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Contratti Procedura Civile

Sentenza basata su una questione rilevata d’ufficio solo in comparsa conclusionale: il giudice deve garantire il contraddittorio! (Cass. 7114/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

In presenza di questioni miste di fatto e diritto, il giudice deve garantire un pieno contraddittorio mediante assegnazione di termini per memorie e attività difensiva

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 7114/2026, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva dichiarato la nullità di alcune fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust. La Suprema Corte ha affermato che, quando il giudice rileva d’ufficio una questione mista di fatto e diritto, è obbligatorio attivare il contraddittorio previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. mediante assegnazione alle parti di termini per memorie. Non è sufficiente consentire mere controdeduzioni in comparsa conclusionale o memoria di replica. La violazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza, con conseguente cassazione e rinvio. Restano assorbite le questioni di merito relative alla nullità totale o parziale delle fideiussioni ABI.

LA VICENDA

La Corte d’Appello di Bari aveva dichiarato nulle alcune fideiussioni bancarie conformi al modello ABI censurato dalla Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust, rilevando la questione anche d’ufficio. La banca ha impugnato la decisione sostenendo di non aver potuto difendersi adeguatamente, poiché la nullità era stata introdotta solo in comparsa conclusionale senza concessione dei termini previsti dall’art. 101 c.p.c. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, in presenza di questioni miste di fatto e diritto, il giudice deve garantire un pieno contraddittorio mediante assegnazione di termini per memorie e attività difensiva. La mancata attivazione di tale meccanismo comporta la nullità della sentenza.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROCEDIMENTO CIVILE – Contraddittorio – Questione rilevata d’ufficio – Nullità fideiussioni ABI – Intese anticoncorrenziali – Art. 101, comma 2, c.p.c. – Questione mista di fatto e diritto – Necessità di termini difensivi – Nullità della sentenza

In tema di rilievo d’ufficio della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust, il giudice che intenda fondare la decisione su una questione mista di fatto e diritto è tenuto ad assicurare il pieno contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie. Non è sufficiente la mera possibilità di controdedurre mediante comparsa conclusionale o memoria di replica, poiché la parte deve poter svolgere attività assertiva e probatoria. La violazione di tale meccanismo processuale comporta la nullità della sentenza.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 25/03/2026, n. 7114

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 764/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021, la Corte d’Appello di Bari, nel contraddittorio con FINO 1 SECURITISATION Srl – e, per essa, DOBANK Spa (già Unicredit Credit Management Bank Spa) – ha accolto l’appello proposto da A.A., B.B. ed EUROINVEST ITALIA Srl avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1535/2018 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dalla EUROINVEST ITALIA Srl il 3 agosto 2004 e da A.A., B.B. il 9 maggio 2007.

2. Innanzi il Tribunale di Foggia A.A., B.B. ed EUROINVEST ITALIA Srl avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/09, con il quale era stato ingiunto alla Europlant soc. coop. a r.l., in qualità di debitrice principale, nonché ai suoi fideiussori A.A., B.B. ed EUROINVEST ITALIA Srl, il pagamento

– della somma di Euro 276.208,55, dovuta in relazione a due contratti di conto corrente e ad un contratto di finanziamento agrario concluso la Banca di Roma Spa, successivamente divenuta Unicredit Banca di Roma Spa;

– della somma di Euro 186.442,10, dovuta in relazione a due contratti di conto corrente e due contratti di finanziamento agrario conclusi con la Unicredit Spa e conferite ad Unicredit Servizi Retail Due Spa, successivamente divenuta Unicredit Banca di Roma Spa

Costituitasi Unicredit Banca di Roma Spa e riassunto il giudizio interrottosi a seguito del fallimento della Europlant soc. coop. a r.l., il Tribunale di Foggia aveva integralmente respinto l’opposizione.

3. Proposto appello e costituitasi FINO 1 SECURITISATION Srl – e, per essa, DOBANK Spa (già Unicredit Credit Management Bank Spa), la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata nella comparsa conclusionale ma ritenuta comunque rilevabile d’ufficio.

La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che le lettere di fideiussione rilasciate dagli appellanti contenevano tutte tre clausole conformi al modello già ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di una intesa restrittiva della concorrenza.

Ritenuta la nullità delle clausole, la Corte d’Appello ha altresì affermato che detta nullità si estendeva all’intero contratto, argomentando che, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la garanzia perdendo interesse ad essa.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari ricorre FINO 1 SECURITISATION Srl e, per essa, DOBANK Spa

A.A., B.B. ed EUROINVEST ITALIA Srl sono rimasti intimati.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “vizio di motivazione per mancato esame del documento n. 18 fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo inserito nel fascicolo di parte primo grado contenuto in quello di secondo grado”.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il primo motivo in sostanza si chiede la cassazione della sentenza per omessa motivazione circa un punto fondamentale della controversia laddove la Corte d’Appello ha accolto l’appello revocando il decreto ingiuntivo opposto per aver ritenuto che le fideiussioni poste a base della domanda di pagamento della banca fossero nulle perché le clausole 2, 6 e 8 ivi contenute risultano identiche a quelle ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 come riportate nello schema ABI di cui al provv. Banca d’Italia n. 55/05 quando invece la fideiussione del 30.11.2007 non prevede affatto quelle specifiche clausole, quindi mantiene la sua validità ed efficacia con la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto accogliere l’appello ma al contrario rigettarlo confermando la sentenza di primo grado o procedere all’esame nel merito delle eccezioni di controparte confermando la CTU in primo grado o rinnovando la stessa.”.

1.2. Il secondo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e 346 c.p.c. 1421 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza- error in procedendo)”.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il secondo motivo si denuncia sostanzialmente la violazione del contraddittorio e dell’art. 101. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e 346 c.p.c. 1421 c.c. e 2697 c.c., c.p.c. laddove la Corte ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti a seguito della inammissibile deduzione di nuove nullità da parte avversa in sede di comparsa conclusionale in grado di appello laddove la conclusionale ha il solo scopo di meglio esporre i motivi di appello già dedotti, essendo inammissibile ogni nuova eccezione o motivo di impugnativa, laddove invece avendo proceduto al rilievo ufficioso della nullità senza che fosse presente il materiale probatorio necessario avrebbe dovuto invece rimettere le parti sul punto specifico della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust indicando le questioni da approfondire proprio alla luce del ritenuto carattere assorbente della suddetta nullità.”.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, primo comma, e 1936 segg. c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il terzo motivo si denuncia sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della L. n. 287/1990 e dell’art. 1418 comma 1 ritenendo che la nullità delle intese ritenute anticoncorrenziali “a monte” non possono comportare la nullità totale dei contratti “a valle” che dovessero scaturire da esse in virtù del principio di conservazione del contratto e della natura risarcitoria della tutela eventualmente da riconoscere né tantomeno la nullità delle fideiussioni giacchè l’effetto illecito anticoncorrenziale ha quale soggetto da tutelare il cliente della banca fruitore del finanziamento o del rapporto bancario”.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 segg. e 2697 c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della L. n. 287/1990 e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito giudicato in assenza del materiale probatorio necessario da prodursi ad onere della controparte cui non si applica il principio iura novit curia”.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1367 c.c.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1367 c.c. laddove l’eventuale nullità da comminarsi ai contratti che prevedono le clausole 2, 6, e 8 ritenute anticoncorrenziali per violazione della normativa antitrust essendo clausole accessorie non può che essere parziale e limitata alle suddette clausole alla luce della volontà delle parti alla conservazione della garanzia, accertamento di fatto che la Corte di merito non ha svolto ma che ha dedotto sulla base di errate presunzioni”.

2. Ritiene questa Corte che debba essere esaminato prioritariamente il secondo motivo, in quanto lo stesso affronta un fondamentale profilo preliminare in rito ed ha carattere assorbente.

Il motivo, infatti, è fondato.

2.1. Come è noto, l’art. 101, secondo comma, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, stabiliva che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.

Il tenore della norma – rafforzato, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 149/2022, dal fondamentale enunciato generale per cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio…” – era – ed è – del tutto univoco, nel senso di subordinare il rilievo d’ufficio di una questione all’adozione di uno specifico meccanismo processuale, costituito dall’assegnazione alle parti di un termine per lo scambio di memorie.

Tale meccanismo risulta assolutamente non surrogabile con altre modalità, come ben evidenziato dall’espressa sanzione di nullità comminata dal legislatore per la sua violazione, e rinviene, del resto, piena giustificazione nella considerazione per cui esso trova applicazione nell’ipotesi in cui il rilievo d’ufficio venga ad interessare non le questioni di solo diritto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023), e cioè quelle questioni che richiedono non semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì la necessità di acquisire prove dal contenuto diverso rispetto a quello delle prove già chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).

2.2. Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha fatto, evidentemente, governo non corretto di tali principi nell’assumere la propria decisione.

Una volta constatato, infatti, che gli odierni intimati avevano sollevato nella sola comparsa conclusionale di appello il tema della nullità delle garanzie in quanto disciplinate, tra l’altro, da clausole riproduttive di un modello ritenuto frutto di una intesa restrittiva della concorrenza, la Corte – che pure non sembra essersi concretamente posta il problema dell’ammissibilità di tali deduzioni (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 14/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22970 del 07/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 16/07/2004, non ricorrendo nella specie la diversa ipotesi di Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017) – avrebbe in ipotesi potuto, come ha fatto, ritenere che il profilo fosse comunque rilevabile d’ufficio ma, a questo punto, avrebbe dovuto assicurare il pieno contraddittorio sulla questione, attivando il meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c.

Per contro, non avrebbe potuto la Corte territoriale – come invece ha fatto – risolvere sbrigativamente il profilo processuale, limitandosi ad affermare che l’odierna ricorrente aveva avuto la possibilità di controdedurre sul punto con la memoria di replica, e ciò per la semplice – duplice – ragione per cui, da un lato, tale modus operandi risultava del tutto divergente da quello imposto dall’art. 101 c.p.c. a pena di nullità e, dall’altro lato, la deduzione di una questione quantomeno mista di fatto e diritto, rendeva evidente che le esigenze di difesa della parte non potevano esaurirsi nella semplice necessità di “controdedurre” – id est semplicemente di svolgere argomentazioni – ma necessitavano dell’espletamento di un’attività assertiva in fatto e dell’eventuale offerta dell’imprescindibile riscontro probatorio delle nuove allegazioni.

Attività, queste, che la ricorrente, mediante la formulazione degli altri motivi di ricorso, ha puntualmente indicato, in tal modo evidenziando il concreto – e non virtuale – vulnus arrecato alle proprie attività difensive, ove tale specifico profilo sia ritenuto rilevante (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021; ma si veda Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 27754 del 17/10/2025 nonché il ben diverso principio generale desumibile da Cass. Sez. U – Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).

2.3. Dall’evidente violazione dell’art. 101 c.p.c. discende, quindi, la nullità della decisione impugnata (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010), risultando conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto gli stessi pertengono al merito della decisione e dovranno essere valutati dalla Corte territoriale, una volta che la stessa avrà provveduto ad esplicare le attività processuali che la parte ricorrente ha lamentato di non aver potuto svolgere a causa della violazione della previsione sul contraddittorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).

3. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, l’11 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2026.

 

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