Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Corte d’Appello di Bologna: il contenuto sostanziale della mediazione è inutilizzabile in giudizio senza il consenso della parte
La Corte d’Appello di Bologna affronta il tema della riservatezza del procedimento di mediazione e dell’utilizzabilità in giudizio delle intese maturate durante gli incontri. Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 impediscono di utilizzare le dichiarazioni e le informazioni acquisite in mediazione senza il consenso della parte da cui provengono. Tale tutela comprende anche i cosiddetti “punti di accordo”, quando costituiscono il risultato di un tentativo di composizione amichevole successivamente fallito. Nel caso esaminato, inoltre, tali punti rappresentavano una mera ipotesi transattiva, non un accordo completo e definitivo. Ne consegue l’impossibilità di ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
LA VICENDA
Alcuni comproprietari, dopo una procedura di mediazione relativa allo scioglimento di diverse comunioni immobiliari, chiedevano l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dei “punti di accordo” verbalizzati durante un incontro. La mediazione si era però successivamente conclusa con esito negativo e una delle parti aveva espressamente negato il consenso all’utilizzo del contenuto della procedura. Il Tribunale rigettava la domanda e la controversia giungeva davanti alla Corte d’Appello.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
MEDIAZIONE – RISERVATEZZA – VERBALE DI MEDIAZIONE – PUNTI DI ACCORDO – INUTILIZZABILITÀ IN GIUDIZIO – ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA – ART. 2932 C.C.
Il dovere di riservatezza e il divieto di utilizzazione in giudizio previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 riguardano il contenuto sostanziale degli incontri di mediazione e si estendono anche ai cosiddetti “punti di accordo”, quando questi costituiscano il risultato del tentativo, successivamente fallito, di composizione amichevole della controversia. In mancanza del consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, tale contenuto non può essere utilizzato nel successivo giudizio.
I “punti di accordo” che costituiscano una mera ipotesi transattiva destinata a una successiva formalizzazione e che non consentano di individuare compiutamente l’oggetto dell’intesa non integrano un accordo completo e definitivo suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.
LA SENTENZA
Corte d’Appello di Bologna, Sezione III civile, Sentenza 3/12/2024, n. 2216
(Omissis)
CONCLUSIONI
***** “***** la Corte adìta, previa ogni pronunzia di legge e del caso, in accoglimento dell’appello proposto dall’odierno concludente, riformare l’ordinanza 25.5.2020, resa dal Tribunale di Parma nel procedimento n. 4815/2019 R.G. nella sola parte in cui compensa le spese di giudizio, e per tale effetto condannare la signora ***** in persona della sua procuratrice ***** nonché la signora ***** e i signori ***** e ***** nella loro qualità di eredi della compianta ***** in via solidale tra di loro, a rifondere all’appellante principale ***** le spese del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 91 c.p.c. nella misura di ¤ 27.804,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia.
***** altresì la Corte adìta, in accoglimento dell’appello incidentale di ***** confermare in ogni altro capo e sua parte l’ordinanza del Tribunale di Parma di cui sopra, rigettando l’appello incidentale avverso la medesima proposto da ***** e ***** nonché da ***** e ***** nella loro qualità di eredi della compianta ***** in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto, o come meglio.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre spese generali 15%, CPA e IVA nelle misure di legge”.
*****, ***** e *****
“A) In accoglimento dell’appello principale nonché dell’appello incidentale promossi dalle signore ***** (ora ***** e ***** suoi eredi) e ***** nella cause d’appello riunite n.1292/2020 RG e n. 1369/2020 RG., in totale riforma dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Parma datata 25 maggio 2020 resa nel procedimento n. 4815/2019 rep. 990/2020, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, dato atto dell’adempimento da parte delle signore ***** (ora ***** e ***** suoi eredi) e ***** ai propri obblighi e accertato e dichiarato l’inadempimento per le ragioni di cui in narrativa del Dott. ***** (*****), residente *****, agli obblighi derivanti dall’accordo del 13 ottobre 2017 stipulato tra le parti, di cui gli appellanti principali e incidentali ribadiscono volersi avvalere:
- Pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 cod.civ., sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in esecuzione del suddetto accordo del 13 ottobre 2017 e per l’effetto, anche a scioglimento e comunque cessazione delle comunioni, ereditarie e volontarie, rispettivamente in essere tra le parti del presente giudizio e/o alcune soltanto di esse:
a. assegnare, attribuire, trasferire o come meglio a ***** e ***** (quali eredi di ***** e ***** tutte le quote in piena proprietà del ***** ciascuna quota pari a un mezzo pro indiviso, di tutti i seguenti immobili; ***** fondo ***** – loc. Castellaro, ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ***** (***** di , località ***** costituito dal terreno agricolo identificato al ***** del Comune di ***** al foglio 21 particelle 39, 45 e 209 e al foglio 20 particelle 55, 70 e 71, e dai relativi fabbricati, individuati al ***** del Comune di ***** al foglio 21, particella 209, subalterno 1, particella 209, subalterno 2, particella 209, subalterno 3; confinante il tutto a nord – est con il mappale 51 (del foglio 20) e a salto esterno con il mappale 35 (del foglio 21), a sud – est con ***** a sud – ovest con il mappale 85 (del foglio 24) e a salto interno con il mappale 18 (del foglio 24), a nord – ovest con il mappale 18 (del foglio 24), a salto esterno con i mappali 66 – 49 (entrambi del foglio 20) e a salto interno con la ***** di ***** fondo agricolo ***** – ***** ossia il fondo rustico senza fabbricati sito in località ***** nel Comune di ***** costituito da due corpi separati dalla ***** di ***** contraddistinto al ***** del Comune di ***** al foglio 44, particelle 225, 227, 229, 94, 97, oltre che dalle particelle 95 e 98 del medesimo foglio, comunque oggetto di uso esclusivo e ininterrotto uti dominus della ***** almeno dal 1993; confinante in senso orario (a partire da nord) con i mappali 230 – 226 ( di , con i mappali 239 – 100 – 96 – 177 – 72, con la ***** con il ***** di ***** con i mappali 13 – 2 – 221; confinante a nord con la ***** di ***** con i mappali 242 – 25 – 241 – 235 – 228 ( di ***** – 223 – 108;
***** complesso ***** – loc. Borsano, ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ***** (***** di *****, località ***** costituito dai terreni in prevalenza boschivi identificati al ***** del Comune di ***** al foglio 20, mappali 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 74, 153, 174, e al foglio 21, mappali 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 111, e dai fabbricati, tutti in pessimo stato di conservazione, identificati al ***** del Comune di ***** al foglio 20, particella 506, sub. 1, categoria ***** (ora categoria *****), al ***** del Comune di ***** al foglio 20, particella 506, sub. 2, particella 507, sub. 1 e sub. 2, particella 508, tutti collabenti; confinante con il tutto nell’insieme (in senso orario a partire da nord – est) con la ***** della ***** con la ***** di ***** con il Rio di ***** con i mappali 16 -18 -31- 32 – 42 – 43 (tutti nel foglio 21), con la ***** con i mappali 29 – 30 (entrambi nel foglio 21), ancora con il mappale 29 (del foglio 21), con i mappali 28 – 13 – 12 (tutti nel foglio 21), ancora con il mappale 13 (del foglio 21), ancora con il mappale 28 (del foglio 21), con i mappali 5 – 7 (entrambi del foglio 21), con i mappali 67 – 65 – 64 – 75 – 87 – 86 – 73 – 72 – 59 e con il Rio di ***** confinante nell’insieme a nord con il mappale 38, con la ***** con il Rio di ***** con la ***** di ***** e con il mappale 37; confinante a nord con i mappali 195 – 159, a sud – est e a sud – ovest con la ***** di ***** a nord – ovest con i mappali 161 – 162;
***** stabile ***** – ***** 23/***** 2, ossia il complesso immobiliare sito in ***** affacciato su ***** della ***** n.2, ma con accesso da ***** n. 23, quanto agli immobili ad uso abitativo, identificati al ***** del Comune di ***** sezione 001, foglio 33, particella 155, sub. 26, categoria A/2, classe 4, e particella 155, sub 27, categoria , classe 4, quelli ad uso abitativo, e alla sezione 001, foglio 33 del ***** del Comune di ***** particella 155, sub. 5, categoria C/1, classe 12, sub. 6, categoria C/1, classe 13, sub. 7, categoria C/1, classe 11, quelli ad uso commerciale, confinante nell’insieme a nord con proprietà ***** e con cortile comune, a est con cortile comune e con proprietà ***** a sud con ***** della ***** a ovest con proprietà terzi al piano terreno e con proprietà ***** ai piani superiori; come ulteriormente individuati e descritti nelle premesse dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di appello affinché alle ricorrenti (odierni appellanti principali e incidentali) sia assegnata, attribuita o comunque acquisiscano la piena, integrale, esclusiva proprietà di ognuno e di tutti i suddetti immobili nel loro complesso, disponendo, quanto ai rapporti interni tra le ricorrenti stesse, che: alla ***** vengano attribuite, trasferite o come meglio, tutte le quote di comproprietà, ognuna pari a un mezzo pro indiviso, del Dott. ***** del complesso immobiliare ***** – loc. ***** del fondo agricolo ***** – ***** e del complesso immobiliare ***** – loc. ***** come sopra individuati, cosicché tutti detti immobili e tutte le unità immobiliari (tanto terreni che fabbricati) che li compongono, come sopra meglio individuati e descritti, risultino integralmente assegnati e quindi appartengano alla stessa ***** in piena ed esclusiva proprietà; e che la quota di un mezzo in piena proprietà pro indiviso del Dott. ***** dello stabile ***** 23/ 2 e di tutte le unità immobiliari che lo compongono, come meglio individuate e descritte sopra e nelle premesse, venga congiuntamente attribuita, assegnata, trasferita o come meglio, pro indiviso, in quote uguali tra loro, in nuda proprietà alle ***** (e per essa in parti uguali tra loro agli eredi ***** e ***** e ***** (che verranno quindi così a detenere ciascuno una quota in nuda proprietà quanto a ***** pari ad un quarto pro indiviso e quanto a ***** e ***** per un ottavo ciascuno pro indiviso dell’intero stabile) e in usufrutto a favore della ***** ferma la quota in piena proprietà di un mezzo pro indiviso di tale stabile che già appartiene a quest’ultima, cosicché detto stabile e tutte le unità immobiliari che lo compongono, come sopra e nelle premesse dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell’appello, meglio individuati e descritti, risultino complessivamente assegnati e quindi appartengano complessivamente alle ricorrenti in piena, integrale ed esclusiva proprietà, e segnatamente alle ***** (e per essa in parti uguali tra loro agli eredi ***** e ***** e ***** per una quota in nuda proprietà pari a un quarto pro indiviso dell’intero stabile e per ***** e ***** un ottavo pro indiviso ciascuno e alla ***** per il diritto di usufrutto su dette quote, oltre alla restante quota in piena proprietà di un mezzo pro indiviso dello stesso stabile già dalla medesima detenuta;
b. attribuire, assegnare, trasferire o come meglio al Dott. ***** la quota di comproprietà pari a un mezzo pro indiviso della ***** del complesso immobiliare ***** – str. ***** ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ***** (provincia di *****, costituito dai terreni identificati al ***** del Comune di ***** al foglio 14, particelle 17, 37, 43, 45, 46, 65, 66, 67, 118, e 297 e dai fabbricati identificati al ***** del Comune di ***** al foglio 14, particella 297, sub 2, categoria D/10, sub 1, categoria A/3; confinante, (i comprendendo la ***** a nord con i mappali 219 – 218, a nord – est con il mappale 69, a sud – est (a linea spezzata) con il ***** a sud con i mappali 377 – 34, a ovest con il ***** di ***** a nord – ovest con il mappale 118 di cui oltre e con i mappali 117- 151; confinante, a nord con il mappale 117, a sud – est con ***** (mappale 116), a ovest con ***** (mappali 228 – 286); confinante, in senso orario (a partire da nord) con i mappali 8 – 171, con ***** (mappale 286) realizzata sul ***** di ***** , con i mappali 103 – 102, ancora con ***** (mappale 286) realizzata sul ***** di ***** con i mappali 201 – 5, con la ***** le quote di nuda comproprietà pari a un quarto pro indiviso ciascuna della ***** (ora quote di un ottavo ciascuno pro indiviso dei suoi eredi ***** e ***** e ***** e del diritto di usufrutto spettante alla ***** su tali quote dello stabile ***** – ***** 31, censito nel ***** del comune di ***** – sezione urbana 001 – a foglio 33, costituito dalle unità immobiliare ad uso abitativo e in parte ad uso ufficio ubicati in ***** della ***** n. 31, identificati al ***** del Comune di ***** sezione 001, foglio 33, particella 603, sub. 16, categoria A/2, classe 1, sub. 35, categoria A/10, classe 4, sub. 25 categoria A/2, classe 2. sub. 14, categoria A/2, classe 3, sub. 15, categoria A/2, classe 2, sub. 23, categoria C/6, classe 6, sub. 36 (già sub. 34), categoria A/10, classe 3, sub. 18, categoria A/2, classe 1, sub. 32, categoria A/4, classe 4, sub. 17., categoria A/2, classe 1; nonché dalle unità commerciali identificate al ***** del Comune di ***** sezione 001, foglio 33, particella 603, sub. 26, sub. 27 (ora 37), sub. 28, sub. 33 (ora 37); confinante a nord con ***** della ***** a est con i mappali 604-605 e a salto esterno con il mappale 606, a sud con ***** della Posta, a ovest con i mappali 602-600 del ***** 33 del ***** terreni del Comune di ***** sezione A; cosicché il Dott. ***** divenga pieno ed esclusivo proprietario del complesso immobiliare *****str. ***** e dello stabile ***** – ***** 31, come meglio individuati e descritti sopra e nelle premesse;
c. condannare il Dott. ***** a versare alle ricorrenti, congiuntamente tra loro, la complessiva somma di ***** 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a titolo di conguaglio o indennizzo o come meglio;
d. disporre la chiusura del conto corrente avente coordinate ***** intrattenuto congiuntamente dalla ***** e dal Dott. ***** presso ***** S.p.A., sede *****ripartizione del saldo attivo nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, con ogni eventuale conseguente provvedimento anche nei confronti della ***** presso la quale il rapporto è acceso;
e. dando atto che gli effetti economici dell’***** sono stati convenuti prodursi al 30 giugno 2018, per l’effetto condannare il Dott. ***** a versare alla ***** i frutti dell’immobile ***** – ***** 23/***** 2 dallo stesso percepiti (oltre che ad altri eventuali frutti che non fossero noti percepiti dal ***** relativamente agli immobili *****loc. ***** maturati dal 1° luglio 2018 compreso fino alla data di effettivo soddisfo, oltre a interessi dalla data in cui detti frutti siano stati percepiti dal Dott. ***** al saldo, e interessi anatocistici come per legge, fatta deduzione delle somme a sua volta percepite fino alla medesima data dalla ***** a titolo di frutti dell’immobile ***** – ***** 31 quale anticipo sulla maggior somma spettantele;
f. condannare lo stesso Dott. ***** a corrispondere alla ***** la somma di ***** 10.603,008 pari alla quota di competenza dello stesso della riduzione temporanea del canone di locazione accordata a ***** S.p.A. per un biennio;
- accertare e dichiarare o come meglio che l’***** ha prodotto effetti immediati tra le parti con riferimento alla rinuncia di ogni comunista al rendiconto dagli altri e a qualunque somma, diritto e pretesa nei confronti degli altri salvo quelle di cui ai precedenti punti c., d., e. ed f. delle presenti conclusioni;
- dato atto del diritto di ciascuna parte di continuare a utilizzare, direttamente o indirettamente, senza alcun corrispettivo a favore dell’altra, per il termine di sei mesi dalla data della sentenza qui richiesta, le unità immobiliari oggetto di assegnazione all’altra, direttamente o indirettamente, occupate alla data del 30 giugno 2018, e segnatamente del diritto del Dott. ***** di continuare a occupare per detto periodo le unità immobiliari dello stabile ***** – ***** 23/***** della ***** 2 identificate al ***** del Comune di ***** sezione 01 al foglio 33, mappale 155, subalterni 27 e, parallelamente del diritto dei ***** e ***** di occupare direttamente o lasciare che lo ***** (*****) occupi le unità immobiliari dello stabile ***** – ***** della ***** 31 identificate al ***** del Comune di ***** sezione 01 al foglio 33, mappale 603, subalterni 35 e 36, disporre che entro il suddetto termine di sei mesi dalla pronuncia della sentenza che qui si richiede la parte occupante rilasci le unità in questione all’altra;
- condannare altresì il Dott. ***** al rimborso in favore della ***** della somma di ***** 6.665,00 per spese sostenute da questa successivamente al 30 giugno 2018 per interventi anche urgenti e indifferibili relativi allo stabile ***** – ***** 31 nonché pro quota per tutte le ulteriori somme sostenute e sostenende per i rispettivi beni assegnati;
- disporre che il Dott. ***** provveda ad ottenere il rilascio degli ***** di ***** relativi alle unità immobiliari di cui ai subalterni 26 e 27 del mappale 155 del ***** 33 (***** – ***** 23/***** 2) ed al subalterno 25 del mappale 603 del ***** 33 della sezione 001 del ***** del Comune di ***** (***** – ***** 31 e a farne consegna alle ricorrenti, e in generale a qualunque necessario adempimento;
- disporre che i costi e le imposte inerenti al regolamento delle comunioni in conformità a quanto disposto con la sentenza che si chiede all’*****ma Corte di Appello di pronunciare, siano sostenute dalle parti nella misura del cinquanta percento ciascuna, e così il cinquanta percento a carico del Dott. ***** e l’altro cinquanta percento a carico dei ***** e ***** congiuntamente tra loro, con condanna del Dott. ***** a rifondere agli appellanti principali e incidentali il cinquanta percento dei costi da queste anticipati, segnatamente per l’ottenimento dei certificati di destinazione urbanistica, degli attestati di prestazione energetica e delle relazioni di conformità edilizia e urbanistica;
- ordinare ai ***** dei ***** competenti di procedere alla trascrizione dell’emettenda sentenza e quindi dei trasferimenti immobiliari dalla stessa operati, con esonero degli stessi da ogni responsabilità;
C) respingere, rigettare o come meglio l’appello incidentale proposto dal Dott. ***** nonché l’appello principale dallo stesso proposto nelle cause d’appello riunite n.1292/2020 RG e n. 1369/2020 RG, perché del tutto inammissibili, infondati o come meglio;
D) condannare il dott. ***** alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
IN FATTO
- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ***** e ***** convenivano in giudizio ***** davanti al Tribunale di ***** esponendo che tra le ricorrenti e ***** legati da vincoli di parentela, sussistevano diverse comunioni immobiliari e mobiliari aventi titoli diversi (in parte volontarie e in parte successorie); che erano state intraprese delle trattative per la divisione dei beni e che, ciononostante, ***** aveva instaurato un giudizio per lo scioglimento delle comunioni innanzi al tribunale di ***** (r.g. n. 1886/2017); che ***** aveva promosso contestualmente la procedura di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, e che nel corso dell’incontro di mediazione del 13/10/2017 le parti, muovendo da una proposta di ***** del 9/09/2016, erano addivenute alla formalizzazione di un accordo preliminare di scioglimento delle comunioni immobiliari; che ***** in esecuzione del punto 11) di detto accordo, aveva rinunciato agli atti della causa di divisione dallo stesso incardinata innanzi al tribunale di ***** con conseguente estinzione del giudizio; che, dopo diversi rinvii, ***** aveva contestato l’efficacia dell’accordo del 13/10/2017 e si era rifiutato di procedere alla stipula del contratto definitivo; che ***** aveva quindi instaurato davanti al tribunale di ***** un nuovo giudizio per ottenere lo scioglimento giudiziale delle comunioni, nonché un ulteriore procedimento per la nomina di un amministratore dei beni in comunione.
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano che, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all’inadempimento di ***** il tribunale pronunciasse ex art. 2932 c.c. ordinanza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso in esecuzione dell’accordo del 13/10/2017.
- Si costituiva ***** chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
Deduceva il resistente che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo, come certificato da verbale del 3/07/2018; che l’ipotesi di accordo era tramontata per una serie di motivi, tra i quali il disaccordo sulla valutazione dei singoli cespiti e la mancata partecipazione di ***** alle ultime sedute della mediazione; che aveva diffidato le comproprietarie dal divulgare e dall’utilizzare il contenuto del verbale del procedimento di mediazione del 13/10/2017, in quanto l’art. 9 del d.lgs. n. 28/2010 ne prevedeva la riservatezza.
Assumeva altresì che la scrittura sottoscritta in sede *****però da *****, quand’anche ritenuta valida ed efficace, era comunque inidonea a generare obbligazioni certe e specifiche per mancanza dell’oggetto e di idonea formalizzazione e contestava l’applicabilità dell’art. 2932 c.c., in quanto la fonte dell’obbligo non consentiva di determinare tutti gli elementi del contratto.
- Con ordinanza n. 990/2020 del 25/05/2020 il tribunale di ***** rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
- Osservava il giudice, premesso che la controversia richiamava la problematica del carattere vincolante delle intese raggiunte all’esito o nel corso delle trattative e quella, correlata e conseguente, delle conseguenze sul soggetto che non intenda prestarvi fede, che occorreva stabilire se l’intesa raccolta dal mediatore all’esito della discussione del 17/10/2017 fosse, o meno, vincolante per le parti e se configurasse a carico di ***** l’obbligo di concludere un contratto, azionabile in via coattiva ai sensi dell’art. 2932 In proposito, il giudice escludeva che le parti avessero “raggiunto un’intesa, perfetta in ogni suo elemento, utile a tradursi in una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.”. Rilevava in particolare che le parti avevano individuato dei “punti di accordo” e che le stesse avevano raggiunto un accordo, completo e perfetto, in ordine ai punti nn. 1-2, ma non in relazione agli altri punti dell’intesa, fuori da ogni logica di esecuzione coattiva per diverse ragioni.
Invero, solo la prima parte dell’accordo (punti nn. 1- 4) poteva essere, in ipotesi, oggetto di una pronuncia ex art. 2932 c.c., ma doveva escludersi la possibilità di una esecuzione in forma specifica parziale, sia per ragioni di ordine generale, ovverossia che tale statuizione “finirebbe per sconvolgere l’equilibrio contrattuale voluto dalle parti, sì che non è possibile affermare che le parti avrebbero senz’altro voluto una parte dell’accordo, ma non anche l’altra”, sia, nello specifico, “perché sono gli stessi ricorrenti che hanno formalizzato le proprie domande riferendole all’intera intesa negoziale: se ne desume che il vincolo di corrispettività coinvolge pure le statuizioni sub nn. 5 ss.”.
Ne conseguiva il necessario rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non essendo possibile rompere il collegamento negoziale e il vincolo di corrispettività tra le prestazioni dedotte nell’accordo di mediazione, che era peraltro relativo anche a prestazioni aventi ad oggetto un facere infungibile.
Osservava inoltre il giudice che la rimeditazione della convenienza di un affare avrebbe potuto esporre il contraente infedele ai rimedi di tipo contrattuale (risoluzione e risarcimento del danno), ma che, nel caso in esame, le ricorrenti non avevano formulato domande in tal senso.
Infine, compensava integralmente le spese di lite ritenendo sussistenti “giustificati motivi” in ragione delle “le peculiarità del caso concreto”.
- Avverso l’ordinanza del tribunale di ***** hanno proposto separati appelli, da un lato, ***** e, dall’altro, ***** e ***** In entrambe le cause si sono costituite le parti appellate, spiegando gravami incidentali.
Disposta la riunione degli appelli, interrotti per l’intervenuto decesso di ***** e tempestivamente riassunti, all’esito dell’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2024 la cause riunite sono state poste in decisione.
IN DIRITTO
- Con l’unico motivo di appello ***** lamenta la compensazione integrale delle spese di lite “viste le peculiarità del caso concreto” disposta dal primo giudice, in quanto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza.
- ***** di ***** è fondato su quattro motivi.
Con il primo di essi si contesta la mancata preventiva riunione di cause identiche, ovverossia della causa pendente innanzi al tribunale, introdotta da ***** con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (r.g. n. 4815/19), con altra causa, instaurata sempre da ***** con atto di citazione.
Nelle more del presente giudizio, peraltro, quest’ultima è stata cancellata dal tribunale di ***** ai sensi dell’art. 39 c.p.c. e ***** non hanno reiterato il motivo di impugnazione, che deve intendersi pertanto rinunciato.
- Con il secondo motivo, ***** contestano le “conclusioni erronee e illogiche cui è pervenuta l’impugnata ordinanza” nella parte in cui il tribunale ha motivato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. sulla base del collegamento negoziale e del vincolo di corrispettività tra le prestazioni dedotte nell’accordo, che impedirebbero l’esecuzione in forma specifica parziale, e della presenza di prestazioni aventi ad oggetto un facere infungibile, per le quali non sarebbe possibile dare luogo a esecuzione in forma specifica.
- Con il terzo motivo, rubricato “dell’interpretazione e della qualificazione erronee, immotivate, illogiche e contraddittorie dell’Accordo”, ***** censurano la parte dell’ordinanza in cui il primo giudice ha escluso che le parti avessero raggiunto un’intesa perfetta in ogni suo elemento, utile a tradursi in una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., deducendo che la statuizione del tribunale parrebbe fondarsi implicitamente su un presupposto erroneo e immotivato, ovverossia la qualificazione dell’accordo come preliminare di preliminare, quando invece si tratterebbe di un contratto preliminare ex art. 1351 c.c., salvo per le parti immediatamente produttive di effetti definitivi e di quelle che non necessitano di ulteriori atti esecutivi.
Gli appellanti lamentano, inoltre, “l’errata e illogica interpretazione e qualificazione” dei punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell’accordo e contestano l’impugnato provvedimento nella parte in cui afferma che “le parti hanno quindi dato atto a verbale di aver solo provveduto alla ‘puntuazione’ degli accordi e di aggiornarsi a nuova seduta per ‘formalizzare’ l’accordo”, considerazioni che deriverebbero dall’erronea applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
- Con il quarto motivo ***** si dolgono “della mancata applicazione dell’art. 2932 cod.civ. e comunque dell’erronea interpretazione della norma e della fattispecie portata all’attenzione del Tribunale”, deducendo l’interpretazione “assolutamente distorta e illogica dei punti da 5) a 11 dell’Accordo” e la violazione del disposto di cui all’art. 2932 c.c. nonché della relativa interpretazione giurisprudenziale.
- Poiché il gravame di ***** seppur incardinato anteriormente, riguarda la sola statuizione in punto di spese, ragioni di ordine logico impongono di affrontare per primo l’appello di *****
- I motivi di appello di ***** così come la pretesa azionata in primo grado, presuppongono l’esistenza di un accordo, valido ed efficace, raggiunto nel corso della seduta di mediazione del 13/10/2017.
Preliminarmente va quindi esaminata l’eccezione, proposta da ***** già con la propria comparsa di costituzione in primo grado, di inutilizzabilità in giudizio del verbale di mediazione del 13/10/2017.
Gli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010 sanciscono, rispettivamente, un generale dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione e l’inutilizzabilità in giudizio di tali dichiarazioni e informazioni, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono.
La ratio è quella di incoraggiare il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti, le quali, in presenza di siffatto obbligo di riservatezza, sono senz’altro più propense a rendere informazioni e dichiarazioni, anche a sé sfavorevoli, e a valutare possibili soluzioni di compromesso.
Il principio di riservatezza attiene al contenuto sostanziale degli incontri di mediazione, mentre non si estende alle circostanze che riguardano la ritualità e partecipazione delle parti alla procedura.
- Nel caso in esame, è un dato inequivocabile che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente all’esito dell’incontro del 3/07/2018, così come da verbale sottoscritto dalle parti.
Parimenti, è fuor di dubbio la natura sostanziale del contenuto del verbale del 13/10/2017, riportando esso i cosiddetti “punti di accordo” individuati dalle parti all’esito della discussione per la divisione del compendio immobiliare in comunione.
Ciò posto, si osserva che ***** con missiva del proprio difensore datata 28/05/2019 e dunque anteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, aveva rappresentato alle avversarie che nessun accordo era mai stato raggiunto in sede *****avere prestato il proprio consenso alla diffusione dei dati resi nel corso della procedura, diffidandole formalmente a non diffondere in alcun modo il contenuto sostanziale del procedimento di mediazione.
Manca quindi il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni richiesto dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010.
- A quest’ultimo riguardo deve ritenersi, al di là del tenore letterale di tali disposizioni, che fanno riferimento a “dichiarazioni rese” e “informazioni acquisite”, che a queste ultime possa essere equiparato il contenuto dei c.d. “punti di accordo” oggetto della presente controversia, frutto del tentativo, poi naufragato, di composizione amichevole della lite innanzi al mediatore e consistente ***** nelle relative dichiarazioni delle parti sottoscrittrici, con conseguente estensione ad esso dell’obbligo di riservatezza e del divieto di utilizzo in giudizio.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l’eccezione sollevata da ***** sulla inutilizzabilità in giudizio del contenuto sostanziale del verbale di mediazione del 13/10/2017 appare fondata, con conseguente necessario rigetto dell’appello, venendo meno la fonte sulla quale si basa l’intera pretesa.
- Tuttavia quand’anche, diversamente opinando, si ritenesse utilizzabile in giudizio il verbale di mediazione del 13/10/2017, l’appello di ***** i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risulta comunque infondato nel merito.
La difesa di ***** ha invero rilevato l’inesistenza di qualsiasi accordo, che costituisce questione preliminare rispetto a quella, sollevata dalle suddette appellanti, relativa alla qualificazione giuridica di quanto verbalizzato nell’incontro di mediazione del 13/10/2017.
- Sul punto, ***** hanno eccepito la tardività della censura mossa da ***** in ordine a quanto affermato dal primo giudice circa l’astratta idoneità della prima parte dei “punti di accordo” riportati nel verbale di mediazione del 13/10/2017 a rappresentare <<un accordo, completo e perfetto>>, in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Tale eccezione deve essere però disattesa alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello” (Cass. n. 11653/2020, n. 25840/2021).
Nel caso di specie, pertanto, ***** vittorioso in primo grado, non era tenuto a proporre appello incidentale avverso il predetto capo dell’ordinanza, essendo sufficiente la reiterazione delle difese non accolte dal primo giudice, puntualmente riproposte con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello promosso da ***** (causa r.g. n. 1369/2020 poi riunita), inclusa quella sulla “inesistenza di qualsiasi accordo, dal momento che i tentativi di trovare un accordo divisionale sono definitivamente naufragati come certificato dal verbale stesso, che ha formalizzato l’esisto negativo del procedimento di mediazione” (v. pagine 8-9 della comparsa di costituzione).
- In ogni caso, non si tratta di eccezione in senso stretto, bensì di mera difesa, e come tale non preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare però esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (Cass., 25363/2022 tra le tante).
- Ciò premesso, deve escludersi che le parti abbiano raggiunto un accordo.
Quanto verbalizzato dal mediatore e definito testualmente come “punti di accordo”, infatti, è una mera ipotesi transattiva o prospettazione del possibile accordo che le parti avrebbero potuto stipulare in un secondo momento, tanto che lo stesso verbale si conclude con il rinvio ad altro incontro “per la formalizzazione dell’accordo”.
Depone in tal senso anche l’estrema sinteticità del documento, che neppure individua il compendio immobiliare oggetto di divisione e la suddivisione pattuita dai comunisti, rinviando all’uopo ad un documento separato, il c.d. “prospetto riepilogativo redatto il *****, noto alle parti”, che consiste in una semplice tabella, allegata a una missiva inviata dal legale di ***** a ***** ed ***** nella quale sono elencati, in maniera del tutto sommaria, senza indicazione dei dati catastali e nemmeno dell’indirizzo preciso, i beni costituenti il lotto in ipotesi destinato a ***** e quello destinato a ***** La previsione è talmente laconica da non consentire di individuare i beni interessati dal presunto accordo e, quindi, il suo oggetto.
Come evidenzia la difesa di ***** inoltre, l’asserito accordo non è stato firmato da ***** avente veste di litisconsorte necessaria, la quale non ha partecipato all’incontro del 13/10/2017.
Il presunto accordo contiene inoltre prospettazioni alternative e che coinvolgono parti terze, dunque insuscettibili di esecuzione forzata.
Non può dunque condividersi quanto affermato dal primo giudice laddove ha ritenuto che le parti abbiano raggiunto “un accordo, completo e perfetto in ordine ai punti nn. 1 e 2” e suscettibile, anche solo in ipotesi, di esecuzione in forma specifica.
- Infine, appare opportuno richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l’oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento” (Cass. n. 18681/2024).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che “il c.d. “preliminare di preliminare, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c.” (Cass. n. *****/2023).
Ne discende che, alla luce di tali principi, quand’anche si ritenesse raggiunto un accordo, a prescindere da una sua qualificazione come preliminare o preliminare di preliminare, mancherebbero comunque i presupposti per ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto definitivo.
Esclusa dunque l’esistenza di un accordo suscettibile di esecuzione in forma specifica, i motivi di appello proposti da ***** vanno complessivamente rigettati e la sentenza di primo grado sostanzialmente confermata, sia pure con diversa motivazione.
- ***** proposto da ***** è invece meritevole di accoglimento.
Il primo giudice ha così statuito in punto di spese: “viste le peculiarità del caso concreto, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite”, sebbene non sussista nel caso di specie alcuna delle ipotesi che consentono di liquidare le spese in deroga al principio della soccombenza.
Non è infatti un caso di soccombenza reciproca, essendo i ricorrenti in primo grado soccombenti in via esclusiva e non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92 comma 2 c.p.c., non avendo ad oggetto il caso di specie una questione caratterizzata da assoluta novità e non riscontrandosi un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
Neppure ricorrono i presupposti per ricondurre la fattispecie nell’ambito della ulteriore ipotesi, elaborata dalla Corte costituzionale, delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, per giurisprudenza costante, devono essere indicate esplicitamente nella motivazione della decisione ( n. 1950/2022), posto che nel provvedimento impugnato manca un’indicazione esplicita delle ragioni della disposta compensazione, essendo a tal fine insufficiente il generico riferimento del tribunale a presunte “peculiarità del caso concreto”, e in ogni caso non si ravvisa alcuna ragione, grave ed eccezionale, per derogare al principio della soccombenza.
Pertanto, in accoglimento dell’appello proposto da ***** e ***** vanno condannate alla rifusione delle spese di lite da costui sostenute nel giudizio di primo grado.
- In applicazione del principio della soccombenza, ***** e ***** vanno condannati a rifondere a ***** le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di ***** e *****
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti nn. r.g. 1292/2020 e 1369/2020, respinge l’appello proposto da ***** e ***** e, in accoglimento dell’appello proposto da ***** in parziale riforma dell’ordinanza n. 990/2020 del Tribunale di ***** condanna ***** e ***** in solido a rifondere a ***** le spese di lite del primo grado, che liquida in ¤ 6.780,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e *****
Condanna le appellanti ***** e ***** in solido a rifondere a ***** le spese di lite del presente grado, che liquida in ¤ 8.470,00 per compensi di avvocato, che liquida in ¤ 777,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e *****
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti soccombenti ***** e *****
Così deciso in ***** nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d’Appello, il *****.





