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Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 28855/2008 – Compensazione del TFR con il credito risarcitorio del datore di lavoro

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Compensazione atecnica tra TFR e danni provocati dal dipendente: quando i crediti derivano dallo stesso rapporto di lavoro non opera il limite del quinto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28855/2008, ha stabilito che il credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto (TFR) può essere integralmente compensato con il credito risarcitorio del datore di lavoro, quando entrambi derivano dal medesimo rapporto contrattuale. In tale ipotesi opera la compensazione atecnica, consistente nell’accertamento contabile delle reciproche posizioni creditorie e debitorie. Non trova applicazione il limite del quinto previsto per i crediti retributivi, poiché tale limite presuppone l’autonomia dei rapporti obbligatori. La Corte ha inoltre confermato la possibilità di utilizzare prove acquisite in un diverso procedimento giudiziario, purché ritualmente introdotte e sottoposte al contraddittorio. Il ricorso della creditrice procedente è stato rigettato.

LA VICENDA

Una creditrice aveva pignorato presso la BNL le somme dovute a un ex dipendente a titolo di TFR. La banca aveva dichiarato di avere imputato tale credito ai debiti risarcitori derivanti dalle condotte illecite del lavoratore. La Corte d’appello aveva riconosciuto la compensazione atecnica e la Cassazione ne ha confermato la legittimità, rigettando il ricorso della creditrice.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – Trattamento di fine rapporto – Credito risarcitorio del datore di lavoro – Compensazione atecnica – Unicità del rapporto obbligatorio – Limiti di compensabilità dei crediti retributivi – Inapplicabilità – Accertamento del dare e avere – Art. 1246 c.c. – Art. 545 c.p.c.

In materia di lavoro subordinato, qualora il credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto e quello risarcitorio del datore di lavoro, derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali del dipendente, trovino origine nel medesimo rapporto giuridico, è configurabile la compensazione atecnica, consistente nell’accertamento delle reciproche ragioni di credito e debito al fine di determinare l’effettiva posizione creditoria delle parti. Tale accertamento può essere compiuto anche senza apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione. Non trovano applicazione i limiti alla compensabilità dei crediti retributivi previsti dagli artt. 1246 c.c. e 545 c.p.c., poiché tali disposizioni presuppongono l’autonomia dei rapporti obbligatori, esclusa quando le contrapposte pretese derivino da un unico rapporto di lavoro. La natura risarcitoria di uno dei crediti non impedisce l’operatività della compensazione atecnica, purché il danno derivi dall’inadempimento degli obblighi inerenti al medesimo rapporto contrattuale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 05/12/2008, n. 28855

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E., in seguito alla mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo da lei ottenuto nei confronti di C.P. per un credito di 75 milioni portato da assegno bancario da quest’ultimo emesso, procedeva al pignoramento presso la BNL, ritenuta debitrice del C. e – a causa del contenuto delle dichiarazioni del rappresentante della Banca, secondo cui non gli era dovuto alcunchè, in quanto le retribuzioni maturate gli erano state interamente corrisposte, mentre il TFR era stato “imputato a partite debitorie in essere a carico del predetto” – citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, l’Istituto bancario ed il C., perchè fosse dichiarato che la BNL era debitrice nei confronti del C. di somme da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva la Banca che, nel contestare le pretese dell’attrice, eccepiva, anzitutto, che la cognizione spettava al giudice del lavoro, stante la natura dei crediti che si asseriva il C. vantasse nei suoi confronti; quanto al merito deduceva che i crediti erano stati compensati con debiti del C..

Quest’ultimo si costituiva, aderendo alle richieste della M..

In seguito al mutamento del rito, la causa veniva decisa dal giudice del lavoro con sentenza in data 7.4.2003/8.7.2003, con la quale veniva dichiarato l’obbligo della Banca a pagare al C. la somma di Euro 26.296,039, a titolo di TFR. Rilevava il primo Giudice che l’eccezione di compensazione atecnica non era stata provata, in quanto sul punto erano generiche le deposizioni dei testimoni, limitatisi a riferire di danni cagionati dal C. alla Banca, mentre erano state dimostrate le altre partite creditorie della Banca verso di lui, sicchè per esse poteva valere la compensazione tecnica, la quale, tuttavia, aveva il limite inderogabile di un quinto ai sensi dell’art. 1246 c.c., e art. 546 c.p.c..

Avverso tale decisione proponeva appello la Banca, mentre la M., proponeva, a sua volta, appello incidentale, in relazione al quantum del debito accertato ed alla compensazione della spese processuali; il C., anch’egli costituitosi, si rimetteva alla prudente valutazione del giudice di appello anche in ordine alle spese.

Con sentenza del 22 settembre – 16 ottobre 2004, l’adita Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello principale, rigettando la domanda proposta dalla M. con l’atto introduttivo del giudizio, dichiarando assorbito l’incidentale. A sostegno del decisum osservava che, sussistendo i presupposti per la c.d. compensazione atecnica tra il credito del C. verso la Banca per TFR e quello di natura risarcitoria derivante dal comportamento illecito – penalmente sanzionato – della Banca verso il primo, ben possibile era detta compensazione, concretantesi in un semplice accertamento contabile di dare ed avere di crediti e debiti originati da un unico rapporto, e, in quanto tale, non sottoposta al limite del quinto del credito del lavoro.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre M.E. con quattro motivi. Resiste la BNL con controricorso, mentre C.P. non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge” in relazione all’art. 548 c.p.c., (mancata o contestata dichiarazione di terzo), art. 549 c.p.c., (accertamento dell’obbligo del terzo) e art. 437 c.p.c., (udienza di discussione) nonchè “difetto di motivazione” nella sentenza d’appello.

Più in dettaglio, la ricorrente sostiene che, nonostante il divieto di cui all’art. 437 c.p.c., la BNL avrebbe sollevato per la prima volta in secondo grado “una domanda o eccezione nuova, assumendo la intervenuta estinzione del proprio debito nei confronti del C. non più in virtù dell’intervenuto pagamento degli stipendi e per la estinzione delle esposizioni debitorie del C. derivanti da contratti bancari ma a causa del configurarsi… di una obbligazione risarcitoria del C. per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad asseriti comportamenti illeciti”.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge” in relazione all’art. 548 c.p.c., (mancata o contestata dichiarazione di terzo), art. 549 c.p.c., (accertamento dell’obbligo del terzo) e art. 437 c.p.c., (udienza di discussione) nonchè “difetto di motivazione” nella sentenza d’appello.

In particolare, dopo avere rimarcato che l’art. 437 c.p.c., vieta, in grado d’appello, l’ammissione di “nuovi mezzi di prova… salvo che il Collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, osserva che “il giudice d’appello, per dare corpo e fondatezza alla domanda o eccezione… ha ritenuto di poter utilizzare documenti allegati dalla BNL per la prima volta nel giudizio d’appello ed in particolare quelli elencati dal n. 6 al n. 36 del ricorso in appello della BNL”, senza, peraltro, dichiarare l’indispensabilità di tale nuova produzione, autorizzandone l’allegazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge” in relazione all’art. 548 c.p.c., (mancata o contestata dichiarazione di terzo), art. 549 c.p.c., (accertamento dell’obbligo del terzo) e art. 437 c.p.c., comma 2, (udienza di discussione) e art. 115 c.p.c., (disponibilità delle prove) e “difetto di motivazione” nella sentenza impugnata, in quanto il Giudice d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione “atti e documenti raccolti aliunde e, per di più assolutamente estranei e sconosciuti (alla M.) e, in quanto tali, inopponibili alla stessa poichè formati o utilizzati in procedimenti ai quali (essa) è assolutamente estranea”.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge” in relazione all’art. 1246 c.c., n. 3, (casi in cui la compensazione non si verifica) e art. 545 c.p.c., (crediti impignorabili) nonchè “difetto di motivazione” nella sentenza d’appello, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel fare applicazione dell’istituto della cosiddetta compensazione atecnica poichè “la tesi abbracciata dal giudice d’appello secondo cui, in caso di rapporto unico, la valutazione delle rispettive pretese si ridurrebbe ad un accertamento contabile operabile dal giudice anche d’ufficio, è accettabile solo allorchè le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano legate tra loro da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia… quando invece le obbligazioni, ancorchè nascenti dal medesimo negozio, non siano in rapporto di sinallagmaticità, avendo carattere autonomo, non v’è alcuna ragione per escludere la fattispecie dall’area della compensazione in senso tecnico”.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento. Invero, dalla stessa sentenza impugnata emerge che l’Istituto di credito, sin dal primo grado del giudizio, aveva formulato una eccezione di compensazione atecnica tra i danni cagionati dal C. alla Banca e le altre partite creditorie di quest’ultima verso il primo; eccezione, rigettata dal Giudice di primo grado non per una asserita inammissibilità della stessa, ma solo perchè – come è riportato nella parte introduttiva della sentenza impugnata – sul punto risultavano “generiche le deposizioni dei testimoni, limitatisi a riferire di danni cagionati dal C. alla banca, mentre erano state dimostrate le altre partite creditorie della banca verso di lui, sicchè per esse poteva valere la compensazione tecnica, la quale, tuttavia, aveva il limite inderogabile di un quinto ai sensi dell’art. 1246 c.c., e art. 546 c.p.c.”.

Risulta, quindi, all’evidenza che, sin dal primo grado, la Banca si era doluta dei danni subiti dall’attività del C., facendo presente di avere utilizzato il credito dallo stesso nei suoi confronti a causa dei danni a questa arrecati. Su tale deduzione non risulta che la M. non abbia voluto accettare il contraddittorio, avendo, per sua stessa ammissione, sollevato la relativa eccezione solo nella memoria di costituzione in appello.

Nè d’altro canto, la linea difensiva della Banca risulta contraddetta dalla “dichiarazione del terzo”, resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., dal rappresentante della Banca, avendo questo affermato – come risulta ancora la sentenza impugnata e nella parte descrittiva del ricorso in esame – che nessuna somma era dovuta al C. “per il predetto rapporto di lavoro essendo state le retribuzioni, interamente corrisposte all’interessato ed il TFR imputato a partite debitorie in essere a carico del predetto…”.

Quanto alla lamentata tardività della prodotta documentazione il Giudice d’appello ha correttamente osservato che la documentazione dalla quale emergevano le circostanze delineate si trovava nel giudizio penale ed era in gran parte successiva all’inizio del giudizio assoggettato al rito del lavoro, sicchè non poteva ritenersene la tardività, anche perchè era naturale attendere che il giudizio penale avesse un qualche sbocco, posto che in esso la BNL avrebbe potuto costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti.

Invero – come da giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, secondo cui il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato da Corte Cost. n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che non sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).

Deve inoltre aggiungersi che, se è vero – alla luce della giurisprudenza di questa Corte – che l’irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello, è anche vero che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2006 n. 27286).

Sulla scorta delle indicate emergenze processuali, la Corte territoriale, ha ritenuto, “con ragionevole certezza”, che il C., venendo meno ai suoi doveri di funzionario della Bnl ed approfittando del suo ruolo, aveva posto in essere una condotta causativa, ad un tempo, di un danno diretto ai clienti e di uno indiretto alla Bnl, che, oltre ad essere stata costretta a risarcire i clienti danneggiati, in modo da ripristinare la loro fiducia, aveva subito un grave pregiudizio al suo buon nome, almeno nell’ambito territoriale di Taranto, incidendo, fatti del genere, sulla valutazione degli utenti.

Ma, la Corte territoriale ha tenuto anche a precisare – dando così riscontro alle considerazioni della M., riproposte in questa sede come motivo di impugnazione – che tali valutazioni non erano precluse dalla circostanza che le prove erano state acquisite in un giudizio, quello penale, nel quale la M. risultava estranea, dal momento che esse erano state acquisite nel rispetto delle regole, essendo consentito al giudice – alla stregua dell’orientamento dominante in dottrina e consolidato nella giurisprudenza di legittimità – porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito (Cass. n. 5013/1996; 1999/8585; 2001/5682; 2002/3102; 2003/244).

Nel caso di specie, pur non avendo la M. preso parte al giudizio penale, occorreva tener presente che la consulenza contabile risultava espletata su incarico del gip, in sede di incidente probatorio, e, dunque, da perito che aveva svolto la sua attività di valutazione come soggetto terzo ed imparziale, le cui conclusioni, non erano state, peraltro, oggetto di critica.

Alla stregua di tali rilievi, il Giudice d’appello ha coerentemente escluso ogni dubbio in ordine alla violazione da parte del C. dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro ed al conseguente suo obbligo dia risarcire alla Bnl, sua datrice, i danni derivati.

Da tale conclusione lo stesso Giudice ha tratto l’ulteriore conseguenza che il credito della Bnl verso il C. e quello per tfr da quest’ultimo maturato verso la Bnl nascevano dallo stesso rapporto giuridico (costituendo il tfr retribuzione differita, avente titolo nel lavoro svolto durante il rapporto) e, dunque, sussistevano i presupposti della compensazione ed atecnica; e ciò in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui essa si configura quando si è di fronte a crediti nascenti da un unico rapporto ed il cui accertamento ha la funzione di individuare il dare e l’avere tra le parti, in modo di pervenire all’esatta individuazione dell’effettivo credito, senza bisogno che venga sollevata un’eccezione di parte (Cass. 12905/95; n. 479/1996; n. 745/97; n. 4174/98; n. 3564/99; n. 745/97).

Al riguardo, va ulteriormente precisato che l’identità del rapporto, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento (Cass. 18 marzo 1997 n. 2171; Cass. n. 2943/80; n 2968/82; n. 1905/83). Invero, il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, in cui alla prestazione lavorativa corrisponde l’obbligo della retribuzione. Il diritto al risarcimento dei danni fatto valere dalla BNL scaturisce proprio dal comportamento, doloso ed antigiuridico, del C. nello svolgimento dell’attività lavorativa, oggetto degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Pertanto, risulta palese che il diritto della Banca inerisce, in modo inscindibile, alla medesima prestazione lavorativa, dalla quale nasce anche il diritto del dipendente alle controprestazioni retributive.

E poi del tutto infondata la tesi adombrata dalla M.,- secondo cui i crediti da considerare ai fini della c.d. compensazione atecnica dovrebbero essere previamente accertati in un apposto giudizio; al contrario, l’accertamento del dare ed avere, va compiuto possibilmente in un unico contesto giudiziario, perchè si tratta di operazione funzionale alla verifica di quanta parte della pretesa vantata possa essere realmente riconosciuta ed è per questo la giurisprudenza di legittimità è nel senso (v. Cass. n. 3220/81) che “quando si discute in giudizio della sussistenza di crediti derivanti da un unico rapporto, la controversia tra le parti sulla misura di tali crediti comporta l’accertamento del dare e dell’avere nell’ambito di quel rapporto, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”.

Per quanto esposto, dal tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che debbano essere considerati i crediti vantati dalla Bnl nei confronti del C. per i danni da questo provocati in conseguenza della violazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, rilevando che il loro ammontare era desumibile dalla documentazione prodotta, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei clienti che avevano subito gli ammanchi per effetto dei prelievi abusivi compiuti dal C., dalle quali emergevano importi che, considerati nel loro complesso, ma, per taluni di. essi, anche unitariamente, superavano di gran lunga l’importo del tfr, ascendente a poco più di L. sessanta milioni.

Anche sulla scorta di quanto riferito testimoni sentiti in primo grado, dalle cui deposizioni si ricava ulteriore conferma dei crediti della bnl e del loro ammontare, il Giudice d’appello ha affermato, conclusivamente, che non sussisteva alcun “avere” del C. verso la Bnl suscettibile di essere sottoposto a procedura esecutiva da parte della M. (peraltro “suocera” del C., come risulta dalla deduzione, mai contestata, contenuta nelle note in repliche della Bnl, depositate il 18.3.2003 e recanti la data del 7.3.2003).

Non è di ostacolo a questa conclusione la natura del credito del C. (art. 1246 c.c.), giacchè il divieto di compensazione oltre il limite del quinto del credito del lavoro presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, non configurabile allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in tal caso, infatti, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e non possono trovare applicazione le norme dettate per la compensazione in senso proprio o giuridico, tra cui, specificamente, quelle sui limiti alla compensabilità dei crediti retributivi dei lavoratori dipendenti (art. 1246 c.c., e art. 545 c.p.c.). Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccembenza in relazione alla posizione della M.. Vanno, invece, compensate in relazione al C. in considerazione della sua condotta processuale, con la quale ha mostrato di volersi rimettere alla giustizia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, in favore della Bnl, liquidate in Euro 42,00, oltre Euro 3.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA, e compensa le spese quanto al C..

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008

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