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Diritto di Famiglia Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Separazione e Divorzio

Cass. Civ. n. 2652/1995 – Separazione giudiziale e scioglimento della comunione legale

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Separazione giudiziale e comunione legale dei beni: il passaggio in giudicato della sentenza quale presupposto per lo scioglimento e la divisione del patrimonio comune.

La Corte di Cassazione chiarisce che, nel regime normativo applicabile alla controversia, lo scioglimento della comunione legale tra coniugi si verifica soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale oppure con l’omologazione della separazione consensuale. Il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separatamente non produce tale effetto, avendo natura provvisoria. La domanda di divisione dei beni comuni proposta prima dello scioglimento della comunione non può essere accolta. La Corte precisa altresì che il disconoscimento di una registrazione ai sensi dell’art. 2712 c.c. ne impedisce l’utilizzazione probatoria fino all’accertamento dell’autenticità, senza imporne lo stralcio materiale dal fascicolo. Il ricorso viene integralmente rigettato.

LA VICENDA

Nell’ambito di una separazione giudiziale con addebito a entrambi i coniugi, la moglie chiedeva, tra l’altro, la divisione delle somme depositate su cinque conti correnti intestati al marito e il rimborso delle spese sostenute per la casa coniugale. Dopo il rigetto delle domande nei giudizi di merito, proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte confermava la decisione, rilevando anche il mancato passaggio in giudicato della separazione e la tardività della domanda di rimborso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI – SCIOGLIMENTO – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – NECESSITÀ – PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VITA SEPARATA – IRRILEVANZA – DOMANDA DI DIVISIONE ANTERIORE ALLO SCIOGLIMENTO – INACC OGLIBILITÀ – ART. 191 C.C.

In tema di comunione legale tra coniugi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, lo scioglimento della comunione conseguente alla separazione personale si verifica, con effetti ex nunc, soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale ovvero con l’omologazione degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell’art. 191 c.c. Non determina lo scioglimento della comunione il provvedimento presidenziale previsto dall’art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi a interrompere la convivenza, attesa la sua natura meramente provvisoria. Ne consegue che la domanda di divisione dei beni della comunione legale non può essere accolta prima del verificarsi della causa di scioglimento, indipendentemente dalle contestazioni relative all’appartenenza dei singoli beni alla massa comune.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 07/03/1995, n. 2652

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi presentati nel settembre 1982, i coniugi A. B. e A. S. G. introdussero davanti al Tribunale di Roma il giudizio diretto alla pronuncia della loro separazione giudiziale e di altre statuizioni ritenute conseguenziali.

In corso di causa fu autorizzato un sequestro conservativo sui beni del B. sino alla concorrenza della somma di L. 15.000.000 e la misura cautelare fu ritualmente eseguita.

All’esito della fase istruttoria del giudizio di primo grado, le parti assunsero le conclusioni definitive con le quali:

a) il B. chiese che la separazione fosse addebitata alla moglie; che gli fosse assegnata la casa coniugale; e che la G. fosse condannata a restituirgli dei mobili ed arredi di sua proprietà da essa sottrattigli, nonché a rimborsargli alcune spese da lui sostenute nell’interesse della famiglia;

b) la G., chiese che la separazione fosse addebitata al marito; che fosse accertato e dichiarato che rientravano nella comunione familiare le somme costituenti il saldo attivo di cinque conti correnti bancari intestati al B., nonché dei mobili acquistati in costanza di matrimonio; che le fosse assegnata la casa coniugale; che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento in misura non inferiore a L. 500.000 mensili; e che il B. fosse condannato a restituirle la metà delle somme da lei spese per migliorie e ristrutturazioni della casa coniugale.

Il Tribunale di Roma, decidendo con sentenza 11 aprile 1990, pronunciò la separazione dei coniugi con addebito ad entrambi; dichiarò inammissibili o infondate le altre domande delle parti, ivi compresa quella di convalida del sequestro; e compensò per intero le spese di causa.

La G., in via principale, ed il B., in via incidentale proposero appello avverso tal pronuncia alla Corte d’appello di Roma, riproponendo le rispettive domande disattese dal giudice di primo grado.

Con sentenza 23 settembre 1991, la Corte di Roma ha respinto entrambi gli appelli ed ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale.

Secondo la Corte territoriale:

– la separazione doveva essere addebitata ad entrambi i coniugi; in particolare, per quanto riguarda l’addebito alla G., la conclusione discendeva dai risultati della prova testimoniale che avevano denotato come tra i coniugi vi fossero stati continui litigi, e come nelle varie occasioni fosse stata la G. a fare la voce più grossa ed a proferire parolacce nei confronti del marito: in tal senso era significativo un episodio verificatosi il 14 dicembre 1982, nel cui corso costei era trascesa a violenze verbali e fisiche nei confronti del B.;

– la G. non aveva diritto all’assegno di mantenimento, vuoi perché titolare di adeguato reddito autonomo, e vuoi a seguito dell’addebitabilità della separazione;

– non sussistevano ragioni per l’assegnazione della casa coniugale – di proprietà del B. – alla moglie che, tra l’altro, non era affatto il coniuge più debole;

– doveva escludersi la sussistenza della comunione legale sulle somme esistenti sui conti correnti di pertinenza del B., essendo “ius receptum che i diritti di obbligazione non entrano a far parte della comunione legale dei beni, e che le somme depositate in banca non cadono nella comunione se non con riguardo ai frutti de residuo allo scioglimento della comunione”;

– la domanda della G. di rimborso della metà delle spese di miglioria e di ristrutturazione dell’appartamento, era inammissibile in quanto era stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e sulla stessa il B. non aveva accettato il contraddittorio;

– la domanda della G. di assegnazione dell’automobile Fiat Argenta era infondata, trattandosi di un bene diverso dalla casa coniugale;

– la domanda del B. diretta alla restituzione delle somme spese nell’interesse della famiglia era inammissibile, in quanto anch’essa proposta tardivamente, senza che vi fosse stata l’accettazione del contraddittorio.

A. S. G. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di annullamento.

L’intimato A. B. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso si riallaccia alla produzione da parte del B. durante il giudizio di primo grado di un nastro magnetico nel quale, a suo dire, era registrato l’episodio del 14 dicembre 1982, nel cui corso la G. aveva trasceso verbalmente e fisicamente; alla contestazione della conformità al vero della registrazione da parte della G.; ed alla affermazione della Corte d’appello, secondo cui detta produzione era irrilevante – con la conseguenza che non v’era luogo a procedere ad alcuna indagine tecnica diretta ad accertare l’identità delle voci registrate con quelle del B. e della G. – in quanto le modalità di svolgimento dei fatti potevano essere ricostruite aliunde e, precisamente, sulla base della deposizione del teste M. B..

La ricorrente sostiene che, con riferimento alla riassunta situazione processuale, la Corte di Roma è incorsa nel vizio di “errata e-o omessa applicazione dell’art. 2712 Cod. civ.”, perché non ha ordinato lo “stralcio” del nastro del processo, provvedimento, questo, che era imprescindibile al fine di “impedire una presenza (del nastro) che comunque è servita ad influenzare in modo distorto i giudici”; e perché, comunque, ha “ascoltato il nastro”, come si desumerebbe da alcune affermazioni della parte motiva della sentenza impugnata.

Senonché, a norma dell’art. 2712 Cod. civ., il disconoscimento della conformità di una riproduzione meccanica all’originale comporta, da un canto, l’onere della parte che l’ha prodotta di dimostrare l’autenticità della riproduzione stessa; dall’altro, e fino a quando la conformità non sia accertata, la preclusione a che il giudice possa utilizzare quella riproduzione come mezzo di prova.

Pertanto, e contrariamente a quanto assume la ricorrente, non comporta anche l’ordine alla parte che l’ha prodotta di ritirarla dal suo fascicolo processuale e l’attuazione coattiva di quell’ordine.

Tanto, del resto, in totale armonia con il sistema processuale relativo al regime delle produzioni, incentrato sul principio che l’eventuale illegittimità (per ragioni sia sostanziali che di rito) della produzione determina una preclusione alla valutazione del documento ai fini della decisione, ma non anche la sua espulsione materiale dagli atti del processo.

Se ne trae che, di fronte alla contestazione della G. ed alla mancata dimostrazione della autenticità del nastro prodotto dal B., affatto correttamente la Corte territoriale s’è limitata ad escludere l’utilizzabilità del nastro come mezzo di prova, senza disporne lo “stralcio”.

Nè, poi, la Corte del merito ha disapplicato di fatto tal disciplina, posto che non si individua alcun elemento idoneo a sorreggere l’affermazione della ricorrente secondo cui, quanto meno, essa Corte avrebbe preso conoscenza del contenuto del nastro, il che avrebbe orientato il suo convincimento.

Il motivo, perciò, è infondato e deve essere respinto.

2. – ll secondo mezzo denuncia che la Corte del merito ha applicato erroneamente l’art. 151, c. 2 Cod. civ., in quanto la conclusione circa l’addebitabilità della separazione anche alla G. non è sorretta da alcun idoneo dato processuale, una volta che nessuna efficacia probatoria può essere attribuita agli unici due elementi valorizzati dal giudice d’appello e, precisamente, la deposizione della teste E. N. e l’episodio del 14 dicembre 1982: la deposizione, perché era assolutamente generica; la lite del dicembre 1982, perché l’episodio era successivo all’introduzione del giudizio di separazione e perché, comunque, nell’occasione la G. aveva reagito in modo proporzionato alle provocazioni del marito.

Il motivo, pur enunciando di denunciare una violazione di legge, nella sostanza si traduce nella mera prospettazione di un vizio di motivazione sotto il profilo della non congruità degli elementi di giudizio valorizzati dalla Corte del merito, rispetto al convincimento raggiunto.

La censura così ricostruita, è infondata.

Invero, la Corte del merito ha valorizzato la deposizione della teste N. e l’episodio del dicembre 1982, non solo in se e per se, ma anche, e soprattutto, quali univoci e decisivi elementi di conforto del quadro emergente dal complesso delle “risultanze istruttorie (che aveva) evidenziato la conflittualità gravissima esistente tra i coniugi, conflittualità cui hanno trovato manifestazione i lati più spiacevoli del temperamento degli interessati”.

Tal argomentazione, poi, nei limiti in cui può essere sindacata in sede di legittimità, risulta immune da vizi logici e giuridici ed affatto idonea a sorreggere la conclusione trattane. Tanto, a definitiva ragione, una volta che, tra l’altro, la ricorrente non ha neanche indicato quali fossero gli elementi processuali atti a confortare la propria doglianza.

3. – ll terzo motivo investe la sentenza d’appello nel capo in cui ha rigettato la domanda di divisione dei beni della comunione legale esistente tra i coniugi proposta dalla G. per due distinte ragioni: in via principale, per non essersi ancora verificato il presupposto per lo scioglimento della comunione, costituito dall’esistenza della separazione giudiziale; in via subordinata, perché i beni dei quali, in concreto, la G. aveva chiesto la divisione e la attribuzione pro quota (le somme costituenti il saldo attivo di cinque conti correnti bancari intestati al solo B.) non avevano formato oggetto della comunione.

Secondo la denuncia della ricorrente, tal statuizione viola e-o applica falsamente l’art. 177 Cod. civ., anche in relazione all’art. 179 dello stesso Codice, in quanto: a) la domanda era accoglibile, una volta che con la separazione i coniugi non sono più in comunione di beni; b) costituiscono oggetto della comunione legale, anche i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento del matrimonio e, quindi, anche il saldo attivo dei cinque conti correnti bancari intestati al B.; c) comunque, costituiva oggetto della comunione legale, l’autovettura Fiat Argenta acquistata a nome del solo B. durante il matrimonio.

La questione proposta col primo profilo delle riassunte censure è stata già affrontata da questa Corte Suprema che l’ha costantemente risolta nel senso – contrario a quello prospettato dalla ricorrente – che lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica, ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale ai sensi dell’art. 191 Cod. civ., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 Cod. proc. civ. che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo (Cass., 17 dicembre 1993, n. 12523; 11 luglio 1992, n. 8463; 20 gennaio 1990, n. 560).

Il principio deve essere ribadito essendo sorretto da argomenti che si condividono pienamente.

Pertanto, come ha correttamente concluso il giudice d’appello, la domanda proposta dalla G. non poteva essere accolta in quanto al momento della pronuncia di secondo grado, non s’era ancora verificato il presupposto per la divisione dei beni in comunione legale, costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale.

Ne consegue, in una coll’infondatezza del profilo, la definitività e l’intangibilità della ragione sulla quale la Corte territoriale ha fondato, in via principale, il rigetto di quella domanda.

Ne deriva, inoltre, che la ricorrente non ha interesse alle censure sviluppate negli altri due profili del motivo – che perciò sono inammissibili – dato che gli stessi investono soltanto la ratio decidendi subordinata, e che il loro eventuale accoglimento non porterebbe all’annullamento della statuizione che rimarrebbe sempre ancorata all’altra ragione.

Anche questo mezzo, allora, deve essere respinto.

4. – Il quarto motivo denuncia che la pronuncia di inammissibilità della domanda della G. diretta alla condanna del B. alla restituzione della metà delle somme da lei spese per le migliorie e la ristrutturazione della casa coniugale, viola l’art. 277 Cod. proc. civ. e si risolve in una omessa pronuncia su un capo della controversia, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte del merito, la domanda era stata proposta già “all’inizio del processo”.

Il motivo è infondato poiché dall’esame degli atti processuali – che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo – emerge in modo univoco che, come ha affermato il giudice d’appello, la domanda della quale si tratta è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Invero, non può certamente essere intesa come istanza di condanna al rimborso di una quota parte delle spese in questione la generica prospettazione di aver sostenuto quelle spese contenuta nella memoria presentata dalla G. durante la fase presidenziale del giudizio, sia in quanto in esso altro non v’era alcuna richiesta di condanna del B. alla restituzione di una loro parte, e sia perché, manifestamente, quel richiamo era strumentale alla sola illustrazione del proprio comportamento durante la vita coniugale e non ad una pronuncia giudiziale sulle stesse.

5. – Ne discende il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – rigetta il ricorso proposto da A. S. G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 settembre 1991;

– dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione civile della Corte di cassazione il 21 settembre 1994.

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