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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità civile Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità della scuola per infortuni durante attività sportiva: esclusione per normale azione di gioco (Cass. n. 4945/2026)

Danni durante attività sportiva scolastica e responsabilità dell’istituto: esclusa la responsabilità della scuola quando l’evento lesivo deriva da una normale azione di gioco imprevedibile e non violenta

Durante una partita di pallavolo svolta nell’ora di educazione fisica, una studentessa viene colpita al volto da un pallone calciato “istintivamente” da un compagno. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che l’evento sia avvenuto nell’ambito di una normale azione di gioco priva di intento lesivo e rientrante nell’alea tipica dell’attività sportiva. Viene ribadito che la responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. non è oggettiva e richiede la prova del fatto illecito dell’allievo. Inoltre, la pallavolo praticata a scuola non costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Pertanto, l’evento è qualificato come accidentale e imprevedibile, con esclusione della responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Responsabilità civile – Responsabilità dei precettori – Attività sportiva scolastica – Azione di gioco – Evento accidentale – Esclusione della responsabilità

In tema di responsabilità dei precettori ex art. 2048 c.c., la responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico non sussiste quando il danno subito da un alunno sia conseguenza di una normale azione di gioco, priva di intento lesivo e non connotata da violenza incompatibile con il contesto sportivo, rientrando tale evento nell’alea tipica dell’attività sportiva. In tali ipotesi, l’evento deve qualificarsi come accidentale e imprevedibile, con conseguente esclusione della responsabilità del precettore. Inoltre, l’attività sportiva scolastica, quale la pallavolo praticata durante l’ora di educazione fisica, non integra di per sé attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., salvo la presenza di specifiche caratteristiche intrinseche di pericolosità.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/03/2026, n. 4945

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.B. e C.C., quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore A.A., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per far accertare che le lesioni riportate dalla minore all’occhio destro, nel corso di una partita di pallavolo giocata a scuola in data 13 novembre 2008 durante l’ora di educazione fisica, fossero da ascrivere alla condotta negligente dell’insegnante che aveva omesso di vigilare sugli studenti e, tra questi, su D.D., il quale aveva respinto la palla con il piede, non riuscendo a riceverla con le mani, colpendo al volto la minore. Chiesero, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli in Euro 85.560,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto chiese di essere autorizzato alla chiamata in causa di Unipol Assicurazioni Spa, con cui l’Istituto scolastico ove avvenne il fatto aveva stipulato una polizza contro gli infortuni a beneficio degli allievi, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, e, nel merito, chiese il rigetto della domanda attrice. La società assicuratrice aderì alle difese già svolte dal Ministero convenuto.

Il Tribunale adito, dopo avere assunto la prova testimoniale ed avere espletato c.t.u. medico – legale, rigettò la domanda, escludendo che potessi configurarsi una responsabilità in capo al Ministero ai sensi degli artt. 1218, 2048 o 2050 cod. civ., dal momento che l’evento si era verificato durante una partita di pallavolo alla quale aveva partecipato anche la minore, che era stata colpita al volto dalla palla respinta “istintivamente” con un piede da un compagno di classe, in squadra con la stessa danneggiata.

1.1. A.A., nel frattempo divenuta maggiorenne, ed i suoi genitori hanno impugnato la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che lo ha respinto.

In sintesi, valutando le risultanze della svolta prova orale, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza causale dell’azione di gioco del D.D. rispetto all’evento dannoso ed alle conseguenti lesioni riportate da A.A., definendola quale “non intenzionale conseguenza di una condotta indisciplinata dell’alunno che l’insegnate non avrebbe dovuto permettere”, ed ha rilevato che l’evento non avrebbe potuto essere evitato neppure dall’insegnate, perché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla. Negando altresì che la disciplina sportiva potesse considerarsi pericolosa di per sé, ha poi ritenuto priva di fondamento anche la contestata responsabilità ex art. 2050 cod. civ.

1.2. A.A. propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo “G. Sacconi” di Montalto delle Marche ha depositato controricorso.

1.3. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., prospettando profili di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza del ricorso.

La ricorrente ha depositato istanza di decisione.

2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione degli artt. 1218 e 2048, comma 2, c.c., per avere escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, malgrado il sinistro di causa si fosse verificato durante l’orario di scuola, a causa della negligenza del precettore”.

Ribadisce che l’insegnante avrebbe dovuto essere considerato responsabile dei danni alla stessa cagionati, nel tempo in cui risultava sottoposta alla sua vigilanza, a nulla rilevando che l’evento fosse stato provocato dall’istintivo calcio di una palla, nel corso di una partita di pallavolo, che si era svolta proprio alla presenza del precettore, il quale, invece di controllare attivamente gli studenti, era impegnato nella lettura di un giornale.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. Come rilevato anche nella proposta di definizione accelerata, la decisione impugnata non si è discostata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del precettore ex art. 2048 cod. civ.

A tale riguardo, occorre rammentare che la norma non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.

Secondo l’interpretazione della norma data dalla costante giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 27/06/2002, n. 9346), la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova, dunque, applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco” (Cass., sez. 3, 14/10/2003, n. 15321; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6844; Cass., sez. 3, 26/01/2016, n. 1322; Cass., sez. 6 – 3, 05/06/2018, n. 14355; Cass., sez. 3, 20/04/2020, n. 7951).

È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.

La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., sez. 3, 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., sez. 3, 27/10/2005, n. 20908; Cass., sez. 3, 10/04/2019, n. 9983).

1.3. In tale contesto si colloca l’accertamento in fatto – che non è attinto dalla denunciata violazione di legge – operato dalla Corte territoriale, la quale ha riscontrato come l’evento lesivo, ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra, si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco, rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né “connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti”. Ha, quindi, escluso che il fatto dannoso sia stato conseguenza di una “situazione anomala o difforme delle regole del gioco che non abbia alcuna relazione strumentale tra lo stesso e l’azione dell’alunno”, ponendo anzi in rilievo come l’evento dovesse considerarsi “accidentale” e, pertanto, “esente da addebiti di responsabilità nei confronti di chi era tenuto alla vigilanza”.

Risulta, in sostanza, dalla sentenza qui impugnata che il D.D., calciando la palla con il piede, non ha violato le regole del gioco e non ha posto in essere un’azione avente intento lesivo. Tanto basta per ritenere che la Corte d’Appello, del tutto correttamente, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l’evento, abbia concluso che questo non avrebbe potuto essere evitato dall’insegnate, poiché “frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile a evitarla”, ossia improvvisa e comunque connessa “alle fisiologiche modalità di gioco della pallavolo nella quale… la palla può essere respinta con qualunque parte del corpo”.

1.4. La Corte d’Appello ha, dunque, ritenuto raggiunta la prova liberatoria che gli insegnanti non abbiano potuto impedire l’evento, perché avvenuto in una normale lezione di educazione fisica, ciò che consente di escludere anche la dedotta violazione dell’art. 1218 cod. civ.

Difatti, la prova liberatoria che la scuola deve offrire richiede la dimostrazione: a) di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo (Cass., sez. 3, 03/02/1999, n. 916); b) di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta; c) di avere adottato le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; d) la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, 18/04/2001, n. 5668).

Ebbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto fornito tale prova, perché il fatto, come già detto, è stato repentino e non intenzionale ed avvenuto durante una normale fase di gioco.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 2050 c.c., in punto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base dell’illegittima inversione dell’onere probatorio e della premessa, apparentemente motivata, che la pallavolo non sia attività intrinsecamente pericolosa”.

La ricorrente contesta ai giudici di appello di essersi cimentati in una singolare valutazione circa la non pericolosità della pallavolo praticata nell’istituto scolastico, ponendo a base dell’apprezzamento svolto “solo mere petizioni di principio”, affermando che l’attività era stata esercitata nella palestra della scuola, notoriamente dotata degli spazi e delle attrezzature adeguate a tale scopo.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Va infatti ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte “ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta – ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. – quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata” (cfr. Cass., sez. 3, 15/02/2019, n. 4545; Cass., sez. 3, 19/01/2007, n. 1195; Cass., sez. 3, 20/05/2015, n. 10268).

In forza di questo principio l’attività sportiva non è – in linea generale – una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà (così, nel caso del rafting, Cass., sez. 3, 19/09/2023, n. 26860; Cass., sez. 6 – 3, 28/07/2017, n. 18903).

2.3. Nel caso di specie si verte in tema di attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola, sicché, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, l’attività sportiva va riguardata in un più ampio contesto ludico – educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost. (inserito dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1) (Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 20790), il che esclude la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2050 cod. civ.

3. Con il terzo motivo si prospetta “violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., in punto all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice deciso la controversia, senza dare minimamente conto della C.T.U. medico – legale, quale prova del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l’evento lesivo di causa, sul falso presupposto che la medesima non avesse valore dimostrativo del citato vincolo causale”.

Lamenta la ricorrente che i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi riferimento alla consulenza medico – legale, dalla quale si evinceva “il vincolo causale tra il calcio sferrato dall’alunno D.D. alla palla ed i conseguenti danni patiti dall’A.A. al proprio occhio destro, in tal modo incorrendo nella violazione della disposizione evocata.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Esso non si correla alla ratio decidendi della gravata sentenza, con cui la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della disposta c.t.u., sul condivisibile rilievo che le risultanze dell’accertamento medico – legale, diretto a valutare il pregiudizio risentito dalla A.A. in conseguenza dell’evento dannoso, risultavano “evidentemente assorbite” dall’accertata insussistenza della responsabilità dell’istituto scolastico e nessun utile contributo avrebbero potuto apportare alla rilevata ricorrenza del caso fortuito, escludente la responsabilità del precettore.

4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002, la ricorrente si duole che il giudice d’appello l’abbia condannata al pagamento delle spese di lite, sebbene non ve ne fossero i presupposti.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello, a fronte dell’integrale rigetto del gravame, ha fatto puntuale applicazione del principio della soccombenza.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069).

6. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, ai sensi del terzo comma dell’art. 96cod. proc. civ., in favore della parte controricorrente, dell’ulteriore importo di Euro 5.900,00 e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’importo di Euro 2.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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