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Contratti Giurisprudenza Patavina-Tribunale Immobili, Condominio e Locazioni

Opposizione a decreto ingiuntivo e caparra confirmatoria: recesso implicito e risoluzione ex lege del preliminare (Trib. di Padova, Dr.ssa Cecchetto, sent. 28.02.26)

Il Tribunale di Padova conferma che la richiesta del doppio della caparra integra esercizio implicito del recesso ex art. 1385 c.c., pur revocando il decreto per difetto dei presupposti monitori

Con la sentenza del 28 febbraio 2026, che si segnala per il taglio pratico e per l’utilità operativa nei contenziosi relativi ai preliminari di compravendita immobiliare, il Tribunale di Padova affronta un caso di mancata stipula del definitivo da parte dei promittenti venditori, ribadendo principi di particolare interesse operativo.

Il Giudice (Dr.ssa Cecchetto) chiarisce che, anche in assenza di una formale dichiarazione, la richiesta del pagamento del doppio della caparra confirmatoria integra esercizio implicito del recesso ex art. 1385 c.c., ove sia dedotto l’inadempimento della controparte quale causa di scioglimento del preliminare.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha inoltre precisato che il giudice deve accertare il fondamento della pretesa nel merito: nel caso concreto, pur revocando il decreto per difetto dei presupposti monitori (essendo stato azionato anche un credito illiquido), ha comunque condannato gli opponenti al pagamento del doppio della caparra e delle spese stragiudiziali.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL TRIBUNALE DI PADOVA

Caparra confirmatoria — Preliminare di compravendita — Inadempimento del promittente venditore — Domanda di pagamento del doppio della caparra — Recesso implicito — Opposizione a decreto ingiuntivo — Revoca del decreto — Accoglimento nel merito

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la domanda proposta in via monitoria per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c., integra esercizio implicito del recesso da parte del contraente adempiente, anche in difetto di espressa formulazione della relativa domanda, ove risulti dedotto l’inadempimento della controparte quale causa di scioglimento del rapporto. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa nel merito, potendo revocare il decreto per difetto dei presupposti monitori (nella specie per parziale illiquidità del credito azionato) e nondimeno accogliere la domanda sostanziale. (Trib. Padova, sez. II civ., 28 febbraio 2026).

Tribunale di Padova, Giudice Dr.ssa Irene Cecchetto, sentenza del 28 febbraio 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente

LA SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4961/2024

TRA

(omissis)

rappresentati e difesi dall’avv. […]

ATTORI-OPPONENTI

CONTRO

(omissis)

rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Calvello con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Abano Terme (PD), via Previtali n. 30

CONVENUTO-OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE: come da nota conclusionale.

PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA: come da comparsa di risposta e memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 25 luglio 2024, […] chiedeva che fosse ingiunto […] di pagare l’importo di euro 24.672,65, di cui euro 20.000,00 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385, secondo comma, c.c. (detratto il pari importo già versato dai resistenti); euro 48,80 quale costo per l’adesione alla procedura di mediazione instaurata dagli intimati; euro 292,80 quali spese per la procedura di mediazione; euro 4.331,05, inclusi IVA, CPA e rimborso forfetario, per spese legali stragiudiziali (diffida ad adempiere, interlocuzione con la controparte, incontri di mediazione, incontri di negoziazione assistita).

Il convenuto allegava nel ricorso che, in data 30.11.2022, aveva concluso, quale promissario acquirente, con gli ingiunti, quali promittenti venditori, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’appartamento sito in […], e di aver consegnato ai promittenti venditori la somma di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

All’art. 5 del preliminare era stato pattuito che il definitivo dovesse essere stipulato entro e non oltre il 30.09.2023; che, con mail del 01.09.2023, il notaio dott. […] aveva convocato le parti per la stipula per il giorno 27.09.2023 ore 12.00; che gli intimati avevano comunicato di non poter procedere con il rogito; che il ricorrente aveva diffidato gli ingiunti a comparire avanti al notaio, con riserva di agire per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria nel caso in cui non fossero comparsi; che i promissari venditori non si presentavano il giorno fissato per il rogito ed il notaio attestava che il ricorrente si era presentato munito di assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 153.000,00 e che non si era potuto procedere alla stipula per l’assenza dei venditori.

Allegava, altresì, di aver ricevuto dagli attori, in data 14.09.2023, l’invito a partecipare alla procedura di mediazione, e di avervi aderito; ma che la procedura si era chiusa al secondo incontro per l’assenza dei promittenti venditori; nonché che questi ultimi gli avevano restituito la somma di euro 20.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.

Con raccomandata A/R datata 04.04.2024, l’avv. Calvello, per conto del convenuto, aveva invitato gli attori a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con oggetto il versamento del doppio della caparra ex art. 1385, comma 2, c.c., oltre alle spese legali per la partecipazione alla mediazione nonché per la negoziazione; gli intimati avevano aderito ma poi avevano ritenuto di non proseguire.

Il Tribunale di Padova, in data 29.07.2024, emetteva quindi il decreto con cui ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro 24.672,65, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto il credito non era né certo né liquido né esigibile e, inoltre, che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo in quanto il credito azionato in via monitoria dipendeva dalla pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, che richiedeva l’instaurazione di una causa ordinaria.

Nel merito contestavano il proprio inadempimento e sostenevano di non aver stipulato il definitivo per causa a loro non imputabile, consistente nell’impossibilità di reperire un immobile da acquistare ove trasferirsi e nella perdita del lavoro con impossibilità di accedere al credito necessario per l’acquisto di una nuova abitazione.

Contestavano, inoltre, il credito di euro 4.672,65 sia nell’an sia nel quantum.

Chiedevano la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca del medesimo.

Si costituiva il convenuto, il quale contestava l’assunto attoreo e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.

*****

1.

È noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell’opponente), ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi a stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa.

L’eventuale carenza dei presupposti processuali previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo inciderà solo sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 3649 del 08.03.2012; Cass., sez. 3, sentenza n. 16767 del 23.07.2014; Cass., sez. 3, sentenza n. 419 del 12.01.2006 che ha stabilito che: “L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l’insussistenza delle condizioni che legittimano l’emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).

2.

Ciò detto, si rileva che nel caso concreto, […] ha agito in via monitoria anche per ottenere il pagamento di un credito risarcitorio di euro 4.672,65 e, quindi, per un credito illiquido.
Pertanto difettavano i presupposti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo dell’importo di euro 24.672,65.
Conseguentemente si stabilisce sin d’ora che il convenuto non ha diritto alla rifusione delle spese del monitorio, le quali rimarranno a suo totale carico, e il decreto ingiuntivo va quindi revocato.

3.

Solo per scrupolo motivazionale si rileva che il richiamo degli attori alla pronuncia della S.C. n. 35068/2022 non è pertinente al caso in esame, in cui la parte ricorrente ha agito in via monitoria ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, c.c., assumendo che il contratto preliminare di vendita si era risolto di diritto.
In tal caso, infatti, la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa dello scioglimento del rapporto contrattuale e, quindi, la pretesa creditoria del convenuto poteva essere azionata in via monitoria.

4.

Ciò premesso, si rileva che costituiscono circostanze incontroverse o documentali:

  • la conclusione in data 30.11.2022 del contratto preliminare di compravendita a rogito del notaio dott. […] avente ad oggetto l’immobile sito in […], per il prezzo di euro 173.000,00 tra gli attori (promittenti venditori) e il convenuto (promissario acquirente) (contratto preliminare – doc. 1 monit.);
  • la consegna ai promittenti venditori da parte del promissario acquirente della somma di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (art. 1.2 del preliminare);
  • la pattuizione che il contratto definitivo doveva essere concluso entro il 30.09.2023 (art. 8 del preliminare);
  • la comunicazione del notaio dott. […] della fissazione del rogito del contratto definitivo di compravendita per il giorno 27.09.2023 ore 12,00 (doc. 3 monit.);
  • la presenza, il giorno del rogito, del solo promissario acquirente, munito di un assegno circolare di euro 153.000,00 (doc. 6 monit.);
  • la comunicazione dei promittenti venditori che non avrebbero stipulato il definitivo (doc. 4 monit.);
  • la restituzione al promissario acquirente della caparra ricevuta di euro 20.000,00 (doc. 10 monit.).

5.

È, pertanto, incontestabile l’inadempimento, da parte dei promittenti venditori, dell’obbligazione di concludere il contratto definitivo di compravendita.

6.

Non risulta, invece, dimostrato che l’inadempimento è stato determinato da causa a loro non imputabile ex art. 1218, primo comma, c.c..
Inconferenti, infatti, risultano i fatti dedotti dagli attori, quale il mancato reperimento di un immobile ove trasferirsi oppure la perdita del lavoro da parte di […], atteso che tali circostanze non hanno reso impossibile la prestazione a loro carico, che consisteva nella stipula del definitivo.

7. 

Va, inoltre, precisato che l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo è senza dubbio di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in quanto ha impedito al promissario acquirente di conseguire l’utilità che si attendeva dal contratto preliminare di cui è causa.

8.

Ciò stabilito, si rileva che il convenuto ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385, secondo comma, c.c., assumendo che il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto (così a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta) in virtù della diffida ex art. 1454 c.c. del 21.09.2023 inviata agli attori (doc. 5 monitorio).

9.

La missiva inviata dall’avv. Calvello per conto del convenuto agli attori (doc. 5 monit.) non ha il contenuto previsto dall’art. 1454 c.c., in quanto il termine assegnato agli attori è inferiore ai quindici giorni e, comunque, non contiene l’avvertimento che, in mancanza di adempimento nel termine assegnato, il contratto si intenderà risolto di diritto. Anzi, nella missiva risulta prospettata anche l’azione ex art. 2932 c.c., il cui presupposto è, ovviamente, che il contratto non si sia risolto (v. doc. 5 monit., in cui risulta testualmente scritto: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, Vi invito – e, per quanto occorra, Vi diffido –, ex art. 1454 c.c., a stipulare il contratto di compravendita relativo all’immobile suindicato, comparendo il giorno 27.09.2023 dinnanzi al Notaio […], con Studio Professionale sito in […], come comunicatoVi dallo stesso Notaio […] e a consegnare l’immobile libero da cose e persone. Vi preavviso sin d’ora che, con la mancata comparizione alla data del rogito sopra indicata, sarà facoltà del Sig. […] esigere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata per inadempimento contrattuale a Voi imputabile quali promittenti venditori, ovvero ad agire, nelle sedi competenti, ai sensi dell’art. 2932 c.c. Riservato, in ogni caso, il risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi, con aggravio di oneri e spese a Vostro carico. Valga la presente a tutti gli effetti di legge.”).

Si ritiene, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita non si sia risolto di diritto ex art. 1454 c.c., come sostenuto dal […].

10.

Va anche escluso che si sia verificata la risoluzione consensuale del contratto preliminare, in quanto il contratto di risoluzione di un contratto che richiede la forma scritta a pena di nullità, come nel caso in esame, deve avere anch’esso forma scritta (cfr. Cass., 19323/2025, che ha statuito che il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere).

11.

Ciò stabilito, il Tribunale, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda, ritiene che il […], chiedendo in via monitoria il pagamento del doppio della caparra ex art. 1385, secondo comma, c.c., abbia implicitamente proposto domanda di recesso (cfr. Cass., sez. 2, 01.03.1994 n. 2032 che, in un caso non dissimile di mancata proposizione di una formale domanda di recesso, ha precisato che: “Tenuto conto, da un lato, che il cosiddetto ‘recesso’ dal contraente non inadempiente è pur sempre basato su di un inadempimento della controparte legittimante la risoluzione del contratto e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del medesimo, e, dall’altro, che l’elemento caratterizzante l’esercizio della facoltà di recesso è dato dalla volontà, inequivocamente manifestata dall’adempiente, di contenere l’obbligazione risarcitoria dell’inadempiente nei limiti (della perdita della caparra data o) della restituzione, nel doppio, della caparra da lui ricevuta, la mancata proposizione di una formale domanda di recesso non esclude che la stessa possa ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza, del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta”). v. anche Cass. n. 29482/2025 che ha statuito: “Al riguardo, come sancito già da Cass. Sez. U, sentenza n. 553 del 14.01.2009, la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria (o di condanna al pagamento del suo doppio) è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione ‘caducatoria’ degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita ‘di risoluzione contrattuale’ in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso (nello stesso senso Cass. Sez. 2, ord. n. 91 del 03.01.2024; Cass. Sez. 2, ord. n. 32727 del 24.11.2023). Conclusione, quest’ultima, alla quale si coniuga l’orientamento di questa Corte a mente del quale la domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria (o condanna al pagamento del suo doppio), essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione ex lege (Cass. Sez. 2, ord. n. 21317 del 30.07.2024). Il diritto di recesso è, infatti, una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze – la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass. Sez. 2, sent. n. 2969 del 31.01.2019). Sicché assume rilievo dirimente, come nella fattispecie, la circostanza processuale che sia stata espressamente richiesta, a supporto della domanda risolutoria comunque formalmente qualificata, la ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta ovvero l’esazione del doppio di quella data. Per converso, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento presuppone l’esercizio dell’opzione contemplata dall’art. 1385, terzo comma, c.c., ossia la volontà di ottenere la pronuncia costitutiva della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con il conseguente risarcimento del danno regolato dalle norme generali, come tale rimesso alla determinazione dell’autorità giudiziaria e subordinato alla dimostrazione dell’an e del quantum debeatur. E tanto perché l’esercizio del potere di recesso conferito ex lege è indifferibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà di avvalersi della (sola) caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente (Cass. Sez. 2, ord. n. 5854 del 05.03.2024; Cass. Sez. 2, ord. n. 20532 del 29.09.2020; Cass. Sez. 2, sent. n. 8417 del 27.04.2016; Cass. Sez. 2, sent. n. 17923 del 23.08.2007). Cosicché una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta (ovvero l’accertamento del diritto a trattenere quella ricevuta), quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, ord. n. 8773 del 03.04.2024; Cass. Sez. 2, ord. n. 5854 del 05.03.2024; Cass. Sez. 2, sent. n. 23209 del 31.07.2023; Cass. Sez. 2, ord. n. 26856 del 13.09.2022; Cass. Sez. 2, ord. n. 21504 del 07.07.2022; Cass. Sez. 2, sent. n. 19801 del 12.07.2021; Cass. Sez. 6-2, ord. n. 27262 del 24.10.2019; Cass. Sez. 2, ord. n. 25146 del 08.10.2019; Cass. Sez. 2, ord. n. 22657 del 27.09.2017; Cass. Sez. 2, sent. n. 21854 del 15.10.2014; Cass. Sez. 2, sent. n. 28204 del 17.12.2013; Cass. Sez. 2, sent. n. 2032 del 01.03.1994; Cass. Sez. 2, sent. n. 2596 del 24.05.1978)”. Nello stesso senso anche Cass. n. 32727/2023, richiamata peraltro nella sentenza n. 113/2025 della Corte di Appello di Venezia che si è pronunciata in un caso analogo (v. punto 13 di pag. 9 della sentenza).

10.5.

Ciò stabilito, si ritiene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che il […] abbia legittimamente risolto ex lege il contratto preliminare per cui è causa e che vada accolta la domanda di condanna degli attori al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385, secondo comma, c.c., limitatamente alla somma di euro 20.000,00, essendo già stato restituito al convenuto il pari importo, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda (25.07.2024) al saldo.

11.

In merito all’ulteriore domanda svolta dal convenuto si rileva che quest’ultimo ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale patito non a causa dell’inadempimento dell’obbligazione assunta dagli attori nel contratto preliminare di concludere il contratto definitivo, bensì a causa della mancata corresponsione del doppio della caparra, obbligazione a carico della parte inadempiente ex art. 1385, secondo comma, c.c..

12.

Ciò posto, si ritiene che spetti al convenuto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale consistita nella redazione dell’intimazione del 21.09.2023 (doc. 5 monit.), nella partecipazione alla procedura di mediazione promossa dagli attori (due incontri in data 27.10.2023 e 31.01.2024 – docc. 8 e 9 monit.), nella redazione ed invio dell’invito alla procedura di negoziazione assistita (doc. 11 monit.), a cui è seguita l’adesione degli attori e un primo e unico incontro in data 22.05.2024.

Tenuto conto dell’attività svolta, si ritiene congruo l’importo di euro 2.933,15 inclusi accessori (fattura – doc. 15 monit.).

A tale somma vanno aggiunte le spese di euro 48,80 (doc. 13 monit.) ed euro 292,80 (doc. 14 monit.).

Gli attori vanno, quindi, condannati a pagare convenuto a titolo di risarcimento danni l’importo di euro 3.274,75, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.

13.

La domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. formulata dal convenuto va rigettata in quanto difetta il requisito della totale soccombenza.

14.

Le spese di lite, liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa (919 + 777 + 840 + 850,50 = 3.386,50), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4961/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1595/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 29.07.2024;

2) Condanna gli attori-opponenti a pagare al convenuto-opposto la somma di euro 23.274,75, oltre agli interessi legali al tasso di cui all’art. 1284 quarto co. c.c. dal 25.07.2024 al saldo.

3) Condanna gli attori-opponenti a rifondere al convenuto-opposto le spese di lite che liquida nell’importo di euro 3.386,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).

Padova, lì 28 febbraio 2026

Il Giudice

dott.ssa Irene Cecchetto

 

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