Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Compravendita di infissi difettosi: la denuncia dei vizi deve essere tempestiva e provata dall’acquirente. La decadenza dalla garanzia impedisce anche il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12130 del 14 maggio 2008, ha ribadito che l’onere di provare la tempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta grava sull’acquirente, quando il venditore eccepisce la decadenza dalla garanzia. La comunicazione effettuata all’agente o al rappresentante del venditore è valida soltanto se risulta dimostrata la permanenza dei relativi poteri rappresentativi al momento della denuncia. L’azione risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c., pur autonoma rispetto alle azioni di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, presuppone il rispetto dei termini della garanzia per vizi. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancata prova dei danni da parte dell’interessato. La decadenza dalla garanzia preclude quindi anche la domanda risarcitoria fondata sui vizi della fornitura.
LA VICENDA
Un acquirente contestava il pagamento di una fornitura di infissi, lamentando difetti dei manufatti e ritardi nell’installazione, e chiedeva il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’appello respingevano le contestazioni, rilevando anche la tardività della denuncia dei vizi. La Cassazione confermava la decisione, rigettando il ricorso dell’acquirente e condannandolo alle spese.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
VENDITA – GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA – DENUNCIA DEI VIZI – TERMINE DI DECADENZA – ONERE DELLA PROVA – DENUNCIA AL RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE – PERMANENZA DEI POTERI RAPPRESENTATIVI – RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1494 C.C. – PRESUPPOSTI – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – LIMITI.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, qualora il venditore eccepisca la tardività della denuncia, incombe sull’acquirente l’onere di dimostrare di aver denunciato i difetti nel termine previsto dall’art. 1495 c.c., costituendo tale adempimento condizione necessaria per l’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia. La denuncia effettuata al rappresentante del venditore è valida soltanto quando sia dimostrata la permanenza dei poteri rappresentativi anche successivamente alla conclusione del contratto e fino al momento della comunicazione. L’azione di risarcimento del danno prevista dall’art. 1494 c.c., sebbene autonoma rispetto alle azioni redibitoria ed estimatoria, rimane subordinata alla sussistenza di tutti i presupposti della garanzia, compresa la tempestività della denuncia dei vizi. La consulenza tecnica d’ufficio, infine, non può essere utilizzata per ricercare elementi probatori che la parte interessata abbia omesso di fornire.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 14/05/2008, n. 12130
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.S. commissionava alla Erre Emme Gi snc l’acquisto e posa in opera di infissi esterni ed interni da installare in un edificio in costruzione in Avellino.
Effettuata la consegna e l’installazione, la società, in mancanza del pagamento del corrispettivo dovuto, chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Perugia decreto ingiuntivo per il complessivo importo di L. 8 9.619.685, oltre interessi e spese.
Il R. proponeva opposizione al decreto lamentando sia il ritardo nella consegna e posa in opera, sia l’esistenza di vizi degli infissi consegnati ed installati, e spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti. Costituitosi il contraddittorio, la società resisteva all’opposizione ed alla riconvenzionale e il Tribunale, istruita la causa con consulenza tecnica, con sentenza del 15.12.2000 confermava il decreto e respingeva la riconvenzionale, facendo proprie le conclusioni del ctu, il quale aveva sostanzialmente escluso che gli infissi in discorso presentassero difetti significativi, aggiungendo che il R. non aveva fornito alcun elemento utile alla quantificazione dei danni denunciati.
Proposto gravame dal soccombente, con sentenza del 29 maggio 2003 la Corte d’appello di Perugia rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Salvatore R. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la Emme Erre Gi snc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n.ri 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, 1745 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Ad avviso di parte ricorrente la Corte territoriale, pur affrontando il merito della propria domanda come proposta ai sensi dell’art. 1494 c.c., aveva errato nel dar credito alla eccezione “ex adverso” proposta di decadenza di esso R. dalla garanzia per i vizi.
Ciò in quanto i testi escussi in prime cure avevano sottolineato che i difetti dei manufatti erano stati immediatamente denunciati all’Agente di commercio cui a norma dell’art. 1745 c.c., tale denuncia poteva validamente esser fatta.
Nè la venditrice, che aveva eccepito la decadenza, aveva dimostrato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la tardività della denuncia.
Il motivo è infondato.
Pronunciando sulla eccezione di tardività della denuncia dei vizi riproposta dalla ERRE.EMME.GI in sede di gravame di merito, la Corte perugina ha affermato:
Le condizioni generali di vendita, all’art. 4, prevedevano che la contestazione dei vizi dovesse avvenire con particolari formalità all’atto dello scarico della merce e successivamente dovesse essere rimessa con raccomandata entro otto giorni alla venditrice.
Nel caso di specie il R. si era limitato soltanto ad inserire generiche contestazioni nella bolla di consegna del 5 agosto 1994, concernente soltanto una parte della merce acquistata. Bolla di consegna, destinata ad essere conservata dal vettore come riferito dalla teste C., che non risultava essere mai pervenuta alla società nel termine previsto, con conseguente decadenza dalla garanzia.
A tale statuizione il ricorrente ha opposto che vi era stata valida denuncia dei vizi all’Agente di commercio a norma dell’art. 1745 c.c. e che comunque la venditrice, che aveva eccepito la decadenza, non aveva, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrato la tardività della denuncia medesima.
Entrambi gli assunti vanno disattesi.
Quanto al primo, vale il rilievo che la denunzia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell’alienante, è valida solo nella ipotesi (nella fattispecie indimostrata) in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell’atto di vendita e fino al momento della denuncia dei vizi (vedi Cass. N. 6445/83).
Quanto al secondo, la giurisprudenza di legittimità si è invece consolidata nel senso che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge (art. 1495 c.c.)incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione (vedi, tra le tante, Cass. n. 2107/91, n. 9010/93, n. 2394/94, n. 844/97, n. 11519/99, n. 1031/2000, n. 13695/2007).
Con il secondo motivo si deduce, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., n.ri 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Posto che la società venditrice non aveva fornito ex art. 1494 c.c. la prova liberatoria di aver ignorato senza sua colpa i denunciati vizi, rileva il ricorrente che la Corte perugina non aveva motivato in ordine alle ragioni per le quali il danno, come quantificato dal ctu in misura di circa L. quattro milioni, fosse stato ritenuto insufficiente per l’accoglimento della proposta riconvenzionale, neppur spiegando le ragioni per le quali tutti gli altri danni, compresi quelli derivanti dal ritardo per l’uso del fabbricato, non erano stati affatto considerati.
Le espresse doglianze non possono essere accolte. Innanzi tutto, se è vero che l’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e “quanti minoris” e può essere esercitata anche da sola, essa è comunque condizionata dal presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e quindi anche quello della tempestività della denunzia il cui onere, come si è detto, incombe sull’acquirente (vedi, tra le tante, Cass. n. 1325/92, n. 3527/93, n. 15104/2000, n. 15481/2001, n. 5202/2007).
E nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’acquirente R. decaduto dalla garanzia.
Ma a parte ciò, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede, a fronte della ritenuta estrema genericità del gravame di merito dell’attuale ricorrente, risolventesi nella riproposizione di questioni tecniche già esaminate dall’ausiliare di prime cure e già scrutinate dal primo giudice, senza presentare alcuna specifica critica all'”iter” argomentativo seguito dal Tribunale, la Corte perugina ha affermato:
che, come evidenziato dal ctu, l’indagine peritale era stata eseguita ad oltre quattro anni di distanza dalla consegna ed installazione degli infissi, con la conseguenza che taluni difetti riscontrati potevano essere non già originari ma determinati da carenze manutentive;
che l’ausiliare, nel valutare complessivamente la qualità della fornitura, aveva condivisibilmente rilevato che i modesti difetti riscontrati non compromettevano la funzionalità degli infissi e non erano di gravità tale da giustificare un qualche intervento di riparazione ovvero sostituzione da parte della Erre Emme Gi, eccezion fatta per la siliconatura dei telai, operazione peraltro, ad avviso del giudice d’appello, non a carico della fornitrice la quale, secondo il capitolato allegato alla commissione, doveva provvedere soltanto alla installazione degli infissi e che comunque poteva esser considerata di estrema semplicità, tale da ricondursi all’applicazione della regola generale posta dall’art. 1227 c.c.;
che quanto, infine, alla mancata individuazione dei danni (sia quelli dipendenti dai vizi, sia quelli dipendenti dall’asserito ritardo, peraltro da escludersi, prevedendo il contratto l’apposizione di un termine per la consegna e l’installazione espressamente pattuito in favore della società fornitrice) era facile osservare che il compito del ctu atteneva alla loro valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi messi a disposizione della parte interessata, non spettando certo all’ausiliare un’indagine di tipo inquisitorio diretta alla ricerca della prova, che invece era onere della parte fornire.
Non sussistono, pertanto le denunciate violazioni di legge e il dedotto vizio motivazionale.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ERRE EMME Gi snc, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00, oltre ad Euro 1500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008




