citazione sottoscritto dal difensore e da lui notificato alla controparte viene preliminarmente coinvolta nel giudizio la stessa questione di rappresentanza, rilevabile d’ufficio, di natura pregiudiziale e – come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10706/2006 -, ove si accerti il difetto di rappresentanza, a soccombere sulla questione in base alla quale viene definito il procedimento è solo l’avvocato che ha sottoscritto l’atto e che l’ha fatto notificare, e non certo il soggetto che non ha conferito la procura.

La controricorrente sottolinea, inoltre, che l’avv. A.A. non si era limitato ad un’unica notificazione, ma aveva notificato più atti di citazione per il medesimo sinistro, tutti recanti nella relata di notifica riferimenti all’esistenza di una procura alle liti, ingenerando così nelle controparti e nel giudice il legittimo affidamento circa l’effettivo conferimento del mandato.

2.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso Unipolsai, osservando che il Tribunale ha accertato l’inesistenza originaria e assoluta della procura alle liti, richiama le sentenze delle Sezioni Unite n. 37434/2022 e n. 10706/2006, per cui la mancanza della procura non è sanabile nella disciplina applicabile ratione temporis – anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022 – e determina l’inammissibilità della domanda, con imputazione delle spese di lite al difensore che ha consapevolmente agito senza alcun mandato, essendosi il rapporto processuale instaurato in capo a quest’ultimo e non al B.B.

3. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale formula, preliminarmente, istanza di riqualificazione delle censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa e per error in procedendo.

Deduce, sotto il primo profilo, la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla censura dell’appellante relativa all’iscrizione a ruolo della causa da parte della Unipolsai.

Sotto il secondo profilo, lamenta l’error in procedendo per violazione dello ius novum (art. 345 cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente ammesso la domanda di condanna spiegata da Unipolsai per la prima volta in appello nei confronti dell’avv. A.A., dopo aver ritenuto, nel giustificarne la legittimità della relativa chiamata in causa in appello, che l’avv. A.A. fosse stato parte del giudizio di primo grado; e rileva che, ove l’avv. A.A. non possa essere considerato parte del giudizio di primo grado, non se ne possa giustificare la chiamata in causa in appello, pena la perdita di un grado di giurisdizione.

Nella medesima memoria, inoltre, il ricorrente rimarca che dalla sentenza del Tribunale di Ragusa (pag. 6, righi 20-24 della sentenza stessa) emerge con assoluta certezza il fatto, già denunciato nel ricorso, che “successivamente, appena prima della data in udienza indicata in seno all’atto, l’appellante comunicava all’avvocato A.A. la sua intenzione di non introitare un giudizio di merito, e di fatto non rilasciava al legale il relativo mandato alle liti”. Tale accertamento evidenzierebbe la totale assenza di colpa in capo al professionista poiché l’ordinamento, tramite il combinato disposto degli artt. 125, comma 2 e 163, comma 3, n. 6 cod. proc. civ., consente una scissione temporale tra la notificazione dell’atto e la formalizzazione del mandato, e perché l’avvocato, avendo il cliente manifestato il proprio “pentimento” prima della scadenza del termine di costituzione negando la procura, aveva l’obbligo di astenersi dall’iscrivere la causa a ruolo o dal compiere qualsiasi altra attività difensiva, per non violare l’art. 165 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sua inerzia era l’unica condotta lecita e doverosa possibile.

Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel collegare la sanzione delle spese ad una fattispecie in cui il professionista, anziché agire in nome altrui in giudizio, si era doverosamente astenuto da ogni attività processuale dinanzi al Giudice, e non potendo un comportamento imposto dalla legge essere fonte di responsabilità civile o processuale.

Il ricorrente deduce, inoltre, la carenza del requisito della soccombenza necessario per la sua condanna alle spese, sostenendo che, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la condanna alle spese in proprio del falsus procurator postulerebbe che l’avvocato “abbia concretamente attivato la giurisdizione e, quindi, coltivato il giudizio, iscrivendo la causa, costituendosi e formulando domande al Giudice obbligandolo a rendere una pronuncia di merito o di rito, e costringendo, altresì, la controparte a difendersi all’interno del processo”.

La condanna ex art. 91 cod. proc. civ. presupporrebbe la soccombenza rispetto alle domande proposte al giudice, con la conseguenza che non si potrebbe essere dichiarati “soccombenti” in un processo in cui non si è mai entrati, e rispetto a pretese mai formulate dinanzi a un Giudice.

Il ricorrente sostiene, infine, che la sentenza si porrebbe in contrasto con i principi di causalità e di autoresponsabilità, in base ai quali il costo economico del processo dovrebbe gravare su Unipolsai essendo l’effetto diretto ed esclusivo della sua condotta processuale, perché l’instaurazione del giudizio davanti al Giudice di Pace è derivata unicamente dalla sua scelta di iscrivere la causa al solo fine di precostituirsi un titolo per le spese contro un soggetto non costituito, nella consapevolezza che l’atto di citazione poteva essere stato inviato ex art. 125 cod. proc. civ.

4. Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per come formulata dalla controricorrente, ravvisandosi l’autosufficienza dello stesso, perché fondato sulla sentenza d’appello e su mere argomentazioni e considerazioni giuridiche; il ricorso è quindi tale da consentire a questa Suprema Corte di pronunciarsi sui motivi dello stesso senza necessità di accesso ad altri atti.

Infatti, seguendo il più recente orientamento nomofilattico, il requisito dell’autosufficienza deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. Sez. 1, n. 11325 del 2/5/2023, Rv. 667745-01), in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questo giudice – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. Sez. 1, n. 12481 del 19/4/2022, Rv. 664738-01); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (S.U. n. 8950 del 18/3/2022, Rv. 664409-01).

Nella specie, il ricorrente ha descritto adeguatamente l’oggetto della causa e l’andamento dei processi di merito, così come ha specificato in modo chiaro quali parti della sentenza impugnata si ponessero in contrasto con le norme richiamate, con la conseguenza che deve escludersi la lamentata inammissibilità del ricorso.

5. Sempre in via preliminare riguardo alla istanza di riqualificazione dei motivi contenuta nella memoria depositata dal ricorrente, si osserva che con la stessa il ricorrente propone anche nuovi e diversi motivi rispetto a quelli veicolati nel ricorso, sollevando, mediante allegazioni tardive, questioni nuove e diverse, quali quella della violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’inammissibilità della sua chiamata nel giudizio di appello, delle quali non può procedersi all’esame, in quanto tardivamente sollevate.

Nel rito camerale di legittimità, infatti, la memoria prevista dall’art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, cod. proc. civ. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può dunque essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso (Cass. Sez. 1, n. 21964 del 26/6/2026, Rv. 679090-01) e, a maggior ragione, per introdurre motivi nuovi e diversi da quelli già spiegati in ricorso, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare (si vedano, altresì, con riferimento alla memoria di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., Cass. Sez. 6 – 3, n. 17893 del 27/8/2020, Rv. 658757-01, e, con riguardo alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., S.U. n. 11097 del 15/5/2006, Rv. 588613-01).

La richiesta del ricorrente di riqualificazione dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. o dell’art. 344 cod. proc. civ. (così dovendosi interpretare la deduzione di inammissibilità della sua chiamata nel giudizio di appello), proponendo questioni nuove e diverse da quelle poste con i motivi di ricorso, non rientra nel perimetro del potere di questa Suprema Corte di qualificare diversamente, ed esattamente, i motivi proposti, esercitabile allorquando, pur essendo erroneamente indicata la disposizione alla quale il motivo è riconducibile, tra quelle di cui all’art. 360 cod. proc. civ., la questione posta appunto con il motivo sia comunque riconducibile “in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione” (S.U. n. 17931 del 24/7/2013, Rv. 627268-01).

6.1 Il primo motivo, se fosse proprio da intendersi come formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile, perché l’avvenuta iscrizione a ruolo della causa ad opera della controparte, nella contumacia dell’attore, è, come risulta dalla sentenza impugnata e per stessa ammissione del ricorrente, un fatto pacifico, e quindi non controverso, con la conseguenza che il suo preteso omesso esame non può essere censurato ai sensi della suddetta disposizione che stabilisce che il vizio è denunciabile solo se il fatto storico è stato “oggetto di discussione tra le parti”, id est denunciabile solo se è stato allegato e contestato (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018, Rv. 650840-02), non avendo il giudice il dovere di esaminare un fatto non contestato, potendolo porre come tale alla base della decisione, ove rilevante.

L’omesso esame di un fatto pacificamente esistente può stare alla base soltanto della revocazione della sentenza, qualora il giudice lo abbia erroneamente considerato inesistente ponendo tale inesistenza alla base della decisione.

6.2 Questo motivo, però, deve evidentemente essere riqualificato come censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto denuncia in realtà violazione della norma processuale che, consentendo il rilascio della procura in data posteriore alla notificazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, comma 2, cod. proc. civ.), rende lecita la condotta dell’avvocato che notifichi un atto di citazione senza procura, e doverosa la successiva condotta del medesimo professionista che non si costituisca in giudizio se tale procura non venga poi rilasciata, diversamente violando l’art. 165 cod. proc. civ. che impone il deposito della procura all’atto della costituzione dell’attore. E così rettamente “tradotto”, il motivo va esaminato insieme a quello seguente, per evidenti ragioni di connessione.

7. I due motivi, allora, sono fondati.

7.1. La sentenza impugnata ha fondato la condanna del ricorrente sulla qualità di parte dell’avvocato e sulla sua soccombenza sulla questione pregiudiziale della mancanza di procura in base alla quale ha definito il giudizio, richiamando i principi espressi da S.U. n. 10706 del 10/5/2006, Rv. 589872-01. Esaminando la questione della mancata iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore, la Corte territoriale ha ritenuto tale fatto inidoneo ad escludere la responsabilità dell’avvocato perché il codice di rito consente l’iscrizione a ruolo della causa da parte del convenuto.

Al contrario, non sono applicabili al caso di specie i principi espressi dalle Sezioni Unite, dovendosi piuttosto seguire il principio di causalità – di cui il principio della soccombenza è un’espressione – in base al quale le spese del processo devono gravare chi ha reso necessaria l’attività del giudice.

7.2. I principi enunciati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 10706/2006, sulla cui applicazione la Corte territoriale ha fondato e motivato la propria decisione, sono come segue: “nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.

Le Sezioni Unite in tale sentenza non hanno affrontato la specifica questione – che ora, appunto, si deve esaminare – della regolazione delle spese di lite nel caso in cui il difensore privo di procura sia quello dell’attore rimasto contumace nel giudizio di primo grado, iscritto a ruolo dal convenuto, poiché tale questione non si poneva nella fattispecie al loro esame, in cui il difensore aveva proposto appello in base ad una procura esistente ma invalida. Le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione della possibilità di condannare alle spese l’avvocato che abbia agito o resistito in giudizio senza procura sulla base di una serie di passaggi motivazionali.

Hanno escluso, in primo luogo, che in mancanza di conferimento della procura alle liti, il processo così instaurato possa considerarsi, per ciò stesso, tamquam non esset, sorgendo, comunque, nel giudice l’obbligo di provvedere, “poiché sia pur su iniziativa del falsus procurator un processo è stato comunque attivato, e nei confronti della controparte o delle controparti così in esso evocate, il giudice è tenuto a decidere, adottando le statuizioni consequenziali, appunto, al difetto di procura dell’agente”.

Hanno, peraltro, anche escluso che ai suddetti effetti l’instaurazione del giudizio possa imputarsi al soggetto che non abbia conferito apposito mandato al difensore il quale, ciò nonostante, abbia dichiarato di rappresentarlo, in quanto, mancando la procura, l’attività processuale del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività della parte.

L’attività del difensore senza procura, non potendo riverberare alcun effetto sulla parte, “resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese. A tal riguardo, esattamente è stato… osservato che quando il difensore agisce in giudizio, e per il fatto stesso che agisce, anche se dichiara di farlo in nome altrui, il rapporto processuale si costituisce… in capo a lui ed egli ne diventa (per tal profilo e per tal momento) automaticamente parte, salvo a determinare in seguito quale sia la effettiva realtà del potere di rappresentanza e del diritto sostanziale della parte rappresentata. Per cui può ben dirsi che, attraverso la domanda sottoscritta dal difensore, prima ancora di quel diritto, viene coinvolta nel giudizio la stessa questione di rappresentanza.

Il che equivale a dire che, nell’ipotesi considerata, il giudice si trova di fronte ad una questione rilevabile di ufficio di natura pregiudiziale (idonea cioè a definirlo) che consiste nel verificare se è vero che l’avvocato è munito di procura, per quel giudizio, come egli afferma nella parte introduttiva dell’atto di impulso processuale e come la legge, del resto, gli impone (art. 83 cod. proc. civ.). Con la conseguenza, appunto, che se si accerta che ciò non è vero, è evidente che a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l’unica questione in base alla quale sarà definito il procedimento (con la declaratoria di correlativa inammissibilità) è proprio e soltanto l’avvocato che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio – e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura -; e non certo il soggetto da lui nominato (che, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito)”.

Le Sezioni Unite hanno così individuato i presupposti della condanna alle spese dell’avvocato privo di procura: nella attivazione del processo da parte sua, con conseguente obbligo del giudice di decidere la causa; nell’impossibilità di attribuire alla parte l’attività processuale compiuta dal difensore senza procura, e quindi anche di condannarla alle spese per un’attività processuale che non le è ascrivibile; nella soccombenza dell’avvocato rispetto alla questione pregiudiziale relativa alla mancanza della procura, sulla cui base viene definito il giudizio, dichiarando inammissibile la domanda proposta. E la condanna dell’avvocato alle spese è stata giustificata, sul piano della lettera dell’art. 91 cod. proc. civ. che prevede la condanna della “parte” soccombente, affermandosi che il rapporto processuale si costituisce in capo all’avvocato privo di procura, ed egli ne diventa automaticamente parte.

Le Sezioni Unite, in conclusione, nell’intervento del 2006 non hanno fondato la possibilità di condanna alle spese dell’avvocato privo di procura ad litem su una sua condotta colposa, bensì sul principio della soccombenza, previo riconoscimento della sua qualità di parte.

7.3. Vertendosi in un’ipotesi in cui la questione si esaurisce nell’individuare chi debba sopportare le spese di un processo, è il caso di richiamare le considerazioni che hanno indotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 77/2018, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Secondo il Giudice delle Leggi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite perché la parte soccombente “è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente” (sentenza n. 77/2018) e perché “il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” (sentenza n. 77/2018 e sentenza n. 135/1987).

La regolamentazione delle spese di lite, inoltre, è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Tuttavia, la regola generale che prescrive la condanna del soccombente a rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa non è assoluta e inderogabile, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale. Il legislatore può pertanto, nell’esercizio della sua discrezionalità, introdurre deroghe all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite a chi ha vinto, in presenza di elementi che la giustifichino.

7.4. Anche nella giurisprudenza di legittimità si rinviene sovente affermato che la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, “che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo”, e che sono irrilevanti, al fine di escludere la soccombenza, le ragioni che l’abbiano determinata, le quali possono essere anche di rito, o il fatto che il rigetto della domanda derivi dall’esercizio, da parte del giudicante, dei suoi poteri officiosi (Cass. Sez. 1, n. 21823 del 29/7/2021, Rv. 662354-02; Cass. Sez. 3, n. 19456 del 15/7/2008, Rv. 604625-01).

L’individuazione del soccombente, insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte, si attinge dal principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle controparti le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha causato il processo o il suo protrarsi (si vedano, tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 19456 del 15/7/2008, Rv. 604625-01; Cass. Sez. 3, n. 25141 del 27/11/2006, Rv. 595483-01; Cass. Sez. 3, n. 7182 del 30/5/2000, Rv. 537042-01).

7.5.1 Alla luce di queste considerazioni sul fondamento della regolamentazione delle spese processuali emerge la differenza tra la posizione dell’avvocato che abbia notificato un atto di citazione senza procura e, poi, sempre senza procura, abbia iscritto la causa a ruolo o si sia comunque costituito in giudizio, e quella dell’avvocato che invece, nella stessa situazione, non abbia provveduto a tale iscrizione, né a costituirsi: solo nel primo caso egli, personalmente, ha indotto il giudice all’esercizio della giurisdizione – id est, ha “attivato il processo” -, con la conseguenza che, solo nel primo caso, è stato lui ad generare le spese per lo svolgimento del processo.

Nel caso come quello in esame in cui, invece, l’avvocato privo di procura non si sia costituito in giudizio e la causa sia stata iscritta a ruolo dal convenuto, il quale abbia fatto istanza di prosecuzione, l’attività del giudice è stata avviata e resa necessaria dalla condotta del convenuto, che ha causato il processo e le spese per il suo svolgimento, senza che ciò trovi giustificazione alcuna nella tutela giurisdizionale dei diritti invocati nell’atto di citazione, non potendo il processo così instaurato pervenire ad una pronuncia nel merito al riguardo, difettando l’impulso attoreo.

Già in base a queste prime considerazioni emerge come il caso di specie si distingua da quello preso in esame dalle Sezioni Unite, perché l’attivazione del fenomeno processuale, e il conseguente obbligo del giudice di decidere, anche sulle spese, non è avvenuta ad opera dell’avvocato privo di procura, bensì della controparte.

In tale situazione, infatti, l’unica attività compiuta dal difensore senza procura è integrata dalla notifica dell’atto di citazione: attività consentita dalla legge (art. 125, comma 2, cod. proc. civ.) che, se permette la successiva “attivazione” del processo ad opera di una delle altre parti mediante la costituzione in giudizio e l’iscrizione della causa a ruolo, non è però, di per sé, sufficiente a portare la domanda attorea alla cognizione del giudice e a far sorgere l’obbligo del giudice di pronunciarsi su di essa e, conseguentemente, di emettere pure l’accessoria pronuncia sulle spese.

Escluso allora che sia applicabile al caso di specie il principio affermato dalle Sezioni Unite, l’analisi delle rispettive posizioni delle parti, cioè delle condotte da esse tenute, conduce ad escludere che siano configurabili i presupposti per la condanna dell’avvocato alla rifusione delle spese processuali alla parte convenuta che, iscrivendo la causa a ruolo, ha “attivato” il processo.

Ed infatti, visto il successivo mancato rilascio della procura, l’avvocato di parte attrice non ha iscritto la causa e non si è costituito, così attenendosi al codice di rito, che non gli avrebbe consentito una costituzione in giudizio senza procura (art. 165 cod. proc. civ.).

7.5.2 La condotta tenuta dal convenuto, che costituendosi in giudizio ha determinato l’iscrizione della causa a ruolo, sulla base di un atto di citazione notificatogli senza procura alle liti in una situazione di contumacia dell’attore, può invece dirsi solo formalmente consentita dal codice di rito.

Il codice consente, infatti, al convenuto di costituirsi anche in caso di mancata costituzione dell’attore, e di ottenere che il giudizio si svolga comunque, a tutela del suo, eventuale, interesse a dimostrare l’infondatezza delle pretese fatte valere con l’atto di citazione, e ad ottenere, comunque, una sentenza definitiva che gli eviti di essere citato nuovamente in giudizio per lo stesso motivo, e quindi, rimuova l’incertezza giuridica sulla sua posizione. Ma tale interesse non può realizzarsi in mancanza di una valida instaurazione del rapporto processuale con la controparte, che richiede la procura dell’attore, in assenza della quale, infatti, il giudice non può pronunciarsi sul merito della domanda, che deve dichiarare inammissibile.

La condotta del convenuto che – consapevole della mancanza di procura alle liti della controparte per avere ricevuto la notifica di un atto di citazione che ne è privo e della mancata costituzione dell’attore – iscriva la causa a ruolo, così attivando un giudizio diretto a concludersi con una declaratoria in rito di inammissibilità della domanda dell’attore non costituito (e quindi con una pronuncia non preclusiva della successiva instaurazione della medesima controversia), determina l’inutile attivazione della (limitata) risorsa giurisdizionale, vale a dire un suo inutile spreco. Il convenuto, in caso di notifica di citazione senza procura, ha infatti interesse a costituirsi nel solo caso di iscrizione a ruolo della causa da parte del difensore che continui a essere privo di procura, al fine di far rilevare il vizio, ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda, ed evitare una decisione nel merito che potrebbe essergli sfavorevole.

Analoga esigenza non sussiste nel caso in cui l’attore non iscriva la causa a ruolo e non si costituisca, non insorgendo, in tal caso, alcun obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda attorea, della cui esistenza non è neppure a conoscenza, non essendosi l’attore a lui mai rivolto.

In tal caso, le spese processuali sostenute dal convenuto, al fine di attivare inutilmente il processo, essendo appunto inutili e generate dalla sua stessa condotta processuale, non possono gravare l’avvocato che ha legittimamente notificato l’atto di citazione senza procura e che poi, per il mancato successivo rilascio della stessa, ha doverosamente omesso di costituirsi in giudizio, altrimenti violandosi tanto il principio di causalità quanto quello di autoresponsabilità.

Le spese sostenute da tale convenuto non possono, pertanto, che restare a suo carico, essendo colui che le ha provocate.

7.5.3 Sotto il profilo del concorso di cause si rileva, infine, che la notifica dell’atto di citazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’instaurazione del giudizio, occorrendo a tal fine pure la costituzione in giudizio dell’attore o del convenuto e la conseguente iscrizione della causa a ruolo.

In mancanza di costituzione dell’attore che abbia notificato la citazione, l’iscrizione a ruolo da parte del convenuto assume una diversa rilevanza sul piano causale a seconda che l’atto di citazione notificatogli contenga o no la procura alle liti: nel primo caso, infatti, la condotta del convenuto, pur essendo concausa di tale instaurazione, non interrompe il nesso causale, perché non è tale da porsi quale causa sopravvenuta esclusiva, essendo un fatto consentito dall’ordinamento e del tutto prevedibile. Nel secondo caso, invece, non potendo il convenuto ottenere una pronuncia nel merito e realizzare l’interesse cui è preordinata la previsione che gli consente di procedere all’iscrizione della causa a ruolo, la medesima condotta si pone come causa sopravvenuta, da sola sufficiente a provocare l’evento integrato dall’istaurazione del giudizio, non essendo prevedibile, ed essendo quantomeno atipico, che una parte si avvalga di una prerogativa processuale per uno scopo diverso da quello in ragione del quale gli è riconosciuta (in tema di causa sopravvenuta, nell’illecito civile, si vedano Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21563 del 7/7/2022, Rv. 665185–01, e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27688 del 16/10/2025, Rv. 676590–01).

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ovviamente nei limiti dell’impugnazione proposta, con la conseguenza che restano salvi i suoi effetti in relazione alla posizione del B.B.

Le spese del presente e del precedente grado di giudizio meritano compensazione in ragione dell’assoluta novità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata ad ogni effetto di legge, compensando integralmente le spese del presente e del precedente grado di giudizio.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2026.

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