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Procedura Penale

Dichiarazioni spontanee rese alla polizia: possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2017) 11-07-2017, n. 33718

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l’art. 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento.

LA SENTENZA INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. RAGO Geppino – Consigliere –

Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere –

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.S., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

D.S., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 02/07/2015, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 16/01/2013, nei confronti di I.S. e D.S., confermava la condanna in relazione ai reati di rapina e porto di oggetto atto ad offendere contestati al primo e di ricettazione in capo al secondo.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

I.S. deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità della parte offesa ed alla affermazione di responsabilità dell’imputato. Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestate aggravanti del delitto di rapina.

D.S. deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato nella fase delle indagini preliminari e violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta nei termini del delitto di ricettazione.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè manifestamente non fondati.

In relazione al primo motivo di doglianza proposto nell’interesse dell’ I. il percorso argomentativo seguito pertanto dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3 – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Peraltro, sul punto, si aggiunge che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili. Difatti i giudici di merito hanno evidenziato oltre la credibilità intrinseca della vittima anche i numerosi elementi di riscontro costituiti dalle conversazioni intercettate e dall’incontro tra l’imputato ricorrente e la persona offesa di cui hanno anche riferito i citati testimoni nel corso della quale l’ I. ammetteva la sua partecipazione ai fatti.

Quanto al secondo motivo con le argomentazioni specificamente esposte a pagina 7 della motivazione il giudice di appello ha fornito adeguata risposta alle doglianze proposte con riferimento alla contestata esistenza delle circostanze aggravanti dell’uso di oggetti atti ad offendere e del travisamento.

Anche il ricorso D. è inammissibile per manifesta infondatezza.

In relazione al primo motivo si osserva che a fronte della spontanea presentazione dell’imputato alla P.G. correttamente si faceva applicazione del principio giurisprudenziale anche recentemente ribadito secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l’art. 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598).

Reiterativo appare invece il secondo motivo poichè la corte di appello, con specifiche osservazioni, motiva sulla esatta qualificazione giuridica del fatto osservando come l’operazione compiuta dal ricorrente manifesta il personale dolo di profitto e quindi proprio la ricorrenza dell’ipotesi di ricettazione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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