Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Fondo di garanzia INPS e ultime tre mensilità: ammissibile la produzione tardiva di documenti indispensabili alla decisione nel rito del lavoro.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14820 del 15 luglio 2015, ha chiarito che nel rito del lavoro la decadenza dalla produzione documentale può essere superata attraverso i poteri istruttori d’ufficio del giudice, quando i documenti risultino rilevanti e indispensabili alla decisione. La produzione tardiva può essere giustificata dall’evoluzione della controversia e dalle eccezioni sollevate dalla controparte. In materia di Fondo di garanzia INPS per le ultime tre mensilità retributive, il requisito temporale dei dodici mesi deve essere verificato con riferimento alla data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale, anziché alla data della sua effettiva apertura. La Suprema Corte ha quindi confermato l’ammissibilità dell’istanza di fallimento prodotta dal lavoratore durante il giudizio, rigettando il ricorso dell’INPS.
LA VICENDA
Un lavoratore chiedeva all’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità retributive attraverso il Fondo di garanzia, dopo il fallimento del datore di lavoro. L’INPS contestava l’ammissibilità dell’istanza di fallimento prodotta nel corso del giudizio per dimostrare il rispetto del termine annuale. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Istituto, confermando la legittimità dell’acquisizione del documento autorizzata dal giudice.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
LAVORO – CONTROVERSIE INDIVIDUALI – PROVE – PRODUZIONE DOCUMENTALE – DECADENZA – POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO DEL GIUDICE – DOCUMENTI INDISPENSABILI – AMMISSIBILITÀ – FONDO DI GARANZIA INPS – CREDITI RETRIBUTIVI – REQUISITO TEMPORALE – DECORRENZA.
Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione e il mancato deposito dei documenti unitamente agli atti introduttivi determinano, di regola, la decadenza dal diritto alla produzione documentale, secondo il sistema delle preclusioni previsto dagli artt. 416 e 437 c.p.c. Tale preclusione può essere superata mediante l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., qualora i documenti risultino rilevanti e indispensabili ai fini della decisione, anche in considerazione dell’evoluzione della vicenda processuale e delle eccezioni formulate dalla controparte. In materia di intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità retributive, il periodo di riferimento di dodici mesi previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80/1992 deve essere individuato considerando la data di proposizione della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale, e non quella della sua effettiva apertura. È pertanto legittima l’acquisizione, autorizzata dal giudice, dell’istanza di fallimento prodotta dal lavoratore nel corso del giudizio, ove indispensabile per verificare la sussistenza del requisito temporale contestato dall’INPS.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15/07/2015, n. 14820
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 6 aprile 2009, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da R.V. nei confronti dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, volta ad ottenere il pagamento, D.Lgs. n. 80 del 1992, ex art. 2, comma 1, delle ultime tre mensilità relative all’attività lavorativa prestata dal predetto lavoratore fino al 24 giugno 1999 a favore della s.r.l. Righi Parma, dichiarata fallita il (OMISSIS).
La Corte anzidetta ha affermato che il termine di dodici mesi previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. cit. per far valere il credito del lavoratore, si computa a ritroso a partire non dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma dalla data di proposizione della domanda volta alla apertura della procedura stessa. E poichè il lavoratore, come risultava dalla documentazione dal medesimo prodotta, aveva proposto istanza di fallimento il (OMISSIS), il termine suddetto era stato rispettato.
La produzione dell’istanza di fallimento nel corso del giudizio di primo grado, ha aggiunto la Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS non era inammissibile, in quanto giustificata dall’evolversi della vicenda processuale ed era peraltro conseguente al provvedimento di autorizzazione del giudice di primo grado, volto alla ricerca della verità materiale. Inoltre si trattava di un documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dal lavoratore (copia della domanda di presentazione dell’istanza di fallimento della s.r.l. Righi Parma) non già con il ricorso introduttivo, bensì nel corso del giudizio di primo grado.
Rileva che la data di proposizione dell’istanza di fallimento costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato e che l’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice è consentito sempre e solo con riferimento ai fatti allegati dalle parti e acquisiti al processo in modo rituale, a prescindere dalle motivazioni poste a base del diniego amministrativo.
Il ricorso non è fondato.
La documentazione di cui l’Istituto ricorrente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità è stata prodotta dal lavoratore su autorizzazione del giudice di primo grado ed entro il termine dal medesimo fissato, a seguito della eccezione proposta dall’Istituto con la memoria di costituzione, il quale aveva opposto che il credito del lavoratore non doveva essere anteriore di oltre dodici mesi rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale.
La Corte di merito, nel dare atto che – come affermato da Cass. n. 1885/05 e Cass. n. 6808/03 – doveva aversi riguardo, ai fini della sussistenza del requisito infrannuale anzidetto, alla data di proposizione della domanda volta all’apertura della procedura concorsuale e non già alla data di apertura della stessa procedura, e nel rilevare altresì che l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, ha aggiunto che la stessa giurisprudenza ha precisato che detta decadenza non si verifica quando la produzione dei documenti è giustificata dall’evolversi della vicenda processuale, trovando tale rigoroso sistema di preclusioni un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale cui è preordinato il rito del lavoro – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, ove essi siano indispensabili al fini del decidere.
Ed ha aggiunto che l’INPS solo con la memoria di costituzione e non già nella precedente fase amministrativa (richiesta di pagamento del lavoratore, seguita dal ricorso al Comitato Provinciale a seguito del provvedimento di diniego dell’Istituto) aveva sollevato la questione della infrannualità del credito vantato, ciò che aveva determinato l’esigenza di acquisire al processo l’istanza di fallimento, trattandosi di documento indispensabile ai fini della decisione della causa.
Tali argomentazioni non sono censurabili in questa sede, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonchè il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, evidenziandosi, però, che, in materia, deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d’ufficio del giudice di cui all’art. 421 cod. proc. civ. (e, in appello, previsto dall’art. 437 c.p.c., comma 2), onde la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituende che quelle precostituite) può essere superata solo nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perchè rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n. 6188/09; Cass. 11607/10; Cass. n. 11607/10).
Come risulta dalla sentenza impugnata, il lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della s.r.l. Righi Parma sino al 24 giugno 1999; che tale società era stata dichiarata fallita in data 4 ottobre 2000; che la domanda amministrativa proposta all’INPS per il pagamento di dette mensilità nei limiti del massimale previsto dalla legge, era stata respinta per avere il lavoratore medesimo percepito nel periodo relativo agli ultimi tre mesi del rapporto retribuzioni superiori all’importo massimo astrattamente indennizzabile.
Non era in discussione, quindi, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la questione relativa al requisito della infrannualità del credito, questione sorta a seguito dell’eccezione proposta dall’INPS. Deve aggiungersi che il riferimento – ai fini della infrannualità del credito – alla data di proposizione della domanda volta all’apertura della procedura concorsuale, anzichè alla data di apertura della procedura concorsuale, è principio giurisprudenziale elaborato da questa Corte alla luce della giurisprudenza comunitaria (cfr. Cass. n. 1885/05 e Cass. 6808/03, sopra menzionate, richiamate dalla Corte di merito), onde configurava una quaestio iuris stabilire se doveva farsi riferimento all’una o all’altra data.
Non è pertanto censurabile, alla stregua di tutti detti elementi, il provvedimento della Corte di merito che ha ritenuto corretta la disposta (in primo grado) acquisizione della documentazione in questione (comunque acquisibile in causa anche in appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2015




