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Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 17333/2005 – Prova testimoniale nel processo del lavoro: poteri del giudice e limiti del codice civile

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Premio di produzione e accordi aziendali: nel processo del lavoro la prova testimoniale è ammissibile anche oltre i limiti del codice civile per accertare la volontà delle parti collettive.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17333 del 25 agosto 2005, chiarisce che l’art. 421 c.p.c. consente l’ammissione della prova testimoniale anche oltre i limiti previsti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., senza derogare ai requisiti di forma dei contratti. La controversia riguardava l’incidenza del premio di produzione sugli istituti retributivi differiti e l’interpretazione di accordi aziendali successivi. La Suprema Corte precisa che, per ricostruire la volontà delle parti collettive, possono essere considerate anche le trattative sindacali e la successione storica degli accordi. Il giudice del lavoro deve esercitare i propri poteri istruttori per la ricerca della verità materiale e non può escludere prove pertinenti sulla base di divieti testimoniali derogabili nel rito del lavoro. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova.

LA VICENDA

Due dipendenti chiedevano che il premio di produzione previsto da un accordo aziendale del 1994 fosse computato negli istituti retributivi differiti. La società sosteneva che continuasse ad applicarsi l’esclusione prevista dall’accordo del 1990. Dopo l’accoglimento della domanda nei giudizi di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso datoriale per l’erronea esclusione della prova testimoniale sulle trattative sindacali, disponendo il rinvio.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – Processo del lavoro – Poteri istruttori del giudice – Art. 421 c.p.c. – Prova testimoniale – Limiti di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. – Derogabilità – Requisiti di forma contrattuale – Esclusione – Interpretazione degli accordi collettivi – Rilevanza delle trattative e della successione contrattuale.

Nel processo del lavoro, l’art. 421, secondo comma, c.p.c. attribuisce al giudice il potere e la responsabilità di ammettere ogni mezzo di prova, anche oltre i limiti stabiliti dal codice civile, con riferimento alle limitazioni generali della prova testimoniale previste dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., senza incidere sui requisiti di forma prescritti per determinati contratti, sia ad substantiam sia ad probationem. Tale deroga opera anche rispetto alle prove richieste dalle parti. Nell’interpretazione degli accordi collettivi aziendali, la ricostruzione della volontà negoziale può avvalersi delle trattative intercorse e della successione storica degli accordi relativi alla medesima materia. È pertanto erronea l’esclusione di una prova testimoniale pertinente, diretta ad accertare la volontà delle parti collettive, fondata esclusivamente sul divieto previsto dall’art. 2722 c.c., dovendo il giudice del lavoro esercitare i propri poteri istruttori in funzione della ricerca della verità materiale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25/08/2005, n. 17333

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6 settembre 1994 i sigg.ri G. R. e S. M., dipendenti della s.p.a. S., hanno chiesto al giudice del lavoro di Massa di condannare la società a pagare loro l’incidenza del premio di produzione previsto dall’accordo aziendale del 7 aprile 1994 in tutti gli istituti calcolati sulla base della retribuzione di fatto, comprensiva appunto di detto premio. La società si è opposta alla domanda, sostenendo che l’accordo aziendale invocato si limita ad aggiornare i valori di precedente accordo aziendale del 9 agosto 1990, il quale espressamente derogava all’art. 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro ceramica ed abrasivi applicato in azienda, escludendo detto premio dalla retribuzione globale di fatto parametro per il calcolo degli istituti retributivi differiti.

Il primo giudice ha accolto la domanda, e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Massa con sentenza 19/29 marzo 2002 n. 72, con la motivazione che l’accordo aziendale del 1994 ha carattere innovativo rispetto a quello precedente del 1990, e non richiama la clausola derogatoria al contratto collettivo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la S., con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Gli intimati si sono costituiti con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 cod. civ. e 421 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale sulle trattative sfociate nell’accordo aziendale del 1994, ritenendola preclusa dall’art. 2722 cod. civ.

Con il secondo motivo censura l’omessa motivazione sul mancato ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

La prova testimoniale della cui mancata ammissione la ricorrente si duole è la seguente, riportata in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza:

“vero che quali rappresentanti S. nella trattativa del 1994, dichiararono di volersi attenere per il nuovo premio di produzione al regime normativo stabilito nel 1990; vero che nella trattativa la r.s.u. dichiarò che la applicabilità del regime normativo era pacifica”… etc.

La sentenza impugnata ha escluso l’ammissibilità di tale richiesta probatoria con la seguente motivazione: “tali prove non sono ammissibili per il divieto di cui all’art. 2722 c.c. in quanto si tendeva a dimostrare una pattuizione aggiunta ad un contratto scritto ad esso coeva”.

Tale motivazione è affetta da grave errore di diritto.

L’art. 421, 2° comma, prima parte, c.p.c. attribuisce al giudice del lavoro la facoltà di disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Secondo la costante interpretazione di questa Corte nomofilattica, tale norma si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice civile per alcuni tipi di contratto (sia ad substantiam che ad probationem), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale in via generale negli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. (Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540, Cass. 21 maggio 2002 n. 7465, Cass. 2 dicembre 1996 n. 10739, Cass. 16 giugno 1995 n. 6828, Cass. 24 novembre 1993 n. 11588), e quindi consentiva, nel caso di specie, l’ammissione della prova testimoniale richiesta, quand’anche essa avesse ad oggetto patti aggiunti o contrari ai sensi dell’art. 2722, come ritenuto dalla sentenza impugnata. La deroga ai limiti del codice civile, così intesi, si applica ovviamente, per coerenza di sistema, non solo ai mezzi di prova disposti d’ufficio dal giudice, ma anche alle prove richieste dalle parti (Cass. 21 maggio 2002 n. 7465).

La prova richiesta era ammissibile anche sotto altro profilo, in quanto alla interpretazione di un contratto collettivo possono concorrere elementi tratti dalla serie storica di più contratti collettivi succedutisi nel tempo sullo stesso oggetto e tra le stesse parti collettive (Cass. 5 febbraio 2000 n. 1311; Cass. 28 gennaio 1987 n. 833).

Poiché la prova testimoniale, pertinente al tema controverso di causa, non è stata ammessa perché ritenuta erroneamente inammissibile, ciò è sufficiente per l’accoglimento del ricorso. Infatti il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente richieste dalle parti (art. 115 c.p.c.). Tale precetto fondamentale è ribadito, nel processo del lavoro, dall’art. 421 c.p.c., oggetto del secondo motivo di ricorso.

La prova testimoniale richiesta mirava ad accertare l’esatta volontà delle parti nello stipulare l’accordo aziendale; obiettivo prioritario che il rito del lavoro persegue con gli ulteriori strumenti di cui all’art. 421, 2° comma, ult. parte (d’ufficio) e 425 c.p.c. (su richiesta delle parti), e con i quali l’oggetto della prova sostanzialmente coincideva.

La norma di cui all’art. 421, 2° comma, c.p.c., sta assumendo, nella giurisprudenza di legittimità, il ruolo, raccomandato dalla dottrina processualista, di valvola di chiusura al fine della risoluzione della intrinseca contraddittorietà dei due principi fondamentali che informano il processo del lavoro, quello della concentrazione processuale e quello della ricerca della verità materiale.

Pertanto, seppure l’art. 421 c.p.c. si esprima in termini di attribuzione di poteri processuali d’ufficio, esso evidenzia prima di tutto una responsabilità del giudice del merito nell’uso (obbligatorio: Cass. sez. un. 11353/2004) di tali poteri, al fine della ricerca della verità; in tal modo esso ribadisce altresì l’obbligo, sancito nell’art. 115 c.p.c., del giudice di ammettere, a maggior ragione, le prove richieste dalle parti e pertinenti allo stesso scopo della ricerca della verità controversa.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo ed il quarto, con cui la ricorrente si duole della errata interpretazione dell’accordo aziendale del 1994, scisso dalla storia contrattuale aziendale.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Genova, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “l’art. 421, 2° comma, prima parte, c.p.c., nell’attribuire al giudice del lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice civile per alcuni tipi di contratto (sia ad substantiam che ad probationem), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale in via generale negli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ.”

Il giudice di rinvio, provvederà altresì alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 giugno 2005.

Depositata in cancelleria il 25 agosto 2005.

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