Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Invalidità civile e assegno assistenziale: la Cassazione chiarisce i limiti alla produzione tardiva dei documenti in appello e l’onere di provare i requisiti socio-economici.
In materia di assegno di invalidità civile, il requisito reddituale e lo stato di incollocazione al lavoro costituiscono elementi costitutivi del diritto alla prestazione, la cui prova incombe sul richiedente. Nel rito del lavoro, l’omessa produzione dei documenti nel giudizio di primo grado determina una decadenza che non può essere sanata mediante il deposito in appello, salvo le eccezioni previste dal sistema processuale. La semplice preesistenza dei requisiti socio-economici non giustifica la produzione tardiva. Resta ferma la possibilità per il giudice di esercitare i poteri istruttori d’ufficio, nei limiti dell’art. 437 c.p.c., quando le nuove prove risultino indispensabili alla decisione e riguardino fatti già allegati ed emersi nel contraddittorio.
LA VICENDA
Una donna chiedeva il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, ma il Tribunale respingeva la domanda per mancata prova del requisito socio-economico. La Corte d’appello riconosceva la prestazione sulla base di documenti prodotti soltanto nel secondo grado. La Cassazione accoglieva il ricorso dell’INPS, cassava la sentenza e rigettava definitivamente la domanda.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
INVALIDITÀ CIVILE – Assegno di invalidità – Requisiti reddituali e stato di incollocazione al lavoro – Elementi costitutivi del diritto – Onere della prova – Rito del lavoro – Produzione documentale tardiva – Decadenza – Divieto di nuove prove in appello – Poteri istruttori d’ufficio – Limiti – Artt. 416 e 437 c.p.c.
In tema di assegno di invalidità civile previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971, il requisito reddituale e lo stato di incollocazione al lavoro costituiscono elementi costitutivi del diritto alla prestazione, la cui dimostrazione grava sul richiedente. Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione e produzione dei documenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta la decadenza dal diritto alla produzione documentale, non suscettibile di sanatoria in appello per il solo fatto che i requisiti da dimostrare fossero già preesistenti. Tale preclusione incontra le eccezioni giustificate dal momento di formazione dei documenti o dall’evoluzione della vicenda processuale, ferma restando la possibilità per il giudice di esercitare i poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quando le nuove prove siano indispensabili alla decisione e si riferiscano a fatti allegati dalle parti ed emersi nel contraddittorio. Ne consegue l’inammissibilità della produzione documentale tardiva fondata esclusivamente sulla preesistenza dei requisiti da provare.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25/06/2007, n. 14696
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa in data 8 maggio 2001 la signora V.R. chiedeva dichiararsi, in contraddittorio con il Ministero del Tesoro e l’INPS, il proprio stato di invalidità civile al fine del godimento delle provvidenze economiche previste dalla L. n. 118 del 1971, fin dalla data della presentazione della domanda, con conseguente condanna alla corresponsione della prestazione.
Il Ministero del Tesoro eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e deduceva, comunque, l’infondatezza della domanda.
L’INPS deduceva l’improcedibilità del ricorso, l’inammissibilità della domanda di condanna e, nel merito, l’insussistenza del grado di invalidità previsto per il riconoscimento della provvidenza richiesta. Esperita C.T.U., il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 24 aprile 2003, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e rigettava la domanda nei confronti dell’INPS per carenza di prova in ordine al requisito socio – economico.
Proposto appello dalla V., Ministero del Tesoro ed INPS chiedevano il rigetto del gravame.
Con sentenza in data 2 marzo – 17 maggio 2004, la Corte di Appello di Catania, in riforma della gravata sentenza, dichiarava il diritto della V. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 marzo 2001, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione di esso, sul presupposto che la prova del requisito socio-economico era stata fornita con la documentazione prodotta con l’atto di appello, essendo consentita la tardiva produzione, per la preesistenza del requisito stesso.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 novembre 2004, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente Istituto denunzia violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. e difetto di motivazione, deducendo che erroneamente i giudici del gravame hanno ritenuto ammissibile la tardiva produzione documentale in sede di appello, pur avendo il primo giudice ritenuta la parte decaduta dalla produzione di tale prova.
2. Per quanto concerne l’unico motivo, è da premettere che, in tema di assegno d’invalidità previsto a favore degli invalidi civili dal della L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito del limite reddituale e quello dello stato di incollocazione al lavoro rappresentano elementi costitutivi del diritto a tale beneficio, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione. Non possono qualificarsi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, che possono essere accertate in sede extragiudiziale (v., ex plurimis Cass. n. 13279/03).
Ciò detto, si osserva che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.
Tale rigoroso sistema di (preclusioni trova un contemperamento – ispirato all’esigenza della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202).
A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza, che ha erroneamente ritenuto ammissibile la produzione di documenti nuovi in grado di appello, raggirando l’eccezione di tardività della produzione documentale in base al rilievo che, “trattandosi della prova di requisiti già preesistenti, essa può essere fornita durante il corso del giudizio”.
Il ricorso è, pertanto, fondato.
3. Consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e decisione della causa nel merito, rigettandosi la domanda proposta dalla V. con il ricorso introduttivo di primo grado, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
4. Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2003, applicabile ratione temporis, non essendo la domanda della V. manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da V.R. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2007




