Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Socio lavoratore e subordinazione: la cessione simulata delle quote sociali non esclude la permanenza del rapporto societario e i poteri istruttori del giudice del lavoro consentono di accertarne la simulazione.
Con la sentenza n. 8928 del 15 aprile 2009, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che la simulazione della cessione di quote societarie può essere accertata incidentalmente quando rileva ai fini dell’esclusione di un rapporto di lavoro subordinato. Nel rito del lavoro, l’art. 421 c.p.c. consente di superare i limiti probatori previsti dall’art. 1417 c.c., ammettendo anche prove testimoniali e presuntive. La partecipazione del socio alla gestione aziendale, con autonomi poteri decisionali e senza vincolo di subordinazione, può escludere la natura subordinata dell’attività prestata. La Suprema Corte ha quindi confermato il rigetto delle pretese retributive e dell’impugnazione del licenziamento orale.
LA VICENDA
Una lavoratrice chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze retributive e la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale. La società eccepiva che l’interessata era rimasta socia, nonostante una cessione simulata della partecipazione del 22%, e aveva esercitato poteri gestionali. La Cassazione ha confermato la decisione d’appello favorevole alla società, rigettando il ricorso della lavoratrice.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
LAVORO SUBORDINATO – SOCIETÀ DI PERSONE – SOCIO LAVORATORE – CESSIONE SIMULATA DELLA QUOTA SOCIALE – ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA SIMULAZIONE – POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE DEL LAVORO – DEROGA AI LIMITI PROBATORI – ESCLUSIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE – Artt. 1362, 1413, 1417, 2721, 2722 e 2723 c.c.; artt. 112 e 421 c.p.c.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice può accertare incidentalmente la simulazione della cessione di una quota societaria, anche in assenza di una specifica domanda di simulazione, quando tale accertamento costituisca il presupposto delle difese dirette a escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi dell’art. 421 c.p.c., il giudice può ammettere e valutare mezzi di prova anche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1417 c.c., utilizzando testimonianze, presunzioni e ulteriori elementi istruttori per ricostruire l’effettiva natura del rapporto. La permanenza della qualità di socio, accompagnata dall’esercizio di poteri decisionali e dalla partecipazione autonoma alla gestione dell’impresa, può giustificare l’esclusione della subordinazione, quando le prestazioni lavorative risultino eseguite in attuazione del rapporto sociale anziché nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15/04/2009, n. 8928
(Omissis)
RITENUTO IN FATTO
La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l’appello di Dial Artigiana S.n.c. di Guidi Massimiliano e & C. in liquidazione e, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro n. 255 del 14.5.2004, rigetta la domanda proposta da S.F. per l’accertamento della costituzione di rapporto di lavoro subordinato con la società dal gennaio 1982, il pagamento di crediti retributivi e l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento intimatole oralmente il (OMISSIS), con l’emanazione delle statuizioni di condanna consequenziali.
All’esito di rigetto delle domande della S. la Corte di appello di Ancona perviene in base all’accertamento che la S. era titolare di quota del 22% della società (quota ceduta simulatamene con scrittura privata del (OMISSIS)) e quale socia aveva collaborato alla gestione dell’azienda con poteri decisionali e senza alcun vincolo di subordinazione.
Il ricorso di S.F. si articola in quattro motivi;
resiste con controricorso Dial Artigiana Cassetti S.n.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e vizio di motivazione in relazione all’affermato carattere fattizio della cessione della quota sociale in data (OMISSIS). Si deduce che il giudice del merito non poteva desumere il carattere simulato della cessione di quota dal contenuto della precedente scrittura in data (OMISSIS), sottoscritta da tutti i soci, con la quale si dichiarava che “per soli fini fiscali i signori O. G. e S.F. hanno proceduto alla cessione della loro quota di partecipazione nella ditta Dial Cassetti ai signori G. A. e I.A.”, che, inequivocabilmente, riguardava il passato (e, in particolare, la scrittura (OMISSIS), di cessione di parte della quota di I.A. e ricognizione dell’ammontare delle partecipazioni societarie di ciascun socio) e non certo il successivo contratto (OMISSIS) con il quale l’ O. e la S. cedevano le loro quote.
Con il secondo motivo è denunciata violazione ed errata applicazione dell’art. 421 c.p.c., e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nel rito del lavoro non operano i limiti posti dall’art. 1417 c.c., alla prova della simulazione. Si sostiene che la società aveva prodotto la scrittura (OMISSIS) senza domandare l’accertamento della simulazione, nè aveva chiesto al riguardo prove necessitanti un’integrazione con l’esercizio dei poteri di ufficio, prove, del resto, non disposte neppure dal giudice di appello.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e del principio del contraddittorio, unitamente al vizio di omessa motivazione, sempre in relazione agli effetti da collegare alla scrittura (OMISSIS). Si afferma che era stata la società a produrla senza eccepire la simulazione e domandare il relativo accertamento, neppure in via incidentale, essendosi limitata a negare la subordinazione per effetto della qualità di socia della S., producendo tuttavia la prova dell’estinzione del rapporto sociale già nel (OMISSIS).
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 244 c.p.c. e segg., in tema di valutazione delle prove testimoniali e vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere illogicamente ritenuto che la prova della permanenza del rapporto sociale e dell’assenza di subordinazione potesse trarsi: dalla fideiussione prestata nella sussistenza del vincolo sociale; dalla lettera di un legale che prospettava il rapporto sociale in alternativa a quello di lavoro subordinato; dalla deposizione della teste G., risultata contraddittoria; dalle valutazioni espresse dalla S. in sede di interrogatorio libero; dai meri giudizi formulati dai testimoni.
I quattro motivi di ricorso, siccome concernenti l’unica questione della sussistenza del rapporto sociale e dell’esecuzione delle prestazioni di lavoro in esecuzione del contratto sociale e non di rapporto di lavoro subordinato, devono essere unitariamente esaminati. Esito dell’esame è il giudizio di infondatezza del ricorso. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la S. non aveva operato alcun riferimento alla partecipazione societaria; la convenuta, con la memoria difensiva, aveva eccepito la qualità di socia assunta dal (OMISSIS), unitamente al marito G.O., a G.A. e alla moglie di questi I. A., e l’insussistenza di rapporto di lavoro subordinato, producendo la documentazione relativa alle vicende societarie.
Il giudice di primo grado ritenne che la scrittura (OMISSIS) comprovasse l’estinzione del rapporto sociale, in difetto di domanda di accertamento della simulazione. Sul punto, con l’atto di appello, la società aveva dedotto che il carattere simulato della cessione della quota era stato dedotto al solo fine di paralizzare la domanda della S..
I fatti di causa, risultanti dalla sentenza impugnata e dallo stesso contenuto del ricorso, dimostrano in maniera inequivocabile che la valutazione della scrittura (OMISSIS) era stata sottoposta al vaglio del giudice nell’ambito della difesa volta a dimostrare che il rapporto sociale, affermato come sussistente per tutto il periodo controverso, aveva costituito il titolo di partecipazione della S. alle vita aziendale, dovendosi escludere il rapporto di lavoro subordinato. L’accertamento, dunque, degli effetti da collegare alla detta scrittura è stato correttamente compiuto dal giudice dell’appello, rilevando l’errore compiuto dal primo giudice nel ritenere condizionato il detto accertamento ad una domanda specifica diretta alla dichiarazione di simulazione del negozio di cessione, anzichè inerente al fondamento delle contestazioni difensive dirette ad ottenere il rigetto delle pretese azionate e ritualmente introdotte nel giudizio.
Nell’accertare l’inefficacia del negozio di cessione, ai sensi dell’art. 1413 c.c., comma 1, recato dalla scrittura (OMISSIS), la sentenza impugnata non è incorsa nelle denunciata violazione di norme giuridiche.
Ai fini della prova della simulazione nelle controversie soggette al rito del lavoro, è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e, correlativamente, di quella presuntiva) di cui all’art. 1417 c.c., in quanto l’art. 421 c.p.c. – nel consentire al giudice, nell’ambito del rito speciale, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile – si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., alle quali si ricollega l’art. 1417 c.c., che, d’altronde, fa applicazione, in tema di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato art. 2722 c.c., dell’inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento (orientamento pacifico: Cass. 1 dicembre 1983, n. 7197; 28 ottobre 1995, n. 11255; 21 maggio 2002, n. 7465; 26 giugno 2004, n. 11926; 13 aprile 2006, n. 8678).
Nel caso, di specie, quindi, il giudice aveva il potere di utilizzare sia gli elementi desumibili dalla precedente scrittura (OMISSIS), ritenuti particolarmente significativi – sebbene la espressioni usate si riferissero al passato – del complessivo intento di non cedere realmente le quote, sia quelli emersi dalle prove testimoniali e da altri fatti di causa (interrogatorio libero, vicende stragiudiziali), che costituivano indizi univoci, precisi e concordanti atti a comprovare il fatto che le prestazioni di attività lavorativa nell’azienda fossero state rese non in regime di subordinazione ma nella veste e con i poteri del proprietario, partecipando attivamente alla gestione della società (dovendosi apprezzare in questi termini anche le proteste e rivendicazioni relative a pretesi inadempimenti degli obblighi di altri soci).
Il giudizio di fatto risulta sorretto dalla valutazione logicamente plausibile del materiale istruttorio e non risultano ammissibili le censure, formulate in particolare nel quarto motivo, in maniera del tutto generica siccome non recanti la precisazione delle circostanze di fatto che, se adeguatamente considerate, avrebbero potuto mutare il segno della decisione.
L’esito difforme dei giudizi di merito ed i particolari rapporti tra le parti giustificano la compensazione per l’intero delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per l’intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009




