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Contratti Danno patrimoniale Tutela del patrimonio

Assicurazione sostiene che il danno era preesistente: come contestare il rifiuto o la riduzione dell’indennizzo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia sostiene che il danno era già esistente prima dell’evento assicurato, la controversia può spostarsi rapidamente dalla semplice quantificazione alla stessa origine del danno e al diritto all’indennizzo. È una contestazione particolarmente delicata nei maxi-sinistri che coinvolgono immobili, stabilimenti, impianti, macchinari o altri beni di valore elevato: attribuire una parte rilevante dei danni a vetustà, usura, difetti o deterioramenti precedenti può ridurre sensibilmente la liquidazione o condurre al rifiuto del pagamento.

La posizione della compagnia non può essere valutata in astratto. Noi esaminiamo innanzitutto la polizza concretamente stipulata, il rischio assicurato, la dinamica dell’evento, la documentazione disponibile prima e dopo il sinistro e le conclusioni della perizia assicurativa. Occorre infatti distinguere tra danni realmente preesistenti, danni direttamente provocati dal sinistro e aggravamento di condizioni precedenti, verificando poi quali conseguenze ciascuna componente produca sulla determinazione dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

Quando l’assicurazione può sostenere che il danno era preesistente

La contestazione della preesistenza nasce spesso durante l’accertamento peritale. Il tecnico incaricato dalla compagnia può rilevare elementi che, a suo giudizio, indicano un deterioramento anteriore: corrosione, fessurazioni, infiltrazioni pregresse, usura di componenti, carenze manutentive, difetti costruttivi, guasti già in corso oppure alterazioni incompatibili con la data e la dinamica del sinistro denunciato. Da queste osservazioni può derivare la conclusione che una parte del pregiudizio economico lamentato dall’assicurato non sia stata causata dall’evento coperto dalla polizza.

Il punto giuridico e tecnico non consiste semplicemente nello stabilire se il bene presentasse qualche anomalia prima del sinistro. Un immobile, un impianto industriale o un macchinario possono avere una propria storia manutentiva e presentare segni di utilizzo senza che ciò consenta automaticamente di qualificare come preesistente il danno oggetto della richiesta di indennizzo. Occorre ricostruire quale fosse lo stato effettivo del bene immediatamente prima dell’evento, che cosa abbia prodotto il sinistro e quale parte del danno sia causalmente riconducibile a esso.

Questa distinzione assume un peso economico considerevole nei maxi-sinistri. Si pensi a un incendio che interessi un complesso produttivo nel quale alcuni impianti erano già datati, oppure a un grave allagamento che provochi danni a strutture precedentemente interessate da fenomeni infiltrativi. L’esistenza di una condizione anteriore non permette, da sola, di concludere che tutti gli effetti successivamente riscontrati fossero già presenti. Può rendersi necessaria una ricostruzione tecnica capace di separare la situazione precedente dalle conseguenze effettivamente provocate dall’evento.

È altrettanto necessario leggere le condizioni generali e particolari di polizza, le appendici e le eventuali clausole che delimitano il rischio. La questione della preesistenza può infatti intrecciarsi con una contestazione secondo cui il sinistro non sarebbe coperto dalla polizza oppure con l’applicazione di una specifica esclusione. In questi casi non basta conoscere la conclusione del perito: bisogna comprendere quale previsione contrattuale la compagnia invochi e quali fatti ritenga idonei a renderla applicabile.

Chi deve provare che il danno era preesistente e perché la perizia può essere contestata

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’onere della prova. L’assicurato che pretende l’indennizzo deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e, quindi, l’avvenimento di un sinistro rientrante nel rischio assicurato e il collegamento tra tale evento e il danno per il quale domanda il pagamento. Non è quindi corretto partire dal presupposto che spetti sempre e soltanto alla compagnia dimostrare la preesistenza: la distribuzione dell’onere probatorio dipende dalla concreta ragione sulla quale si fondano la domanda dell’assicurato e la contestazione dell’assicuratore.

Se la compagnia oppone una specifica esclusione o un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere, occorre invece verificare quale prova debba fornire a sostegno della propria eccezione. Nei sinistri economicamente rilevanti questa distinzione diventa essenziale, perché una contestazione formulata genericamente come “danno preesistente” può in realtà riguardare questioni differenti: l’origine causale del danno, la sua datazione, l’operatività della garanzia, un’esclusione contrattuale oppure la sola quantificazione della parte effettivamente indennizzabile.

La perizia predisposta per la compagnia assume normalmente un peso rilevante nella gestione del sinistro, ma non rende incontestabili le conclusioni tecniche raggiunte. Se il perito attribuisce, ad esempio, 400.000 euro di un danno complessivamente stimato in 900.000 euro a fenomeni anteriori all’evento, diventa necessario verificare su quali accertamenti, documenti e criteri tecnici sia fondata quella separazione. Una percentuale o una stima priva di adeguato riscontro può incidere per centinaia di migliaia di euro sulla liquidazione.

Per questa ragione, quando una perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore, può essere opportuno affiancare alla verifica giuridica una perizia tecnica di parte. Fotografie e filmati precedenti al sinistro, documentazione manutentiva, fatture, collaudi, certificazioni, relazioni tecniche, dati degli impianti, interventi effettuati prima dell’evento e rilievi immediatamente successivi possono consentire di ricostruire lo stato anteriore del bene e di sottoporre a verifica le conclusioni del perito della compagnia.

Nei sinistri aziendali la documentazione deve essere preservata tempestivamente. Riparazioni urgenti, demolizioni, rimozione di macchinari o smaltimento di materiali possono essere indispensabili per riprendere l’attività, ma possono anche eliminare elementi utili alla successiva ricostruzione. Quando sono in discussione importi elevati, la gestione della prova tecnica dovrebbe quindi essere coordinata sin dalle prime fasi con l’analisi della polizza e delle contestazioni già formulate dall’assicuratore.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile affrontare correttamente la quantificazione. Il danno economicamente subito non coincide necessariamente con l’indennizzo dovuto in base alla polizza: devono essere considerati i criteri di valorizzazione contrattuali, la somma assicurata, eventuali limiti e sottolimiti, franchigie, scoperti e, quando effettivamente applicabile, la sottoassicurazione con le relative conseguenze. La preesistenza non deve quindi diventare una formula generica con cui ridurre la liquidazione, ma una questione da verificare sul piano causale, tecnico, probatorio e contrattuale.

Come contestare la preesistenza del danno e tutelare il diritto all’indennizzo

Quando la compagnia attribuisce una parte rilevante del danno a condizioni preesistenti, la contestazione deve partire dalle motivazioni concrete poste a fondamento della riduzione o del rifiuto dell’indennizzo. Noi verifichiamo congiuntamente il contratto, la relazione peritale, la documentazione tecnica disponibile e la ricostruzione temporale del sinistro. È importante comprendere se l’assicuratore stia sostenendo che il danno esisteva integralmente prima dell’evento, che il sinistro abbia soltanto aggravato una situazione precedente oppure che una determinata componente non possa essere ricondotta causalmente all’evento assicurato.

La distinzione può modificare radicalmente il valore economico della controversia. Se un impianto presentava un deterioramento precedente ma il sinistro ne ha provocato la rottura o ne ha reso necessaria la sostituzione, non è sufficiente richiamare genericamente l’usura per determinare quale parte del danno debba essere esclusa dall’indennizzo. Occorre ricostruire tecnicamente lo stato del bene prima dell’evento e stabilire quali conseguenze siano state effettivamente prodotte dal sinistro. Lo stesso vale quando la compagnia sostiene che fessurazioni, infiltrazioni, cedimenti o anomalie strutturali fossero già presenti: la datazione e l’origine dei fenomeni devono trovare riscontro negli elementi tecnici e documentali disponibili.

La contestazione può richiedere una perizia di parte capace di confrontarsi puntualmente con gli accertamenti effettuati per l’assicuratore. Non basta produrre una valutazione alternativa dell’importo complessivo: il tecnico deve poter esaminare le cause del danno, la sua evoluzione, le condizioni precedenti del bene e gli elementi sui quali il perito della compagnia fonda la preesistenza. Nei casi più complessi possono assumere rilievo fotografie storiche, progetti, verbali di manutenzione, collaudi, registrazioni degli impianti, precedenti interventi tecnici e qualsiasi altro documento attendibile che consenta di ricostruire la situazione antecedente.

Quando la contestazione riguarda anche l’entità economica del pregiudizio, occorre evitare di sovrapporre due questioni differenti. Una cosa è stabilire quali danni siano causalmente riconducibili al sinistro; altra cosa è determinare quanto di quei danni sia indennizzabile secondo la polizza. Su questo secondo piano possono incidere valore a nuovo o valore allo stato d’uso, deprezzamento, somme assicurate, massimali o sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione. Se la compagnia utilizza la preesistenza per escludere determinate voci e applica poi ulteriori riduzioni contrattuali, ogni passaggio del calcolo deve essere verificato separatamente.

Il problema può diventare ancora più complesso per un’impresa quando al danno materiale si aggiunge l’interruzione dell’attività. Se la polizza comprende specifiche garanzie per le perdite conseguenti alla sospensione dell’esercizio, la relativa quantificazione richiede di verificare le condizioni contrattuali e la documentazione contabile. Perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente equivalenti: possono essere necessari l’esame dell’andamento storico dell’impresa, dei margini, dei costi evitati, della durata effettiva dell’interruzione e del rapporto causale tra il sinistro e la perdita lamentata.

Se la compagnia utilizza la preesistenza per negare integralmente il pagamento, occorre verificare anche se la motivazione riguardi realmente l’origine del danno oppure nasconda una diversa contestazione sulla copertura. Può accadere, ad esempio, che vengano contemporaneamente richiamate un’esclusione di polizza e la presunta anteriorità del fenomeno. In una situazione del genere l’analisi deve riguardare sia la prova tecnica sia la formulazione della clausola invocata, senza presumere che l’esclusione sia automaticamente applicabile o, al contrario, inefficace. Sul tema abbiamo approfondito anche il caso in cui la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro.

Nei maxi-sinistri è quindi opportuno intervenire prima che la ricostruzione proposta dall’assicuratore si consolidi e prima che vadano perduti elementi tecnici utili. Quando il contrasto non può essere risolto attraverso il confronto stragiudiziale, la documentazione raccolta e le perizie possono assumere rilievo anche nell’eventuale fase giudiziale o nell’ambito di strumenti di accertamento tecnico compatibili con il caso concreto. Devono essere verificati anche prescrizione, decadenze ed eventuali termini previsti dal contratto o dalla disciplina applicabile, evitando che una controversia economicamente importante venga compromessa dal semplice decorso del tempo.

Un maxi-sinistro aziendale nel quale la compagnia attribuiva parte dei danni a condizioni precedenti

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con dati e nomi modificati per tutelare la riservatezza del cliente, una società familiare gestita dalla seconda generazione aveva subito un grave sinistro in uno stabilimento comprendente immobili e impianti di rilevante valore economico. La compagnia riconosceva l’esistenza dell’evento, ma attribuiva una parte consistente dei danni riscontrati sugli impianti a deterioramenti e anomalie che riteneva precedenti, con una conseguente forte riduzione dell’indennizzo prospettato.

Abbiamo esaminato la polizza e coordinato la ricostruzione documentale e tecnica con i professionisti incaricati dall’impresa. La disponibilità di documentazione manutentiva, fotografie antecedenti al sinistro e dati relativi al funzionamento degli impianti ha consentito di verificare puntualmente quali condizioni fossero realmente anteriori e quali conseguenze fossero invece riconducibili all’evento. Il passaggio decisivo è stato separare tecnicamente le preesistenze dagli effetti prodotti dal sinistro, anziché discutere soltanto sull’importo complessivo indicato nella perizia assicurativa. Il confronto così impostato ha consentito di superare una parte rilevante delle contestazioni e di raggiungere una definizione economica della controversia ritenuta congrua dal cliente, tenendo conto delle condizioni e dei limiti della polizza. Il risultato dipendeva dalle caratteristiche specifiche di quel caso e non implica che controversie analoghe abbiano necessariamente il medesimo esito.

Domande frequenti sulla contestazione dei danni preesistenti

L’assicurazione può rifiutare l’intero indennizzo sostenendo che il danno era preesistente?
Non automaticamente. Occorre verificare che cosa la compagnia consideri preesistente, quale rapporto vi sia tra la condizione precedente e il danno denunciato e quali disposizioni della polizza vengano invocate. Se il sinistro ha prodotto danni nuovi o ha aggravato una situazione già esistente, è necessario accertare tecnicamente le diverse componenti prima di determinare l’indennizzo eventualmente dovuto.

La perizia della compagnia che qualifica il danno come preesistente può essere contestata?
Sì. Le conclusioni del perito possono essere sottoposte a verifica attraverso la documentazione disponibile e, quando necessario, mediante una perizia tecnica di parte. Nei sinistri di grande valore è particolarmente importante controllare i criteri utilizzati per datare il danno, individuarne la causa e distinguere le condizioni precedenti dagli effetti prodotti dall’evento assicurato.

Quali documenti possono dimostrare che il danno non esisteva prima del sinistro?
Dipende dal bene e dalla natura dell’evento. Possono essere rilevanti fotografie e filmati precedenti, fatture, collaudi, certificazioni, registri e interventi di manutenzione, relazioni tecniche, dati di funzionamento degli impianti e documentazione relativa a precedenti verifiche. Nei maxi-sinistri la ricostruzione cronologica dello stato del bene può assumere un peso determinante.

Se esisteva già un deterioramento, l’assicurazione può escludere anche il danno provocato dal nuovo sinistro?
La presenza di una condizione precedente non comporta di per sé che ogni conseguenza successiva sia esclusa. Occorre stabilire quale danno fosse già presente, quali effetti siano stati prodotti dal nuovo evento e come la polizza disciplini il rischio concretamente verificatosi. La distinzione può richiedere un accertamento tecnico particolarmente approfondito quando sono coinvolti immobili, strutture, impianti o macchinari di valore elevato.

Cosa fare se l’assicurazione offre un indennizzo molto inferiore perché considera parte dei danni preesistenti?
Prima di accettare una liquidazione che incide in misura rilevante sul valore del sinistro è opportuno verificare la motivazione della compagnia, la perizia, le condizioni di polizza e le prove disponibili. Se la controversia riguarda centinaia di migliaia di euro o importi superiori, anche una diversa attribuzione percentuale dei danni alle preesistenze può modificare sensibilmente l’indennizzo. La questione deve quindi essere affrontata sul piano contrattuale, tecnico e probatorio.

Se l’assicurazione contesta un danno preesistente, richiedi una valutazione del caso

Quando la compagnia sostiene che il danno era preesistente e per questa ragione rifiuta il pagamento o propone un indennizzo sensibilmente inferiore, è necessario esaminare il caso concreto prima di stabilire se la contestazione sia fondata. Nei sinistri di grande valore noi valutiamo la polizza, le motivazioni dell’assicuratore, la documentazione del sinistro e gli accertamenti peritali, verificando anche la necessità di una perizia tecnica di parte e le possibili iniziative stragiudiziali o giudiziali.

Se la controversia riguarda un maxi-sinistro o un indennizzo economicamente rilevante, puoi richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello compilando il modulo e descrivendo sinteticamente il problema, l’importo del danno e le contestazioni formulate dalla compagnia assicurativa.

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