Whistleblowing nelle PMI: perché oggi è un obbligo organizzativo e non solo normativo
Negli ultimi anni il whistleblowing è passato dall’essere percepito come un adempimento formale, spesso rimandato o sottovalutato, a rappresentare un vero e proprio presidio organizzativo e di governance anche per le piccole e medie imprese. Sempre più imprenditori si stanno rendendo conto che il tema non riguarda soltanto le grandi aziende o la pubblica amministrazione, ma coinvolge direttamente anche le PMI che superano determinate soglie dimensionali o che operano in settori regolamentati.
Quando parliamo di whistleblowing in ambito aziendale, ci riferiamo all’insieme di procedure, canali e misure organizzative che consentono a lavoratori, collaboratori e soggetti terzi di segnalare violazioni, irregolarità o comportamenti illeciti in modo riservato, protetto e conforme alla normativa. Non si tratta quindi di “denunce interne” improvvisate, ma di un sistema strutturato che deve funzionare correttamente sul piano giuridico, operativo e organizzativo.
Per le PMI, il nodo centrale è quasi sempre lo stesso: come implementare il whistleblowing senza sostenere costi eccessivi, evitando soluzioni sovradimensionate o piattaforme standardizzate pensate per realtà molto più grandi. È proprio su questo punto che vediamo nascere gli errori più frequenti: aziende che attivano canali non conformi, procedure incomplete, oppure affidano la gestione delle segnalazioni a soggetti non competenti, esponendosi a rischi rilevanti.
Abbiamo approfondito questi aspetti, ad esempio, nel nostro articolo dedicato al tema del whistleblowing interno o esterno all’azienda, spiegando quando è possibile optare per una gestione interna e quando invece è opportuno esternalizzare il canale di segnalazione per garantire imparzialità e riservatezza. Questo passaggio è cruciale anche per contenere i costi, perché una scelta sbagliata all’inizio comporta spesso interventi correttivi successivi molto più onerosi.
Un altro elemento che le PMI tendono a sottovalutare è che il whistleblowing non si esaurisce nell’attivazione di un canale di segnalazione. Il canale è solo uno degli elementi del sistema. Occorre infatti disciplinare correttamente:
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le modalità di gestione delle segnalazioni,
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i tempi di risposta,
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le misure di tutela del segnalante,
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la protezione dell’identità del segnalato,
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il trattamento dei dati personali.
Su questo punto è utile richiamare anche il nostro approfondimento sul trattamento dei dati personali nel whistleblowing, perché una gestione non conforme sotto il profilo privacy può generare criticità ulteriori rispetto a quelle strettamente legate alla normativa whistleblowing.
Dal punto di vista imprenditoriale, implementare correttamente il whistleblowing significa anche ridurre il rischio di contenziosi, sanzioni e danni reputazionali, intercettando le criticità prima che emergano all’esterno dell’organizzazione. In questo senso, il whistleblowing non è un costo improduttivo, ma uno strumento di prevenzione che, se progettato correttamente, può essere sostenibile anche per realtà di dimensioni contenute.
È proprio partendo da queste considerazioni che, nel prosieguo dell’articolo, analizzeremo come una PMI può strutturare un sistema di whistleblowing efficace, conforme e proporzionato, evitando soluzioni inutilmente costose e concentrandosi su ciò che è davvero richiesto dalla normativa e dalle linee guida applicabili.
Whistleblowing per PMI: chi è obbligato ad attivarlo e quali aziende devono adeguarsi
Uno degli aspetti che genera maggiore confusione tra imprenditori e amministratori riguarda l’obbligatorietà del whistleblowing per le PMI. Molte aziende, soprattutto di dimensioni medio-piccole, tendono a ritenere che l’adempimento riguardi esclusivamente le grandi imprese o la pubblica amministrazione. In realtà, il quadro è più articolato e merita un’analisi attenta, perché una valutazione errata può esporre l’azienda a rischi sanzionatori significativi.
Il whistleblowing è oggi obbligatorio anche per le aziende private che superano determinate soglie dimensionali, così come per alcune realtà che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore, operano in settori specifici o adottano determinati modelli organizzativi. È quindi fondamentale comprendere se la propria impresa rientra o meno tra i soggetti obbligati e, soprattutto, da quando scatta l’obbligo.
Abbiamo affrontato questo tema in modo sistematico nel nostro approfondimento dedicato al whistleblowing obbligatorio per le aziende, con analisi di obblighi e sanzioni, dove viene chiarito come il mancato adeguamento non sia una semplice irregolarità formale, ma una violazione che può avere conseguenze concrete sotto il profilo economico e organizzativo.
Dal punto di vista pratico, molte PMI si trovano in una situazione “di confine”: aziende con un numero di dipendenti vicino alla soglia, imprese in crescita, società che operano con collaboratori esterni o gruppi societari con più entità collegate. In tutti questi casi, il whistleblowing non dovrebbe essere valutato solo in termini di obbligo immediato, ma anche come scelta strategica preventiva, capace di accompagnare lo sviluppo dell’organizzazione senza interventi emergenziali successivi.
Un errore frequente che riscontriamo è quello di attivare il whistleblowing in modo tardivo o incompleto, magari solo a seguito di un controllo o di una segnalazione esterna. Questo approccio espone l’impresa a contestazioni sulla mancata istituzione dei canali o sulla loro non conformità. Sul punto, è utile richiamare anche il nostro contributo sulla mancata istituzione dei canali interni e delle relative procedure, che evidenzia come l’assenza o l’inadeguatezza del sistema sia di per sé una violazione rilevante.
Per le PMI, comprendere correttamente l’ambito soggettivo di applicazione del whistleblowing significa anche evitare investimenti inutili o sproporzionati. Non tutte le aziende devono adottare le stesse soluzioni organizzative, né tantomeno le stesse piattaforme. L’obiettivo della normativa non è imporre modelli rigidi, ma garantire che le segnalazioni possano essere effettuate in modo sicuro, riservato ed efficace.
In questo contesto, la domanda che gli imprenditori ci pongono più spesso è: “Siamo davvero obbligati oppure possiamo attendere?”. La risposta non può mai essere generica. Serve un’analisi concreta della struttura aziendale, del numero di lavoratori, dell’attività svolta e delle modalità organizzative già in essere. È proprio questa valutazione preliminare che consente di implementare il whistleblowing in modo sostenibile, evitando sia l’inadempimento sia soluzioni eccessivamente onerose.
Questi aspetti diventano ancora più rilevanti quando si passa dalla teoria alla pratica, ossia quando l’azienda deve scegliere come strutturare il sistema di whistleblowing, quali canali adottare e come gestire correttamente le segnalazioni nel tempo. Ed è su questo passaggio operativo che si concentrerà la sezione successiva dell’articolo.
Come implementare un sistema di whistleblowing efficace nelle PMI senza sostenere costi inutili
Quando una PMI comprende di rientrare tra i soggetti obbligati – o decide consapevolmente di adottare il whistleblowing come strumento di buona governance – il vero problema diventa come implementarlo correttamente, evitando soluzioni standardizzate che spesso risultano sproporzionate rispetto alla struttura aziendale. È proprio in questa fase che molte imprese finiscono per sostenere costi elevati senza ottenere un sistema realmente conforme.
Dal punto di vista giuridico e organizzativo, il whistleblowing non richiede necessariamente l’adozione di piattaforme complesse o tecnologicamente avanzate. Ciò che la normativa impone è che il sistema consenta la ricezione, la gestione e il riscontro delle segnalazioni in modo riservato, tracciabile e sicuro. Per una PMI, questo significa progettare un modello che sia proporzionato, ma allo stesso tempo robusto sotto il profilo legale.
Un primo passaggio fondamentale è la scelta del canale di segnalazione. Non esiste un’unica soluzione valida per tutte le aziende. In alcune realtà può essere sufficiente un canale interno correttamente strutturato; in altre, invece, è opportuno affidarsi a un canale esterno per garantire maggiore imparzialità e tutela del segnalante. Abbiamo analizzato in modo approfondito questo aspetto nel nostro contributo dedicato ai canali di segnalazione interni nel whistleblowing, evidenziando come la loro progettazione debba tener conto delle dimensioni aziendali e delle risorse disponibili.
Un altro errore frequente è quello di concentrarsi esclusivamente sul “mezzo” – la piattaforma o il canale – trascurando la procedura di gestione delle segnalazioni. Il whistleblowing non è un modulo da attivare e dimenticare, ma un processo che deve essere disciplinato in modo chiaro: chi riceve la segnalazione, chi la valuta, entro quali tempi, con quali modalità di interlocuzione con il segnalante. Su questo punto, è utile richiamare il nostro approfondimento sulle attività cui è tenuto chi gestisce le segnalazioni, perché una gestione improvvisata può compromettere l’intero sistema.
Per le PMI, uno degli aspetti più delicati riguarda l’individuazione del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni. Affidare questo ruolo a una figura interna non adeguatamente formata o in potenziale conflitto di interessi espone l’azienda a rischi rilevanti. Al contrario, una scelta consapevole consente di garantire correttezza procedurale e contenimento dei costi. Su questo tema abbiamo dedicato uno specifico contributo ai soggetti cui va affidata la gestione delle segnalazioni, chiarendo criteri e responsabilità.
Dal punto di vista economico, è importante sfatare un mito: implementare il whistleblowing non significa necessariamente spendere cifre elevate. Esistono soluzioni giuridiche e organizzative che consentono di realizzare un sistema “chiavi in mano” sostenibile anche per le PMI, purché sia progettato su misura. Abbiamo illustrato questo approccio nel nostro articolo dedicato al costo del servizio di whistleblowing, proprio per aiutare le imprese a orientarsi tra offerte spesso poco trasparenti.
In definitiva, l’implementazione del whistleblowing nelle PMI richiede un approccio sartoriale: partire dall’analisi dell’organizzazione, individuare i rischi reali, scegliere strumenti adeguati e costruire procedure semplici ma solide. Solo così è possibile ottenere un sistema conforme, funzionale e realmente utile, evitando sprechi di risorse e interventi correttivi successivi.
Questo percorso diventa ancora più delicato quando si considerano gli aspetti legati alla riservatezza, alla protezione dei dati e alla tutela delle persone coinvolte, temi che incidono direttamente sulla legittimità dell’intero impianto e che meritano un approfondimento specifico nella sezione successiva.
Riservatezza, anonimato e tutela dei soggetti coinvolti: il cuore del whistleblowing aziendale
Se c’è un elemento che determina il reale funzionamento di un sistema di whistleblowing nelle PMI, questo è rappresentato dalla garanzia effettiva di riservatezza. Non basta dichiarare che le segnalazioni sono protette: occorre che l’intera architettura organizzativa e procedurale sia costruita per impedire, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante, tutelare il segnalato e proteggere tutte le informazioni trattate nel corso della gestione.
Nella nostra esperienza, uno dei motivi principali per cui il whistleblowing “non funziona” nelle aziende è la sfiducia dei lavoratori. Quando il sistema non offre garanzie concrete di anonimato e riservatezza, le segnalazioni semplicemente non arrivano. Questo non solo svuota di contenuto l’adempimento, ma espone l’azienda al rischio che le criticità emergano all’esterno, attraverso canali non controllabili.
Il tema dell’anonimato nel whistleblowing è centrale, soprattutto per le PMI, dove le strutture organizzative sono più snelle e i ruoli facilmente riconoscibili. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico a questo aspetto nel nostro contributo sul whistleblowing e l’anonimato, chiarendo come la normativa consenta la gestione anche di segnalazioni anonime, purché il sistema sia in grado di garantire un’interlocuzione sicura con il segnalante.
Accanto alla tutela del segnalante, vi è poi un profilo spesso trascurato: la tutela del segnalato. Un sistema di whistleblowing correttamente implementato non è uno strumento punitivo, ma un meccanismo equilibrato che deve evitare derive accusatorie o utilizzi distorti. Anche su questo punto, abbiamo chiarito nel nostro approfondimento sulla tutela del segnalato come la gestione delle segnalazioni debba rispettare principi di proporzionalità, presunzione di innocenza e correttezza procedurale.
Un altro aspetto critico riguarda la protezione dell’identità in tutte le fasi del procedimento, non solo all’interno dell’azienda ma anche in eventuali procedimenti connessi. La normativa è molto chiara nel richiedere che l’identità del segnalante sia protetta da tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto con la segnalazione. Su questo punto rimandiamo anche ai nostri approfondimenti sulla protezione dell’identità nei procedimenti connessi e sul requisito della riservatezza, che rappresentano due pilastri imprescindibili del sistema.
Per le PMI, la gestione di questi aspetti deve essere affrontata con particolare attenzione anche sotto il profilo privacy e GDPR. Le segnalazioni whistleblowing comportano il trattamento di dati personali, spesso anche particolarmente delicati, e richiedono misure tecniche e organizzative adeguate. Una sottovalutazione di questi profili può determinare violazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse al whistleblowing. Abbiamo affrontato in modo sistematico questi aspetti nel nostro articolo dedicato al trattamento dei dati personali nel whistleblowing, proprio per aiutare le aziende a evitare errori frequenti.
È importante chiarire che garantire riservatezza e tutela non significa necessariamente aumentare i costi. Al contrario, una corretta progettazione iniziale consente di evitare interventi correttivi, contestazioni e, nei casi più gravi, sanzioni. Un sistema semplice ma ben strutturato è sempre preferibile a soluzioni complesse ma incoerenti.
Questi profili diventano ancora più rilevanti quando si osserva il whistleblowing non solo come obbligo normativo, ma come strumento concreto calato nella vita quotidiana dell’azienda, capace di intercettare criticità reali prima che degenerino. È proprio partendo da questa prospettiva che, nella sezione successiva, analizzeremo un esempio pratico di whistleblowing nella realtà di una PMI, per comprendere come questi principi trovino applicazione concreta.
Domande frequenti sul whistleblowing nelle PMI
Una delle domande che riceviamo più spesso riguarda chi è realmente obbligato ad attivare il whistleblowing. Nella pratica, l’obbligo riguarda anche molte PMI, non solo le grandi aziende. Il numero dei dipendenti è certamente un criterio rilevante, ma non è l’unico elemento da considerare. La struttura dell’impresa, il settore di attività e l’adozione di determinati modelli organizzativi incidono in modo significativo sulla valutazione complessiva.
Molti imprenditori si chiedono se il whistleblowing sia obbligatorio anche per le piccole imprese. La risposta è che non tutte le micro-imprese rientrano automaticamente nell’obbligo, ma ciò non significa che il whistleblowing sia irrilevante per queste realtà. Anche quando non è imposto in modo diretto, l’adozione volontaria di un sistema proporzionato può rappresentare una scelta strategica di tutela e prevenzione.
Un altro dubbio frequente riguarda i costi del whistleblowing per le PMI. Spesso si teme che l’implementazione comporti spese elevate e soluzioni tecnologiche complesse. In realtà, il whistleblowing può essere strutturato con costi contenuti, purché il sistema sia progettato in modo coerente con le dimensioni aziendali e con gli obblighi normativi effettivamente applicabili.
Ci viene spesso chiesto se è necessario adottare una piattaforma informatica dedicata. La normativa non impone una piattaforma specifica, ma richiede che il canale garantisca riservatezza, sicurezza e tracciabilità. In molte PMI, soluzioni organizzative ben strutturate risultano perfettamente idonee, senza ricorrere a strumenti sovradimensionati.
Un tema particolarmente sentito riguarda l’anonimato del segnalante. Il whistleblowing può prevedere anche segnalazioni anonime, a condizione che il sistema consenta una gestione corretta e un’interlocuzione sicura. L’aspetto decisivo non è tanto l’anonimato in sé, quanto la reale protezione dell’identità del segnalante e l’assenza di ritorsioni.
Molti imprenditori chiedono chi debba gestire le segnalazioni whistleblowing. Questa è una delle scelte più delicate. La gestione può essere affidata a soggetti interni o esterni, ma deve sempre essere garantita l’indipendenza, la competenza e l’assenza di conflitti di interesse. Una scelta errata su questo punto compromette l’intero sistema.
Un altro interrogativo ricorrente riguarda cosa succede se il whistleblowing non viene attivato. La mancata istituzione dei canali o l’adozione di procedure non conformi può esporre l’azienda a sanzioni, controlli e contestazioni. Ma, ancor prima delle sanzioni, il vero rischio è perdere il controllo delle criticità interne.
Ci viene spesso domandato se il whistleblowing debba essere comunicato ai dipendenti. La risposta è sì. Il sistema deve essere conosciuto, accessibile e spiegato in modo chiaro, affinché i potenziali segnalanti comprendano come utilizzarlo e quali tutele sono previste.
Un altro aspetto riguarda il rapporto tra whistleblowing e privacy. Le segnalazioni comportano il trattamento di dati personali e devono essere gestite nel rispetto del GDPR. Una sottovalutazione di questi profili può generare violazioni ulteriori e indipendenti rispetto a quelle in materia di whistleblowing.
Infine, molti imprenditori si chiedono se il whistleblowing sia davvero utile o solo un adempimento formale. L’esperienza dimostra che, quando è implementato correttamente, il whistleblowing diventa uno strumento di governo dell’organizzazione, capace di prevenire problemi, tutelare l’azienda e rafforzare la cultura della legalità interna.
Affidarsi a professionisti per implementare il whistleblowing nelle PMI, senza sprechi e senza rischi
Implementare correttamente il whistleblowing in una PMI non significa limitarsi ad “attivare una piattaforma”, ma costruire un sistema conforme alla normativa, realmente funzionante e sostenibile nel tempo, evitando soluzioni improvvisate, costi inutili e procedure che espongono l’azienda a responsabilità rilevanti.
Lo Studio Legale Calvello offre un servizio di whistleblowing “chiavi in mano”, pensato per le piccole e medie imprese che vogliono adempiere correttamente agli obblighi di legge senza complicazioni operative.
Il servizio comprende:
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fornitura della piattaforma di whistleblowing conforme ai requisiti ANAC e alla normativa vigente;
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gestione esterna delle segnalazioni, affidata a professionisti qualificati, a tutela dell’imparzialità, della riservatezza e dell’azienda stessa;
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strutturazione completa del sistema, calibrata sulle dimensioni e sull’organizzazione aziendale, senza modelli standardizzati.
L’obiettivo è chiaro: mettere l’impresa in sicurezza, ridurre i rischi e garantire un sistema che funzioni davvero, non solo sulla carta.
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