Contratto di agenzia: che cos’è, come funziona e cosa deve prevedere
Il contratto di agenzia è l’accordo con il quale un’impresa, definita preponente, affida stabilmente a un soggetto autonomo l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona. L’agente opera in cambio di una provvigione, organizzando la propria attività con autonomia e assumendone il relativo rischio economico.
La caratteristica essenziale del rapporto è la stabilità dell’incarico. Non si tratta, quindi, di una collaborazione occasionale finalizzata alla segnalazione di un singolo cliente, ma della creazione di una relazione commerciale destinata a svilupparsi nel tempo. Questa distinzione è particolarmente importante perché un rapporto qualificato formalmente come procacciamento d’affari potrebbe, in concreto, presentare tutte le caratteristiche dell’agenzia e produrre conseguenze economiche, previdenziali e contrattuali molto diverse.
Per comprendere immediatamente il funzionamento del contratto, occorre distinguere i ruoli delle parti. L’impresa preponente stabilisce i prodotti o i servizi da promuovere, le condizioni commerciali, il territorio affidato e i criteri di remunerazione. L’agente ricerca e sviluppa opportunità commerciali, mantiene i rapporti con la clientela e favorisce la conclusione degli affari, senza essere normalmente autorizzato a concluderli direttamente in nome dell’impresa, salvo che gli sia attribuito anche il potere di rappresentanza.
La disciplina generale è contenuta negli articoli 1742 e seguenti del Codice civile ed è integrata, quando applicabili, dagli Accordi Economici Collettivi di settore e dalla normativa europea sugli agenti commerciali indipendenti. La Fondazione Enasarco prevede inoltre specifici adempimenti previdenziali a carico delle imprese preponenti, compresa l’iscrizione dell’agente entro trenta giorni dall’inizio del rapporto.
Sebbene la legge richieda la forma scritta ai fini della prova, affidarsi a intese verbali, scambi di e-mail o modelli generici espone entrambe le parti a un rischio elevato. Un contratto di agenzia fatto male può generare contestazioni sulle provvigioni, sull’esclusiva territoriale, sui clienti riservati all’impresa, sugli obiettivi di vendita, sulla durata del rapporto e sulle conseguenze del recesso.
Un accordo correttamente predisposto deve innanzitutto definire con precisione l’incarico conferito all’agente. È necessario indicare quali prodotti o servizi possono essere promossi, presso quali categorie di clienti, in quale territorio e attraverso quali canali commerciali. Una descrizione troppo generica può creare sovrapposizioni con altri agenti, distributori, concessionari o con la rete di vendita diretta dell’azienda.
Particolare attenzione deve essere riservata alla zona assegnata e al diritto di esclusiva. In assenza di una disciplina chiara, possono sorgere controversie quando l’impresa vende direttamente nella zona dell’agente, conclude contratti attraverso il proprio sito e-commerce oppure affida lo stesso territorio ad altri intermediari. Il contratto deve chiarire anche il trattamento degli ordini provenienti da clienti nazionali, gruppi societari, marketplace, piattaforme digitali e clienti già presenti nel portafoglio aziendale.
La clausola sulle provvigioni dell’agente di commercio deve stabilire l’aliquota applicabile, la base di calcolo, il momento in cui il diritto matura, i termini di pagamento e gli effetti di sconti, resi, insoluti, annullamenti o mancata esecuzione dell’affare. È opportuno disciplinare anche le vendite effettuate direttamente dall’impresa e gli affari conclusi dopo la cessazione del mandato ma riconducibili all’attività svolta dall’agente.
Il contributo Enasarco è collegato al momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente dal momento del pagamento o dell’emissione della fattura. Le parti possono regolare contrattualmente tale momento, ma non possono rinviarlo oltre il pagamento del cliente o oltre il momento in cui il cliente avrebbe dovuto pagare.
Devono inoltre essere regolati gli obblighi informativi dell’agente, le modalità di trasmissione degli ordini, l’utilizzo dei marchi e del materiale commerciale, la riservatezza, la protezione dei dati dei clienti, gli obiettivi minimi, il rimborso delle spese e l’eventuale facoltà dell’agente di rappresentare imprese concorrenti.
Un’altra area delicata riguarda la durata del contratto di agenzia. Il rapporto può essere a tempo determinato oppure indeterminato. Nel primo caso occorre stabilire se sia previsto un rinnovo e a quali condizioni; nel secondo devono essere regolati il recesso e il periodo di preavviso. Non è sufficiente inserire una clausola generica che consenta all’azienda di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, poiché la cessazione può comportare il pagamento di provvigioni residue, indennità contrattuali, FIRR e, quando ne ricorrono i presupposti, dell’indennità prevista dal Codice civile.
Il contratto dovrebbe quindi disciplinare fin dall’inizio anche la fase conclusiva del rapporto: restituzione di documenti e strumenti aziendali, gestione degli ordini pendenti, consegna dei dati commerciali, divieto di utilizzare informazioni riservate, comunicazioni ai clienti e possibile patto di non concorrenza successivo alla cessazione.
La redazione richiede una valutazione concreta dell’organizzazione commerciale dell’impresa. Un modello di contratto di agenzia scaricato gratuitamente in formato Word o PDF può fornire una traccia, ma difficilmente considera il settore di attività, il funzionamento effettivo della rete vendita, gli accordi economici applicabili e i rischi specifici del rapporto.
Prima di scegliere questo schema contrattuale, è inoltre opportuno verificare se l’attività richiesta corrisponda realmente a un’agenzia oppure debba essere regolata attraverso un contratto di procacciamento d’affari, un contratto di mediazione commerciale o un contratto di distribuzione commerciale. La corretta qualificazione del rapporto costituisce il primo passo per evitare richieste economiche impreviste e contenziosi alla sua cessazione.
Nella nostra attività di contrattualistica aziendale analizziamo non soltanto ciò che le parti dichiarano nel documento, ma soprattutto il modo in cui la collaborazione verrà concretamente svolta. Il contratto deve rispecchiare il rapporto reale, perché il semplice nome attribuito all’accordo non è sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina dell’agenzia.
Le clausole che non dovrebbero mai mancare in un contratto di agenzia
Un contratto di agenzia ben redatto non si limita a disciplinare il rapporto commerciale tra impresa e agente, ma rappresenta uno strumento di prevenzione del contenzioso. Molte controversie nascono infatti da clausole generiche, poco chiare oppure completamente assenti. Quando il contratto non regola in modo preciso gli aspetti essenziali del rapporto, ciascuna parte tende a interpretare le disposizioni secondo il proprio interesse, con il rischio di compromettere una collaborazione che avrebbe potuto proseguire proficuamente.
Il primo elemento da definire con attenzione riguarda l’oggetto dell’incarico. Il contratto dovrebbe specificare con precisione quali prodotti o servizi l’agente è autorizzato a promuovere, evitando formule troppo generiche che potrebbero creare dubbi nel caso in cui l’azienda ampli il proprio catalogo oppure introduca nuove linee di business. È altrettanto importante individuare il territorio assegnato, indicando chiaramente se l’agente beneficia o meno di un diritto di esclusiva.
La clausola di esclusiva merita particolare attenzione perché incide direttamente sull’organizzazione della rete commerciale. Se il contratto riconosce all’agente un’esclusiva territoriale, l’impresa dovrà valutare con precisione quali canali di vendita intende riservarsi. Oggi, infatti, molte aziende commercializzano i propri prodotti anche attraverso e-commerce, marketplace, distributori, rivenditori autorizzati o clienti direzionali. Se questi aspetti non vengono disciplinati espressamente, possono sorgere contestazioni sulle provvigioni maturate dall’agente anche per vendite concluse direttamente dall’impresa.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la determinazione delle provvigioni. Non è sufficiente indicare una semplice percentuale. Il contratto dovrebbe chiarire su quale importo viene calcolata la provvigione, quando il diritto matura, entro quali termini avviene il pagamento e quali conseguenze producono eventuali insoluti, resi, sconti commerciali, annullamenti dell’ordine o mancata esecuzione del contratto da parte del cliente.
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata anche alle vendite effettuate attraverso il sito internet aziendale. Molte imprese ritengono che gli ordini ricevuti online siano automaticamente esclusi dal diritto alla provvigione dell’agente. In realtà la risposta dipende dalle clausole contrattuali e dalle modalità concrete con cui è organizzata la rete commerciale. Una disciplina poco chiara può generare richieste economiche rilevanti, soprattutto quando il commercio elettronico rappresenta una parte significativa del fatturato.
Il contratto dovrebbe inoltre disciplinare gli obiettivi commerciali. Se l’impresa intende richiedere determinati risultati di vendita, è opportuno individuare criteri oggettivi e misurabili, evitando espressioni generiche come “incrementare il fatturato” o “sviluppare la clientela”. Indicatori poco precisi possono rendere difficile valutare l’effettivo adempimento dell’incarico e complicare eventuali contestazioni.
Un’altra clausola particolarmente importante riguarda gli obblighi di riservatezza. L’agente entra spesso in contatto con informazioni strategiche dell’impresa, come listini riservati, condizioni economiche, politiche commerciali, dati dei clienti, strategie di vendita e piani di sviluppo. Il contratto dovrebbe stabilire chiaramente quali informazioni devono rimanere riservate, per quanto tempo permane tale obbligo e quali conseguenze derivano dalla loro divulgazione.
Quando l’agente tratta dati personali della clientela, il contratto dovrebbe inoltre coordinarsi con la normativa in materia di protezione dei dati personali, disciplinando le rispettive responsabilità e le modalità di trattamento delle informazioni raccolte durante l’attività commerciale.
Grande attenzione merita anche il patto di non concorrenza. In alcuni casi può essere opportuno vietare all’agente di promuovere prodotti concorrenti durante il rapporto oppure limitarne l’attività anche successivamente alla cessazione dell’incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Una clausola formulata in modo eccessivamente generico rischia tuttavia di risultare inefficace oppure di essere fonte di successive contestazioni.
Il contratto dovrebbe inoltre regolare con precisione le modalità di gestione del portafoglio clienti. È opportuno chiarire chi mantiene la titolarità dei rapporti commerciali, come devono essere gestite le trattative ancora aperte alla cessazione del rapporto e quale disciplina si applica agli ordini già acquisiti ma non ancora eseguiti.
Uno degli aspetti maggiormente sottovalutati riguarda la cessazione del contratto di agenzia. Molte imprese si concentrano esclusivamente sull’avvio della collaborazione senza disciplinare adeguatamente la sua conclusione. Il contratto dovrebbe invece prevedere le modalità di recesso, i termini di preavviso, la restituzione della documentazione aziendale, dei dispositivi, del materiale promozionale, delle credenziali di accesso ai sistemi informatici e di ogni altro bene utilizzato dall’agente nello svolgimento dell’incarico.
È opportuno disciplinare anche le modalità con cui verranno gestiti i clienti dopo la cessazione del rapporto, evitando situazioni nelle quali entrambe le parti ritengano di poter continuare a utilizzare lo stesso portafoglio commerciale.
Infine, il contratto dovrebbe prevedere una disciplina chiara per la gestione delle eventuali controversie. Stabilire preventivamente quale legge si applica, quale autorità sarà competente e quali strumenti potranno essere utilizzati per tentare una soluzione della controversia può ridurre tempi, costi e incertezze qualora il rapporto dovesse deteriorarsi.
Proprio per questo motivo, prima della sottoscrizione, consigliamo sempre di sottoporre il contratto a una verifica professionale. Un controllo preventivo consente spesso di individuare clausole squilibrate, lacune contrattuali o formulazioni ambigue che, se trascurate, possono trasformarsi in contenziosi molto più onerosi. Per approfondire la disciplina generale dei rapporti tra imprese consigliamo anche la lettura della nostra guida dedicata ai contratti commerciali, mentre una panoramica completa sulle diverse tipologie di accordi utilizzati dalle aziende è disponibile nella sezione dedicata alla contrattualistica aziendale.
Come evitare errori e contenziosi nel contratto di agenzia
Gran parte delle controversie relative al contratto di agenzia non nasce da comportamenti dolosi delle parti, ma da accordi redatti in modo superficiale oppure adattati da modelli standard reperiti gratuitamente online. Ogni impresa ha infatti una propria organizzazione commerciale, una diversa rete vendita e specifiche esigenze che difficilmente possono essere soddisfatte da un fac simile generico.
Uno degli errori più frequenti consiste nel copiare integralmente un modello di contratto senza verificare se le clausole siano realmente compatibili con il settore in cui opera l’azienda. Un’impresa che commercializza beni industriali, ad esempio, presenta esigenze completamente diverse rispetto a una società che vende software, servizi digitali, prodotti alimentari o dispositivi medicali. Utilizzare un contratto standard può lasciare prive di disciplina situazioni che nella pratica assumono un’importanza determinante.
Un’altra criticità molto diffusa riguarda la qualificazione del rapporto. Non sempre la denominazione attribuita dalle parti coincide con la reale natura della collaborazione. Può accadere, ad esempio, che un contratto venga definito come procacciamento d’affari quando, nella concreta esecuzione del rapporto, siano presenti tutti gli elementi tipici dell’agenzia. Analogamente, rapporti qualificati come consulenze commerciali o collaborazioni professionali possono, nella sostanza, integrare un vero contratto di agenzia.
Per questo motivo non è sufficiente scegliere il nome del contratto. Occorre verificare come l’attività verrà effettivamente svolta, quali obblighi assumerà il collaboratore, con quale continuità opererà, quale autonomia gli verrà riconosciuta e quali saranno le modalità di remunerazione.
Un errore altrettanto frequente consiste nel disciplinare in maniera approssimativa il sistema delle provvigioni. Molti contratti indicano esclusivamente una percentuale, senza chiarire quando il diritto alla provvigione matura, quali vendite ne danno diritto, come vengono trattati gli insoluti, gli ordini annullati, le note di credito, gli sconti successivi alla vendita oppure le forniture eseguite in modo parziale.
La situazione si complica ulteriormente quando l’impresa utilizza più canali di vendita contemporaneamente. Oltre agli agenti commerciali possono infatti operare distributori, concessionari, rivenditori autorizzati, e-commerce aziendale, marketplace digitali e forza vendita interna. Se il contratto non coordina correttamente questi canali, diventa difficile stabilire quando l’agente abbia effettivamente diritto alle provvigioni.
Anche la gestione dei clienti acquisiti dall’agente rappresenta una delle principali fonti di contenzioso. È opportuno chiarire se tali clienti possano essere gestiti direttamente dall’azienda, se possano essere assegnati ad altri agenti oppure se debbano rimanere stabilmente collegati al territorio originariamente attribuito. Una regolamentazione precisa evita contestazioni soprattutto quando l’impresa modifica la propria rete commerciale.
Particolare attenzione deve essere dedicata anche alla documentazione del rapporto. Nel corso della collaborazione è buona prassi conservare ordini, conferme, report commerciali, estratti provvigionali, comunicazioni e-mail, contestazioni e ogni altro documento utile a ricostruire l’attività svolta. Una gestione documentale ordinata facilita non solo l’amministrazione del rapporto, ma anche l’eventuale difesa dell’impresa qualora insorgano contestazioni.
Un altro errore ricorrente consiste nel trascurare gli effetti della trasformazione digitale. Oggi gran parte delle trattative commerciali avviene tramite CRM aziendali, piattaforme cloud, sistemi gestionali condivisi e strumenti digitali di comunicazione. Il contratto dovrebbe disciplinare chi può accedere a tali sistemi, quali informazioni possono essere scaricate, come devono essere custodite le credenziali e quali obblighi gravano sull’agente al termine della collaborazione.
Quando l’agente utilizza software aziendali o piattaforme digitali, può inoltre essere opportuno coordinare il contratto con specifici accordi, quali un contratto SaaS, un contratto di licenza software oppure un contratto di servizi digitali, così da regolamentare anche l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall’impresa.
La fase più delicata rimane comunque quella della cessazione del rapporto. Molte aziende ritengono che sia sufficiente comunicare il recesso per considerare conclusa la collaborazione. In realtà proprio questo momento concentra la maggior parte delle contestazioni. Occorre verificare il rispetto dei termini di preavviso, la spettanza delle provvigioni maturate, gli eventuali obblighi contributivi, la restituzione del materiale aziendale e la gestione dei clienti ancora in trattativa.
Anche il comportamento successivo alla cessazione merita particolare attenzione. L’utilizzo del database clienti, delle informazioni commerciali riservate, dei listini o delle strategie di vendita può dare origine a richieste risarcitorie qualora vengano violate le clausole contrattuali o gli obblighi di riservatezza.
Per questi motivi consigliamo alle imprese di non limitarsi a predisporre un contratto corretto dal punto di vista giuridico, ma di aggiornarlo periodicamente in funzione dell’evoluzione dell’attività aziendale. L’ingresso in nuovi mercati, l’apertura di canali e-commerce, la vendita all’estero, l’introduzione di nuovi prodotti o la riorganizzazione della rete vendita possono rendere necessario modificare clausole che, pur essendo adeguate al momento della firma, non risultano più idonee a disciplinare il rapporto negli anni successivi.
Una revisione preventiva è quasi sempre meno onerosa rispetto alla gestione di una controversia già insorta. Per questo motivo, prima di sottoscrivere un nuovo accordo oppure di modificare un rapporto già esistente, è opportuno effettuare una verifica complessiva del contratto, valutando se le clausole siano ancora coerenti con gli obiettivi commerciali dell’impresa e con la normativa applicabile.
Esempio pratico: come una corretta revisione del contratto di agenzia ha evitato un contenzioso milionario
Un’azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di componenti industriali ci ha contattati prima di ampliare la propria rete commerciale sul territorio nazionale. L’obiettivo era quello di inserire alcuni nuovi agenti di commercio, utilizzando un modello di contratto di agenzia predisposto diversi anni prima e già impiegato con altri collaboratori.
Durante la revisione del documento abbiamo rilevato numerose criticità. Il contratto disciplinava soltanto in maniera generica il diritto alle provvigioni, senza distinguere le vendite effettuate direttamente dall’azienda da quelle concluse tramite gli agenti. Non veniva inoltre regolata la gestione dei clienti strategici, mancava una disciplina specifica per gli ordini provenienti dal sito e-commerce aziendale e non erano previste clausole dedicate ai marketplace, ai clienti internazionali e alle nuove modalità di vendita digitale.
Anche la clausola relativa all’esclusiva territoriale risultava poco chiara. Da una parte sembrava attribuire all’agente un diritto esclusivo sulla zona assegnata, dall’altra consentiva all’impresa di effettuare liberamente vendite dirette senza precisare se in tali ipotesi fossero comunque dovute le provvigioni. Una formulazione di questo tipo avrebbe potuto generare interpretazioni contrastanti e richieste economiche molto rilevanti.
Ulteriori criticità riguardavano la cessazione del rapporto. Il contratto non disciplinava la restituzione dei dati commerciali, del materiale promozionale, delle credenziali di accesso ai sistemi informatici e del database clienti. Mancavano inoltre clausole specifiche sulla riservatezza delle informazioni aziendali e sull’utilizzo del know-how maturato durante la collaborazione.
Dopo un confronto con il management abbiamo completamente riorganizzato il contratto, adattandolo all’effettiva struttura commerciale dell’impresa. Sono stati individuati con precisione i territori assegnati, le categorie di clienti riservate alla direzione commerciale, le vendite escluse dal diritto alla provvigione, i criteri di calcolo delle provvigioni, gli obiettivi commerciali e le modalità di gestione dei clienti acquisiti durante il rapporto.
Abbiamo inoltre introdotto una disciplina dettagliata relativa alle vendite online, agli ordini provenienti da marketplace, ai clienti multinazionali e alle trattative iniziate dall’agente ma concluse successivamente dall’azienda. Sono state predisposte specifiche clausole sulla protezione delle informazioni riservate, sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulla restituzione della documentazione alla cessazione del rapporto.
Qualche anno dopo uno degli agenti ha comunicato il recesso dal rapporto sostenendo di avere diritto a provvigioni su numerosi clienti gestiti direttamente dall’impresa attraverso il proprio portale di vendita online. Grazie alla chiarezza delle clausole contrattuali, alle procedure operative già concordate e alla documentazione raccolta durante l’intera collaborazione, è stato possibile dimostrare con precisione quali operazioni rientravano nell’incarico affidato all’agente e quali, invece, erano espressamente escluse dal contratto.
La controversia si è conclusa rapidamente senza l’avvio di un lungo giudizio e senza compromettere l’attività commerciale dell’azienda. L’investimento iniziale nella predisposizione di un contratto personalizzato ha consentito di evitare costi legali, richieste economiche particolarmente elevate e un notevole impiego di tempo da parte dell’organizzazione aziendale.
Esperienze di questo tipo dimostrano come un contratto di agenzia redatto su misura non rappresenti un semplice adempimento formale, ma uno strumento fondamentale di gestione del rischio d’impresa. Individuare preventivamente le possibili aree di conflitto consente di ridurre sensibilmente il rischio di contenziosi e di costruire rapporti commerciali più stabili, trasparenti e duraturi.
Domande frequenti sul contratto di agenzia
Il contratto di agenzia deve essere obbligatoriamente scritto?
La legge non prevede la forma scritta come requisito di validità del contratto di agenzia, ma la richiede ai fini della prova del rapporto. Nella pratica è fortemente consigliabile predisporre un contratto scritto, dettagliato e personalizzato, perché consente di disciplinare con precisione diritti, obblighi e responsabilità delle parti, riducendo il rischio di future contestazioni.
Qual è la differenza tra contratto di agenzia e contratto di procacciamento d’affari?
La principale differenza consiste nella continuità del rapporto. L’agente promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto dell’impresa all’interno di un’organizzazione commerciale duratura, mentre il procacciatore d’affari svolge normalmente un’attività occasionale e non stabile. Individuare correttamente la natura del rapporto è fondamentale per evitare contestazioni e applicazioni della disciplina giuridica non coerenti con la collaborazione realmente instaurata. Per approfondire questo tema è possibile consultare la nostra guida dedicata al contratto di procacciamento d’affari.
È possibile modificare un contratto di agenzia già in corso?
Sì. Le parti possono modificare il contratto durante il rapporto purché vi sia il consenso reciproco. Anzi, è spesso consigliabile aggiornare l’accordo quando cambiano il modello di business dell’impresa, la rete commerciale, le modalità di vendita, i prodotti offerti oppure i mercati di riferimento. Un contratto aggiornato consente di prevenire numerose controversie che derivano dall’utilizzo di documenti ormai non più adeguati alla realtà aziendale.
È rischioso utilizzare un fac simile scaricato da Internet?
Un modello standard può rappresentare una semplice base di partenza, ma raramente è sufficiente a disciplinare tutte le peculiarità di un rapporto commerciale concreto. Clausole generiche, disposizioni non aggiornate o la mancata regolamentazione di aspetti fondamentali come provvigioni, esclusiva, vendite online, clienti strategici o cessazione del rapporto possono esporre sia l’impresa sia l’agente a rilevanti conseguenze economiche.
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per la redazione o la revisione del contratto di agenzia?
È consigliabile richiedere una consulenza legale prima della sottoscrizione del contratto, quando si intende modificare un rapporto già esistente oppure nel momento in cui sorgono contestazioni relative alle provvigioni, all’esclusiva territoriale, al recesso o all’indennità di fine rapporto. Un controllo preventivo del contratto è generalmente molto meno oneroso rispetto alla gestione di una controversia già avviata.
Affidati allo Studio Legale Calvello per la redazione e la revisione del contratto di agenzia
Un contratto di agenzia rappresenta uno degli strumenti più importanti per disciplinare i rapporti tra un’impresa e la propria rete commerciale. Una clausola poco chiara, un modello copiato da Internet oppure una regolamentazione incompleta possono generare controversie sulle provvigioni, sull’esclusiva, sulla cessazione del rapporto, sull’indennità di fine mandato e sulla gestione del portafoglio clienti, con conseguenze economiche anche molto rilevanti.
Il nostro Studio assiste imprenditori, società, startup e professionisti nella redazione, revisione e negoziazione di contratti di agenzia personalizzati, predisposti sulla base delle concrete esigenze dell’attività e del settore di riferimento. Ogni impresa presenta infatti una struttura commerciale diversa e richiede clausole specifiche per tutelare il proprio modello di business.
Prima di predisporre il contratto analizziamo l’organizzazione della rete vendita, i canali commerciali utilizzati, la presenza di distributori o concessionari, l’eventuale attività di e-commerce, la gestione dei clienti strategici e gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere. Solo dopo questa analisi è possibile costruire un accordo realmente efficace e capace di prevenire future contestazioni.
Assistiamo inoltre le imprese nella revisione di contratti già sottoscritti, verificando la presenza di clausole squilibrate, disposizioni obsolete o profili di rischio che potrebbero dare origine a richieste economiche o contenziosi. In molti casi una revisione preventiva consente di correggere criticità che, se trascurate, potrebbero comportare costi significativamente superiori.
Se il rapporto commerciale coinvolge anche altri accordi collegati, possiamo predisporre una disciplina contrattuale coordinata con il contratto di distribuzione commerciale, il contratto di concessione di vendita, il contratto di franchising oppure con gli altri strumenti di contrattualistica aziendale, così da garantire coerenza tra tutti i rapporti commerciali dell’impresa.
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