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Diritto di Famiglia Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità extracontrattuale Tutela del patrimonio

Arricchimento senza causa tra coniugi: Cassazione 8793/2026 su casa familiare e contributi

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Arricchimento senza causa tra coniugi e limiti delle contribuzioni familiari ex art. 143 c.c.: irripetibilità delle attribuzioni e verifica concreta della sussidiarietà

La Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 8793/2026 affronta il tema dell’arricchimento senza causa tra ex coniugi in relazione all’acquisto della casa familiare intestata ad uno solo. La Corte conferma che la sussidiarietà ex art. 2042 c.c. va verificata in concreto, escludendo automatismi basati su azioni astrattamente proponibili. Esclude inoltre la configurabilità automatica della donazione indiretta, negando l’animus donandi. Stabilisce che le attribuzioni patrimoniali eccedenti i doveri coniugali possono integrare arricchimento ingiustificato. Ribadisce infine l’irripetibilità delle contribuzioni familiari, salvo prova di diversa causa o sproporzione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – RAPPORTI TRA CONIUGI – CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA – SUSSIDIARIETÀ – DONAZIONE INDIRETTA – IRRIPETIBILITÀ DELLE ATTRIBUZIONI

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è ammissibile quando le azioni alternative difettino ab origine di un valido titolo giustificativo, non essendo sufficiente la loro mera astratta configurabilità ai fini della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.

Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi per l’acquisto della casa familiare non integrano automaticamente donazioni indirette, richiedendo la prova dell’animus donandi, non desumibile dal solo rapporto coniugale.

Le prestazioni economiche effettuate durante il matrimonio sono irripetibili se riconducibili ai doveri di contribuzione ex art. 143 c.c., salvo che risultino sproporzionate rispetto alle capacità economiche del coniuge erogante o sia provata una diversa causa giustificativa.

Ne consegue che l’esborso eccedente i limiti della solidarietà familiare può integrare un arricchimento ingiustificato, mentre i versamenti su conto cointestato si presumono effettuati per i bisogni della famiglia e restano irripetibili in difetto di prova contraria.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 08/04/2026, n. 8793

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.B. conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, l’ex coniuge A.A., chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di Euro 523.000,00, quale indennizzo da ingiustificato arricchimento derivante dalle somme, da essa versate per l’acquisto dell’immobile sito in via (Omissis), a M, intestato esclusivamente al convenuto. A fondamento della domanda, l’attrice esponeva che a) nel 2007, i coniugi avevano venduto un immobile in comproprietà sito in M, via (Omissis), destinando il ricavato, unitamente ad ulteriori somme, all’acquisto della nuova abitazione familiare, poi intestata al solo A.A.; b) tale intestazione esclusiva era stata determinata da ragioni di natura fiscale e aveva determinato, a seguito della cessazione del rapporto coniugale, un ingiustificato arricchimento dell’ex marito a fronte del proprio depauperamento.

Costituitosi in giudizio, il A.A. in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della domanda per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto; in via riconvenzionale subordinata, domandava la restituzione delle somme versate sul conto corrente cointestato ai coniugi durante il matrimonio, fino a concorrenza della somma richiesta da controparte.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3054/2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il A.A. al pagamento della somma di Euro 491.508,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., e rigettava le ulteriori domande, ivi compresa la riconvenzionale. In particolare, il giudice di prime cure riteneva provato l’apporto economico della B.B. nell’acquisto dell’immobile e riteneva non sussistenti i presupposti per qualificare tale attribuzione come donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioni naturali o doveri coniugali.

Avverso tale decisione proponeva appello il A.A.

Si costituiva la B.B.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3027/2024, rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione di primo grado.

2. Avverso tale sentenza il A.A. ha proposto ricorso per cassazione.

Ha resistito con controricorso la B.B.

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettando l’appello, ha confermato l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. promossa da B.B. contro l’ex marito per somme versate per l’acquisto della casa familiare intestata solo a quest’ultimo ed ha condannato l’ex marito al pagamento di Euro 491.508,00 oltre interessi. L’odierno ricorrente aveva sostenuto che l’azione era inammissibile perché esistevano altre strade (azione contrattuale per mandato fiduciario o donazione indiretta) e che i versamenti rientrassero nei doveri di contribuzione familiare ex art. 143 c.c. La corte di merito, tuttavia, ha ritenuto sussistente il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), escludendo che fossero esperibili altre azioni (contrattuali o di donazione). L’apporto economico della signora B.B. è stato giudicato non proporzionato rispetto alle sue modeste sostanze dell’epoca. Secondo la corte di merito, l’esborso di Euro 491.508 aveva superato il limite del dovere di solidarietà coniugale, configurando un arricchimento ingiustificato per il marito, che aveva acquisito l’intera proprietà dell’immobile con i soldi dell’ex moglie. In sintesi, la corte di merito ha condannato l’ex coniuge A.A. al pagamento della somma di cui sopra, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., quale indennizzo per ingiustificato arricchimento derivante dall’apporto economico della B.B. all’acquisto dell’immobile destinato a casa familiare e intestato esclusivamente al A.A.

2. A.A. articola in ricorso cinque motivi. Precisamente

– con il primo motivo denuncia “Ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2042 c.c…”, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa mediante una valutazione in concreto e a posteriori delle azioni alternative esperibili, anziché procedere ad una verifica astratta ed ex ante, imitata alla mera astratta configurabilità di altre azioni (in particolare azione contrattuale per asserito accordo fiduciario; ripetizione/indebito o ripetibilità di contribuzioni ex art. 143 c.c.; revocazione della donazione indiretta). Deduce che la corte territoriale si era limitata ad affermare la proponibilità, e il mancato esperimento, di azioni diverse, quali quella contrattuale fondata su un mandato fiduciario e/o quella di ripetizione di indebito per le contribuzioni familiari ex art. 143 c.c. eccedenti i requisiti di proporzionalità e adeguatezza;

– con il secondo motivo denuncia “Ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 809 c.c. e del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui le dazioni di denaro compiute tra coniugi per l’acquisto dell’immobile familiare integrano donazioni indirette”, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la qualificazione delle somme versate quale donazione indiretta. Sostiene che le dazioni di denaro tra coniugi finalizzate all’acquisto dell’immobile familiare integrerebbero, di regola, donazioni indirette sorrette da causa donandi, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento.

– con il terzo motivo denuncia “Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. gli interessi al saggio delle transazioni commerciali non sono applicabili all’indennizzo liquidato per (preteso) arricchimento senza causa”, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile il tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali all’indennizzo liquidato, sostenendo l’incompatibilità di tali interessi con l’obbligazione da indebito arricchimento, che non nasce da un rapporto negoziale né da un’obbligazione contrattuale, ma da una obbligazione indennitaria di fonte legale. Deduce che, quale obbligazione indennitaria, nasce solo allorquando il giudice accerti la sussistenza dei relativi presupposti, da ciò conseguendo l’erroneità dell’applicazione di interessi in misura ultralegale a decorrere dalla domanda, perché l’an debeatur era stato oggetto di contestazione nel corso del giudizio;

– con il quarto motivo denuncia “Ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata…”, nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata di restituzione delle somme, da lui versate sul conto corrente cointestato ai coniugi in costanza di matrimonio, senza adeguata considerazione delle risultanze istruttorie e delle allegazioni difensive relative ai versamenti da lui effettuati;

– con il quinto motivo denuncia “Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale (subordinata) compensativa…”, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso il diritto alla restituzione delle somme versate in costanza di matrimonio sul conto corrente cointestato ai coniugi, senza procedere ad una valutazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza delle contribuzioni ai sensi dell’art. 143 c.c. Deduce che tali versamenti eccedevano i doveri coniugali e, pertanto, erano ripetibili, sino a concorrenza del credito azionato in giudizio dalla B.B. a titolo di arricchimento senza causa.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Non fondato è il primo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (cfr. sent. n. 33954/2023) che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione (fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; e che, viceversa, l’azione resta preclusa – per quanto qui rileva – nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio (oltre che nei casi di prescrizione/decadenza, o di nullità del contratto per illiceità).

Da tale principio discende, tra l’altro, l’inammissibilità di una lettura “assolutistica” della sussidiarietà in astratto, che consentirebbe al convenuto di paralizzare l’azione di arricchimento con la mera allegazione – anche del tutto infondata – di un diverso rimedio astrattamente esperibile.

Nella specie, la corte territoriale non ha ritenuto soddisfatta la sussidiarietà per la sola “mancata coltivazione” di altri rimedi, né ha compiuto un’indebita prognosi sull’esito delle azioni alternative. Essa ha invece accertato – con apprezzamento di merito, non censurabile in questa sede se congruamente motivato e giuridicamente corretto – che gli strumenti alternativi invocati dal ricorrente difettavano, ab origine, dei presupposti minimi per poter fungere da titolo giustificativo di una pretesa “assorbente” rispetto all’azione di arricchimento.

In particolare, la corte di merito

a) quanto al presunto accordo fiduciario, ha escluso l’esistenza di detto accordo sulla base dell’insufficienza degli elementi addotti a fondarlo, reputando, dunque, mancante il titolo negoziale che avrebbe dovuto sorreggere l’azione contrattuale;

b) quanto alla prospettazione della irripetibilità ex art. 2034 c.c. o dell’inquadramento nella contribuzione familiare ex art. 143 c.c., ha ritenuto, in ragione dell’entità dell’esborso e della sproporzione rispetto alle condizioni della solvens nel momento delle dazioni, che la prestazione eccedesse il perimetro della contribuzione coniugale e non potesse essere ricondotta alla logica dell’obbligazione naturale;

c) quanto, infine, alla revocazione della donazione indiretta, ha escluso l’animus donandi, che, come è noto, costituisce il presupposto di tale donazione.

In questo quadro, la censura del ricorrente finisce per riproporre la tesi – non compatibile con l’insegnamento delle Sezioni Unite – secondo cui la mera astratta evocabilità di un’azione diversa basterebbe a rendere improponibile l’azione di arricchimento.

Occorre qui ribadire che la sussidiarietà esige che la diversa azione sia effettivamente sorretta, ab origine, da un titolo giustificativo non meramente ipotetico, secondo quanto accertato dal giudice di merito nel caso concreto.

3.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.

Il motivo, invero, censura un apprezzamento di fatto compiuto dalla corte territoriale (sussistenza o meno dell’animus donandi), sollecitando una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

In ogni caso, il motivo è anche infondato.

Come è noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.

Ne discende che, emergendo l’intenzione di donare solo in via indiretta dalla disamina delle circostanze del caso, l’animus donandi non può essere postulato in via automatica o presuntiva in ragione del solo rapporto familiare. Proprio in relazione ai rapporti endo-familiari, questa Corte ha più volte sottolineato (cfr., tra le tante, Cass. n. 5385/2023) che le attribuzioni patrimoniali possono essere sorrette (non dalla causa donandi, ma) dalla causa familiare, ossia dalla funzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, connotato dai doveri di solidarietà e contribuzione.

In applicazione di detto principio, la corte territoriale ha accertato, con motivazione non implausibile e coerente col quadro normativo, che la contribuzione della B.B. all’acquisto dell’immobile intestato al A.A. non era sorretta dall’intento di arricchirlo gratuitamente, ma si collocava nell’area funzionale della sistemazione abitativa familiare, peraltro connotata da una sproporzione economica tale da escluderne l’assorbimento nella logica della liberalità (e, al contempo, da rendere non riconducibile l’esborso al dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.). Conseguentemente la corte di merito ha correttamente ritenuto non configurabile, nella specie, un “automatismo” qualificatorio che trasformasse la dazione in donazione indiretta solo perché intervenuta tra coniugi e finalizzata all’acquisto della casa familiare; ed ha, al contempo, escluso la sussistenza di ogni altro elemento idoneo a qualificare l’attribuzione patrimoniale come qualificata esclusivamente da un animo liberale.

3.3. Non fondato è anche il terzo motivo.

Questa Corte ha chiarito (secondo un più recente orientamento Cass. 61/2023, seguita almeno da Cass. 7677/2025; mentre le Sezioni Unite non constano essersi pronunciate sul punto) che il saggio di interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. – quale tasso legale applicabile dal momento della domanda giudiziale – non è limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende alle obbligazioni pecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. Si è ritenuto infatti che clausola di salvezza iniziale (“se le parti non ne hanno determinato la misura”) non delimita il campo di applicazione della norma, ma esclude soltanto il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, consentendo una valida determinazione convenzionale del tasso.

Occorre aggiungere che l’obbligazione da arricchimento senza causa, una volta accertata e liquidata dal giudice, è obbligazione pecuniaria; e la norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. mira proprio a neutralizzare il vantaggio del debitore correlato alla durata del processo, attraverso l’applicazione di un tasso legale più elevato dal momento della domanda, a prescindere dalla natura della fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Ai suddetti principi si è attenuta la corte territoriale, nell’applicare tale disciplina, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale non è incorsa nel vizio denunciato.

3.4. Inammissibile è il quarto motivo.

Occorre al riguardo ribadire che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto ove si assuma che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ovvero abbia espressamente disapplicato la regola di giudizio; non già quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato e valutato le risultanze istruttorie.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la censura mira, sostanzialmente, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, prospettando una diversa lettura della vicenda contabile familiare operazione non consentita in sede di legittimità.

3.5. Infondato è, infine, il quinto motivo, che ripropone la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del conseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.

La delicatezza della questione induce la Corte a ribadire le considerazioni di sistema, già svolte da Cass. n. 3585/2023.

Come è noto, l’art. 143 c.c., rubricato “Diritti e doveri reciproci dei coniugi” – dopo aver disposto che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2)” – al terzo comma così dispone “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che

a) la “capacità di lavoro professionale” è parificata alla “capacità di lavoro domestico”, per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);

b) il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e, dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni; fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l’aiuto di una domestica; badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);

c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest’ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell’altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli);

d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi (che, ad es., possono concordare che uno di essi svolga esclusivamente un’attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno; o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso pertanto, sarebbe nullo l’accordo tra due coniugi con cui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa (né professionale né casalinga). I relativi accordi non devono essere necessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, prima o dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio, se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell’altro coniuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si può fondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);

e) l’obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all’obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.

Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia; come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario; spese per l’auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.).

Sotto l’aspetto economico, per determinare l’entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le “sostanze” di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l’impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l’obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l’attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali (come la casa o l’auto), ma anche il lavoro casalingo.

In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi che intervengono tra i coniugi.

L’applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle “restituzioni”.

Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralità di disposizioni (talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 c.c.; altre generali, relative all’indebito arricchimento, al possesso, al contratto) di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile a seconda della fattispecie concreta.

D’altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile o immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.), nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.

In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale, tenendo presenti i criteri di proporzionalità ed adeguatezza delle contribuzioni, previsti dall’art. 143 c.c. e dando corretta applicazione ai suddetti principi, ha rigettato la riconvenzionale del A.A. valorizzando non soltanto la genericità della domanda – formulata per aggregato e “nei limiti” di quanto eventualmente riconosciuto alla controparte, senza allegazioni selettive idonee a individuare quali specifici versamenti avessero determinato un’ingiustificata locupletazione dell’ex coniuge – ma anche la riconducibilità delle movimentazioni su un conto cointestato, nell’arco di un lungo periodo di vita matrimoniale, alla fisiologia delle contribuzioni familiari, in difetto di allegazione e prova di una diversa destinazione. In altri termini, la pretesa riconvenzionale del A.A. – oltre a presentare profili di indeterminatezza e difetto di allegazioni selettive – è stata ricondotta dalla corte territoriale alla logica delle contribuzioni familiari ex art. 143 c.c., non essendo stati specificamente individuati e dimostrati versamenti con funzione diversa e connotati dall’ingiustizia dell’arricchimento in capo alla controparte.

L’analisi sulle diverse capacità reddituali e consistenze patrimoniali dei coniugi è stata effettuata in entrambi i gradi di giudizio.

Invero, il giudice di primo grado ha affermato che (pp. 4-5) “Il compendio probatorio validamente acquisito nel giudizio – il thema probandum era stato già indicato dallo stesso convenuto nella propria comparsa di costituzione – attesta che la sig.ra B.B., consigliera della società SCIA Srl fino al 2003 (Doc. 22 convenuto) e impiegata dipendente presso l’azienda del padre B.B. E c. Sas soltanto in epoca successiva ai conferimenti (Doc. 17 attrice, che peraltro attesta una retribuzione modesta), non percepiva alcun reddito al momento delle attribuzioni patrimoniali per l’acquisto dell’appartamento di via Lusardi, occupandosi in via esclusiva della famiglia e dei figli. Alla luce di ciò, l’attrice certamente non disponeva, al momento delle dazioni, di liquidità tali o rendite da far ritenere il suo patrimonio proporzionato e adeguato a un sacrificio economico di Euro 491.508,00”.

D’altra parte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la corte territoriale ha affermato (pp. 16-17) che “Ad ogni buon conto, le evidenze documentali consentono di ritenere che, come osservato dal giudice di prime cure, i versamenti di cui sopra costituiscano adempimenti del dovere di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, si può “configurare l’ingiustizia dell’arricchimento… in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n. 11330/2019)” e che “in assenza di argomentazioni e/o elementi di prova di segno opposto, che cioè diano conto di una diversa destinazione delle suddette somme (circostanza quest’ultima già evidenziata dal giudice di prime cure e non espressamente censurata dall’appellante), gli apporti patrimoniali del Sig. A.A. nel c/c comune ben possono intendersi come versamenti eseguiti in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c., ossia al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. D’altro canto, il loro ingente ammontare risulta adeguato rispetto alle “sostanze” del Sig. A.A., in quanto commisurate alle sue maggiori capacità reddituali, da potersi ritenere pacifiche in quanto non contestate neppure dal medesimo appellante”. Pertanto, la corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 143 c.c. valutando la proporzionalità degli apporti mentre l’esborso della moglie per la casa era sproporzionato rispetto al suo reddito, i versamenti del marito sul conto comune erano coerenti con la sua elevata capacità economica e quindi rientravano nel dovere di contribuzione familiare. E tanto ha correttamente implicato l’accoglimento della domanda della moglie e il rigetto della riconvenzionale del marito.

In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto

“In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge”.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 10.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma l’1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2026.

 

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