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Banca e impresa Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Pegno e prelazione pignoratizia: quando il credito garantito è sufficientemente determinato (Cass. Civ. n. 24674/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Pegno e prelazione: il credito garantito deve essere identificabile dalla scrittura o attraverso elementi esterni collegati da indici presenti nell’atto

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, l’art. 2787, comma 3, c.c. non richiede che il credito garantito sia descritto nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi. È sufficiente che esso risulti concretamente identificabile attraverso elementi contenuti nell’atto oppure esterni ad esso, purché la scrittura presenti indici di collegamento idonei a individuare il credito e la sua fonte. La prelazione deve invece essere esclusa quando, per la genericità delle espressioni utilizzate, l’individuazione del credito sia possibile soltanto ricorrendo a elementi esterni privi di un collegamento desumibile dall’atto costitutivo del pegno. Nel caso esaminato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il mancato riconoscimento della prelazione pignoratizia.

LA VICENDA

Prelios Servicing S.p.A. aveva chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento Romex S.r.l. di crediti derivanti da rapporti bancari, invocando per una parte di essi la prelazione pignoratizia. Il Tribunale aveva escluso il privilegio, salvo € 10.000, ritenendo insufficienti gli indici contenuti nel contratto di pegno per identificare gli ulteriori crediti garantiti. La società ha proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. Markdown incollato

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PEGNO – PRELAZIONE PIGNORATIZIA – CREDITO GARANTITO – SUFFICIENTE INDICAZIONE – ELEMENTI ESTERNI ALLA SCRITTURA – INDICI DI COLLEGAMENTO – NECESSITÀ – ART. 2787, COMMA 3, C.C.

Ai fini dell’art. 2787, comma 3, c.c., non è necessario che il credito garantito sia specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che la scrittura contenga elementi idonei alla sua identificazione, anche mediante il riferimento a dati esterni. Il ricorso a elementi esterni presuppone, però, che nell’atto costitutivo del pegno siano presenti indici di collegamento idonei a consentire l’individuazione del credito e della relativa fonte. Deve pertanto escludersi la prelazione quando, per l’estrema genericità delle espressioni utilizzate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante ulteriori elementi esterni privi di un collegamento ricavabile dalla scrittura costitutiva della garanzia.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 17/08/2026, n. 24674

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Prelios Servicing Spa ha chiesto di essere ammessa al passivo del FALLIMENTO ROMEX Srl per la somma di: – Euro. 432.463,15, a titolo di saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. (Omissis) (già n. 0754144), di cui Euro. 149.932,02 in via privilegiata pignoratizia, a valere sul saldo del conto corrente di corrispondenza n. 1606 (già n. 119 754706), in virtù di contratto del 10/10/2016, ed Euro. 282.531,13 in via chirografaria, quale differenza tra il saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. (Omissis) (già n. 0754144), pari a Euro. 432.463,15, e l’importo garantito che precede; – Euro. 524.162,68, in via chirografaria, a titolo di saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. 05222 (già n. 4343).

1.4. La Prelios Servicing Spa ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo che “la lettera di pegno avrebbe contenuto una sufficiente indicazione del credito garantito ai sensi dell’art. 2787 co. III c.c. anche alla luce del collegamento esterno esistente con altri documenti contabili”.

1.5. Il FALLIMENTO ROMEX Srl si è costituito in giudizio ed ha eccepito: – il difetto della legittimazione (rectius titolarità) della opponente, non risultando dimostrato che la stessa sia divenuta cessionaria del credito insinuato; – che l’atto costitutivo del pegno non ha data certa e non è, quindi, opponibile al fallimento; – che non risulta integrato il requisito richiesto dall’art. 2787 c.c., sul rilievo che né l’atto costitutivo né la documentazione contabile allegata, peraltro privi di data certa, contengono una sufficiente indicazione del credito garantito.

2.1. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

2.2. Il Tribunale, in particolare, per quanto ancora importa, dopo aver affermato il principio per cui, agli effetti dell’art. 2787 c.c., “la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa”, ha rilevato che: – il “contratto costitutivo del pegno” del 10/10/2016 prevede, quale “oggetto del pegno”, il “saldo di conto corrente sino alla concorrenza di eur 150.000,00 presente sul conto corrente n. (Omissis)…”; – tale contratto riporta le seguenti “specificazioni”: (a) “Importo del fido EUR 100.000,00”, “utilizzabile” sotto forma di “ant.sbf. effetti disp.immed. eur. 100.000,00”, “ant.sbf. effetti conto unico eur 100.000,00” e “ant.sbf. fatture con notif.deb. eur 100.000,00”;

(b) “eur 300.000,00 apercredito e finimport”; (c) “eur 10.000,00 scop. di c/corrente”.

2.3. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto che: – per i crediti (in relazione ai quali la prelazione è stata esclusa) riguardanti “le linee di credito autoliquidanti e il finanziamento all’importazione”, “la indicazione contenuta nel contratto del 10-10-2016 è del tutto generica” in quanto “priva di specifici riferimenti a rapporti negoziali (individuati solo nella tipologia)”; – “questi ultimi risultano”, invece, “regolati da contratti distinti stipulati in tempi diversi (il 10-10-2016 il contratto di pegno e il 30-9-2016 quelli relativi agli altri rapporti)”; – “non vi è prova”, del resto, “che le singole operazioni relative alle linee di credito autoliquidanti e al finanziamento all’importazione oggetto di controversia siano state regolate nell’ambito del conto corrente garantito da pegno”; – il contratto costitutivo del pegno difetta, pertanto, di “idonei indici di collegamento utili alla individuazione dei crediti garantiti (… oggetto della presente controversia) posto che per la loro individuazione occorre riferirsi solo ed esclusivamente ad elementi esterni”.

3.1. La Prelios Servicing Spa, nell’indicata qualità, con ricorso notificato il 21/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

3.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso notificato il 25/5/2021 nel quale, ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato, cui la ricorrente ha, a sua volta, resistito con controricorso.

3.3. La PRELIOS CREDIT SOLUTIONS Spa, nella qualità di rappresentante di PRELIOS CREDIT SERVICING Spa, si è costituita in giudizio con atto del 15/4/2026.

3.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 15/6/2026, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

3.5. Le parti hanno depositato memorie.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2787, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il contratto costitutivo del pegno fosse privo dei necessari indici di collegamento utili ai fini della individuazione dei crediti garantiti, omettendo, per contro, di considerare che: – l’indicazione del credito garantito da pegno può anche essere desunta, in via indiretta, in base ad elementi che portino alla identificazione del medesimo, che siano presenti all’interno della scrittura costitutiva o anche ad essa esterni, tanto più se preesistenti o coevi alla formazione del documento, purché la scrittura contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito; – nel caso in esame, sussistevano tutti gli elementi documentali che, se valutati, avrebbero consentito di ritenere dimostrato il riferimento della lettera di pegno del 10/10/2016 (anche) alle linee di credito concesse alla Romex sul conto corrente n. (Omissis); – il contesto negoziale nel quale il contratto di pegno è stato formalizzato, infatti, consente collegare immediatamente e univocamente la scrittura del 10/10/2016 agli affidamenti a garanzia dei quali il pegno è stato concesso; – l’insieme dei documenti prodotti in giudizio, invero, dimostra non solo la contestualità temporale della garanzia pignoratizia rispetto ai contratti stipulati dalla Romex con Veneto Banca Spa ed il collegamento tra gli stessi, ma anche l’anteriorità delle obbligazioni assunte dalla Romex con la banca rispetto alla costituzione del pegno del 10/10/2016.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale non ha considerato la circostanza, evidenziata nel ricorso in opposizione, che il giudice delegato aveva ritenuto efficace e opponibile la garanzia pignoratizia, con riferimento al fido di Euro. 10.000,00 “scop. di c/corrente”, indicato nella lettera di pegno del 10/10/2016 senza altre indicazioni, come il numero o la data di apertura del conto, non risultando, pertanto, comprensibile la ragione per cui il Tribunale non abbia, a sua volta, ammesso, in via privilegiata pignoratizia, il residuo credito di Euro. 139.932,02, afferente la linea di credito per “anticipo s.b.f. e l’apercredito Finimport”, che, al pari, sono pacificamente descritti per tipologia del rapporto, senza indicazione del numero e della data di stipula del contratto.

4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

4.4. La società ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle emergenze asseritamente contrarie delle stesse, hanno ritenuto, relativamente alle pretese rivenienti dalle “linee di credito autoliquidanti e il finanziamento all’importazione”, che il contratto costitutivo del pegno era privo di “idonei indici di collegamento utili alla individuazione dei crediti garantiti (… oggetto della presente controversia) posto che per la loro individuazione occorre riferirsi solo ed esclusivamente ad elementi esterni”.

4.5. Sennonché, com’è noto, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, la cui ricostruzione della vicenda fattuale non è, dunque, sindacabile in cassazione, salvo che per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere lo stesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, del tutto omesso l’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici controversi tra le parti ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero imposto al giudice di merito di ritenere sussistente il fondamento fattuale della domanda o dell’eccezione proposta nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente.

4.6. L’omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati dalla stessa non dà luogo, per contro, al pari del cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo se, com’è accaduto nel caso in esame, gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (o l’eccezione) proposta (come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito, ancorché la pronuncia resa dallo stesso non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17005 del 2024; Cass. n. 30837 del 2025).

4.7. Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall’opponente, ha ritenuto, prendendo così in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di riconoscimento dell’invocato privilegio pignoratizio, che il contratto costitutivo del pegno era privo di “idonei indici di collegamento utili alla individuazione dei crediti garantiti… posto che per la loro individuazione occorre riferirsi solo ed esclusivamente ad elementi esterni”.

4.8. La società ricorrente, dal suo canto, non ha censurato

tale apprezzamento con la puntuale indicazione, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., dei fatti storici controversi dei quali il Tribunale, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio e il loro carattere decisivo, avrebbe del tutto omesso l’esame.

4.9. Ed una volta che tale apprezzamento non è stato utilmente censurato dalla ricorrente, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione) di norme di legge, la decisione che il Tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’opponente, in quanto volta, appunto, al riconoscimento della prelazione pignoratizia.

4.10. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: – agli effetti dell’art. 2787, comma 3, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della sua fonte (Cass. n. 17639 del 2020, in motiv.; Cass. n. 24790 del 2016; Cass. n. 20699 del 2007; Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 21084 del 2005; conf., più di recente, Cass. n. 13160 del 2023, in motiv.; Cass. n. 12889 del 2023, la quale ha confermato la decisione impugnata sul rilievo che la stessa, “quanto alle indicazioni del credito e della cosa,… ha affermato, con accertamento in fatto oramai non più suscettibile del sindacato di legittimità, che l’annotazione sul libro garanzie era limitata a simboli numerici insufficienti a corrispondere alla scrittura di pegno dedotta in causa e comunque inidonei ad indicare con sufficiente determinazione sia i crediti che la cosa data in pegno, ai sensi dell’art.2787, terzo comma, cod. civ.”); – a tal fine, però, l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di costituzione del pegno richiede che l’atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione dei menzionati dati, sicché non vi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l’ausilio di ulteriori elementi esteriori (Cass. n. 5561 del 2004; Cass. n. 20699 del 2007), specie se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie (Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 23839 del 2007); – deve, pertanto, escludersi l’opponibilità della prelazione in favore del creditore pignoratizio tutte le volte in cui (come, nel caso in esame, il Tribunale ha, in punto di fatto, accertato) il credito garantito, per la genericità delle espressioni usate, possa essere individuato solo con l’ausilio di elementi esterni alla scrittura che contiene l’atto costitutivo della garanzia (Cass. n. 1532 del 2006).

1.2. Il giudice delegato ha ammesso la società istante allo stato passivo, in via privilegiata pignoratizia, per la somma di Euro. 10.000,00, pari allo scoperto dell’unico conto corrente intrattenuto da Romex, oggetto di garanzia, ed in via chirografaria per tutto il restante importo di Euro. 946.625,83, a titolo di saldo passivo dei conti correnti di corrispondenza n. (Omissis) (già n. 0754144) e n. 05222 (già n. 4343).

1.3. Il giudice delegato ha ritenuto che: – l’indicazione contenuta nel contratto di pegno non pare sufficiente a rendere determinato il credito garantito; – i contratti di anticipo in conto corrente e di finanziamento all’importazione non paiono, a loro volta, “definire con sufficiente precisione” i crediti garantiti, non avendo neppure menzionano l’esistenza di un affidamento in favore della fallita; – i crediti sono, quindi, sorti in esito “ad operazioni puntuali che non possono in alcun modo considerarsi garantite dal precedente pegno”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Il ricorso principale è, dunque, inammissibile.

5.2. Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza, assorbito.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Fallimento le spese di lite che liquida nella somma di Euro. 10.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2026.

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