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affido superesclusivo

Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Divorzio: assegno di separazione come “tetto massimo” da non superare ed affido superesclusivo in caso di totale disinteresse per il minore

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017 (Pres. Cattaneo, rel. Laura Stella)

I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA

Sull’affido superesclusivo: Dalle dichiarazioni rese dalla X e come in parte confermato dalla documentazione versata in atti, risulta un totale disinteresse paterno per la figlia minore, nonché un costante inadempimento del Y agli obblighi di mantenimento della ragazza e del fratello – divenuto nel frattempo maggiorenne, ma ancora non economicamente autonomo […] Fornisce ulteriori ragioni per confermare il disposto regime di affido cd. superesclusivo alla madre il comportamento processuale tenuto dal Y, il quale, nonostante la rituale notifica del ricorso e poi del verbale dell’udienza presidenziale, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e neppure è comparso all’udienza presidenziale o alle successive udienza ex art. 183 c.p.c. per esporre le proprie ragioni.

Sull’assegno di divorzio: L’assetto economico concordato dai coniugi in sede di separazione costituisce infatti, per pacifica giurisprudenza, un utile elemento di valutazione ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile e, di regola, esso costituisce l’ammontare massimo entro i cui limiti va fissato il quantum del predetto assegno divorzile, salvo venga data prova di un significativo incremento della situazione economico patrimoniale del coniuge obbligato, successivo alla separazione, conseguente ad aspettative maturate nel corso del matrimonio e quindi costituente sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio o venga data prova comunque di una significativa modifica della situazione economico-reddituale dei coniugi (ved. Cass. 98/2995; 97/5194). Va rilevato infatti, in primo luogo, che non viene allegato né provato che i coniugi abbiano goduto di un tenore di vita elevato; in secondo luogo, che in sede di separazione (nel 2013) le parti non concordavano alcun assegno di mantenimento per la X e ciò benché all’epoca la ricorrente percepisse un reddito da lavoro di misura del tutto modesta (€ 4.408,00 annui).

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il …2016 e ritualmente notificato al convenuto, XX chiedeva al Tribunale adito: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Y Y a Milano in data ..1995; di affidare i figli minori AA (……2000) e BB (….1998) in via esclusiva alla madre, regolamentando i rapporti padre-figli; di porre a carico del Y un contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, ludiche, sportive e creative; di porre a carico del marito un assegno divorzile di € 200,00; di disporre sequestro conservativo sugli utili o su qualsiasi somma riconosciuta alla società di cui è socio il Y, …. S.n.c., a garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal Tribunale di Lodi con sentenza di separazione n. …/13 del ..2013.

La ricorrente lamentava il costante inadempimento del Y agli obblighi discendenti dalla sentenza di separazione (mancato pagamento del contributo economico per i figli dal giugno 2013; assenza di relazione padre-figli, salvo sporadici contatti, perlopiù telefonici sino all’estate 2015; disinteresse del padre relativamente alla carriera scolastica e alle difficoltà di apprendimento dei figli, specie di AA). All’udienza presidenziale tenutasi il …2016, il convenuto non si costituiva, né compariva personalmente. il Presidente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, affidava la figlia minore AA in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (BB era divenuto medio tempore maggiorenne); regolamentava le visite padre-figlia, rimettendole all’accordo diretto tra il Y e la ragazza; stimava manifestamente superfluo l’ascolto della minore, confermava le statuizioni della sentenza di separazione, quanto al concorso del Y nel mantenimento dei figli; riservava in sede di sentenza ogni decisione in ordine al chiesto assegno divorzile e all’istanza di sequestro conservativo. Il Presidente f.f. nominava se stesso Giudice Istruttore. Nonostante la rituale notifica del verbale dell’udienza presidenziale, il convenuto non si costituiva in giudizio, né compariva all’udienza ex art. 183 c.p.c. e pertanto veniva dichiarato contumace. Senza attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

  1. Sulla domanda di divorzio.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno celebrato matrimonio a Milano il …1995, matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Milano (…..) e pure trascritto nei registri del Comune di Locate di … (…); risultano essere stati separati con sentenza n. …/13 del …2013, pubblicata il ..2013, del Tribunale di .., passata in giudicato , si è pertanto protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (legge 898/70 e successive modificazioni di cui alla legge 55/2015), essendo stato depositato il ricorso per ottenere il divorzio in data ..2016. Non è stata eccepita l’intervenuta riconciliazione tra i coniugi e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall’art.3 n.2 lett.b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

  1. Sulla domanda di affido esclusivo della figlia minore e sulla regolamentazione dei rapporti padre-figlia.

Deve confermarsi l’affido della figlia minore AA (ormai sedicenne) in via esclusiva alla ricorrente, nella formula del c.d. affido superesclusivo e pertanto con facoltà della X di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia (scelte scolastico-educative; scelte medico-sanitarie; fissazione della residenza della figlia). Dalle dichiarazioni rese dalla X e come in parte confermato dalla documentazione versata in atti, risulta un totale disinteresse paterno per la figlia minore, nonché un costante inadempimento del Y agli obblighi di mantenimento della ragazza e del fratello – divenuto nel frattempo maggiorenne, ma ancora non economicamente autonomo (ved. atti di precetto e pignoramento versati in atti, denuncia querela e relative integrazioni sporta dalla X contro il Y a causa dei protratti inadempimenti all’obbligo di mantenimento dei figli). La ricorrente ha precisato che il Y, dopo la separazione, ha visto i figli AA e BB solo occasionalmente e sporadicamente, per pochi minuti e senza tenerli mai con sé; che egli si è sempre disinteressato degli studi dei figli, non si è presentato ai colloqui scolastici, non ha versato i contributi per la scuola, non si è occupato dei problemi di apprendimento di AA (…). Ha aggiunto che da maggio 2015 circa il convenuto ha del tutto interrotto i rapporti con i figli e che è pendente a .. procedimento penale contro di lui per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Fornisce ulteriori ragioni per confermare il disposto regime di affido cd. superesclusivo alla madre il comportamento processuale tenuto dal Y, il quale, nonostante la rituale notifica del ricorso e poi del verbale dell’udienza presidenziale, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e neppure è comparso all’udienza presidenziale o alle successive udienza ex art. 183 c.p.c. per esporre le proprie ragioni. Circa il regime di frequentazione padre-figlia, si ritiene debba confermarsi un regime di liberi incontri, che avverranno previo accordo diretto tra il convenuto ed AA, ormai sedicenne, e nel rispetto della volontà della minore. La situazione di fatto e la ormai prolungata interruzione degli incontri padre-figlia, a causa dello scarso interesse del padre per il suo ruolo genitoriale, porta a stimare manifestamente superfluo l’ascolto della minore, nonché inopportuno un suo coinvolgimento nel presente giudizio. Va ribadito che il figlio BB è ormai maggiorenne e nulla deve disporsi in ordine al suo affido e ai rapporti tra lo stesso e il padre.

  1. Sul contributo paterno al mantenimento dei figli AA e BB Y.

Ritiene il Collegio che il contributo economico provvisoriamente posto a carico del Y per il mantenimento dei due figli debba essere in questa sede confermato. Va premesso che in sede di separazione, il Tribunale aveva disposto, un contributo paterno per il mantenimento dei due figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche, e ciò su conclusioni congiunte delle parti. La ricorrente ha chiesto in questa sede la conferma delle condizioni di separazione, pur allegando e documentando un peggioramento della propria situazione economica e reddituale. Dalle dichiarazioni fiscali agli atti risulta che la X ha percepito nell’anno di imposta 2013 (ved. modello PF/14) un reddito complessivo di € 4.408,00 e nell’anno di imposta 2014 un reddito complessivo di € 3.550,00. Per il 2015, la ricorrente ha prodotto certificazioni di compensi percepiti dalla …, per prestazioni di lavoro occasionali, del tutto esigui, mentre ha depositato dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di redditi nell’anno di imposta 2016. Quanto al Y, egli è socio della … S.n.c. Dalle dichiarazioni fiscali acquisite agli atti tramite l’Agenzia delle Entrate emerge quanto segue: nell’anno di imposta 2013, il convenuto ha dichiarato un reddito complessivo di € 14.798,00 ed un imponibile di € 11.490,00; nell’anno 2014, un reddito complessivo di € 11.083,00 e un imponibile di € 7.408,00. Quanto all’anno di imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate, con nota del ..2016, ha dato atto della indisponibilità di informazioni reddituali, non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni reddituali, ma ha precisato in ogni caso, quale dato parziale, un reddito da lavoro dipendente del Y di € 209,99 e un reddito da lavoro autonomo di € 625,00. Ciò premesso, va messa in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni fiscali del Y, considerato che nel 2013 egli si impegnava al versamento di un contributo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di un reddito dichiarato di € 868,00 mensili netti circa, somma evidentemente incompatibile con l’impegno economico assunto. Le dichiarazioni fiscali non possono pertanto essere poste seriamente a base della decisione sui profili economici; esse comunque attestano che l’attività imprenditoriale del convenuto continua a produrre reddito, nonostante l’inevitabile contrazione legata alla crisi economica attuale (la ricorrente ha del resto documentato numerosi versamenti della … S.n.c. a Y Y, come da doc. 9). Va inoltre rimarcato che il Y non fornisce alcun contributo al mantenimento diretto dei figli (che non vede mai), che le esigenze dei due ragazzi si sono certamente accresciute con il crescere dell’età, che la situazione economico-reddituale della X è certamente peggiorata dalla data della separazione. Appare pertanto equo, in relazione alle presumibili necessità di AA e BB, e ancora compatibile con la reale capacità reddituale del padre l’assegno già concordato dai coniugi in sede di separazione per il mantenimento dei due figli, anche tenuto conto del fatto che il Y è persona di soli 50 anni, abile al lavoro e da tempo inserito nel mondo imprenditoriale e deve pertanto versare un congruo contributo economico per i figli.

  1. Sulla domanda di assegno divorzile.

La domanda della X volta ad ottenere un assegno divorzile deve essere respinta. Va premesso che per pacifica giurisprudenza presupposto dell’erogazione di un assegno divorzile è l’inadeguatezza “dei mezzi economici a disposizione del richiedente per consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, tenuto conto delle aspettative maturate nel corso dell’unione coniugale e valutata in concreto l’incapacità del coniuge richiedente di procurarsi tali mezzi economici per ragioni oggettive (ved. Cass. 08/24858; 07/25019; Cass. 11870/2015). Deve poi valutarsi l’accordo di separazione e se la situazione economica reddituale delle parti sia mutata dall’epoca della separazione ad oggi. L’assetto economico concordato dai coniugi in sede di separazione costituisce infatti, per pacifica giurisprudenza, un utile elemento di valutazione ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile e, di regola, esso costituisce l’ammontare massimo entro i cui limiti va fissato il quantum del predetto assegno divorzile, salvo venga data prova di un significativo incremento della situazione economico patrimoniale del coniuge obbligato, successivo alla separazione, conseguente ad aspettative maturate nel corso del matrimonio e quindi costituente sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio o venga data prova comunque di una significativa modifica della situazione economico-reddituale dei coniugi (ved. Cass. 98/2995; 97/5194). La Cassazione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall’art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, sia indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, “l’assetto economico stabilito all’atto della pregressa separazione personale costituisce un elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale – in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. 15728/2005; ved. anche Cass. 23763/08; 6312/1986). Nella fattispecie, deve ritenersi che la ricorrente sia persona in grado di mantenere, in via tendenziale, il pregresso tenore di vita senza alcun contributo economico del coniuge e con i soli proventi del proprio lavoro. Va rilevato infatti, in primo luogo, che non viene allegato né provato che i coniugi abbiano goduto di un tenore di vita elevato; in secondo luogo, che in sede di separazione (nel 2013) le parti non concordavano alcun assegno di mantenimento per la X e ciò benché all’epoca la ricorrente percepisse un reddito da lavoro di misura del tutto modesta (€ 4.408,00 annui). Pur preso atto dell’attuale stato di disoccupazione della ricorrente, va poi evidenziato che ella è ancora giovane, abile al lavoro, con esperienze lavorative pregresse e che si è impegnata in una riqualificazione professionale idonea a favorire il reingresso nel mondo del lavoro (la X sta ultimando un corso biennale per tecnico veterinario, presso la scuola di formazione ….). La ricorrente non ha inoltre fornito o offerto prova alcuna dell’oggettiva impossibilità di procurarsi da sola mezzi adeguati al proprio sostentamento e al mantenimento del tenore di vita pregresso (tenore di vita che, si ribadisce, la X, in sede di separazione, riteneva di poter conservare senza l’aiuto del marito, pur a fronte di redditi di poco più di € 4.000,00 annui). Considerato poi che i figli sono ormai grandi (16 e 18 anni), non vi sono ostacoli ad un inserimento lavorativo della madre anche a tempo pieno. Va in ultimo rilevato che non vi è prova alcuna del fatto che le condizioni economico-reddituali del Y siano migliorate rispetto all’epoca della separazione e tali condizioni non paiono consentire la determinazione a suo carico, oltre che dell’assegno per i figli come sopra determinato, anche di un assegno in favore della moglie. Per tutti i motivi esposti, la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.

  1. Sulla domanda di sequestro conservativo.

Parte ricorrente ha avanzato domanda di sequestro conservativo ai sensi dell’art. 8 legge 898/70 “sugli utili o su qualsiasi somma che sarà riconosciuta come dovuta alla società … S.n.c.”, società di cui il Y è socio. La domanda, per come formulata, deve ritenersi inammissibile, in quanto svolta nei confronti di soggetto giuridico terzo, estraneo al presente giudizio (la società … S.n.c.).

  1. Sulle spese processuali.

In ragione della natura necessaria del giudizio, che si è svolto nella contumacia del convenuto e non ha previsto attività istruttoria, e considerato che le domande della ricorrente hanno trovato solo parziale accoglimento, devono restare a carico della ricorrente quota di ½ delle spese processuali sostenute. La restante quota di ½ deve essere posta a carico del Y, stante la sua prevalente soccombenza e, liquidata come da dispositivo, deve essere versata all’Erario, essendo la X ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Milano il …1995 tra X X e Y Y, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno ….) e pure trascritto nei registri del Comune di Locate di … (anno…);

2) Affida la figlia minore AA Y in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia (scelte scolastico-educative; scelte medico-sanitarie; fissazione della residenza della figlia);

3) Dispone libere visite padre-figlia, previo accordo diretto di AA con il padre, nel rispetto della volontà della minore, accordo da comunicarsi alla madre;

4) Pone a carico di Y Y, quale contributo al mantenimento dei due figli, l’importo mensile di € 500,00, importo da versarsi alla X entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2013), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., purchè adeguatamente documentate, delle spese scolastiche documentate (tassa d’iscrizione, libri e materiale didattico espressamente richiesto dalla scuola, gite e uscite didattiche), delle spese ludiche, queste ultime solo se previamente concordate documentate;

5) Rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno divorzile;

6) Dichiara inammissibile la domanda di sequestro ai sensi dell’art. 8 legge 898/70;

7) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, al passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, e a comunicare la sentenza al Comune di Locate Triulzi, ove pure il matrimonio risulta trascritto;

4) Dichiara non ripetibile dalla ricorrente quota di ½ delle spese di lite dalla stessa sostenute, quota che resta a carico della X;

5) Pone a carico di Y Y la restante quota di spese, quota che liquida in complessivi € 1.383,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario ed oltre ad IVA e c.p.a., importo da versarsi all’Erario, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Cosi deciso in Milano, il 18.1.2017

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