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Archivio Sentenze Diritto di Famiglia Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Riconoscimento della seconda madre nella PMA con tecnica ROPA (Cass. n. 4977/26)

Cass. civ., Sez. I, Sent., 05/03/2026, n. 4977

La Cassazione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, afferma che il nato in Italia da PMA effettuata all’estero da una coppia di donne ha diritto al riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della madre non gestante che abbia prestato il preventivo consenso al progetto genitoriale.
Resta ammissibile il ricorso del P.M. al procedimento di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, ma nel merito la cancellazione del riconoscimento non può più reggere dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 40/2004.
La Corte valorizza il diritto all’identità personale del minore, la stabilità dello status filiationis e la piena assunzione della responsabilità genitoriale.
Nel caso concreto, la seconda madre era anche madre genetica per effetto della tecnica ROPA.
Il decreto impugnato viene quindi cassato con rinvio.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

STATO CIVILE – FILIAZIONE – PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – COPPIA OMOAFFETTIVA FEMMINILE – TECNICA ROPA – RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO – RETTIFICAZIONE ATTI DI NASCITA

In tema di atti dello stato civile e filiazione da PMA, è ammissibile il procedimento di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000 promosso dal Pubblico Ministero per contestare l’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita, trattandosi di rimedio volto a rimuovere difformità tra atto e situazione giuridica rilevante secondo legge. Tuttavia, a seguito della sentenza Corte cost. n. 68/2025, deve riconoscersi che il nato in Italia da donna che abbia fatto ricorso all’estero, nel rispetto della normativa ivi vigente, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha lo status di figlio anche della donna che abbia previamente prestato consenso alla tecnica e all’assunzione della responsabilità genitoriale, con conseguente illegittimità della cancellazione del riconoscimento materno della madre non gestante, anche quando la nascita sia avvenuta in Italia e il concepimento sia avvenuto mediante tecnica ROPA.

LA SENTENZA

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le sig.re B.B. e C.C., unite, partire dal 2016, in una stabile relazione sentimentale, conviventi dal 2017 e unitesi civilmente il 25.9.2020, hanno avviato in Spagna una pratica di fecondazione eterologa con utilizzo della tecnica “ROPA” (acronimo per “Recepción de ovocitos de la pareja”, ovvero “Ricezione di ovociti dalla coppia”) consistente nella fecondazione in vitro dell’ovocita di una donna (A) con il seme di un donatore anonimo, (B) e nel successivo impianto nel ventre dell’altra donna, partner della prima, (C), sottoscrivendo un consenso informato, l’11/4/2022; il 2.1.2023, la signora B.B. ha partorito, presso l’ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di Milano, una bambina che le signore hanno, di comune accordo, deciso di chiamare A.A., che “possiede il patrimonio genetico della signora C.C., che ha fornito l’ovocita, e del donatore di seme rimasto anonimo” (in altri termini, la madre “gestazionale” o “partoriente” è diversa dalla madre “genetica”, che comunque ha fornito il gamete femminile – e quindi il patrimonio genetico – alla figlia).

Nel gennaio 2023, l’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano ha formato l’atto di nascita di A.A., nel quale compariva, quale unica genitrice, la madre partoriente, signora A.A.

In data 10.1.2023, la signora C.C., ha promosso istanza di riconoscimento, innanzi all’Ufficio di stato civile di Milano, di figlio nato al di fuori di matrimonio ex art. 250 ss. c.c. di A.A. e, il 18.1.2023, l’ufficiale di stato civile, verificato l’assenso della signora B.B., come richiesto dall’art. 45 D.P.R. 396/2000, ha ricevuto la dichiarazione e provveduto ad annotarla sull’atto di nascita, cosicché la piccola A.A., per effetto della dichiarazione di riconoscimento di figlio, ha acquistato lo status di figlia della signora C.C., e, per effetto dell’annotazione sull’atto di nascita, tale status è risultato opponibile erga omnes in forza della pubblicità conferita dagli atti di stato civile.

Con ricorso del 20.1.2023, la Procura della Repubblica ha chiesto al Tribunale di Milano di annullare l’atto di riconoscimento iscritto nei registri del Comune di Milano (“al n. 8 reg. 3 parte 2 serie B anno 2023 dei registri degli atti di nascita, relativo ad A.A.”), in quanto contrario al vigente ordinamento giuridico. Nel procedimento è intervenuto il Ministero dell’Interno, associandosi alle domande della Procura della Repubblica.

Il Tribunale, con decreto del giugno 2023, accogliendo la tesi delle resistenti, sig.re A.A. e C.C., ha dichiarato inammissibile la domanda della Procura della Repubblica, ritenendo che la rimozione dello status, perfezionatosi tramite il riconoscimento di figlio da parte del genitore ex art. 250 e 254 c.c., avrebbe potuto essere effettuata solo tramite il ricorso a un’azione di stato (con rito ordinario) e non tramite l’azione di rettificazione (con rito camerale).

La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cronol. 214/2024, pubblicato il 6/2/2024, ha accolto il reclamo della Procura della Repubblica avverso la decisione di primo grado.

La Corte d’Appello, dichiarata ammissibile la domanda (trattandosi di azione diretta ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella annotata nel registro degli atti di nascita, alla luce delle disposizioni vigenti, che escludono la possibilità di una doppia maternità o di una omogenitorialità), ha rilevato, nel merito, che nella fattispecie non si verteva in ipotesi di riconoscimento nel territorio della Repubblica Italiana di uno status derivante da atto formato e registrato all’estero, bensì di formazione dell’atto di nascita in Italia, che la L. 40/2004 non consentiva anche alle coppie omosessuali di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita e conseguentemente di riconoscere quali genitori di un minore due persone dello stesso sesso e che dal suddetto divieto non derivava un pregiudizio irreparabile, potendo il genitore c.d. intenzionale ricorrere a forme di adozione del minore ex art. 44 co. 1 lett. d) L. 184/1983.

Quindi la Corte, stante l’illiceità dell’annotazione eseguita dall’ufficiale di Stato civile del Comune di Milano, ha ordinato, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000, all’Ufficiale di stato civile la rettifica dell’atto di nascita della bambina, mediante privazione di efficacia giuridica, cancellazione e/o rimozione a mezzo annotazione del riconoscimento di maternità da parte di C.C. quale seconda madre.

Avverso la suddetta pronuncia, C.C. ed B.B., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore A.A., hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 3.9.2024, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso) e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il PG, in vista dell’adunanza camerale del 20.3.2025, ha chiesto disporsi rinvio a nuovo ruolo, impregiudicata ogni conclusione sul procedimento in oggetto, rilevando la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla materia in oggetto e che, per ragioni di uniformità con quanto già disposto su questione analoga posta in altro ricorso, occorreva verificare compiutamente gli esiti della questione di legittimità costituzionale pendente, insistendo per la trattazione in udienza pubblica data la rilevanza delle questioni giuridiche da trattare.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 9889/2025, la causa è stata rinviata a Nuovo Ruolo in pubblica udienza, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Costituzionale (discussa in detta Corte all’udienza pubblica del 25 febbraio 2025), nel procedimento n. 148/2024, investita con ordinanza del 26 giugno 2024 del Tribunale di Lucca della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 legge 19/02/2004, n. 40 e dell’art. 250 c.c.

La causa rimessa sul ruolo, a seguito del deposito della sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, è stata discussa all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.

Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso, alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.

Le ricorrenti, che avevano depositato ulteriore memoria, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il controricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Le ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 D.P.R. 396/2000 e 263 c.c., censurando la decisione impugnata laddove si è affermato che, tramite il procedimento di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, è possibile ottenere una sentenza che ordini l’annullamento dell’atto di riconoscimento da parte di una seconda madre e la cancellazione dell’annotazione del medesimo dall’atto di nascita del minore; b) con il secondo motivo, ex art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 L. 40/2004, 8 e 14 CEDU, per avere il provvedimento impugnato affermato che la formazione in Italia dell’atto di nascita (di un figlio, pur concepito all’estero, nato in Italia da madre italiana e in possesso della cittadinanza italiana, fattispecie interamente regolata dalla legge italiana ai sensi dell’art. 33 della L. 218/1995), con riconoscimento e attribuzione del rapporto di filiazione (a differenza dell’ipotesi in cui si discuta del riconoscimento in Italia di un atto formato all’estero), deve avvenire tenendo conto delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, che pongono limiti e preclusioni all’agire dell’ufficiale dello Stato Civile, non consentendo la formazione di atti difformi dal modello previsto, atti questi che restano privi di efficacia giuridica, in ogni tempo rettificabili, e per avere la Corte territoriale negato l’esistenza di un pregiudizio per il minore e per il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 L. 40/2004, norme applicabili anche al caso di una coppia di donne che facciano ricorso alla tecnica di PMA eterologa all’estero, con particolare riguardo alla tecnica “ROPA” tramite la quale l’ovocita appartenente ad una delle due viene impiantato nel ventre dell’altra; c) con il terzo motivo, ex art. 360 co. 1 nn. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 12, 29, 30, 42, 45 D.P.R. 396/2000 e 250, 269 c.c., per essere il decreto impugnato illegittimo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 11, 12, 29, 30, 42, 45 D.P.R. 396/2000 e 250, 269 c.c., le norme in materia di riconoscimento di figlio e di stato civile che non pongono alcun ostacolo al riconoscimento di figlio da parte da parte di una seconda madre, come pure non è ostativa la previsione dell’adozione ex art. 44 L. 183/84, in quanto l’adozione, cui l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato, non appare poi corrispondere, nel caso concreto, all’esigenza di tutela della identità personale del minore.

Nel ricorso, tra i motivi di illegittimità del decreto impugnato, si invocano, oltre l’operatività degli artt.8 e 9 L. 40/2004anche per le coppie formate da persone dello stesso sesso, la violazione, derivante dall’annullamento del secondo riconoscimento, effettuato dalla madre genetica, del diritto all’identità personale della figlia e della madre, non trattandosi nel presente caso di attribuire uno status di figlio fondandolo esclusivamente sulla base della volontà della genitrice c.d. intenzionale (espressa tramite consenso informato), ma di attribuirlo anche sulla base di un rapporto genetico che, in questo caso, non può essere omesso e che definisce già oggi costitutivamente, e per sempre, il rapporto madre-figlia.

Nella prima memoria, le ricorrenti hanno condiviso pienamente le ragioni esposte dal Tribunale Lucca nell’ordinanza del 26/6/2024 di rinvio alla Corte Costituzionale, secondo cui gli art. 8 e 9 L. 40/2004, laddove interpretati in senso ostativo al riconoscimento di figlio da parte di una seconda madre, sarebbero contrari agli art. 2, 3, 30, 31, 117 primo comma Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, 24 Carta di Nizza, e 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 18 Convenzioni sui diritti del fanciullo di New York, 1 e 6 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. L’adozione ex art. 44 L. d) L. 183/1984, infatti, presuppone che la genitrice sociale avanzi spontaneamente una domanda di adozione del nato, sicché quest’ultimo rimane sprovvisto di tutela nell’ipotesi in cui questa non possa (magari perché deceduta o divenuta incapace) o semplicemente non voglia o tardi a farlo, dato che non le si può imporre di intraprendere il percorso di adozione. A questo si aggiunge il già esposto problema dei casi di assenza del consenso all’adozione della genitrice partoriente. L’adozione in casi particolari sarebbe inadatta, inoltre, anche per tutti i casi in cui la vita della famiglia si svolga al di fuori dell’Italia per cui si riscontra una grave difficoltà – in concreto – di rivolgersi al Tribunale per i minorenni e portare avanti dall’estero l’indagine sociale, soprattutto nei casi in cui il figlio non acquisisce la cittadinanza italiana per nascita (quando, ad esempio, la madre partoriente è straniera mentre la genitrice sociale è italiana). Inoltre, vi sono difficoltà nella trasmissione al nato della cittadinanza straniera della genitrice intenzionale non riconosciuta straniera o con doppia cittadinanza.

In conclusione, le ricorrenti ritengono che l’interpretazione ostativa al riconoscimento di cui al provvedimento impugnato sia ingiusta, considerato che occorre dare agli art. 8 e 9 L. 40/2004 una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

Le ricorrenti hanno evidenziato come questa Suprema Corte abbia già statuito (Cass. nn. 19599/2016, 14878/2017; SS.UU. n. 12193/2019) la possibilità di trascrivere in Italia l’atto di nascita del bambino nato all’estero da due madri a seguito di un percorso di PMA, data la sua non contrarietà all’ordine pubblico ex art. 18 D.P.R. 396/2000 e ritengono “incoerente e fonte di disparità di trattamento (in violazione, peraltro, del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) un’interpretazione degli art. 8 e 9 L. 40/2004 atta ad impedire il riconoscimento dei bambini nati in Italia da due madri a seguito di un percorso di PMA intrapreso all’estero”, in quanto tale discriminazione svantaggia per lo più chi non può, vuoi per ragioni economiche o di altra specie, permettersi di condurre l’ultima parte della gravidanza all’estero.

Nella successiva memoria del febbraio 2026, esse si sono richiamate alla recente pronuncia della Consulta.

Le ricorrenti chiedono la cassazione “senza rinvio” del decreto impugnato (si deve ritenere in relazione al primo motivo di ricorso con il quale esse reiterano l’eccezione di inammissibilità-improponibilità della domanda del PM ex art. 95D.P.R. 396/2000), in ogni caso con compensazione delle spese di lite.

2. Nel presente giudizio, si discute dell’annullamento, in sede di procedura di rettificazione degli atti dello stato civile, attivata dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, del riconoscimento ex art.250 c.c. effettuato dalla madre genetica di una bambina, nata in Italia, partorita dalla propria partner, a seguito di fecondazione eterologa praticata all’estero (secondo la tecnica “ROPA”, consistita nella fecondazione in vitro dell’ovocita della prima donna con i gameti di ricorso un donatore anonimo e nel successivo impianto nel ventre dell’altra donna, partner della prima), con sottoscrizione del relativo consenso informato. Essendo stato, nel gennaio 2023, l’atto di nascita della bambina formato con la sola indicazione quale unica genitrice della madre partoriente, la madre genetica ha subito dopo effettuato il riconoscimento, che è stato annotato dall’Ufficiale Giudiziario, verificato l’assenso della madre partoriente, il 18.1.2023.

La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo della Procura della Repubblica avverso la decisione del Tribunale (di rigetto della richiesta del PM di annullamento del riconoscimento annotato), ha invece ordinato, ai sensi dell’art. 95D.P.R. 396/2000, all’Ufficiale di Stato Civile la rettifica dell’atto di nascita della bambina, mediante privazione di efficacia giuridica, cancellazione e/o rimozione del riconoscimento di maternità da parte della sig.ra C.C. quale seconda madre.

Ricorrono per cassazione le due originarie resistenti, personalmente e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.

2.1. Va ricordato, al fine di inquadrare il provvedimento della Corte d’Appello di Milano nel quadro della giurisprudenza di legittimità costituente, all’epoca della decisione qui impugnata, il diritto vivente, che questa Corte ha ammesso la trascrizione in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all’estero e ivi registrati con due madri sia nel caso di feto legato biologicamente ad entrambe le madri, una delle quali aveva fornito l’ovulo e l’altra aveva condotto la gestazione (Cass., sent. 30 settembre 2016, n. 19599), sia nel caso in cui una delle madri aveva praticato la fecondazione eterologa mentre l’altra non aveva alcun legame biologico col bambino (Cass, sent. 15 giugno 2017, n. 14878); vedasi tra le varie anche Cass, n. 23319/2021.

Invece, per i figli con due madri, nati in Italia, anche se sulla base di PMA avvenuta all’estero, occorrendo valutare la legittimità o meno del ricorso alla fecondazione assistita in base alla legge italiana, e quindi con i limiti stabiliti dalla L. n. 40 del 2004, cui implicitamente veniva riconosciuta una valenza pubblicistica e quindi territoriale, Cass. n. 7668/2020 ha considerato legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di correggere l’atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a seguito di pratiche di PMA effettuate all’estero, inserendovi il riconoscimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, in quanto la L. n. 40 del 2004 ha inteso limitare l’accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere, e quindi consente di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie di sesso diverso, sicché “una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita” (e si tratta di un orientamento consolidato prima dell’intervento della Corte Costituzionale del luglio 2025: conf. Cass. 8029/2020; Cass. nn. 23320 e 23321 del 2021, Cass, n. 6383/2022, Cass. 7413/2022, Cass. 23527/2023, Cass. 4484/2024 e n. 511/2024).

La giurisprudenza di legittimità aveva, inoltre, escluso che l’indicazione della doppia genitorialità fosse necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, giacché, in tali casi, l’adozione in casi particolari di cui all’art.44 L. 184/1983 si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79/2022.

L’orientamento restrittivo del giudice di legittimità aveva trovato conferma nella Corte Costituzionale (n. 230/2020 e n. 32/2021).

E si è escluso il ricorso ad una interpretazione evolutiva degli artt.8 e 9 L. 40/2004.

Anche perché, con la sentenza n. 32 del 2021, la Corte costituzionale aveva sollecitato, su questa materia eticamente sensibile, l’intervento del legislatore, perché esso individuasse un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. Si è ritenuto quindi che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovesse colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori, attraverso una disciplina della materia che, in maniera organica, individuasse le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre non biologica ma intenzionale.

3. Il Ministero controricorrente chiede il rigetto del ricorso.

Il primo motivo è ritenuto dall’amministrazione infondato in quanto l’azione di rettificazione ex art.95 D.P.R. 396/2000è uno strumento utilizzabile in presenza di discrasia evidente tra fatto – ossia che la Sig.ra C.C. non è genitrice – e il contenuto degli atti dello stato civile (non aventi valore costitutivo di status) che invece la qualificano come tale. Né esisteva un’azione di stato esperibile dal Pubblico Ministero (e si richiamano, in particolare, Cass. 7413/2022 e Cass. 7228/2024).

Anche le restanti censure sarebbero destituite di fondamento, essendo il provvedimento dell’Ufficiale dello stato civile, impugnato dal Pubblico Ministero, in evidente contrasto con le disposizioni normative che escludono la configurabilità di una “doppia maternità” risultante dagli atti dello stato civile nonché con recenti pronunce di Corte di Cassazione (per tutte, Cass., n. 6383/2022; n. 7413/2022, n. 8029/2020, n. 7668/2020) e della Corte Costituzionale (per tutte, Corte Cost., n. 230/2020, n. 32/2021 e 33/2021), che hanno chiaramente e ripetutamente affermato l’impossibilità di una risposta giurisprudenziale alla pretesa del c.d. genitore intenzionale di una coppia dello stesso sesso di riconoscere il figlio di cui il partner è genitore biologico, stante l’indispensabilità, a tal fine, di un intervento normativo. Si deduce che gli atti dello stato civile hanno contenuto vincolato e, dal combinato disposto dell’articolo 29 del D.P.R. n. 396/2000 e dell’articolo 250 del codice civile, si ricava che la “dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale” di cui all’articolo 29 D.P.R. n. 396/2000 può essere realizzata esclusivamente da una coppia eterosessuale costituita da un “padre” e da una “madre”. Nel caso di specie, relativo ad una nascita avvenuta fuori dal matrimonio, “non sussiste la condizione richiesta dall’articolo 250 c.c. affinché le due richiedenti possano assumere la responsabilità genitoriale, ossia la necessaria presenza all’interno della coppia di un “padre” e di una “madre””, da cui discende l’impossibilità per l’ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita quale quello oggetto del presente giudizio”.

4. Il. P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso, rilevando che “in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa – ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita da parte di due donne, di cui la donna non partoriente ha prestato consenso a tale pratica di fecondazione, nascita del bambino in Italia, formazione ed iscrizione del suo atto di nascita da parte dell’Ufficiale di Stato Civile con la dichiarazione di riconoscimento della due madri, impugnato dalla Procura della Repubblica – la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, all’esito del giudizio richiamato in narrativa, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 della L. 40/2004, ” nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale””.

Ne deriva, ad avviso della Procura Generale, che il nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), come è avvenuto nel caso di specie, ha lo stato di figlio riconosciuto anche della madre intenzionale che abbia espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La sentenza del giudice delle leggi è stata già applicata dal giudice di legittimità in una affine controversia (Cass. del 2025 n. 15075), essendosi evidenziato che il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha, con orientamento consolidato, che il Collegio condivide, ribadito che “la funzione del procedimento di rettifica degli atti dello stato civile, ex art.95 D.P.R. n. 396/2000, è volta ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso” (da ultimo massimata Cass. n. 24369/2024).

Si è costantemente ritenuto fin dalle prime pronunce massimate (Cass. 1204 del 1984) che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all’emenda di errori materiali ma, proprio in correlazione alla legittimazione all’azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all’interesse pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile tanto da dover essere attivata anche quando la correzione fosse imposta da sentenza passata in giudicato.

Il principio, maturato in un quadro normativo non più vigente (art. 165 r.d. 1238 del 1939) ha trovato conferma e sviluppo nella giurisprudenza successiva, mediante l’elaborazione del principio che si riproduce, non più modificato fino ad oggi e rimasto cardine anche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardanti l’omogenitorialità: “In tema di rettificazione degli atti dello stato civile, il relativo procedimento, anche nella disciplina vigente, dettata dal D.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso” (Cass.21094 del 2009; Cass. 7413/2022; Cass. n. 4448/2024).

E tanto è stato affermato proprio nell’ambito di un giudizio che, come il presente, non traeva origine dall’impugnazione da parte di un interessato del rifiuto opposto dall’Ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, ma dalla domanda, proposta dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, di “cancellazione” della iscrizione già effettuata, in quanto fondata sull’allegazione della contrarietà della iscrizione alla disciplina dettata da disposizioni nazionali, che tale domanda trae origine da una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disciplina, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di iscrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato, ma proprio ad una delle controversie previste dal D.P.R. n. 396, art. 95 .

La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalità nella tenuta degli atti dello stato civile, così da evitare che vi siano iscrizioni o trascrizioni (di atti esteri, anche di natura giurisdizionale) che riproducano situazioni di fatto contrastanti con il canone predetto, ferma.

Però, si è evidenziata la natura esclusivamente dichiarativa delle attestazioni degli atti dello stato civile che si riflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azioni previste dall’art. 95 D.P.R. 396 del 2000 (Cass. 4448 del 2024, corredati dei molteplici precedenti conformi), volti a modificare le dichiarazioni contenuti negli atti, non a costituire status. La funzione dell’azione disciplinata dall’art. 95 D.P.R. n. 396 del 2000 è di adeguamento del contenuto degli atti dello stato civile al parametro della legalità interna, sostanzialmente ancorata al diritto positivo.

Applicando tali principi alla presente fattispecie, pertanto, deve ritenersi che l’unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull’atto di nascita operata dall’Ufficiale di stato civile, dev’essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l’idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione (Cass. n. 7413/2022; Cass. n. 4448/2024).

Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, la domanda del PM di cancellazione della annotazione sull’atto di nascita operata dall’Ufficiale di stato civile era proponibile.

6. Ritiene il Collegio che la seconda e la terza censura siano, invece, fondate, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 L. 40/2004, con Corte Costituzionale n. 68/2025.

6.1. Invero, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, constatata la persistenza dell’esigenza di assicurare tutela effettiva di diritti fondamentali del minore e la non giustificata inerzia “protrattasi per anni” del legislatore, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, “nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall’ordinamento (artt. 250 e 254 c.c. e D.P.R. 396/2000) – al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all’estero, costituisce violazione dell’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile, dell’art.3 Cost., per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse, dell’art.30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. E la lesione va ascritta in particolare all’art.8della L.40/2004.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere una compiuta disamina generale della relazione tra genitore e figlio, rimarcando alcuni punti fermi da ritenersi essenziali:

-il vincolo genitoriale, sia quando sorga dal fatto naturale della procreazione sia quando derivi dall’accesso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, comporta una assunzione di responsabilità, “come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.)”;

– invero, la nuova vita va ricondotta comunque a un atto di volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale;

– la responsabilità genitoriale costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all’art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte già individuava “gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore”;

– la legge non dà una definizione della “responsabilità genitoriale”, ma l’art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli “obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, secondo la formula dell’art. 30, primo comma, Cost., e “dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2012);

– a tali doveri dei genitori corrisponde “un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l’appunto, nel “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; nel “diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315-bis cod. civ.) e nel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter cod. civ.)”;

– lo stesso riconoscimento formale dello status filiationis (lo status di figlio delle due persone che si sono assunte l’impegno di farlo venire al mondo) costituisce un diritto, in quanto è “elemento costitutivo dell’identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall’art. 2 della Costituzione” (sentenza n. 32 del 2021);

– il concetto-guida rilevante e centrale nella relazione genitore-figlio è costituito dal “miglior interesse del minore”, (il best interest of child o, nella versione francese, intérêt supérieur de l’enfant), riconosciuto da numerose fonti internazionali e dell’Unione Europea (quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, gli artt.3, 8 e 12, la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuata in Italia con legge n. 77/2003, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art.8, e la Carta Europea dei Diritti, fondamentali, art.24);

– i doveri dei genitori sono strettamente funzionali all’interesse, morale e materiale, del minore, che ha assunto “carattere “di piena centralità”, specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31 del 2012)”;

– tale interesse (del minore), per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, che debba sempre e comunque prevalere, in quanto, al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento ma solo “in presenza di un interesse di pari rango”;

– lo stato di figlio ha carattere di “unicità” e questo è il principio ispiratore della Riforma della Filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, e lo si ritrova nel nuovo art. 315 cod. civ. per cui “(t)utti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e quindi “tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.)”;

– già tale principio, peraltro, lo si ritrovava nella declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (con la sentenza Corte Cost. n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva “loro l’acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori” (sentenza n. 33 del 2021), preclusione al riconoscimento che non poteva legittimamente fondarsi sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, “la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare” (così, sentenza n. 494 del 2002);

– l’orientamento sessuale dei genitori “non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali” (sentenza n. 32 del 2021), né “incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale” (sentenza n. 33 del 2021) e ciò ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 e sentenze n. 221 del 2019, n. 230 del 2020, n. 32 del 2021 e n. 79 del 2022;

– la situazione del ricorso da parte di due donne a tecnica di PMA si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna (Cass., n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).

La Corte Costituzionale ha ricordato che, proprio al fine di assicurare tutela e protezione all’interesse del minore, di rilievo centrale, e tenuto conto della responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, essa Corte Costituzionale è intervenuta sull’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983 L. 04/05/1983, n. 184, attenuandone alcuni profili di criticità, quale, con la sentenza n. 79 del 2022, la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, e la Corte di Cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza 29 agosto 2023, n. 2543, ha precisato che il rifiuto dell’assenso all’adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell’interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest’ultimo ed il genitore d’intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell’adozione.

Tuttavia, tale strumento (l’adozione in casi particolari) si rivela inidoneo, proprio sotto il profilo strutturale, “ad assicurare piena tutela all’interesse del minore al riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita”, considerato che l’avvio del procedimento è rimesso all’esclusiva iniziativa dell’adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore e l’iter dell’adozione comporta costi e tempi non brevi.

Non si è poi sottaciuta l’assoluta incertezza e imprevedibilità che caratterizza l’acquisizione dello stato giuridico del nato, stante, nel territorio nazionale, la “significativa eterogeneità di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la rettificazione dell’atto”; inoltre, qualora l’ufficiale di stato civile iscriva l’atto di nascita con l’indicazione anche della madre intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua precarietà, in quanto l’istanza di rettificazione da parte del pubblico ministero non è soggetta a limiti temporali ex art.95 D.P.R. 396/2000.

6.2. Questa Corte, con la sentenza n. 15075/2025, ha già dato attuazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 in una controversia concernente il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere la dichiarazione della madre intenzionale di riconoscimento di due minori nati in Italia da una coppia omoaffettiva femminile, che avevano condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero dalla madre biologica dei minori.

6.3. Nel caso in esame nel presente giudizio si può ritenere quindi senz’altro realizzato un contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità da parte delle due madri, cui ha fatto chiaro riferimento soprattutto la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

Le ricorrenti hanno dal 2016 una stabile relazione sentimentale, convivono dal 2017 presso la loro abitazione in Milano e si sono unite civilmente il 25 settembre 2020. Hanno poi condiviso il progetto genitoriale e hanno sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica spagnola di PMA, esplicitando altresì formalmente la volontà genitoriale.

Ne deriva la piena legittimità del riconoscimento della genitorialità in capo alla ricorrente C.C., che è, oltretutto, madre non solo “intenzionale” ma “genetica”, avendo fornito l’ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner A.A. (tecnica PMA ROPA).

Peraltro, la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 68/2025 si è pronunciata con riferimento a una madre non gestante che non era madre genetica, dando rilievo al tema dell’identità personale del nato e della relazione genitore-figlio.

7.Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato, con rinvio della causa al Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

CONCLUSIONE

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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