Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Risarcimento per inadempimento contrattuale e ammissione al passivo: la domanda risarcitoria autonoma non richiede la preventiva risoluzione del contratto e le sentenze non definitive possono essere utilizzate come prova.
Con l’ordinanza n. 21846/2026, la Corte di Cassazione chiarisce che il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale può essere fatto valere nel procedimento di verifica dello stato passivo senza la preventiva risoluzione del contratto, quando la pretesa risarcitoria trova fondamento direttamente nell’inadempimento. Diversamente, qualora il credito costituisca una conseguenza dello scioglimento del vincolo contrattuale, anche la domanda di risoluzione deve essere proposta in sede concorsuale, ricorrendone i presupposti. La Suprema Corte precisa inoltre che le sentenze pronunciate tra le stesse parti, anche se impugnate e non passate in giudicato, possono essere utilizzate come fonte di prova. Il giudice dell’opposizione allo stato passivo deve esaminarle insieme agli altri elementi istruttori, senza escluderle per il solo difetto di definitività. La decisione impugnata viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame delle pretese risarcitorie autonome.
LA VICENDA
Rete Ferroviaria Italiana chiedeva l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria di SACAIM per crediti derivanti dall’inadempimento di un appalto ferroviario, avanzando una pretesa principale di 15 milioni di euro. Il Tribunale di Venezia respingeva l’opposizione, ritenendo insufficientemente accertati i crediti e inutilizzabile una sentenza non definitiva. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, cassando il decreto con rinvio per riesaminare le pretese risarcitorie autonome dalla risoluzione contrattuale.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDURE CONCORSUALI – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – DOMANDA AUTONOMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO – PREVENTIVA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – PRETESE RISARCITORIE CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE – DISTINZIONE – SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO – UTILIZZABILITÀ PROBATORIA.
Il diritto al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, deve essere accertato nelle forme esclusive del procedimento di verifica dello stato passivo, ai sensi degli artt. 52 e 59 L.Fall., senza che sia necessario proporre e ottenere preventivamente la risoluzione del contratto, quando la pretesa risarcitoria trovi autonomo fondamento nel fatto storico dell’inadempimento.
La domanda di risoluzione deve invece essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 ss. L.Fall. qualora il diritto al risarcimento costituisca conseguenza diretta della risoluzione contrattuale e ricorrano i presupposti di applicazione dell’art. 72, comma 5, L.Fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le sentenze pronunciate tra le medesime parti, ancorché impugnate e non passate in giudicato, sono utilizzabili quali fonti di prova dei fatti in esse accertati, al pari degli elementi probatori raccolti nel relativo procedimento. Il giudice non può escluderne la valutazione per il solo difetto di definitività, dovendo esaminare il materiale istruttorio acquisito e motivare il proprio convincimento.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 26/06/2026, n. 21846
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. La Treno Alta Velocità Spa-TAV e l’A.T.I. aggiudicataria, avente come capogruppo la SACAIM Spa, hanno stipulato, in data 15/6/2006, un contratto d’appalto pubblico (Convenzione n. 2/2006), finalizzato alla realizzazione della Stazione Ferroviaria Alta Velocità N-A.
1.2. La Convenzione prevedeva, tra l’altro, clausole penali volte a sanzionare il mancato rispetto dei termini contrattuali, con salvezza del risarcimento del maggior danno e del diritto alla risoluzione del contratto.
1.3. La committente, a fronte del dedotto ritardo nella consegna del progetto esecutivo da parte di SACAIM Spa, ha dapprima provveduto, in data 16/11/2007, ad intimare a quest’ultima una diffida ad adempiere, e poi, in data 24/12/2007, ad adottare un atto di risoluzione della convenzione per inadempimento della stessa.
1.4. La SACAIM Spa ha, quindi, agito in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente e la declaratoria d’inefficacia dell’atto di risoluzione adottato da quest’ultima.
1.5. La RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa (subentrata alla committente per effetto di fusione in data 27/12/2010) si è costituita in giudizio, chiedendo, innanzitutto, il rigetto delle domande proposte dall’attrice e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ATI SACAIM Spa e la sua condanna al pagamento della penale contrattuale e al risarcimento dell’ulteriore danno.
1.6. Il giudizio, interrotto a seguito dell’ammissione di SACAIM alla procedura di amministrazione straordinaria dinanzi al Tribunale di Venezia, è stato riassunto da RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa, la quale ha contestualmente formulato anche istanza di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale
per la sua ammissione, per l’importo di Euro. 15.000.000,00, in collocazione chirografaria.
1.7. Il giudice delegato, con decreto del 19/5/2012, ha così provveduto sull’istanza di ammissione di RETE FERROVIARIA ITALIANA: “il G.D., vista la documentazione depositata ed il riscontro contabile interno negativo, attesa anche la presenza di un contenzioso avente ad oggetto la prestazione da cui originerebbe il credito insinuato, rigetta la domanda, non sussistendo la prova di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di SACAIM”.
1.8. La RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa, con ricorso depositato il 3/7/2012, ha proposto opposizione al suddetto decreto, chiedendo, in via principale, di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per l’importo di Euro. 15.000.000,00 oltre interessi, in via chirografaria, e, in via gradata, di essere ammessa allo stato passivo della suddetta procedura, in via chirografaria, per gli importi di Euro, 1.010.000,00 oltre interessi, a titolo di penale contrattuale, e di Euro. 4.467.428,96 oltre interessi, a titolo di cauzione di buona esecuzione.
1.9. La SACAIM Spa in amministrazione straordinaria ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto.
1.10. Nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente in giudizio la Safau Iniziative Srl, nella qualità di terzo proponente il concordato della procedura di amministrazione straordinaria, omologato con decreto del 27/7/2013 e divenuto definitivo, aderendo a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, argomentazioni e conclusioni anche istruttorie svolte da SACAIM.
1.11. Nel frattempo, il Tribunale di Roma, con sentenza parziale n. 15074/2013, ha dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali di RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa e, con la sentenza n. 13322/2018, ha rigettato le domande di SACAIM Spa
1.12. La sentenza n. 13322/2018 è stata impugnata con atto d’appello della A.A. Spa, quale incorporante della Safau Iniziative Srl
1.13. Il giudizio risulta pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma.
1.14. La RETE FERROVIARIA ITALIANA, nel giudizio di opposizione allo stato passivo della procedura SACAIM Spa, ha, quindi, concluso, chiedendo al Tribunale di Venezia: – in via principale, di essere ammessa, in via chirografaria, per l’importo di Euro. 15.000.000,00, oltre interessi; – in via gradata, di essere ammessa, in via chirografaria, per la somma di Euro. 1.010.000,00, a titolo di penale contrattuale, e per la somma di Euro. 4.467.428,96, a titolo cauzione di buona esecuzione, per un totale di Euro. 5.477.428,96, oltre interessi; – in ulteriore subordine, alla luce della sentenza del Tribunale di Roma n. 13322/2018, di essere ammessa, in via chirografaria, per la somma di Euro. 900.000,00, a titolo di penale contrattuale, e di Euro. 4.467.428,96, a titolo di cauzione di buona esecuzione, per un totale di Euro. 5.367.428,96, oltre interessi.
1.15. La RETE FERROVIARIA ITALIANA ha, inoltre, chiesto, in via istruttoria, di ammettere la documentazione prodotta in atti e in udienza e di concedere “un termine per precisare la quantificazione dei danni e per il deposito di documentazione aggiornata circa tale quantificazione” e di ammettersi CTU “al fine di valutare i danni patiti e fatti valere dalla RFI come risultanti dalla documentazione in atti e dalla ulteriore che potrà essere acquisita anche dalla pubblica amministrazione, anche con ordine di esibizione”.
1.16. La Safau Iniziative, dal suo canto, ha riprodotto le originarie conclusioni, chiedendo altresì, in via subordinata, di
disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.
1.17. Il Tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Rete Ferroviaria Italia Spa
2.1. Il Tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: – il giudice delegato aveva correttamente affermato che il credito azionato fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, soprattutto in considerazione della pendenza di un giudizio avente ad oggetto il rapporto in cui il credito stesso troverebbe la propria fonte; – la proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 13322/2018 impedisce, infatti, anche allo stato, di considerare definitivo l’accertamento ivi contenuto; – tale definitività, che avrebbe consentito di riconoscere al credito in questione i requisiti per l’ammissione al passivo, poteva essere, infatti, raggiunta solo con il passaggio in giudicato della decisione, che è stata, invece, appellata; – non è, dunque, condivisibile l’assunto della società opponente secondo cui l’accertamento operato in primo grado dell’addebito a SACAIM della risoluzione contrattuale sarebbe fonte di per sé sufficiente dell’obbligo al risarcimento e, dunque, della fondatezza delle pretese azionate dalla società istante in sede di opposizione allo stato passivo.
2.2. D’altra parte, ha aggiunto il Tribunale, se si esaminano le “singole voci” di credito vantate dall’opponente, occorre rilevare che: – il deposito cauzionale è stato già incamerato dall’opponente, tant’è che il Tribunale di Roma ha dichiarato “cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI Spa diretta alla condanna di Assicurazioni Generali Spa al pagamento di quanto dovuto in base al contratto di cui alla polizza (Omissis) del 19.05.2006”, per cui l’ammissione al passivo del rispettivo importo determinerebbe una ingiustificata duplicazione della garanzia prestata per la buona esecuzione dell’appalto; – il credito alla penale prevista nel contratto d’appalto è privo del necessario grado di certezza richiesto per l’ammissione allo stato passivo, anche perché pende attualmente giudizio di appello; – il credito al risarcimento degli “ulteriori danni”, invece, è carente del necessario supporto probatorio: a) intanto, le relative voci di danno sono state indicate “in via del tutto arbitraria e generica” ed, almeno in parte, “non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento” della SACAIM; b) le istanze istruttorie proposte dall’opponente, e cioè “la richiesta di termine per la precisazione della quantificazione dei danni e per il deposito di documentazione aggiornata, così come la richiesta di CTU”, sono, inoltre, inammissibili, a norma dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall., in quanto non formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
2.3. Il Tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente a rimborsare a Safau Iniziative Srl le spese del giudizio.
3.1. La RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa, con ricorso notificato il 20/9/2019, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto.
3.2. La A.A. Spa, quale incorporante della Safau Iniziative Srl, ha resistito con controricorso.
3.3. La SACAIM Spa in amministrazione straordinaria e Safau Iniziative Srl sono rimaste intimate.
3.4. Le parti costituite hanno depositato memorie.
3.5. La Corte, con ordinanza interlocutoria del 17/7/2025, ha rilevato che questa Sezione, con ordinanze nn. 1679, 1702, 1703 e 2931 del 2025, aveva rimesso al Primo
Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, alcuni ricorsi aventi ad oggetto le medesime questioni oggetto di discussione nel presente giudizio ed ha, quindi, rinviato la causa a nuovo ruolo.
3.6. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.
3.7. La controricorrente, in particolare, ha evidenziato che: – le Sezioni Unite, con sentenza n. 6498/2026, hanno enunciato il principio per cui “la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato”; – l’applicazione di tale principio comporta il rigetto del ricorso sul rilievo, tra l’altro, che “la domanda di risoluzione del contratto di appalto, funzionale alle domande risarcitorie oggetto di insinuazione al passivo, doveva essere coltivata in sede di verifica dello stato passivo”, laddove nla domanda di risoluzione non era mai stata introdotta in sede di verifica dello stato passivo, precludendo in quella sede qualsivoglia accertamento sul punto, accertamento che costituisce l’ineludibile presupposto, di fatto e di diritto, delle domande risarcitorie oggetto dell’insinuazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c. e la falsa
applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo senza, tuttavia, procedere, come avrebbe dovuto, anche d’ufficio, alla sospensione del giudizio di opposizione, a norma degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, e cioè il giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13322/2018, che, secondo lo stesso Tribunale, ove definitiva, avrebbe consentito di riconoscere al credito i requisiti per l’ammissione al passivo.
4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e il difetto di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non poter condividere l’assunto dell’opponente secondo cui l’accertamento operato dal Tribunale di Roma era fonte di per sé sufficiente per affermare la sussistenza dell’obbligo di SACAIM Spa al risarcimento dei danni arrecati alla committente, quantificati in oltre 15.000.000 di euro, omettendo, per contro, di considerare, tra l’altro, che: – il credito azionato dall’opponente scaturisce dall’atto unilaterale di risoluzione del 24/12/2007, che la committente ha legittimamente assunto nell’esercizio dei suoi poteri contrattuali; – l’atto di risoluzione comporta, infatti, sotto il profilo dei rapporti economici tra le parti, le conseguenze che l’opponente ha invocato in giudizio nei confronti della SACAIM Spa, e cioè l’applicazione della “penale” nella misura contrattualmente determinata, che per la oggettività con cui viene calcolata soddisfa certamente il requisito della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito, nonché l’incameramento della “cauzione” a suo tempo prestata a garanzia dell’adempimento, pari ad Euro 4.467.428,96, e l’obbligo della contraente inadempiente di procedere al risarcimento degli “ulteriori danni”; – la sentenza del Tribunale di Roma, del resto, pronunciando sulla causa pregiudiziale, ha ritenuto, con sentenza provvisoriamente esecutiva, legittimo ed efficacie l’atto di risoluzione contrattuale disposto in via amministrativa dalla committente, evidenziando che “i gravi inadempimenti dell’ATI appaltatrice … concorrono ad imputare a quest’ultima la risoluzione contrattuale” e che “le conclusioni circa l’imputabilità all’Ati attrice della risoluzione contrattuale disposta dalla committenza in data 24.12.2007” risultano, pertanto, “confermate”; – tale sentenza, quindi, pur se impugnata, consentiva, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio, come la consulenza tecnica disposti in quel giudizio, di pervenire all’accertamento della “legittimità della risoluzione dichiarata da RFI” e, dunque, della fondatezza delle pretese creditorie azionate in giudizio dall’opponente nonché alla quantificazione delle stesse nella misura indicata nell’atto d’opposizione.
4.3. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. e dell’art. 153, comma 2, c.p.c., nonché la violazione dei principi del giusto processo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le istanze istruttorie proposte dall’opponente, e cioè “la richiesta di termine per la precisazione della quantificazione dei danni e per il deposito di documentazione aggiornata, così come la richiesta di CTU” nche valutasse compiutamente i danni”, erano inammissibili, a norma dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall., in quanto non formulate nell’atto introduttivo del giudizio, senza, per contro, considerare che: -la committente, al momento della proposizione dell’opposizione, era nell’impossibilità di produrre la documentazione relativa all’esatta quantificazione dei danni subiti, “trattandosi di danni riferiti al: a) maggiore importo lavori per mancato ribasso di gara; b) opere aggiuntive di protezione cantiere e ferrovia per lavori sotto esercizio conseguenti all’aggiornamento temporale dell’intervento; c) maggiori oneri per adeguamento prezzi ed inflazione; d) maggiori oneri per adeguamento progettazione definitiva; e) maggiori oneri per espletamento nuova gara; f) maggiori oneri per ripetizione fase verifica progetto esecutivo nuovo appalto; g) falsa spesa per lavorazioni non previste; h) danni dovuti per perditempo treni in fase di esecuzione lavori; i) mancato utile per ritardato utilizzo ferroviario della stazione; l) mancato utile per ritardato utilizzo commerciale della Stazione”; – l’acquisizione della documentazione aggiornata, tanto più se sopravvenuta, e la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio “acquisitiva”, essendo decisive al fine di quantificare correttamente la domanda risarcitoria formulata dalla opponente, erano, dunque, ammissibili.
4.4. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo per gli “ulteriori danni” doveva essere rigettata per carenza di prova, senza, tuttavia, considerare che le prove raccolte in giudizio, come la documentazione prodotta dalla stessa SACAIM e la mancata contestazione da parte di quest’ultima delle deduzioni svolte dall’opponente in ordine ai danni patiti ed ai parametri per la loro determinazione, consentiva senz’altro di quantificare la misura dei pregiudizi subiti, tra i quali “i maggiori oneri … di Euro 9.708.661,57, pari alla differenza tra il prezzo a base alla gara originaria ed il prezzo posto a base della nuova gara aggiudicata alla ATI DEC”.
4.5. Con il settimo motivo, la ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., “la auspicata riforma della decisione oggetto del… ricorso ha effetto sulla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite”, “immotivatamente liquidate in Euro 15.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
4.6. Il primo motivo è infondato mentre il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto, da trattare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati, con assorbimento del settimo.
4.7. Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 6481 del 2026), la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che (come quella, proposta in via riconvenzionale dalla committente, a suo tempo pendente innanzi al Tribunale di Roma) costituisca la premessa di domande di restituzione o (come nella specie) di risarcimento del danno nei confronti della massa e che sia proposta prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente (o dell’apertura nei suoi confronti dell’amministrazione straordinaria: artt. 36 del D.Lgs. n. 270/1999 e 201, comma 1, L.Fall.), dev’essere proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli art. 93 ss. L.Fall.
4.8. Il giudizio relativo alla domanda di risoluzione, pendente in sede ordinaria, in ragione della dichiarazione di
fallimento (o dell’apertura dell’amministrazione straordinaria) nei confronti del contraente inadempiente, diventa, quindi, (almeno di regola) improcedibile e non dev’essere, pertanto, riassunto nei confronti del curatore (o del commissario), avendo il contraente in bonis semplicemente l’onere (che l’opponente non risulta aver adempiuto) di proporre tale domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto restitutorio o risarcitorio, innanzi al giudice delegato, la cui decisione sulla domanda di risoluzione, una volta trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha, peraltro, natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia di risoluzione del contratto.
4.9. La (conseguente) mancanza di più giudizi contemporaneamente (ed ammissibilmente) pendenti tra le stesse parti in sede ordinaria (la domanda di risoluzione) ed in sede concorsuale (le domande di restituzione e di risarcimento dei danni), esclude, pertanto, (tanto più a fronte della sentenza parziale, che non risulta appellata, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l’improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla committente) qualsivoglia possibilità (e, tanto meno, la necessità) di una sospensione, a norma degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., del giudizio di ammissione allo stato passivo (delle pretese restitutorie e risarcitorie conseguenti) fino al passaggio in giudicato della pronuncia in sede ordinaria sulla causa di risoluzione contrattuale.
4.10. Nello stesso modo, la contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e poi trasferito in sede fallimentare e del (diverso) giudizio avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito (a differenza di quando, come detto, è accaduto, a fronte della ricordata sentenza parziale del Tribunale di Roma, nel caso in esame) dal curatore (o dal commissario) in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, posto che: – l’accertamento dei diritti restitutori e risarcitori deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costitutiva, con il rito previsto dagli artt. 93 ss. L.Fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest’ultimo; – in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un’azione di massa, come quella di risoluzione promossa (o proseguita) dal curatore (Cass. SU n. 6498 del 2026).
4.11. Le domande di ammissione al passivo (delle pretese restitutorie ovvero risarcitorie) nei confronti del contraete inadempiente poi fallito che siano state proposte dal contraente in bonis senza (che risulti, come nel caso in esame) che lo stesso abbia proposto, nelle forme previste dagli artt. 93 ss. L.Fall., anche la domanda di (accertamento o di pronuncia della) risoluzione del contratto (per inadempimento del contraente poi fallito), che ne costituisce il fondamento, devono essere, di conseguenza, rigettate (Cass. SU n. 6498 del 2026, in motiv.).
4.12. Il decreto impugnato, lì dove ha pronunciato il rigetto della domanda con la quale la committente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito risarcitorio (asseritamente) conseguente alla risoluzione del contratto d’appalto pubblico intercorso tra la stessa e la società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, risulta, dunque, giuridicamente corretto.
4.13. Il ricorso per cassazione, nella misura in cui ha censurato tale statuizione, è, di conseguenza, infondato.
4.14. Tale conclusione, tuttavia, vale limitatamente ai diritti (restitutori e risarcitori) il cui “accertamento” sia “strettamente dipendente dalla ricognizione della vicenda risolutoria”, “nel senso che in tanto essi si configurano, in quanto la domanda di risoluzione abbia trovato accoglimento”:
– soltanto in tale ipotesi, infatti, venendo in rilievo la “stretta correlazione esistente tra la risoluzione del contratto e i crediti restitutori e risarcitori che conseguono allo scioglimento del vincolo”, “il giudizio inerente alla pregiudiziale costitutiva merit(a) di essere trattato”, “per il rilievo che assume nella genesi del diritto di credito da far valere”, “nelle forme dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, di cui al Capo V, Titolo II, della legge fallimentare”; – in siffatta ipotesi, invero, “l’accertamento delle conseguenze della risoluzione contrattuale non può esaurire la verifica cui è chiamato il giudice fallimentare in quanto ciò sarebbe scarsamente coerente con la logica del sistema, che è incentrata sul carattere esclusivo dell’accertamento richiamato dall’art. 52 L.Fall. e sulla dialettica tra i creditori concorsuali che tale accertamento intende assicurare”, ” le cui ragioni … uscirebbero gravemente vulnerate ove convogliate sui binari della verifica del passivo fossero soltanto le pretese consequenziali alla pronuncia di risoluzione”;
– “le domande di risoluzione contrattuale preordinate a far valere diritti nei confronti della massa” devono essere, pertanto, collocate “all’interno del concorso” (Cass. SU n. 6481 del 2026, in motiv., sub 23) sul rilievo, in sostanza, che, “nel caso in cui si faccia questione di pretese restitutorie o risarcitorie che debbano conseguire a una pronuncia costitutiva di risoluzione”, “il disposto degli artt. 52, comma 2, e 72, comma 5, L.Fall. non consente di ritenere che la domanda di risoluzione proposta
prima del fallimento – cui siano associate le domande accessorie, conseguenti allo scioglimento del vincolo – a seguito dell’apertura della procedura concorsuale si sdoppi, proseguendo sia in sede ordinaria …, che in sede fallimentare, …” (Cass. SU n. 6481 del 2026, in motiv., sub 30 e 35).
4.15. La stessa conclusione, nella misura in cui valorizza “la cognizione del giudice fallimentare in tutti i casi in cui le domande, di accertamento o costitutive, siano strumentali a pretese da far valere in sede concorsuale” e che, di conseguenza, “individua nel procedimento concorsuale la sede per la definizione di domande anche costitutive che si correlino a pretese nei confronti della massa” (Cass. SU n. 6481 del 2026, in motiv., sub 28), non può essere, per contro, affermata anche nel ben diverso caso in cui il contraente in bonis abbia dedotto in giudizio una pretesa risarcitoria nei confronti del contraente inadempiente, poi fallito, prospettando, quale sua fondamento, non già la risoluzione del contratto (e la conseguente cessazione, di regola retroattiva, dei relativi effetti) ma il mero fatto storico dell’inadempimento da parte di quest’ultimo alle relative obbligazioni.
4.16. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che: – la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto (Cass. n. 22277 del 2023; Cass. n. 23820 del 2010; Cass. n. 11103 del 2004) né, a fortiori, il suo previo accoglimento (Cass. n. 23273 del 2006); – l’azione di risoluzione, infatti, costituisce un rimedio a tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale sussiste o meno (con
tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta) indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione (Cass. n. 5100 del 2006; Cass. n. 20067 del 2008); – nei contratti a prestazioni corrispettive, il contraente adempiente a fronte dell’inadempimento (o all’inesatto o tardivo adempimento) della controparte, può, dunque, senz’altro limitarsi a domandare il risarcimento del danno, senza invocare la risoluzione (Cass. n. 36497 del 2023; Cass. n. 27042 del 2024; Cass. n. 29331 del 2024).
4.17. In siffatte ipotesi, in cui la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è accessoria rispetto alla domanda di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell’una non presuppone, per correlazione logico-giuridica, la decisione dell’altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. n. 22277 del 2023; Cass. n. 14172 del 2023; Cass. n. 10429 del 2023; Cass. n. 8993 del 2021; Cass. n.11348 del 2020), né che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. n. 18086 del 2018), l’attrazione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente poi fallito al giudizio di verificazione dello stato passivo della pretesa risarcitoria non può, con ogni evidenza, operare.
4.18. Tali principi restano integri anche in presenza della statuizione delle Sezioni Unite in precedenza esposta: la quale, infatti, dei medesimi non risulta essersi occupata.
4.19. Ciò significa che residua pur sempre un nucleo di resistenza per il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale svincolato dall’esito risolutorio: un diritto che (se del caso, nella misura già determinata in una clausola penale) può (anzi, deve: art. 52 L.Fall.) essere azionato dal contraente in bonis, per essere opponibile alla procedura del contraente inadempiente, nelle forme (esclusive) del giudizio di verificazione dello stato passivo (come, del resto, è espressamente previsto dall’art. 59 L.Fall. con riguardo alle prestazioni in denaro ma determinate, come il danno da inadempimento, con riferimento ad altri valori, e cioè i pregiudizi effettivamente arrecati dallo stesso), senza che (come ovvio), a fondamento dello stesso, debba essere dapprima dedotta e in seguito accertata la risoluzione del contratto: essendo a tal fine necessario (ma anche sufficiente) che sia provato il solo fatto storico che l’istante abbia invocato quale fondamento della pretesa risarcitoria azionata, vale a dire l’inadempimento del contraente poi fallito alle obbligazione derivanti a suo carico dal contratto, spettando, poi, al giudice, avvalendosi delle prove raccolte in giudizio (artt. 95, comma 3, e 99, comma 9, L.Fall.), stabilire se ed in che misura tali fatti si sono effettivamente verificati e quali ne siano le conseguenze dannose (art. 1223 c.c.), e provvedendo, quindi, alla liquidazione, se del caso in via equitativa, della relativa misura (art. 1226 c.c.).
4.20. Ora, il decreto impugnato ha, come visto, escluso (l’ammissione al passivo de) il diritto della società opponente al risarcimento dei danni dalla stessa lamentati: non solo di quelli conseguenti alla risoluzione del contratto d’appalto intercorso con la SACAIM, ma anche di quelli derivanti dal (solo) inadempimento contrattuale contestato a quest’ultima.
4.21. Il decreto, se è corretto (come visto) nella prima parte, non lo è, invece, nella seconda, avendo con ogni evidenza violato la norma prevista dall’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di esaminare, prima di decide sulla domanda, le prove raccolte in giudizio.
4.22. Il Tribunale, in effetti, pur a fronte di una sentenza (come quella del Tribunale di Roma) che ha accertato, sul piano storico, l’inadempimento della SACAIM agli obblighi contrattuali assunti verso la committente, ha, in sostanza, ritenuto che, ai fini dell’ammissione dei conseguenti diritti risarcitori allo stato passivo della procedura del contraente inadempiente, tale accertamento era, sul piano istruttorio, del tutto inutilizzabile sul mero rilievo che una pronuncia giudiziale resa tra le stesse parti in un altro giudizio possa essere impiegata quale fonte di prova nel giudizio di verificazione solo se definitiva.
4.23. Tale rilievo è, tuttavia, giuridicamente errato.
4.24. Ritiene la Corte che: – le sentenze inter partes sono senz’altro utilizzabili quale fonte di prova dei fatti ivi accertati, al pari delle prove raccolte nel relativo giudizio, anche se non passate in giudicato; – il giudice non può, dunque, rifiutarsi di prenderle in considerazione (come, nella sostanza, ha fatto il Tribunale) solo perché le stesse, essendo state impugnate, non sono definitive.
4.25. Il giudice civile (compreso quello fallimentare), infatti, in assenza di divieti di legge, può senz’altro formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti di cui la sentenza ivi pronunciata (al di fuori dei casi in cui sia opponibile perché definitiva: art. 96, comma 2, n. 3, L.Fall.) costituisce (pur se impugnata) documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (Cass. n. 840 del 2015; conf., Cass. n. 25067 del 2018, la quale ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).
4.26. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che la sentenza resa dal Tribunale di Roma non era in alcun modo utilizzabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo al fine di dimostrare i fatti costitutivi delle pretese risarcitorie azionate dall’opponente (e cioè l’inadempimento della SACAIM Spa agli obblighi contrattualmente assunti e i pregiudizi che ne siano derivati ai danni della committente) solo perché non passata in giudicato prima dell’apertura della procedura concorsuale, non ha prestato, dunque, osservanza ai principi esposti e si espone, di conseguenza, ai rilievi critici svolti sul punto dalla ricorrente.
4.27. La Corte, pertanto, pronuncia il seguente principio di diritto: “Il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, dev’essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 L.Fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passive, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 ss L.Fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 72, comma 5, L.Fall.“.
5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il primo motivo, accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con assorbimento del settimo, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
CONCLUSIONE
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2026.




