Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Licenziamento per giusta causa, domanda di reintegrazione e tutela obbligatoria: la Cassazione chiarisce l’onere probatorio del datore di lavoro, la validità del ricorso e l’ammissibilità della condanna generica nel processo del lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5784/2016, conferma che la richiesta congiunta di tutela reale e obbligatoria non determina la nullità del ricorso, quando risultino chiaramente individuabili il petitum e la causa petendi. Spetta al datore di lavoro dimostrare il requisito dimensionale dell’impresa ai fini dell’individuazione della tutela applicabile al licenziamento illegittimo. Nel rito del lavoro, il decreto di fissazione dell’udienza non deve necessariamente contenere l’avvertimento sulle decadenze previste dall’art. 416 c.p.c. La Corte ribadisce anche l’ammissibilità della condanna generica, con successiva liquidazione del danno, precisando che l’assenza di un’istanza di parte non impedisce, di per sé, la separazione dell’accertamento della responsabilità dalla quantificazione della pretesa. Il ricorso datoriale viene integralmente rigettato.
LA VICENDA
Un istituto di vigilanza impugnava la decisione che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente, disponendone la reintegrazione e il risarcimento del danno. La società contestava la regolarità del procedimento, la formulazione delle domande e la condanna economica. La Cassazione rigettava il ricorso, confermando la decisione favorevole al lavoratore.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
LAVORO SUBORDINATO – Licenziamento individuale – Impugnazione – Domanda di tutela reale e obbligatoria – Determinatezza del ricorso – Requisito dimensionale dell’impresa – Onere della prova del datore di lavoro – Processo del lavoro – Condanna generica – Ammissibilità – Articoli 278, 414, 415 e 416 c.p.c. – Articolo 18 legge n. 300/1970.
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la formulazione di domande riconducibili tanto alla tutela reale quanto alla tutela obbligatoria non comporta la nullità del ricorso introduttivo, purché siano chiaramente individuabili il petitum e la causa petendi e sia assicurato al convenuto il pieno esercizio del diritto di difesa. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare il requisito numerico dell’impresa rilevante ai fini dell’individuazione della tutela applicabile. Nel rito del lavoro è altresì ammissibile la pronuncia di condanna generica, con separazione dell’accertamento dell’an debeatur dalla liquidazione del quantum, anche quando la domanda sia originariamente limitata all’accertamento del diritto. L’eventuale pronuncia non definitiva di condanna generica in assenza di istanza di parte non determina, di per sé, una violazione dei principi fondamentali del processo o dei diritti della difesa.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 23/03/2016, n. 5784
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3143/2010, depositata il 13 maggio 2010, la Corte di appello di Roma respingeva l’appello proposto dall’Istituto di Vigilanza Argo s.r.l. nei confronti della sentenza del Tribunale di Velletri che, nella contumacia dello stesso Istituto, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a C. F. per giusta causa, con le pronunce di reintegra nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
La Corte osservava in primo luogo, a sostegno della propria decisione, che era esente da censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità della notifica dell’atto introduttivo a motivo del fatto che il decreto di fissazione dell’udienza era privo dell’avvertimento alla parte convenuta dell’onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima, pena le decadenze di cui all’art. 416 c.p.c.; in particolare, rilevava che l’art. 415 c.p.c., non prevede che il decreto, e la notifica di esso ad opera della parte, debba contenere tale avvertenza, la quale deriva direttamente dalla legge, nè vi era ragione di sospettare la norma di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., secondo quanto già affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 347/1987.
La Corte escludeva poi che, avendo il ricorrente invocato sia la tutela obbligatoria che quella reale, potesse configurarsi la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto, posto che erano chiari sia il petitum (e cioè la declaratoria di illegittimità del licenziamento), sia la causa petendi (e cioè l’insussistenza della giusta causa indicata a fondamento del recesso), mentre gravava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la consistenza numerica dell’impresa al fine dell’individuazione della tutela applicabile.
La Corte territoriale disattendeva altresì i motivi di gravame proposti in via subordinata: quanto alla censura relativa al fatto che la sentenza appellata non aveva valutato come dalla stessa documentazione prodotta dalla parte ricorrente (gli atti del procedimento disciplinare) risultasse la legittimità del licenziamento, ne rilevava la inammissibilità, atteso che la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non aveva minimamente contestato quanto dedotto al riguardo dal ricorrente nel primo grado, nè alcunchè di specifico aveva allegato, circa la sussistenza della giusta causa, neppure nel grado di appello; quanto alla censura di infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, per non avere il ricorrente indicato la misura delle stesse, ne rilevava l’infondatezza, posto che anche nel rito del lavoro era da considerarsi ammissibile una sentenza di condanna generica e tanto più love le retribuzioni risultino dalle buste paga ovvero dalle tabelle salariali della contrattazione collettiva.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Istituto di Vigilanza Argo s.r.l., affidandosi a quattro motivi; il C. è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 415 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: osserva al riguardo come la Corte di appello avesse erroneamente argomentato nel disattendere il rilievo di nullità del decreto di comparizione in giudizio, in quanto privo degli avvertimenti di cui all’art. 416 c.p.c., posto che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’indicazione delle facoltà difensive e dei tempi e modi, in cui queste debbono essere esercitate, costituisce un principio di carattere generale proprio dell’intero ordinamento, sicchè non vi sarebbe stato motivo ragionevole per escluderne l’applicazione nel rito del lavoro.
Il motivo è palesemente infondato.
Non vi sono infatti idonee e convergenti evidenze normative che consentano di delineare, nel sistema del processo civile, il principio di ordine generale invocato dalla parte ricorrente; nè vi è luogo alla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 164 c.p.c., comma 3, nella parte in cui non dispone l’applicazione al processo del lavoro delle norme di cui all’art. 163, n. 7 e art. 164, comma 30, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., risultando la questione già risolta, nel senso della infondatezza, con la sentenza n. 61/1980 e poi ancora con la sentenza n. 347/1987, alla stregua del rilievo da attribuirsi al principio della conoscenza legale delle norme.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’avvenuta formulazione di conclusioni riferibili in parte alla tutela obbligatoria e in parte a quella reale non avesse inciso sulla ritualità del ricorso introduttivo, nonchè vizio di contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su tale ultimo e decisivo punto, in relazione all’art. 360, n. 5.
Anche tale motivo risulta infondato.
Al riguardo si deve innanzitutto confermare quanto già osservato dalla Corte territoriale e cioè che il ricorrente, attraverso le conclusioni formulate, avendo fatto riferimento sia alla riassunzione nel termine di tre giorni, sia alla reintegra nel posto di lavoro (con la condanna al pagamento di tutte le mensilità dovute dalla data di cessazione del rapporto alla data di quest’ultima), ha inteso richiedere entrambe le tutele astrattamente applicabili al licenziamento illegittimo per difetto di giusta causa odi giustificato motivo, pur senza ripeterne compiutamente la disciplina e senza stabilire espressamente fra di esse un rapporto di alternatività odi subordinazione.
Su tale premessa resta pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte, ben potendosi dal ricorso introduttivo, sia pure imperfettamente elaborato per le ragioni anzidette, essere chiaramente desunti sia il petitum (declaratoria di illegittimità del licenziamento) che la causa petendi (insussistenza della giusta causa indicata a base dell’atto di recesso datoriale); con la duplice conseguenza del permanere, da un lato, in capo alla parte convenuta, di ogni più ampia e integra opportunità difensiva e, dall’altro, della corretta applicazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, stante l’onere che grava sul datore di lavoro – non costituitosi in tale giudizio – di dare la prova del requisito numerico ai fini dell’individuazione della tutela applicabile.
Con il terzo motivo l’odierna ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza ritenuto inammissibile il motivo di gravame, con il quale era stato dedotto che la prova dei fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva era agevolmente desumibile dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, e ciò sul rilievo che la datrice di lavoro, non costituendosi nel primo grado di giudizio, non aveva contestato, neppure in minima parte, quanto dedotto dal lavoratore e altresì sul rilievo che la società, anche in grado di appello, nulla aveva specificato circa l’esistenza della giusta causa; nonchè denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall’allegazione della sussistenza della giusta causa, avendone la società individuato il fondamento, anche sotto il profilo della proporzione con i fatti addebitati, nella reiterazione di comportamenti diretti ad eludere gli obblighi contrattuali.
Il motivo risulta inammissibile per difetto di “autosufficienza”, posto che, non essendovi stata riprodotta e neppure specificamente richiamata la documentazione allegata dal lavoratore e dalla quale, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe desumibile la prova della sussistenza della giusta causa, esso non appare in grado di consentire, senza che si renda necessario attingere ad altre fonti, l’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni, in base alle quali viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Non può infine essere accolto neppure il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, avendo la Corte di appello erroneamente affermato che nel processo del lavoro sarebbe ben configurabile una pronuncia di condanna generica, potendo la quantificazione della domanda essere riservata ad altra sede, tanto più quando sia possibile pervenirvi attraverso i prospetti paga o le tabelle salariali allegate ai contratti collettivi, senza peraltro avvedersi che non era stata operata, neppure implicitamente, da parte del lavoratore, alcuna riserva ai sensi dell’art. 278 c.p.c., peraltro condizione, questa, necessaria affinchè potesse procedersi al frazionamento della domanda; nonchè denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un puntò decisivo della controversia, Individuato nella possibilità dl una condanna generica nel rito del lavoro.
Riguardo al motivo in esame, si deve in primo luogo confermare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “anche nel rito del lavoro è ammissibile”, così come ritenuto nella sentenza impugnata, “una sentenza dl condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall’inizio all’accertamento dell’an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum” (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4587).
Ciò posto, il motivo risulta, per una parte, inammissibile e, per altra, infondato.
In particolare esso è da considerarsi inammissibile per difetto di “autosufficienza”, posto che, pur muovendo dalla premessa di una istanza o riserva di parte quale necessaria condizione di frazionabilità della domanda risarcitoria, omette di riprodurre il ricorso Introduttivo della lite, così precludendo la possibilità di verificare la sussistenza di tale condizione.
Il motivo è comunque infondato.
E’, infatti, da ritenere che l’omissione dell’istanza di parte non impedisca la pronuncia di una sentenza di condanna generica, atteso che – come già chiarito da questa Corte – “la pronuncia a norma dell’art. 278 c.p.c. di sentenza non definitiva debeatur, con conseguente scissione delle pronunce sull’an e sul quantum della pretesa, anche in mancanza dell’istanza di parte, non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità essenziali del processo, le quali non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del processo stesso in due fasi, sicchè non ne risultano vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale, nè pregiudicati i diritti della difesa” (Cass. 29 luglio 2004, n. 14402).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato senza regolamento delle spese, essendo il C. rimasto intimato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2016




