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Banca e impresa Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Fideiussione a prima richiesta: quando basta una lettera per evitare la decadenza (Cass. Civ. n. 24277/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Fideiussione bancaria con clausola a prima richiesta: la richiesta stragiudiziale entro sei mesi impedisce la decadenza del creditore anche quando è nulla la clausola ABI che esclude l’applicazione dell’art. 1957 c.c.

Con l’ordinanza n. 24277 del 30 luglio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che, in presenza di una fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, senza necessità di promuovere un’azione giudiziaria. Tale conclusione resta valida anche quando sia stata dichiarata nulla la clausola ABI che esclude integralmente l’applicazione dell’art. 1957 c.c., poiché la clausola a prima richiesta costituisce una distinta e legittima deroga parziale alla disposizione. La Corte precisa inoltre che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il saldaconto bancario può concorrere a provare il credito anche nel giudizio a cognizione piena, qualora il fideiussore non ne contesti specificamente la conformità alle scritture contabili della banca, tenuto conto del complessivo comportamento processuale. Il ricorso dei garanti viene pertanto rigettato.

LA VICENDA

Due fideiussori proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo di € 23.715,52 relativo a un debito bancario garantito da fideiussione omnibus. Il Tribunale di Livorno revocava il decreto, dichiarando la nullità di alcune clausole ABI e la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. La Corte d’Appello di Firenze riformava la decisione, condannando i garanti al pagamento di € 23.658,11 oltre interessi; la Cassazione rigetta il loro ricorso, ritenendo sufficiente la tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

FIDEIUSSIONE – Garanzia bancaria – Clausola di pagamento a prima richiesta – Nullità della clausola ABI di deroga integrale all’art. 1957 c.c. – Autonoma efficacia della clausola a prima richiesta – Decadenza del creditore – Richiesta stragiudiziale entro il termine semestrale – Sufficienza – Opposizione a decreto ingiuntivo – Saldaconto bancario – Contestazione generica del fideiussore – Efficacia probatoria – Condizioni

In tema di fideiussione bancaria, qualora le parti abbiano convenuto il pagamento a prima richiesta, il richiamo pattizio all’art. 1957, comma 1, c.c. deve essere interpretato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., come riferito al solo termine semestrale, con la conseguenza che la richiesta stragiudiziale di pagamento tempestivamente formulata dal creditore è sufficiente a impedire la decadenza, senza necessità di proporre una domanda giudiziale. Tale effetto permane anche in presenza della nullità della distinta clausola ABI che esclude integralmente l’applicazione dell’art. 1957 c.c., poiché la pattuizione a prima richiesta realizza una deroga soltanto parziale alla disciplina legale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fermo restando l’onere del creditore di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, il certificato di saldaconto ex art. 50 TUB può assolvere alla funzione probatoria anche nella fase a cognizione piena, qualora il fideiussore non ne abbia specificamente contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a dedurne genericamente l’insufficienza, avuto riguardo anche al complessivo comportamento processuale.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 30/07/2026, n. 24277

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A. e B.B. – fideiussori – proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Livorno avverso il decreto ingiuntivo n.634/2020 emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di JULIET Spa in nome e per conto di SIENA NPL 2018 Srl – cessionaria del credito originario di Monte Paschi di Siena – per il pagamento dell’ammontare di Euro 23.715,52, quale residuo del saldo debitore di conto corrente n. (Omissis)tra Monte Paschi di Siena Spa e Secur Trading Srl, nel cui interesse i predetti avevano costituito fideiussione omnibus sino all’importo di Euro 122.000.

Si costituì la opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del credito ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Livorno, con sentenza n.402/2022 accolse l’opposizione e revocò il decreto opposto.

Per quanto ancora qui di interesse, accertò la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione, dichiarò la decadenza del creditore dal diritto di escutere le fideiussioni per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c. e per l’effetto, non dovuto dagli opponenti l’importo ingiunto, revocando così il decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese tra le parti.

2. SIENA NPL 2018 Srl rappresentata da JULIET Spa e per essa, dalla procuratrice AXACTOR ITALY s.p.a,. ha proposto appello; si sono costituiti A.A. e B.B., proponendo a loro volta, appello incidentale.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1163/2024, ha riformato integralmente, accogliendo l’appello principale della parte creditrice e respingendo quello incidentale proposto dalla parte debitrice: ha condannato A.A. e B.B. al pagamento della somma di Euro 23.658,11, oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese del doppio grado.

3. A.A. e B.B. hanno proposto ricorso sorretto da tre motivi; ha resistito con controricorso SIENA NPL 2018 Srl rappresentata da JULIET Spa e per essa, dalla procuratrice AXACTOR ITALY Spa Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 C. 1. n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 1957 c.c.”.

In particolare, si censura la sentenza impugnata che, sovvertendo quella del giudice di primo grado, ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione della presenza nel contratto di garanzia (doc. B.3) della clausola n. 7 di “pagamento a prima richiesta” e sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l’invio della lettera con cui i rapporti contrattuali tra la creditrice e la società debitrice erano stati risolti ed i garanti erano stati messi in mora (pag. 12 doc. B.35). Si lamenta che la Corte d’Appello abbia basato la statuizione su una pattuizione, quella di cui alla clausola n. 7 della garanzia (doc. B.3), che nel primo grado di giudizio era rimasta estranea al campo d’indagine del Tribunale e al contraddittorio delle parti, non avendo mai controparte, prima del giudizio dinanzi alla Corte distrettuale, svolto alcuna difesa fondata su tale pattuizione. I ricorrenti assumono di aver allegato, sin dalla costituzione in primo grado, che “i rapporti contrattuali erano stati chiusi da MPS con missiva datata 11.2.2016 (doc. B.4), la quale faceva riferimento ad altra precedente missiva di recesso del 30.12.2015, e dedotto che non erano state proposte tempestive azioni giudiziarie per il recupero del credito, con conseguente maturazione del termine decadenziale (v. premesse pag. 4-5 e doc. B.1 par. 2.4.2, doc. B.10, par. 4, doc. B.11, par. 3.2.)”, nonché di aver allegato che “l’unica istanza ex art. 1957 c.c. che risultò esser stata proposta da MPS dopo la scadenza delle obbligazioni fu la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Secur Trading Srl trasmessa al curatore il 14.4.2017 (doc. B.5) e quindi, come visto, ben oltre il termine di decadenza” (in ricorso pag. 14).

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli art. 1957 e 1175 c.c. ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.

Si lamenta che il Giudice di secondo grado abbia ritenuto l’invio della semplice raccomandata idoneo ad impedire il termine di decadenza semestrale e abbia male interpretato la ratio dell’art. 1957 c.c., da leggersi in stretta connessione con quella dell’art. 1175 c.c. Si richiama in proposito Cass. Sez. 3, 24/7/2024 n.20648, su un caso speculare a quello in esame, che in tema di contratto fideiussorio e obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” ha negato che la norma esoneri il creditore dal proporre domanda giudiziale entro sei mesi al fine di evitare la decadenza.

3. I motivi primo e secondo, che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

3.1. Sono inammissibili in relazione alla pretesa violazione delle norme di diritto invocate perché gli odierni ricorrenti si limitano a contrapporre la tesi già sviluppata in appello, non mostrando di cogliere la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che, tenuta “ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente ad oggetto la totale esclusione dell’applicazione del termine di cui all’art. 1957 c.c.” (pag. 11 della sentenza impugnata), ha ritenuto adeguata la mera istanza stragiudiziale a ritenere soddisfatto quanto previsto dall’art. 1957 c.c. trattandosi, nella specie, di un contratto autonomo di garanzia o, come nel caso di specie, di una fideiussione con clausola “a prima richiesta”, clausola che intende con evidenza derogare al beneficium excussionis.

Occorre, nella fattispecie, dare continuità al consolidato indirizzo di legittimità per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. deve intendersi riferito – in forza dell’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, come avvenuto nella specie, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo la tradizionale esegesi della norma, in quanto, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346 e Cass. Sez. 3, 14/10/2022 n. 30185).

3.2. I motivi sono poi infondati con riferimento alla ulteriore censura di violazione del principio della corrispondenza del chiesto e del pronunciato e della pronuncia secondo diritto (artt. 112113 c.p.c.) in relazione al divieto di nuove allegazioni in appello (art.345 c.p.c.)

poiché la decisione del Giudice d’appello non ha travalicato i limiti della domanda né il potere rimessogli dall’effetto devolutivo del gravame.

3.2.1. In via generale, va osservato che l’esame della clausola n. 7 del contratto di fideiussione in esame non è estranea all’ambito di quanto esaminato nel giudizio di prime cure, trattandosi di documentazione contrattuale allegata e valutata nel merito sin dall’instaurazione del giudizio monitorio.

La Corte fiorentina ha dato conto, difatti, in relazione alla fattispecie concreta esaminata in prime cure, che i fideiussori “hanno allegato e provato la riproduzione negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione del 19.03.2014, delle clausole sub nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI” e con conseguente e corretta declaratoria di parziale nullità della fideiussione “a valle” da parte del Tribunale “in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 41994/2021… non avendo i FIDEIUSSORI, nel chiedere, in tesi, la nullità totale del contratto, provato ai sensi dell’art. 1419 co. 1 c.c., che tali disposizioni fossero essenziali per l’assetto globale degli interessi perseguito da entrambe le parti” (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

“Ciò posto”, la stessa Corte territoriale ha considerato che nella fattispecie in esame i fideiussori con l’atto di opposizione a D.I. (quale convenuti in senso sostanziale) eccepirono comunque tempestivamente la decadenza della banca per sua mancata attivazione nei confronti del debitore principale ai sensi dell’art. 1957 c.c., e ha aggiunto che “occorre quindi verificare se l’iniziativa assunta da BMPS nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai FIDEIUSSORI, ove si consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla BANCA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi” (pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). La Corte fiorentina ha quindi esaminato la previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” previsto nell’art. 7 del contratto e l’ha interpretata ragionevolmente “quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)”. Concludendo in proposito che, “ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente ad oggetto la totale esclusione dell’applicazione del termine di cui all’art. 1957 c.c., deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale”. Il giudice d’appello ha poi dato conto del fatto che “gli opponenti hanno espressamente allegato, producendo la relativa documentazione, che con missiva datata 11.02.2016, la BANCA, facendo riferimento a precedente comunicazione del 30.12.2015 (con la quale erano già stati comunicati la revoca degli affidamenti accordati sul conto corrente n. Omissis ed il recesso dagli altri rapporti intrattenuti ed il passaggio a sofferenza delle posizioni), avesse ulteriormente comunicato alla Secur Trading Srl e agli odierni FIDEIUSSORI, di aver provveduto, in conseguenza del suddetto recesso, alla chiusura del c/c n. 14373.74,

in data 20.01.2016 e del conto anticipi commerciali n. 030200306, in data 25.01.2016″.

La Corte toscana ha, quindi, concluso affermando che “la lettera di messa in mora in data 11.02.2016, contenente richiesta di pagamento integrale della somma di Euro 25.088,26 – inviata contestualmente alla società debitrice principale e ai singoli FIDEIUSSORI – una istanza stragiudiziale di pagamento”, era idonea ad impedire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (pag. 12 della sentenza impugnata).

3.2.2. Va pure osservato che oggetto dell’arresto richiamato dai ricorrenti (Cass. n. 20648/2024) mal si attaglia al caso in esame; difatti, in quella fattispecie, l’interpretazione del giudice d’appello aveva erroneamente finito per neutralizzare l’articolo 1957 c.c. ammettendo l’applicabilità di una clausola riconducibile all’articolo 6 del modulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come illecita. Nel caso in esame, invece, la clausola del pagamento a prima richiesta non è riconducibile a quella ritenuta nulla (riconducibile all’articolo 6 del modulo ABI), ma ad una diversa clausola contenuta nell’art. 7 del contratto de quo comportante una deroga parziale all’art. 1957 c.c.

Soccorre il principio, già affermato da questa Suprema Corte, che in tema di contratto autonomo di garanzia, qualora le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – in forza del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, alla luce della tradizionale esegesi della norma, giacché, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346; da ultimo, Cass. Sez. 3, 27/2/2025 n. 5179).

4. Il terzo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360, co. 1 n. 3) – 5) c.p.c. in relazione all’art. 163, co. 3, n. 4) c.p.c., all’art. 115 c.p.c., all’art. 116 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.”.

4.1. Si richiamano le difese in punto di quantum svolte nel giudizio di prime cure, rimaste assorbite dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza, reiterando quindi la richiesta di rigetto della domanda anche per la mancata dimostrazione del quantum debeatur da parte di Siena NPL; si prospetta, in particolare, che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello avrebbe violato i principi di cui agli artt.115, 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. laddove a pag. 18 della sentenza, “a torto, così scrive: “quanto alla domanda subordinata, i fideiussori nell’atto di opposizione hanno genericamente contestato i saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi allegati al ricorso monitorio e comprovati ex art. 50TUB che costituiscono prova idonea all’ottenimento del provvedimento monitorio richiesto” soggiungendo, poi, che “con riguardo al caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, a fronte di una specifica allegazione dei fatti costitutivi del credito e dell’entità di quest’ultimo, non è sufficiente una generica contestazione, ove si consideri, altresì che l’opponente è convenuto in senso sostanziale tenuto, quindi a prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, così come esige l’art. 167c.p.c. per la comparsa di risposta””. Ad avviso dei ricorrenti, il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe errato poiché in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca, attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare il proprio diritto di credito mediante la produzione di tutti gli estratti di conto, perché solo questi consentono di ricostruire il rapporto nel corso del tempo, di determinare correttamente il rapporto dare-avere tra le parti e di provare quindi il credito vantato; tale produzione rimane necessaria anche nei giudizi avverso i fideiussori, dato che il creditore rimane comunque soggetto ai medesimi oneri di prova del credito vantato verso il debitore principale. Aggiungono che la pronuncia Cass. n. 9439/2022 richiamata dalla Corte d’Appello ha affermato che l’acquiescenza ai fatti allegati da una parte sussiste solo qualora la mancata presa di posizione in modo analitico ed articolato sulle circostanze di cui la parte intenda contestare la veridicità avvenga a fronte di una allegazione di controparte chiara e articolata in punto di fatto. Ebbene, la chiara ed articolata esposizione dei fatti generativi della pretesa creditoria è proprio ciò che è mancato nel caso de quo, essendosi la banca limitata a svolgere una mera richiesta di pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di saldi finali negativi di un conto corrente e di un rapporto di anticipi su fatture. Gli odierni ricorrenti, a fronte di tale generica richiesta, hanno negato che il saldo negativo di tali rapporti esistesse. Sostengono, pertanto, che, “dato che Euro 8.476,24 sono stati richiesti quale presunto saldo negativo del conto corrente e che Euro 15.181,87 sono invece stati richiesti in ragione di presunti anticipi su fatture, asseritamente regolati mediante accredito sempre in conto corrente (doc. B.6 pag. 16 e B.7 pag. 14, ove sono riportate le contestate movimentazioni contabili asseritamente estrapolate dall’estratto conto), l’opposta, in ossequio all’art. 1832 c.c. avrebbe dovuto produrre gli estratti del c/c 14373, così da ricostruire tutte le movimentazioni e da poter verificare da un lato l’eventuale esistenza e la corretta quantificazione del saldo negativo e dall’altro lato, se in essi erano effettivamente registrate le erogazioni degli anticipi su fatture” (in ricorso pagg. 20 e 21).

4.2. Il motivo è inammissibile.

Lungi dall’aver omesso l’esame di un fatto decisivo o di aver violato le norme processuali richiamate, la Corte territoriale – dopo avere correttamente ricordato che costituisce principio costante quello per cui l’esibizione dell’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. riveste efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, mentre nel procedimento di opposizione trovano applicazione le regole di ripartizione dell’onere della prova per cui l’opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale poiché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio – ha affermato che “i fideiussori hanno genericamente contestato i saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi allegati nel ricorso monitorio e comprovati dai certificati ex art. 50 TUB” incentrando “la loro attenzione principalmente sulla fideiussione da essi sottoscritta” (pag. 19 della sentenza impugnata).

Pertanto, i ricorrenti mostrano di non aver colto la ratio decidendi della impugnata sentenza limitandosi a reiterare censure già ritenute infondate nel merito perché generiche.

La Corte d’Appello ha correttamente richiamato e applicato la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 9/1/2019 n. 279; Cass., sez. 1, 2/12/2011 n. 25857) per cui il certificato ex art. 50 TUB, c.d. saldaconto, nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento; ben può assolvere all’onere di provare l’ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (in senso conforme, Cass., Sez. 3, 10/5/2024 n. 12818; Cass. Sez. 3, 10/4/2026 n. 9082).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità alla parte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solidale, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento solidale alla parte controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solidale, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2026.

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