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Contratti Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Recupero crediti internazionale tra imprese: come agire

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando un’impresa italiana deve recuperare un credito di importo elevato nei confronti di una società estera, il mancato pagamento può trasformarsi in una controversia complessa, soprattutto se il debitore contesta la fornitura, presenta segnali di insolvenza o dispone di beni distribuiti in più Paesi. Il recupero crediti internazionale richiede di individuare il giudice competente, verificare la legge applicabile al rapporto commerciale e scegliere strumenti che consentano di ottenere un titolo effettivamente utilizzabile dove si trova il patrimonio del debitore. Noi dello Studio Legale Calvello affrontiamo queste situazioni valutando fin dall’inizio la documentazione contrattuale, la posizione della società debitrice e le concrete possibilità di recupero, perché ottenere una decisione favorevole non equivale necessariamente a incassare le somme dovute.

Recupero crediti internazionale tra imprese: da dove iniziare quando il cliente estero non paga

Il recupero di crediti commerciali internazionali riguarda frequentemente fatture insolute derivanti da esportazioni, forniture industriali, vendita di macchinari, contratti di distribuzione, appalti e prestazioni di servizi tra società stabilite in Stati differenti. Quando il credito supera 100.000 o 500.000 euro, oppure raggiunge importi milionari, il mancato pagamento può incidere direttamente sulla liquidità dell’impresa creditrice e sulla sua capacità di rispettare gli impegni verso fornitori, dipendenti e istituti finanziari. La dimensione economica della controversia rende necessario verificare tempestivamente se esistano le condizioni per ottenere il pagamento senza attendere che la situazione patrimoniale del debitore peggiori.

Il primo accertamento riguarda l’origine del credito. Occorre esaminare il contratto commerciale internazionale, gli ordini e le conferme d’ordine, le fatture, i documenti di trasporto, le prove di consegna della merce e la corrispondenza intercorsa tra le parti. Nel caso di una fornitura industriale, assumono particolare rilievo anche i verbali di collaudo, le condizioni di accettazione dei macchinari e gli eventuali documenti relativi a contestazioni tecniche. Se il debitore ha riconosciuto il proprio debito, richiesto una dilazione o promesso il pagamento, tali comunicazioni possono contribuire alla ricostruzione del rapporto e assumere rilievo anche rispetto alla prescrizione, secondo la legge applicabile.

La fattura insoluta, considerata isolatamente, non risolve ogni questione probatoria. Una società estera potrebbe sostenere che la merce non sia stata consegnata, che la prestazione presenti difetti oppure che il pagamento sia subordinato al completamento di determinate attività contrattuali. Dobbiamo quindi distinguere il credito effettivamente maturato ed esigibile dalle somme ancora controverse, verificando se le contestazioni siano documentate e quali conseguenze producano secondo la disciplina applicabile. Per i crediti derivanti da grandi forniture industriali, questa verifica permette di individuare le prove necessarie prima di intraprendere un procedimento giudiziario e di valutare se una contestazione possa compromettere l’utilizzo di strumenti monitori.

Un secondo accertamento riguarda la situazione della società debitrice. Il cliente estero potrebbe essere un’impresa operativa che dispone di liquidità ma rifiuta il pagamento, una società temporaneamente in difficoltà oppure un soggetto già coinvolto in una procedura di insolvenza. Sono situazioni che richiedono iniziative differenti. Nel primo caso può essere utile una richiesta formale di pagamento accompagnata dalla prospettazione di un’azione giudiziaria; nel secondo occorre valutare attentamente eventuali proposte di dilazione e le garanzie offerte; nel terzo bisogna verificare le regole della procedura concorsuale e le modalità attraverso cui far valere il credito.

La messa in mora costituisce spesso il primo intervento formale, ma deve essere predisposta considerando il contratto, la legge applicabile, le modalità di comunicazione e gli effetti che si intendono ottenere. Non è sufficiente inviare una diffida generica: occorre identificare correttamente il debitore, quantificare capitale e accessori, indicare il fondamento della pretesa e verificare gli eventuali termini di prescrizione. Per i crediti derivanti da transazioni commerciali possono assumere rilievo anche gli interessi moratori e i costi di recupero, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina applicabile.

Quando il debitore propone un piano di rientro, la convenienza dell’accordo dipende dalla sua effettiva capacità di pagamento. Un riconoscimento scritto del debito, scadenze definite e garanzie adeguate possono migliorare la posizione del creditore, ma non eliminano il rischio di un successivo inadempimento. Per questo, soprattutto nelle controversie tra imprese di importo elevato, esaminiamo la possibilità di individuare beni o diritti patrimoniali prima di accettare dilazioni che potrebbero consentire alla società debitrice di disperdere le proprie disponibilità.

Quale tribunale è competente e come ottenere un titolo esecutivo contro una società estera

Una volta verificata l’esistenza del credito, occorre stabilire dove promuovere l’azione. Il fatto che l’impresa creditrice abbia sede in Italia non comporta automaticamente la giurisdizione del giudice italiano. Nei rapporti commerciali internazionali assumono rilievo la sede del debitore, le clausole contrattuali sulla scelta del foro, la natura dell’obbligazione e il luogo in cui essa deve essere eseguita. Per le controversie civili e commerciali rientranti nel suo ambito di applicazione, il regolamento UE n. 1215/2012, noto come Bruxelles I bis, disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri vincolati dal regolamento.

In linea generale, una società domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti ai giudici di quello Stato. In materia contrattuale possono però operare criteri speciali, tra cui quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Per la compravendita di beni e la prestazione di servizi, il regolamento contiene criteri specifici riferiti, rispettivamente, al luogo di consegna e a quello di prestazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni applicabili. Una clausola attributiva di competenza validamente concordata può incidere sulla scelta del giudice. È quindi necessario esaminare il testo contrattuale e le condizioni generali effettivamente accettate, evitando di presumere che il tribunale competente coincida sempre con quello del Paese del creditore o del debitore.

La giurisdizione deve essere distinta dalla legge applicabile al contratto. Un giudice italiano potrebbe dover applicare una legge straniera, così come un giudice estero potrebbe essere chiamato ad applicare il diritto italiano. Nei rapporti contrattuali rientranti nel relativo ambito, il regolamento CE n. 593/2008, denominato Roma I, disciplina la determinazione della legge applicabile. Nelle vendite internazionali di merci può inoltre assumere rilievo la Convenzione di Vienna del 1980, quando ne ricorrono i presupposti e non sia stata validamente esclusa. Queste verifiche incidono sulla valutazione dell’inadempimento, sulle difese del debitore e sulla quantificazione della pretesa.

Individuato il giudice competente, occorre scegliere il procedimento attraverso cui ottenere un titolo. Nei casi che rientrano nel suo ambito di applicazione, il regolamento CE n. 1896/2006 consente di ricorrere al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per crediti pecuniari di importo determinato, scaduti ed esigibili, nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere. Lo strumento non prevede un limite massimo generale di valore del credito e può quindi essere preso in considerazione anche per fatture commerciali di importo elevato. Se il debitore presenta opposizione nei termini, il procedimento non conduce automaticamente a un titolo esecutivo e occorre valutare la prosecuzione della controversia secondo le regole applicabili.

In alternativa, quando sussistono i presupposti della giurisdizione italiana e della procedura monitoria, può essere valutato il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice italiano. La scelta tra gli strumenti disponibili deve considerare la documentazione probatoria, la prevedibilità di eventuali contestazioni, i tempi e il luogo in cui sarà necessario procedere all’esecuzione. Una controversia relativa a una fornitura industriale contestata per presunti difetti, ad esempio, potrebbe richiedere un accertamento di merito incompatibile con l’aspettativa di ottenere rapidamente un titolo non contestato.

Per le decisioni comprese nell’ambito del regolamento Bruxelles I bis, il riconoscimento negli altri Stati membri vincolati avviene senza uno specifico procedimento e le decisioni esecutive nello Stato d’origine sono eseguibili negli altri Stati interessati senza necessità di una dichiarazione di esecutività. Restano necessari gli adempimenti documentali previsti e l’applicazione delle regole esecutive dello Stato richiesto. Per i crediti non contestati può assumere rilievo anche il titolo esecutivo europeo disciplinato dal regolamento CE n. 805/2004, purché ricorrano le condizioni richieste.

Se la società debitrice ha sede fuori dall’Unione Europea, oppure i beni da aggredire si trovano in uno Stato terzo, bisogna verificare le convenzioni internazionali applicabili e il diritto dello Stato interessato. Il riconoscimento di una sentenza italiana e la possibilità di procedere all’esecuzione non seguono ovunque le stesse regole. Anche la presenza di una clausola arbitrale può modificare il percorso, rendendo necessario valutare il procedimento arbitrale e il successivo riconoscimento del lodo.

Per un’impresa che deve recuperare un credito internazionale di grande importo, la scelta del procedimento non può essere separata dalla destinazione dell’esecuzione. Prima di sostenere i costi di un giudizio, occorre verificare dove si trovino conti correnti, immobili, partecipazioni o crediti della società debitrice e se il titolo che si intende ottenere possa essere concretamente utilizzato per aggredirli. È questo collegamento tra accertamento del credito e individuazione del patrimonio che determina la reale utilità dell’iniziativa giudiziaria.

Come individuare e aggredire il patrimonio del debitore estero: conti correnti, immobili e partecipazioni societarie

Nel recupero crediti internazionale tra imprese, ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza favorevole rappresenta soltanto una parte del percorso. Il problema decisivo è individuare beni sui quali il creditore possa concretamente soddisfarsi. Una società estera può avere sede in un Paese, conti bancari in un altro e partecipazioni in imprese operative in Stati differenti. Prima di avviare un’esecuzione forzata, dobbiamo quindi ricostruire la struttura patrimoniale del debitore e verificare quali attività siano effettivamente aggredibili secondo la legislazione del luogo in cui si trovano.

Le indagini patrimoniali internazionali possono riguardare immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati, crediti commerciali verso clienti e disponibilità bancarie. La consultazione dei registri delle imprese e dei registri immobiliari accessibili, l’esame dei bilanci e l’analisi dei rapporti societari consentono di acquisire informazioni utili, nei limiti previsti dai singoli ordinamenti. L’appartenenza del debitore a un gruppo multinazionale non significa, però, che il creditore possa aggredire indistintamente i beni della capogruppo o delle altre società: occorre individuare il soggetto effettivamente obbligato e verificare l’esistenza di garanzie o di specifici presupposti di responsabilità.

Quando il patrimonio è localizzato in uno Stato membro dell’Unione Europea, l’esecuzione di una decisione giudiziaria deve essere coordinata con le regole dello Stato nel quale si intende procedere. Il regolamento Bruxelles I bis facilita la circolazione delle decisioni tra gli Stati vincolati, ma non istituisce un procedimento esecutivo uniforme. Il pignoramento di un conto corrente, di un immobile o di una partecipazione societaria resta soggetto alle disposizioni nazionali applicabili. Per questo, prima di intraprendere un’azione, valutiamo la consistenza dei beni individuati, l’eventuale presenza di vincoli o garanzie anteriori e i costi necessari per procedere all’esecuzione.

Un particolare strumento di tutela è rappresentato dall’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, disciplinata dal regolamento UE n. 655/2014. Nei casi rientranti nel suo ambito di applicazione, consente al creditore di chiedere il congelamento di somme detenute su conti bancari situati in uno Stato membro vincolato dal regolamento, al fine di impedire che il debitore ne comprometta il successivo recupero. La misura può essere richiesta anche prima dell’ottenimento di una decisione sul merito, ma richiede il rispetto di condizioni rigorose, tra cui la dimostrazione di un rischio concreto che renda più difficile o impossibile la futura esecuzione. Quando il creditore non dispone ancora di un titolo, deve inoltre fornire elementi sufficienti a dimostrare la probabilità di ottenere una decisione favorevole.

Il sequestro conservativo europeo non comporta il trasferimento delle somme al creditore e non può essere utilizzato indiscriminatamente in qualsiasi controversia internazionale. Occorre verificare l’ambito territoriale del regolamento, la competenza del giudice, l’individuazione del conto e gli eventuali obblighi di prestare una garanzia. La misura può risultare particolarmente utile quando emergono elementi documentati che fanno temere un imminente trasferimento delle disponibilità bancarie. Per il recupero di crediti di importo elevato nell’Unione Europea, la tempestività della tutela cautelare può incidere concretamente sulla conservazione delle risorse destinate a soddisfare il creditore.

La situazione diventa più complessa quando la società debitrice trasferisce immobili, cede partecipazioni, conferisce l’azienda o sposta attività operative verso altre società del gruppo. Queste operazioni non sono automaticamente illecite: possono rispondere a esigenze commerciali o organizzative legittime. Se però compromettono la garanzia patrimoniale del creditore, occorre verificare se ricorrano i presupposti per contestarle. L’azione revocatoria può rappresentare uno strumento di tutela, ma la sua esperibilità, la legge applicabile, la competenza giurisdizionale e gli effetti della decisione richiedono un esame specifico. Non è corretto presumere che l’articolo 2901 del Codice civile italiano possa essere applicato indistintamente a ogni trasferimento patrimoniale compiuto all’estero.

Particolare attenzione meritano le cessioni d’azienda e le operazioni infragruppo attraverso le quali una società debitrice trasferisce l’attività produttiva a un altro soggetto, lasciando nella società originaria i debiti commerciali. Occorre esaminare la natura dell’operazione, la disciplina applicabile alla responsabilità per i debiti trasferiti, le eventuali garanzie e la possibilità di esercitare azioni a tutela del credito. Se l’operazione riguarda una società italiana, possono assumere rilievo le disposizioni del Codice civile sulla cessione d’azienda e sulla tutela dei creditori, mentre per operazioni sottoposte a ordinamenti stranieri è indispensabile verificare le rispettive regole.

Se emergono segnali di insolvenza, la ricerca del patrimonio deve essere coordinata con l’eventuale apertura di una procedura concorsuale. Nell’Unione Europea, il regolamento UE n. 2015/848 disciplina, per le procedure comprese nel suo ambito, diversi aspetti delle insolvenze transfrontaliere, tra cui la competenza internazionale, il riconoscimento delle procedure e la posizione dei creditori. L’apertura di una procedura può incidere sulla possibilità di proseguire azioni esecutive individuali e rendere necessario presentare tempestivamente una domanda di insinuazione al passivo secondo le regole applicabili. Occorre inoltre verificare se il credito sia assistito da garanzie, quale sia il suo grado e quali prospettive di soddisfacimento emergano dalla situazione patrimoniale complessiva.

La scelta tra pignoramento, misura cautelare, azione di tutela patrimoniale e partecipazione a una procedura concorsuale dipende quindi da elementi concreti. Per un credito commerciale di grande importo, individuare tempestivamente un bene aggredibile può essere più utile che avviare un procedimento destinato a concludersi quando il debitore ha già disperso le proprie disponibilità. Al tempo stesso, un’indagine patrimoniale deve essere proporzionata al valore del credito e alle prospettive effettive di recupero, evitando iniziative costose nei confronti di beni inesistenti, già vincolati o difficilmente liquidabili.

Un esempio pratico: fornitura industriale non pagata e patrimonio distribuito tra più Paesi

Consideriamo il caso di un’impresa italiana che abbia fornito macchinari industriali a una società estera, maturando un credito di diverse centinaia di migliaia di euro. Dopo la consegna e il collaudo, il cliente interrompe i pagamenti, inizialmente chiedendo una dilazione e successivamente contestando alcuni aspetti della fornitura. Nel frattempo emergono informazioni relative a difficoltà finanziarie e al trasferimento di parte dell’attività commerciale verso un’altra società appartenente allo stesso gruppo.

Una prima verifica della documentazione consente di distinguere le somme già esigibili da quelle eventualmente collegate a prestazioni ancora controverse. Il contratto, i documenti di consegna, i verbali di collaudo e le comunicazioni nelle quali il debitore aveva riconosciuto le scadenze costituiscono gli elementi da esaminare per ricostruire il credito. Parallelamente, l’analisi della struttura societaria e delle informazioni patrimoniali accessibili permette di accertare se il debitore disponga ancora di attività aggredibili e se il trasferimento dell’attività abbia inciso sulla sua capacità di soddisfare i creditori.

Supponiamo che le verifiche individuino disponibilità bancarie in uno Stato membro dell’Unione Europea e crediti commerciali verso clienti situati in un altro Paese. Dopo aver accertato la competenza giurisdizionale e la legge applicabile, può essere valutata la richiesta di un provvedimento cautelare sui conti bancari, qualora esistano elementi sufficienti a dimostrare il rischio richiesto dalla normativa. L’eventuale ottenimento di un titolo esecutivo consentirà poi di valutare le procedure di esecuzione nei Paesi nei quali si trovano le attività patrimoniali.

Se, durante le verifiche, emerge invece l’apertura di una procedura di insolvenza, la strategia deve essere adattata immediatamente. Potrebbe essere necessario far valere il credito nella procedura, verificare eventuali garanzie e accertare se vi siano operazioni patrimoniali suscettibili di contestazione secondo la disciplina applicabile. Il risultato economico dipenderà dalla consistenza del patrimonio, dalla posizione degli altri creditori e dall’efficacia degli strumenti concretamente disponibili. L’esempio mostra perché, nelle controversie internazionali di grande valore, la tutela del credito debba essere organizzata considerando contemporaneamente il rapporto contrattuale, il titolo da ottenere e il patrimonio sul quale procedere.

Domande frequenti sul recupero crediti internazionale tra imprese

Quanto tempo ha un’impresa per recuperare un credito verso una società estera?

Il termine di prescrizione dipende dalla legge applicabile al rapporto e dalla natura del credito. Non esiste un termine unico valido per tutte le controversie commerciali internazionali. Occorre verificare la disciplina applicabile, la data di esigibilità delle fatture e gli eventuali atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione. Una diffida predisposta secondo il solo diritto italiano potrebbe non produrre gli effetti attesi se il rapporto è regolato da una legge straniera.

È possibile recuperare un credito internazionale superiore a 500.000 euro mediante ingiunzione europea?

Sì, se ricorrono i presupposti del regolamento CE n. 1896/2006. Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non prevede un limite massimo generale all’importo richiesto. Il debitore può però presentare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, senza doverne specificare i motivi. In tal caso, la controversia può proseguire secondo le procedure applicabili, salvo le diverse opzioni previste dal regolamento ed esercitate dal creditore.

Si possono pignorare i beni di una società estera che si trovano in Italia?

Sì, quando il creditore dispone di un titolo esecutivo utilizzabile in Italia e ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Possono essere aggrediti, secondo le rispettive regole, conti correnti, immobili, crediti verso terzi e partecipazioni societarie appartenenti al debitore. La sede estera della società non impedisce di per sé l’esecuzione sui beni situati in Italia. È necessario verificare la titolarità effettiva dei beni e l’eventuale presenza di vincoli o diritti di altri creditori.

Come recuperare un credito se la società estera trasferisce il patrimonio a un’altra impresa?

Occorre ricostruire l’operazione e verificare la legge applicabile. Una cessione d’azienda, un conferimento o un trasferimento infragruppo non comportano automaticamente la responsabilità della società acquirente per tutti i debiti del cedente. Possono però emergere specifiche forme di responsabilità o i presupposti per azioni dirette a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore. Se è stata aperta una procedura concorsuale, bisogna considerare anche gli strumenti previsti dalla relativa disciplina.

Conviene avviare un’azione giudiziaria internazionale se il debitore è insolvente?

La convenienza dipende dalla consistenza del patrimonio, dalle garanzie disponibili, dall’esistenza di altri creditori e dai costi delle iniziative. Se è già stata aperta una procedura concorsuale, potrebbe essere necessario far valere il credito al suo interno anziché procedere individualmente. Prima di sostenere le spese di un giudizio, è opportuno verificare se esistano beni concretamente aggredibili e quale soddisfacimento sia ragionevolmente ipotizzabile, senza confondere l’ottenimento di un titolo con l’effettivo incasso.

Recupero crediti internazionale: richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello

Quando una società estera non paga un credito commerciale di importo rilevante, attendere ulteriormente può esporre l’impresa creditrice al rischio di perdere opportunità di recupero, soprattutto se il debitore presenta difficoltà finanziarie o sta trasferendo parte del proprio patrimonio. Un intervento tempestivo consente di verificare la posizione contrattuale, individuare il giudice competente e valutare gli strumenti più adatti alla tutela del credito.

Noi dello Studio Legale Calvello esaminiamo le controversie internazionali partendo dalla documentazione disponibile: contratti, ordini, fatture, prove di consegna, contestazioni, riconoscimenti del debito ed eventuali garanzie. Valutiamo inoltre le informazioni relative alla società debitrice, la localizzazione dei suoi beni, l’eventuale presenza di procedure concorsuali e i termini entro i quali è necessario agire. Per i crediti di grande importo, questa analisi permette di individuare le iniziative giuridicamente praticabili e di confrontarne costi, tempi e concrete prospettive economiche.

Se la vostra impresa deve recuperare fatture insolute da un cliente estero, un credito superiore a 100.000 o 500.000 euro oppure somme di valore milionario derivanti da forniture e contratti commerciali internazionali, potete richiedere una consulenza allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la documentazione e gli elementi patrimoniali disponibili per valutare le possibili iniziative di recupero e tutela del credito.

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