Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Rito del lavoro: i documenti prodotti tardivamente sono soggetti alle stesse preclusioni delle prove testimoniali e non possono essere liberamente ammessi in appello.
Nel rito del lavoro, la produzione delle prove documentali è soggetta ai termini perentori e alle decadenze previsti dagli artt. 416 e 437 c.p.c., senza alcuna distinzione tra prove precostituite e prove costituende. La mancata indicazione e il mancato deposito dei documenti negli atti introduttivi determinano, salvo specifiche eccezioni, la decadenza dal diritto di utilizzarli anche nel giudizio di appello. La Cassazione ribadisce che il giudice può esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio quando le nuove prove siano indispensabili alla decisione, nei limiti dei fatti allegati ed emersi nel contraddittorio. È illegittima la decisione fondata su documenti tardivamente prodotti, ammessi sul solo presupposto della loro natura precostituita. La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio.
LA VICENDA
Un medico incaricato del servizio di guardia medica presso un istituto penitenziario impugnava la revoca della convenzione disposta dall’Amministrazione per asseriti gravi motivi. La Corte d’appello aveva confermato la revoca utilizzando documenti prodotti tardivamente dal Ministero della Giustizia. La Cassazione accoglie il ricorso del medico, riconoscendo la violazione delle preclusioni probatorie e disponendo il rinvio per un nuovo esame.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO – PROVE DOCUMENTALI – OMESSA INDICAZIONE E PRODUZIONE NEGLI ATTI INTRODUTTIVI – DECADENZA – DIVIETO DI PRODUZIONE IN APPELLO – EQUIPARAZIONE TRA PROVE PRECOSTITUITE E COSTITUENDE – POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO – LIMITI.
Nel rito del lavoro, il combinato disposto degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c. impone l’equiparazione delle prove documentali, quali prove precostituite, alle prove costituende, ai fini dell’applicazione delle preclusioni istruttorie. L’omessa indicazione dei documenti e il loro mancato deposito contestualmente agli atti introduttivi del giudizio di primo grado determinano la decadenza dal diritto alla relativa produzione, salvo che questa sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall’evoluzione successiva della vicenda processuale. Tale decadenza non può essere superata mediante la produzione dei documenti nel giudizio di appello, ferma restando la possibilità per il giudice di esercitare i poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 437, comma 2, c.p.c., quando i nuovi mezzi di prova risultino indispensabili alla decisione e riguardino fatti già allegati ed emersi nel contraddittorio. È pertanto viziata la sentenza che fondi la propria decisione su documenti tardivamente prodotti, ritenendoli erroneamente sottratti alle preclusioni processuali in ragione della loro natura di prove precostituite.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 22/05/2006, n. 11922
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 1998 innanzi al Pretore di Rimini, O.T. riferiva di essere medico chirurgo e di avere svolto dal 1989 al 14 gennaio 1998, senza soluzione di continuità, il servizio integrativo di guardia medica presso la Casa Circondariale di (OMISSIS) in forza di convenzione stipulata con la Direzione della predetta casa ai sensi della L. n. 740 del 1970.
Detta convenzione aveva durata annuale ed era stata rinnovata di anno in anno sino a quando con due provvedimenti – uno in data 23 dicembre 1997, emesso dal Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna ed il secondo in data 14 gennaio 1998, emesso dal Direttore della Casa Circondariale – era stata revocata sul presupposto dell’asserita sussistenza di gravi motivi. Tutto ciò premesso, il ricorrente impugnava i detti provvedimenti, invocandone vari profili di illegittimità, e conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione Emilia Romagna e la Direzione della Casa Circondariale di Rimini, chiedendo dichiararsi l’inefficacia della suddetta revoca.
Precisava ancora che il rapporto instaurato era da qualificarsi rapporto di lavoro parasubordinato sicchè non poteva affatto dubitarsi in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza del 24 marzo 2001, il Tribunale di Bologna rilevava la carenza di legittimazione passiva dei convenuti rimasti contumaci (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale e Direzione della casa circondariale) e rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero ritenendola infondata.
A seguito di gravame dell’ O., la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava – per quanto interessa in questa sede di legittimità – in relazione ai documenti esibiti in giudizio dal Ministero e posti a base del provvedimento di revoca, che detti documenti ben potevano essere prodotti senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., perchè si era in presenza di prove precostituite e non costituende, come quelle testimoniali. In base a tali documenti emergeva che l’ O. aveva tenuto un comportamento di scarsa collaborazione giungendo anche a rifiutarsi di effettuare nonostante le disposizioni ricevute – le visite mediche ordinarie ai detenuti. Per di più era emerso dalla documentazione che anche nel 1995 il suddetto medico era stato oggetto di varie relazioni da parte del personale della Polizia penitenziaria per il suo rifiuto di indossare il camice, per avere usato toni adirati ed aggressivi sia nei confronti del personale che dei detenuti. Nè poteva sottacersi il rilievo relativo alla reiterata violazione nel corso degli ultimi anni del tetto minimo di 96 ore mensili nell’espletamento della guardia medica. Sussistevano quindi tutti gli estremi dei “gravi motivi”, richiesti dall’articolo nove della Convenzione, per giustificare la revoca dell’incarico.
Nessun dubbio poteva infine permanere circa il rispetto della procedura di contestazione degli addebiti – stante le relative modalità idonee ad assicurare all’incolpato una piena ed integrale difesa – nonchè circa la competenza dell’autorità chiamata ad adottare il provvedimento di revoca perchè in ogni caso ogni (prospettabile) dubbio in materia era stato superato dalla circostanza che l’Amministrazione centrale aveva ratificato l’operato di quella periferica, facendo proprio l’atto emanato dal Provveditore Regionale.
Avverso tale sentenza O.T. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria difensiva. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c.. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare che il suddetto articolo 416 c.p.c. stabilisce rigide regole di decadenza in ordine alla allegazione di prove documentali sicchè i fatti addebitati ad esso ricorrente, e posti a fondamento della revoca della convenzione, finivano per essere attestati unicamente dalla lettura di documenti che, oltre a provenire da terzi, erano stati prodotti tardivamente da controparte. Per di più quand’anche la prova dei fatti addebitati ad esso O. potesse ritenersi integrata dalla produzione documentale, ugualmente del tutto indimostrata, sarebbe risultata l’esistenza di “gravi motivi” idonei a determinare la revoca della convenzione. Il motivo del ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolare modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi, mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di riviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse)(cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, cui adda sui limiti dell’esercizio dei poteri d’ufficio da parte del giudice del lavoro: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 e Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Alla stregua degli enunciati principi – fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite – ai fini dell’operatività delle preclusioni e dei termini decandenziali deve operarsi una completa equiparazione tra prova precostituita (quale quella documentale) e prova costituenda (quale testimoniale) con la conseguenza che l’omessa indicazione dei documenti e l’omesso deposito degli stessi negli atti introduttivi della controversia(ricorso per l’attore;
comparsa di costituzione per il convenuto) determina – con i limiti innanzi precisati – la decadenza delle parti dal diritto di avvalersi di detti documenti ai fini probatori.
Orbene, dagli enunciati principi – che trovano avallo oltre che nel dato normativo anche nella sentita esigenza di agevolare il perseguimento della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), senza per questo ledere – come hanno sul punto evidenziato i giudici di legittimità l’accertamento della verità materiale, si è discostata la Corte territoriale che, nel rigettare la domanda dell’ O., ha fondato la propria decisione su prove documentali non tempestivamente e ritualmente indicate nè depositate, sul presupposto della non ritenuta assoggettabilità delle prove precostituite alle preclusioni ed ai termini decadenziali cui devono sottostare le prove costituende.
Corollario di quanto sinora detto è che – avendo la lettura dei suddetti documenti avuto nella fattispecie in esame rilevanza causale sulle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata – la decisione della Corte d’appello di Bologna va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Detto accoglimento determina l’assorbimento di tutte le altre censure del ricorrente, attraverso le quali si contestano la insufficiente motivazione relativa all’osservanza delle regole procedurali pattuite dalle parti per l’adozione della revoca, la delibera – relativa alla revoca stessa nonchè la liquidazione delle spese operata dalla sentenza di primo grado.
Per concludere, va accolto il primo motivo del ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri.
Alla stregua dell’art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata disponendosi il rinvio ad un nuovo giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei suddetti principi.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006




