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Assicurazione contesta l’entità dei danni: come contestare un indennizzo inferiore al danno effettivo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia assicurativa riconosce l’operatività della polizza ma contesta l’entità dei danni, la controversia si concentra spesso sulla differenza tra quanto documentato dall’assicurato e quanto stimato dal perito incaricato dall’assicurazione. Nei maxi-sinistri questa distanza può tradursi in centinaia di migliaia di euro e, nei casi più rilevanti, incidere su indennizzi milionari. Per stabilire se la liquidazione proposta sia corretta non basta confrontare due cifre: occorre verificare il contratto, i criteri di valorizzazione previsti dalla polizza, la ricostruzione tecnica del danno, le franchigie, gli scoperti, i limiti di indennizzo e l’eventuale sottoassicurazione. Quando la differenza economica è rilevante, è opportuno esaminare questi elementi prima di accettare una proposta liquidativa o sottoscrivere atti che possano incidere sulle successive possibilità di contestazione.

Perché l’assicurazione può riconoscere il sinistro ma contestare l’importo dei danni

Il riconoscimento del sinistro non comporta automaticamente che la compagnia debba corrispondere l’intero importo indicato dall’assicurato. Occorre distinguere il danno economicamente subito dall’indennizzo contrattualmente dovuto: il primo riguarda le conseguenze patrimoniali dell’evento, mentre il secondo dipende dal rischio effettivamente assicurato e dalle condizioni della specifica polizza. È proprio in questo passaggio che possono nascere contestazioni di grande rilievo economico.

La compagnia può, ad esempio, contestare il valore attribuito ai beni prima del sinistro, il costo della riparazione o della ricostruzione, la necessità di sostituire determinati impianti o macchinari, l’incidenza del deprezzamento oppure la riconducibilità di alcune voci all’evento denunciato. Può sostenere che una parte dei danni fosse preesistente al sinistro oppure che determinate conseguenze economiche non rientrino nella copertura. Nei sinistri aziendali la divergenza può riguardare anche l’interruzione dell’attività e, quando prevista dalla polizza, la quantificazione delle perdite conseguenti al fermo produttivo.

Per questo motivo una proposta di indennizzo molto inferiore alla quantificazione dell’assicurato non può essere valutata considerando soltanto la cifra finale. Dobbiamo ricostruire il percorso che ha portato la compagnia a quella determinazione: quali beni sono stati considerati, quali danni esclusi, quali valori unitari utilizzati, quali percentuali di deprezzamento applicate e quali disposizioni contrattuali sono state richiamate. Una riduzione può derivare anche dall’applicazione di un massimale, di un sottolimite, di una franchigia o di uno scoperto. In altri casi viene invocata la sottoassicurazione con applicazione della regola proporzionale, che non può però essere trasferita automaticamente a qualunque polizza senza verificare il tipo di copertura e le condizioni concretamente pattuite.

La questione cambia ancora quando la compagnia non si limita a discutere la misura del danno, ma mette in dubbio la stessa operatività della copertura. Se sostiene, per esempio, che determinate conseguenze siano escluse dalla garanzia, occorre distinguere la controversia sulla quantificazione da quella relativa al rischio assicurato. Se la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro, l’analisi deve quindi partire dal testo integrale del contratto, comprese condizioni generali, condizioni particolari ed eventuali appendici.

Come contestare la quantificazione dei danni e la perizia della compagnia

Nei sinistri economicamente rilevanti la contestazione deve essere costruita su elementi tecnici e documentali verificabili. Dire che il perito dell’assicurazione ha valutato troppo poco il danno non è sufficiente. Occorre individuare precisamente quali voci siano state omesse o sottostimate e dimostrare perché la diversa quantificazione proposta dall’assicurato sia coerente con il sinistro e con i criteri stabiliti dalla polizza.

La documentazione assume quindi un peso determinante. Fotografie e rilievi eseguiti subito dopo l’evento, fatture di acquisto, inventari, registri dei cespiti, preventivi, computi metrici, documentazione relativa agli interventi di ripristino, relazioni tecniche e dati contabili possono concorrere a ricostruire l’effettiva dimensione economica del maxi-sinistro. Nei casi più complessi è necessario coordinare la documentazione contrattuale con quella tecnica: un costo effettivamente sostenuto dall’impresa, infatti, non coincide necessariamente con una voce indennizzabile se quella specifica conseguenza non rientra nel rischio coperto.

Quando la distanza tra la stima della compagnia e quella dell’assicurato è elevata, può assumere particolare rilievo una perizia di parte. Il tecnico incaricato dall’assicurato può verificare la ricostruzione effettuata dal perito assicurativo, individuare eventuali omissioni, riesaminare i criteri di valorizzazione e documentare le ragioni della diversa stima. La perizia di parte non prevale automaticamente su quella della compagnia, ma può fornire una base tecnica per una contestazione circostanziata. Il problema è particolarmente evidente quando la perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore e la differenza tra le due valutazioni incide in misura sostanziale sull’indennizzo.

In una controversia di valore elevato è opportuno verificare anche se la polizza preveda una specifica procedura per la determinazione del danno, come la nomina dei periti delle parti e gli eventuali meccanismi previsti in caso di disaccordo. Se il contrasto non viene risolto in sede stragiudiziale, la prova tecnica può assumere rilievo anche in giudizio o, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso strumenti diretti ad accertare preventivamente gli aspetti tecnici della controversia.

La contestazione deve infine tenere separati i profili che spesso, nelle comunicazioni della compagnia, finiscono per sovrapporsi. Una cosa è sostenere che il danno ammonti a una cifra inferiore; altra cosa è affermare che una parte del danno non sia coperta; altra ancora è applicare limiti contrattuali all’indennizzo dopo aver determinato il danno. Ricostruire distintamente questi passaggi consente di capire dove si forma la differenza economica e quali elementi debbano essere contestati per verificare quale sia il congruo indennizzo dovuto secondo la polizza.

Quali verifiche servono prima di accettare un indennizzo ridotto

Quando l’assicurazione contesta l’entità dei danni, la verifica deve partire dalla polizza e procedere parallelamente sul piano tecnico. Nei maxi-sinistri non è sufficiente dimostrare che l’evento abbia provocato conseguenze economiche molto elevate: bisogna stabilire quali di queste conseguenze rientrino effettivamente nella garanzia e secondo quali criteri debbano essere valorizzate. Noi esaminiamo quindi il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, le appendici, le somme assicurate, gli eventuali sottolimiti, le franchigie e gli scoperti, confrontandoli con la dinamica del sinistro e con le singole voci di danno.

Questo esame consente anche di capire se la compagnia stia realmente contestando la quantificazione oppure utilizzi questioni diverse per ridurre l’importo liquidabile. Può accadere, ad esempio, che venga invocata una clausola di esclusione per sottrarre alcune conseguenze alla copertura oppure che la compagnia sostenga che non ricorrano le condizioni di operatività della garanzia. In altri casi la riduzione viene collegata a dichiarazioni inesatte o reticenti rese alla stipula, a un presunto aggravamento del rischio o alla tardività della denuncia. Sono questioni giuridicamente differenti dalla mera stima del danno e devono essere esaminate sulla base dei rispettivi presupposti, senza considerare automaticamente fondata la contestazione della compagnia.

Particolare attenzione richiede la sottoassicurazione. Se il valore assicurato risulta inferiore a quello del bene al momento del sinistro, può entrare in gioco la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c., ma occorre verificare la struttura della polizza, le eventuali deroghe e i criteri contrattuali di determinazione del valore. Nei sinistri di grande entità l’effetto economico può essere considerevole: una diversa valutazione del bene può modificare sensibilmente l’indennizzo. Per questo la correttezza del valore assunto dalla compagnia deve essere verificata tecnicamente e contrattualmente, anziché considerata un dato acquisito.

Nei sinistri che colpiscono un’impresa la ricostruzione può essere ancora più articolata. Ai danni materiali a immobili, impianti, macchinari e merci possono aggiungersi, se comprese nella copertura, conseguenze derivanti dall’interruzione dell’attività. In questo ambito perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti equivalenti. La quantificazione può richiedere l’esame dell’andamento storico dell’azienda, dei margini, dei costi evitati durante il fermo, della durata dell’interruzione e del rapporto causale tra sinistro e perdita economica. Una perizia che consideri soltanto i danni materiali potrebbe quindi risultare incompleta quando la polizza prevede espressamente anche una garanzia per l’interruzione dell’attività.

Prima di accettare un pagamento parziale o una proposta liquidativa è opportuno verificare anche il contenuto dell’atto che la compagnia chiede di sottoscrivere. Un anticipo sull’indennizzo e una liquidazione accompagnata dalla definizione della controversia non hanno necessariamente gli stessi effetti. Nei casi economicamente rilevanti occorre quindi comprendere esattamente che cosa venga pagato, quali voci restino controverse e quali conseguenze possano derivare dall’accettazione. Se invece la compagnia non si limita a ridurre l’importo ma rifiuta di pagare un sinistro di grande valore, la verifica deve estendersi alle motivazioni poste alla base del diniego e ai termini entro i quali tutelare il diritto dell’assicurato.

Un maxi-sinistro aziendale con una forte divergenza sulla quantificazione dei danni

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del cliente, una società aveva subito un grave sinistro che aveva interessato immobili, impianti e parte dell’attività produttiva. La compagnia aveva riconosciuto il sinistro, ma la valutazione del proprio perito conduceva a un indennizzo sensibilmente inferiore rispetto ai danni documentati dall’impresa.

Abbiamo esaminato la polizza insieme alla documentazione tecnica e contabile, confrontando le singole voci riconosciute dalla compagnia con quelle escluse o ridimensionate. Il punto decisivo non era sostenere genericamente che l’offerta fosse insufficiente, ma individuare dove e perché la quantificazione divergeva: criteri di valorizzazione di alcuni beni, costi di ripristino e determinate conseguenze dell’interruzione dell’attività comprese nella copertura richiedevano una ricostruzione più precisa.

La contestazione è stata quindi sviluppata coordinando gli aspetti contrattuali con una valutazione tecnica di parte e con la documentazione economica dell’impresa. Il confronto così impostato ha consentito di superare diverse divergenze e di raggiungere una definizione della controversia su valori più coerenti con le risultanze documentali e con le condizioni della polizza. Il caso mostra perché, nei maxi-sinistri, la differenza tra una contestazione generica dell’offerta e una ricostruzione analitica del danno e dell’indennizzo può incidere concretamente sulla trattativa, fermo restando che ogni controversia dipende dalle proprie circostanze e dal contratto assicurativo stipulato.

Domande frequenti sulla contestazione dell’entità dei danni

Posso contestare la perizia dell’assicurazione se ritengo che il danno sia stato sottostimato?

Sì. La valutazione del perito incaricato dalla compagnia non è necessariamente definitiva. La contestazione, soprattutto quando riguarda un sinistro di grande valore, dovrebbe però indicare concretamente le voci sottostimate o escluse e fondarsi su documentazione tecnica ed economica adeguata. Può essere opportuno incaricare un proprio tecnico per predisporre una perizia di parte e confrontare i criteri utilizzati nelle due valutazioni.

Se il danno è di un milione di euro, l’assicurazione deve indennizzare un milione?

Non necessariamente. Il danno economicamente subito e l’indennizzo dovuto in base alla polizza sono grandezze che devono essere tenute distinte. Occorre verificare quali danni siano coperti, la somma assicurata, gli eventuali massimali o sottolimiti, franchigie e scoperti, i criteri contrattuali di valorizzazione e l’eventuale applicabilità della disciplina sulla sottoassicurazione. Il valore complessivo del danno costituisce quindi un elemento della verifica, ma non determina da solo l’importo dovuto dalla compagnia.

Cosa succede se la compagnia sostiene che alcuni danni esistevano già prima del sinistro?

La preesistenza deve essere verificata concretamente. Diventa importante ricostruire le condizioni dei beni prima dell’evento attraverso fotografie, manutenzioni, fatture, inventari, relazioni tecniche e ogni altro documento disponibile. Quando l’assicurazione sostiene che il danno era preesistente, occorre distinguere le condizioni anteriori del bene dalle conseguenze effettivamente prodotte dal sinistro.

La compagnia può ridurre l’indennizzo perché il bene era sottoassicurato?

La sottoassicurazione può determinare, quando ne ricorrono i presupposti, l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c. Non significa però che ogni differenza tra valore del bene e somma assicurata produca automaticamente la medesima conseguenza. Occorre esaminare il tipo di polizza, i criteri di valorizzazione, le somme assicurate e le eventuali deroghe o condizioni specificamente pattuite.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per contestare la quantificazione del danno?

Nei sinistri economicamente rilevanti è opportuno valutare l’assistenza legale prima di accettare una liquidazione sensibilmente inferiore al danno documentato, soprattutto quando la divergenza dipende dall’interpretazione della polizza, dall’esclusione di importanti voci di danno, dalla sottoassicurazione o da contestazioni sulla copertura. L’intervento legale può coordinarsi con quello dei tecnici e dei consulenti dell’assicurato, così da verificare congiuntamente il contratto, la prova del danno e la determinazione dell’indennizzo.

L’assicurazione ha quantificato un indennizzo molto inferiore al danno? Richiedi una valutazione

Quando la differenza tra il danno documentato e l’indennizzo proposto dalla compagnia riguarda centinaia di migliaia di euro o importi ancora superiori, è necessario comprendere da dove derivi concretamente la riduzione: dalla perizia, dai criteri di valorizzazione, da limiti della polizza, dalla sottoassicurazione oppure dalla contestazione di determinate voci o della stessa copertura assicurativa.

Il nostro Studio assiste persone, professionisti e imprese nelle controversie assicurative di rilevante valore economico, esaminando la polizza, la documentazione del sinistro, le perizie e le motivazioni con cui la compagnia ha determinato o ridotto l’indennizzo. Per sottoporci il caso puoi richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio Legale Calvello, indicando l’entità del danno, l’importo riconosciuto o proposto dall’assicurazione e allegando, quando disponibili, la polizza e la documentazione relativa alla contestazione.

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