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Padre assente

Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Spese straordinarie figli: ecco quando è dovuto il rimborso anche senza consenso preventivo (Cass. Civ. 9392/25)

La Cassazione chiarisce che non tutte le spese richiedono preventiva concertazione e che il rimborso non può essere negato automaticamente

Con l’ordinanza n. 9392/2025, depositata il 10 aprile, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha precisato quando il genitore collocatario deve concordare preventivamente con l’altro le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli.

Non è necessario un accordo preventivo per le spese che, pur definite “straordinarie”, sono in realtà prevedibili e ricorrenti, come ad esempio le spese scolastiche o le spese mediche ordinarie. In questi casi, trattandosi di esborsi legati a esigenze abituali e destinate a ripetersi, il genitore che le sostiene può chiedere il rimborso della quota all’altro senza obbligo di preventiva autorizzazione.

Diversamente, il previo accordo è richiesto per le spese che, per importo, imprevedibilità o eccezionalità, esulano dall’ordinaria gestione della vita del minore.

La Corte precisa inoltre che, anche in mancanza di preventiva concertazione, il diritto al rimborso non viene meno automaticamente. Spetta al giudice verificare se la spesa sia effettivamente conforme all’interesse del minore e proporzionata al tenore di vita familiare e alle condizioni economiche dei genitori.

In caso di rifiuto al rimborso, sarà dunque il giudice di merito a valutare la congruità, l’utilità e la sostenibilità della spesa.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative alla pratica dell’equitazione, inclusa quella sostenuta per l’acquisto e il mantenimento di un cavallo) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 10/04/2025, n. 9392

L’ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso depositato in data 5.12.2018 presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., B.B. esponeva che, con decreto del 5.6.2014, era stata omologata la separazione personale dal coniuge A.A., dove fra l’altro era stato concordato che il marito versasse alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli all’epoca minori A.A. ed B.B., nati il (Omissis), la somma mensile di Euro 1.000 e che tutte le spese straordinarie (debitamente documentate), vale a dire le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche e di vestiario, restassero a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Aggiungeva che, con provvedimento del 30.10.2015, era stato ratificato l’accordo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’art. 6 L. n. 162/2014.

Lamentava che l’ex coniuge non rispettava gli accordi, in quanto si limitava a versare la somma di Euro 800 mensili, senza farsi carico delle spese straordinarie per i figli

2.- Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22.10.2021, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla B.B., condannava A.A. al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 24.337,16 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall’ex coniuge nell’interesse dei figli minori, rigettava ogni altra domanda.

3.- L’attuale ricorrente depositava ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello e in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, in parziale accoglimento della domanda avanzata da B.B., ha condannato A.A. al pagamento in favore di quest’ultima della somma di Euro 21,975,67 a titolo di rimborso della quota delle spese straordinarie.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

a) dalla documentazione in atti, inoltre, si evince che la gran parte delle voci indicate dalla B.B. è supportata da documentazione (il pagamento avveniva attraverso bancomat o bonifico, come da estratto conto sebbene in alcuni casi privo di ricevuta, ma non risulta dall’estratto che sia stato revocato l’ordine di pagamento), ad eccezione delle spese dell’albergo per la gara di A del 26.1.2014 (Euro 442,00) perché relative ad un periodo in cui la coppia non era ancora legalmente separata, quelle concernenti le gare di Alviano del 25.1.2017 e di Arezzo del 12.4.2017 (Euro 1.253,00) rispetto alle quali, come rilevato dall’appellante, non vi è documentazione;

b) non possono essere riconosciute alcune spese farmaceutiche giacché gli scontrini fiscali prodotti non sono riconducibili ai figli, né concernono medicinali o altro di specifico supportato da documentazione sanitaria, mentre per le spese dell’autista già escluse dal primo giudice, l’ammontare di esse risulta essere maggiore rispetto alla somma indicata in sentenza (Euro 1.915,00), vale a dire di complessivi Euro 4.800,004;

c) quanto all’abbigliamento dei figli, sportivo e non, se è ben vero che agli atti vi sono scontrini fiscali non recanti il codice fiscale degli stessi, è da tenere presente che i pagamenti sono avvenuti anche in questo caso attraverso il bancomat come da estratto conto e che in gran parte indicano l’acquisto di vestiario ed articoli sportivi (anche specifico per l’equitazione) per ragazzi.

4.-A.A. ha presentato ricorso con quattro motivi ed anche memoria.

B.B. ha presentato controricorso ed anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

5. – Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme relative al rito sommario di cognizione art. 702 ter, comma 3, c.p.c. La documentazione prodotta non era affatto linearmente riconducibile a spese sostenute per i figli, non era nemmeno riconducibile a spese effettivamente sostenute e, pertanto, avrebbero richiesto una istruttoria ben più approfondita rispetto a quanto consentito nel rito sommario scelto dall’attrice in primo grado. Nonostante la circostanza che fosse stato chiesto il mutamento del rito risulti considerata dal Collegio, la Corte non ha svolto alcuna motivazione sul punto.

5.1- La censura è inammissibile poiché generica.

Va premesso che il ricorrente dichiara di aver formulato la relativa eccezione, ma non è chiaro se abbia eccepito la necessità del cambio di rito o più semplicemente abbia sollevato eccezioni sulla validità dei documenti allegati che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ponderare autonomamente l’opportunità del cambiamento di rito.

In ogni caso, il ricorrente non precisa quando e come avrebbe allegato sul punto e non riporta nemmeno sinteticamente quanto ha eccepito.

Inoltre, vale quanto questa Corte ha già statuito, ossia che in tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all’intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un’istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d’appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente (Cass., n. 14734/2022)

In ogni caso la censura non è ammissibile anche perché si traduce in una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori, non ammissibile in sede di legittimità.

In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti di questa Corte, non è, pertanto, possibile per le parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., n. 37382/2022).

6.- Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme relative all’onere della prova art. 2697 c.c. l’ex moglie non ha provato in alcun modo che gli esborsi siano stati effettuati, che siano stati sostenuti dalla sig.ra B.B. né che siano stati sostenuti a beneficio dei figli. Il ricorrente ha accondisceso a corrispondere Euro 10.000 per la propria quota di spettanza del costo del cavallo pari ad Euro 20.000. Dalla documentazione in atti, con la quale si richiede il rimborso di molte spese sostenute per il mantenimento, la cura, lo stallo e il nutrimento del cavallo, è emerso che il cavallo Deauville non è mai stato di proprietà di alcuno della famiglia A.A..

Si lamenta che con riferimento alle spese contrassegnate dai numeri 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27 e 28, tutte relative asseritamente a soggiorni in vari hotel effettuati in occasione di gare equestri, sarebbe stato opportuno allegare il documento di iscrizione alla gara e la classifica, in modo da dare la prova che, effettivamente, i figli avevano partecipato a una gara.

Anche per le spese di trasferta per gare equestri, sarebbe stata prodotta, ad avviso del ricorrente, un documento non riconducibile ad un soggiorno dei ragazzi.

Anche le altre spese sarebbero documentate malamente.

7.- Con il terzo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme relative all’onere di mantenimento dei figli minori art. 155 c.c. e 315 bis c.c. Non può sostenersi che siano sostenute nell’interesse dei minori spese la cui natura sia palesemente contraria ai principi educativi condivisi in base all’affidamento congiunto. Vedasi, per esempio, la richiesta di rimborso sub. 37: Euro 3000 spesi al bar del Centro Ippico, spesa alla quale il padre era severamente contrario ma che la madre ha autorizzato in spregio a qualsiasi ragionevole opportunità. In generale, è opportuno che venga precisato se il consenso dell’altro genitore non vada richiesto e ottenuto – a prescindere dalla natura della spesa – per spese che siano di interesse dei figli poiché incidono sull’impronta educativa che il genitore non collocatario vuole dare ai propri figli dei quali è responsabile in uno alla madre.

7.1- Il secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere trattati unitariamente.

Le censure sono inammissibili.

Nel giudizio di merito i documenti messi in discussione sono stati analiticamente valutati, tant’è che alcuni sono stati ritenuti inadeguati proprio per l’impossibilità di collegare la spesa documentata alle esigenze della prole.

Questa Corte ha ribadito alcuni principi generali entro i quali la vicenda deve essere sistematizzata.

Innanzitutto, come chiarisce la Corte di merito, il principio individuato da questa Corte di legittimità per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie è che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., n. 14564/2023).

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021).

In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016).

All’interno di tale quadro di riferimento e facendo applicazione dei principi, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’effettività della spesa era documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento ed ha valutato le spese inerenti alle esigenze dei figli ed ove non ha riscontrato o l’uno o l’altro elemento ha escluso la ripetibilità della spesa.

La censura assume ancora una volta carattere meritale non ammissibile in sede di legittimità.

Del resto, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 13395 del 2018).

8.-Con il quarto motivo: Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di

discussione fra le parti (acquisto e vendita del cavallo Deauville). Le circostanze che il cavallo fosse stato pagato pro quota dal sig. A.A. e che fosse intestato al Centro Ippico sono pacifiche e riconosciute in atti da entrambe le parti. Il ricorrente si chiede, allora, perché non sarebbe stata accolta la domanda riconvenzionale del sig. A.A. relativa alla restituzione di quanto indebitamente pagato. Nessun approfondimento vi sarebbe in motivazione circa il motivo per il quale il A.A. dovrebbe pagare le spese per il mantenimento di un cavallo non suo.

8.1- La censura lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. perché la Corte non avrebbe esaminato una serie di evidenze presentate in entrambi i gradi di giudizio riguardanti l’acquisto del cavallo Deauville.

Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sul punto.

Sia in primo grado che in appello i fatti evocati sono stati esaminati.

In ordine alla pratica sportiva dell’equitazione, alla quale si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, già il Tribunale rilevò che l’assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, che dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l’acquisto di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica con i conseguenti oneri economici.

La Corte d’Appello, a sua volta, con la pronuncia qui impugnata, ha accertato che “dalla documentazione anagrafica in atti depositata risulta essere stato effettivamente acquistato dalla B.B. (in precedenza ne era proprietaria tale C.C. ed in seguito il Centro Ippico Ficora Srl , così indicato ancora nel documento di rinnovo del 2018, ma dal 10.2.2017 A.S.D. Nuova Burlamacco), esborso al quale ha partecipato anche l’ex coniuge come da bonifici in atti, sebbene sia stato successivamente trasferito a terzi (Allevamento del Borgo Rondone Srl dall’8.3.2021 ed in seguito pare a tale D.D.)”.

La Corte d’Appello, inoltre, ha dato atto, ampiamente, della deposizione resa dal teste E.E., istruttore dei ragazzi dal 2017, il quale, all’udienza del 3 novembre 2021, ha confermato “di avere sempre ricevuto i pagamenti mensili per la pensione della cavalla e per le lezioni dalla B.B., rilasciando in taluni casi delle ricevute”, sottolineando “che i pagamenti sono comunque sempre stati regolari”.

La censura, pertanto sull’omesso esame non trova riscontro negli accertamenti svolti in entrambi i gradi di giudizio.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 17005/2024; Cass., n. 27415/2018).

9.- Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2025.

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