Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Incentivo all’esodo e tassazione agevolata: la Cassazione chiarisce che la riduzione dell’aliquota IRPEF richiede la prova dei presupposti di legge e non può dipendere dalla sola qualificazione concordata tra datore di lavoro e dipendente.
Con la sentenza n. 13834 del 18 giugno 2014, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha chiarito che la tassazione agevolata degli incentivi all’esodo prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, nella formulazione applicabile alla controversia, costituisce una disposizione eccezionale di stretta interpretazione. La riduzione del 50% dell’aliquota IRPEF presuppone la dimostrazione dell’effettiva natura incentivante delle somme corrisposte al lavoratore. Gli accordi tra datore di lavoro e dipendente non vincolano l’Amministrazione finanziaria nella qualificazione fiscale delle indennità. La Corte ha inoltre precisato che il principio di non contestazione nel processo tributario opera sul piano probatorio, senza comportare l’automatica ammissione delle affermazioni del contribuente. Spetta a quest’ultimo provare i requisiti dell’agevolazione fiscale richiesta.
LA VICENDA
Un lavoratore impugnava una cartella esattoriale relativa alla maggiore IRPEF applicata su una somma percepita alla cessazione del rapporto, sostenendo che costituisse un incentivo all’esodo soggetto ad aliquota agevolata. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto qualificava invece l’importo come risarcimento per l’anticipata risoluzione del rapporto decisa dal datore di lavoro. La Cassazione rigettava il ricorso, confermando l’assenza di prova dei presupposti dell’agevolazione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
TRIBUTI – IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Cessazione del rapporto di lavoro – Incentivo all’esodo – Tassazione agevolata – Natura eccezionale della disposizione – Interpretazione restrittiva – Onere della prova a carico del contribuente – Accordi tra datore di lavoro e lavoratore – Irrilevanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria – Processo tributario – Principio di non contestazione – Limiti applicativi.
In materia di imposizione fiscale sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l’agevolazione prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis, ha carattere eccezionale ed è soggetta a stretta interpretazione, sicché la riduzione del 50% dell’aliquota IRPEF può essere riconosciuta esclusivamente quando risultino provati tutti i presupposti stabiliti dalla legge. Grava sul contribuente che invoca il beneficio l’onere di dimostrare l’effettiva natura di incentivo all’esodo delle somme percepite, non essendo sufficiente la qualificazione attribuita dalle parti mediante accordi individuali o collettivi, che non vincolano l’Amministrazione finanziaria. Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, opera sul piano della prova, ma non comporta che la mancata specifica contestazione dell’Ufficio equivalga all’ammissione delle allegazioni del contribuente o determini automaticamente una limitazione delle questioni oggetto del giudizio.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18/06/2014, n. 13834
(Omissis)
RITENUTO IN FATTO
C.G. impugnò la cartella esattoriale con la quale l’Amministrazione Finanziaria – a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata dal sostituto di imposta-datore di lavoro del contribuente – aveva richiesto, applicando l’aliquota ordinaria prevista per il trattamento di fine rapporto, una maggiore IRPEF laddove, secondo il contribuente, trattandosi di somma corrisposta quale incentivo all’esodo, la stessa andava tassata applicando l’aliquota, pari alla metà, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis.
Il ricorso venne accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale ma la decisione, su appello dell’Agenzia delle Entrate, venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, dato atto che, per stessa ammissione del contribuente, il rapporto di lavoro era cessato perchè l’imprenditore “cambiò i suoi progetti in maniera da rendere impossibile il rapporto”, ha ritenuto che la somma di denaro corrisposta al dipendente, era stata correttamente soggetta a tassazione con l’aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto in quanto, nella specie, tale corrispettivo non costituiva incentivo all’esodo ma risarcimento del danno da anticipata risoluzione del rapporto, decisa unilateralmente dal datore di lavoro e rispetto alla quale il lavoratore non aveva potuto esercitare alcuna scelta.
Avverso la sentenza C.G. propone ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per violazione di legge ed, in subordine, per insufficiente motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva la decisione sarebbe errata, sotto il primo profilo, perchè -con violazione dell’art. 167 c.p.c. e quindi, del principio di non contestazione- sarebbe basata su una ricostruzione della fattispecie concreta del tutto diversa da quella pacificamente ammessa dalle parti le quali, nel corso del giudizio di merito, avevano concordemente riconosciuto che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta consensualmente e che la somma di denaro ricevuta aveva l’unica funzione di indurre il dipendente ad accettare l’interruzione anticipata del rapporto.
Con il mezzo proposto in subordine, il ricorrente deduce, poi, l’insufficienza ed illogicità della motivazione laddove, sulla base dell’unico elemento dato dalla frase, estrapolata dal ricorso di primo grado (e sopra riportata), la Commissione Tributaria Regionale era giunta alla conclusione secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro non era stata concordata tra le parti.
Il ricorso è infondato.
Alla luce dell’orientamento pacifico, in materia, di questa Corte, non appare revocabile in dubbio che, anche al processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonchè dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili- è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost..
Non assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr.Cass. n. 1540 del 24/01/2007; id n. 29613 del 29/12/2011).
Ciò non toglie, però, che tale principio opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario esso non elide l’operatività dell’altro principio operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario- secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (Cass. n. 7789/06).
E, nella specie, come riscontrabile dagli stessi stralci degli scritti difensivi dell’Agenzia (riportati dal contribuente in controricorso), l’Ente impositore ha sempre, negato in radice l’applicazione della minore aliquota, non ritenendone provati dal contribuente i presupposti, laddove, peraltro e prima ancora, l’oggetto della non contestazione, dato dalla qualificazione della somma percepita ad opera del sostituto e del sostituito d’imposta, oltre a non essere vincolante nei confronti dei terzi e, quindi, dell’Ufficio, è estranea alla sfera cognitiva di quest’ultimo.
Inoltre, in materia, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, -il quale, in presenza di determinati requisiti, riduce del 50% l’aliquota dell’imposta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori- è norma eccezionale, di strettissima interpretazione, in quanto pone una deroga al principio di capacità contributiva, sicchè tutto quanto non sia sussumibile con certezza nella speciale previsione agevolativa ricade nel regime fiscale ordinario. Pertanto, rispetto al fisco, non rilevano gli accordi intervenuti fra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente (o tra le rispettive rappresentanze sindacali) tendenti a qualificare anche l’indennità di preavviso come incentivo all’esodo, accordi che possono essere dettati da intenti elusivi a costo zero per il datore di lavoro ma vantaggiosi per il lavoratore dipendente (Cass. n. 4164/09; id.
n.2931/09). Eventuali agevolazioni costituiscono, infatti, eccezioni al regime comune, che non possono trovare applicazione analogica e la prova dei presupposti di fatto cui le agevolazioni sono collegate deve essere fornita dal contribuente che la invoca.
Nella specie, il ricorrente, senza altro allegare, richiede una inammissibile, in questa sede, rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito con motivazione la cui congruità e logicità non appare scalfita dalle deduzioni, del tutto generiche, svolte con il secondo motivo. Invero, in tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore finalizzata all’esodo incentivato di quest’ultimo, l’interpretazione delle relative disposizioni contrattuali è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, gravando sul ricorrente l’onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell’asserita incongruità e incompletezza della motivazione (cfr. Cass. n. 22068 del 22/10/2007) ed il ricorso, sotto detti ultimi profili, appare dei tutto carente.
In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014




