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Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 16562/2018 – Contratti con la Pubblica Amministrazione: forma scritta obbligatoria e prova in giudizio

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Contratti con la Pubblica Amministrazione: obbligo di forma scritta e necessità di produrre in giudizio il documento contrattuale per dimostrare i diritti derivanti dall’appalto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16562 del 22 giugno 2018, ha ribadito che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità. Quando il contratto costituisce il titolo della pretesa giudiziale, la sua esistenza e i diritti che ne derivano devono essere dimostrati mediante la produzione della relativa scrittura. Non sono sufficienti fatture, documenti amministrativi, dichiarazioni confessorie o comportamenti processuali delle parti. La Corte ha inoltre precisato che le preclusioni istruttorie si applicano anche alla produzione documentale, confermando il rigetto delle pretese dell’impresa appaltatrice.

LA VICENDA

La Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. aveva agito contro la Provincia di Pescara per ottenere il riconoscimento di pretese economiche derivanti da un contratto di appalto non prodotto ritualmente in giudizio. Dopo il rigetto delle domande nei primi due gradi, la società ricorreva in Cassazione, sostenendo che altri documenti dimostrassero l’esistenza del contratto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando l’insufficienza della documentazione alternativa e l’operatività delle preclusioni istruttorie.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Forma scritta ad substantiam – Prova dell’esistenza del contratto – Necessità della produzione documentale – Insufficienza di prove alternative – Preclusioni istruttorie – Applicabilità alle prove documentali.

In materia di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, la forma scritta è prescritta a pena di nullità e, quando il negozio costituisce il titolo della pretesa azionata, la prova della sua esistenza e dei diritti che ne derivano richiede la produzione in giudizio della relativa scrittura contrattuale. Tale produzione non può essere sostituita da altri mezzi probatori, da documenti attestanti la precedente stipulazione del contratto o dal comportamento processuale delle parti, anche quando queste ne abbiano concordemente riconosciuto l’esistenza. Resta salva la particolare modalità di conclusione mediante corrispondenza prevista dall’art. 17 del R.D. n. 2440/1923. Le preclusioni istruttorie previste dall’art. 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, operano anche per le prove documentali, non essendo consentita la loro produzione oltre i termini processuali stabiliti.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza 22/06/2018, n. 16562

(Omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 3 settembre 2013 la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Pescara, al fine di ottenere la riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto le domande proposte dalla prima, in dipendenza di un contratto di appalto che non era stato prodotto.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la mancata produzione del documento contrattuale non consentiva di accertare l’avvenuta stipulazione nella forma voluta dalla legge; b) che, ferma la nullità, insuscettibile di sanatoria alcuna, del contratto che non risultasse redatto nelle forme di legge, la mancanza del documento impediva comunque il concreto riscontro del contenuto della domanda giudiziale, ossia dei termini delle obbligazioni delle parti, come rilevato dal Tribunale senza incontrare alcun rilievo da parte della società appellante; c) che la preclusione istruttoria prevista dall’art. 184 cod. proc. civ. era stata correttamente riferita dal Tribunale anche ai documenti e che, in ogni caso, neppure in grado di appello, il contratto era stato prodotto.

3. Avverso tale sentenza la Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Amministrazione provinciale di Pescara. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 1418 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nel caso di specie, era emersa in modo pacifico l’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, del quale, nella copiosa documentazione depositata e di provenienza dell’Amministrazione, era indicato il numero di repertorio e la data.

Aggiunge il ricorrente: a) che, pertanto, non poteva residuare alcun dubbio quanto alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa; b) che la prescrizione della forma scritta ad substantiam comporta la nullità degli atti in caso di inosservanza del requisito formale, ma non nella diversa ipotesi in cui, rispettata la prescrizione, il contratto non sia materialmente stato prodotto in giudizio.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 2725 cod. civ., in quanto da quest’ultima regola si trae la conclusione che, anche per i casi nei quali la forma scritta sia richiesta a pena di nullità, è esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale, ma non anche la possibilità di provare il contratto solo attraverso la materiale produzione del documento negoziale.

3. Con il terzo motivo si lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale escluso di potere, in assenza del documento contrattuale, riscontrare il contenuto della domanda, laddove, al contrario, le pretese azionate, concernendo la gestione ed esecuzione del rapporto, potevano essere scrutinate alla luce della documentazione depositata, di provenienza della stessa committente.

4. Con il quarto motivo si lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 in relazione agli artt. 1418 e 2725 cod. civ..

Sottolinea la società ricorrente che le domande formulate per il risarcimento dei danni e i maggiori oneri da sospensione e sottoproduzione patiti trovavano fondamento, non nel contratto, ma nel generale principio del neminem laedere, come pure nel dovere di correttezza e buona fede oggettiva.

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 3, sottolineando: a) che la preclusione istruttoria prevista dal codice di rito deve, per ragioni sistematiche, intendersi come riferita alle sole prove costituende; b) che, pertanto, doveva essere ritenuto ammissibile l’intervenuto deposito del contratto allegato all’istanza di revoca presentata avverso l’ordinanza del 10 giugno 2004; c) che, in ogni caso, il giudice, sin dalla prima udienza di trattazione, avrebbe dovuto indicare alle parti le questioni rilevabili di ufficio delle quali riteneva opportuna la trattazione.

6. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

In via preliminare, si osserva che il ricorrente non contesta il rilievo della Corte d’appello secondo cui non era stata censurata l’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, basata sulla impossibilità di ricostruire il contenuto del contratto, a prescindere dalla rilevata nullità.

Tanto basterebbe a rendere inammissibile per novità il terzo motivo e, in conseguenza, inammissibili, per carenza di interesse, le restanti doglianze.

Per completezza, deve, tuttavia, aggiungersi, innanzi tutto, con riferimento al primo e al secondo motivo, che i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio”, non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Ne discende, ad es., che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall’atto negoziale non esibito (v., di recente, Cass. 17 marzo 2015, n. 5263).

A questa premessa si correla la conclusione alla stregua della quale, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174) e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431).

In senso contrario, non vale invocare il disposto dell’art. 2725 cod. civ. (secondo motivo), giacchè la norma si occupa dei limiti di ammissibilità della prova per testi e non, in generale, della disciplina alla quale è affidata la prova dei contratti per i quali è richiesta la prova scritta a pena di nullità.

Le superiori considerazioni rendono superfluo l’esame del terzo motivo, da ritenersi, peraltro, per le ragioni indicate in principio, nuovo e comunque formulato in termini di assoluta genericità.

Così come ultronea diviene ogni considerazione in relazione al quarto motivo, laddove prospetta, per la prima volta, una responsabilità extracontrattuale della controparte.

Per il resto, è appena il caso di rilevare che, nel presente procedimento, il contratto è proprio il titolo sul quale la pretesa è fondata, ancorchè possano venire in questioni fonti eteronome di regolamentazione del rapporto, con la conseguenza che del tutto priva di conducenza è la menzione dell’orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale non assume rilievo la mancata produzione del documento, se il contratto rappresenti un mero fatto storico (ossia non costituisca il titolo costitutivo del rapporto, in relazione al quale venga fatto valere in giudizio l’inadempimento di obblighi negoziali): Cass. 1 febbraio 2000, n. 1074.

7. Anche il quinto motivo è infondato, giacchè, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., nel testo – applicabile ratione temporis alla presente fattispecie – introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l’onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel thema decidendum, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. (Cass. 17 maggio 2013, n. 12119).

Esclusa, dunque, la fondatezza della censura secondo la quale le preclusioni istruttorie non varrebbero per le prove costituite, deve aggiungersi: a) che, nel ricorso, non si invoca l’art. 345 cod. proc. civ.; b) che la denuncia di un travisamento di fatto, che attenga all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (Cass. 13 novembre 2006, n. 24166); c) che l’art. 183 cod. proc. civ. persegue la finalità di sollecitare il contraddittorio delle parti, al fine di evitare decisioni a sorpresa e mira a garantire l’ordinato svolgimento del processo, non ad esonerare le parti dagli oneri probatori su di loro gravanti o addirittura a supplire, con sollecitazioni, alla inerzia degli interessati.

8. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2018

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