In presenza della clausola ex art. 1456 c.c. il controllo giudiziale si limita a verificare l’inadempimento e la sua imputabilità, restando solo il vaglio sulla buona fede nell’esercizio del diritto
Con l’ordinanza n. 31763/2025 la Cassazione ribadisce che, quando il contratto prevede una clausola risolutiva espressa, il giudice non può valutare la gravità dell’inadempimento già individuato dalle parti come causa di scioglimento automatico. Il controllo giudiziale si limita ad accertare se l’inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore.
Nel caso esaminato, relativo a un rapporto tra casa automobilistica e concessionaria, la Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto non grave il mancato pagamento in rapporto al volume d’affari, chiarendo che tale valutazione è preclusa quando la clausola individua in modo specifico l’obbligazione la cui violazione comporta la risoluzione di diritto.
Resta tuttavia fermo che il giudice può verificare la conformità dell’esercizio del diritto alla buona fede e alla correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), al fine di evitare usi pretestuosi dello strumento risolutivo. In sintesi, la clausola risolutiva espressa rafforza la tutela del creditore, ma il suo esercizio deve comunque rispettare i principi generali dell’ordinamento.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE
In presenza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la valutazione della gravità dell’inadempimento dedotto dalle parti come presupposto della risoluzione non è sindacabile dal giudice, il quale deve limitarsi ad accertare la ricorrenza dell’inadempimento e la sua imputabilità al debitore; resta invece ammissibile il controllo sulla conformità a correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) dell’esercizio del diritto potestativo di risoluzione, al fine di impedire condotte pretestuose o abusive. Ne consegue la cassazione della sentenza che, per dichiarare illegittima la risoluzione, fondi il giudizio di mala fede su un presupposto fattuale erroneo, omettendo di esaminare un atto decisivo ritualmente introdotto (nella specie, la risposta del creditore alla richiesta di rateizzazione).
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 04/12/2025, n. 31763
L’ORDINANZA
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La FORD ITALIA ha risolto di diritto il contratto con la propria concessionaria Supercar, cui era stata affidata la vendita dei veicoli, a causa dell’inadempimento di quest’ultima, morosa nel pagamento di corrispettivi.
La società Supercar ha agito verso la Ford, prima davanti al Tribunale di Bari, dichiaratosi incompetente, e poi davanti a quello di Roma, e ciò per far accertare che la Ford, nel recedere, aveva abusato del suo diritto ed aveva agito in malafede.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di Supercar ed ha accolto la domanda riconvenzionale di FORD ITALIA Spa, volta al pagamento di corrispettivi non pagati, sul presupposto che il recesso era legittimo.
Supercar Srl, nel frattempo assoggettata a procedura concorsuale, ha proposto appello rinunciando ad impugnare il capo relativo alla riconvenzionale e limitandosi invece ad insistere sulla illegittimità del recesso.
La Corte di Appello di Roma ha però, con sentenza generica, accogliendo in parte l’appello, dichiarato illegittimo il recesso ed ha rimesso la causa sul ruolo per la determinazione del danno.
Contro questa decisione ricorre la FORD ITALIA Spa con sei motivi di ricorso illustrati da memoria.
La Curatele del fallimento Supercar Srl resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-La questione essenziale è la seguente.
La FORD ITALIA Spa si è avvalsa di una clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto, con cui la medesima FORD ITALIA ha concesso la vendita delle proprie autovetture alla Supercar, clausola che prevedeva la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di una somma corrispondente alla metà del valore del veicolo meno costoso.
La Corte di Appello ha ritenuto illegittimo il ricorso a tale clausola risolutiva, per una serie di ragioni. Intanto, ha assunto che il diritto di risoluzione previsto dalla clausola deve essere esercitato in buona fede, come, secondo la Corte di appello, sarebbe stato affermato da questa Corte il che comporta che quel diritto è sindacabile.
Di conseguenza, la Corte di Appello lo ha ritenuto contrario a buona fede, sia in quanto l’inadempimento era di scarso rilievo, sia in quanto non era stata data la possibilità di pagamento rateale.
Contro questa ratio, come si è detto, la società FORD ITALIA Spa propone sei motivi.
2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha posto a fondamento della decisione il fatto, non contestato, che la Ford aveva fondato la risoluzione del contratto sul proprio credito rimasto insoluto di Euro 236.229,73 e non sul minor credito di Euro 139.034,47.
3.- Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta ai giudici di appello di non avere considerato che FORD ITALIA Spa aveva risolto il contratto di concessione adducendo il mancato pagamento del proprio credito di Euro 236.229,73, come emergeva dalla comunicazione di risoluzione del 14 luglio 2014.
4. – Con il terzo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente, nell’evidenziare che la domanda riconvenzionale di pagamento dell’importo di Euro 412.905,03, oltre interessi, da essa spiegata in primo grado era stata accolta dal Tribunale e che la Curatela del fallimento aveva rinunciato, nella memoria conclusionale, al motivo di appello con cui aveva inizialmente impugnato la statuizione di condanna del giudice di primo grado, lamenta che i giudici d’appello non avrebbero potuto ritenere che il credito da essa vantato fosse pari ad Euro 139.034,47, ma neppure alla somma di Euro 236.229,73, invece richiamata nella sentenza impugnata, poiché la rinuncia al gravame aveva fatto passare in giudicato il corrispondente capo della sentenza di primo grado.
5.- Con il quarto motivo si prospetta “nullità della sentenza per mancanza della motivazione (violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), attesa l’irriducibile contraddizione di talune delle affermazioni che la compongono, nonché la sua radicale implausibilità che non consente di ritenerla rispondente al minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.”.
La ricorrente attinge la decisione gravata là dove “identifica, come tema di indagine alla cui stregua condurre il giudizio di conformità a buona fede della condotta della Ford (nell’esercizio della clausola risolutiva espressa sfociata nella risoluzione del contratto), la ragionevolezza della sua reazione all’inadempimento della concessionaria, assumendo… che quella reazione intanto avrebbe potuto ritenersi giustificata, in quanto fosse stata assunta per un debito consistente quale però non poteva ritenersi il debito di Euro 139.034,17, in quanto irrisorio al confronto del volume d’affari della Supercar”. Lamenta che siffatta motivazione non risponde al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e sviluppa un ragionamento inidoneo a dare conto della decisione adottata.
6. – Con il quinto motivo la ricorrente deduce “omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”, per avere i giudici d’appello ritenuto sussistente la violazione del canone di buona fede in ragione della mancata risposta alla proposta, formulata da Supercar, di rateizzazione del debito, senza prendere in esame la risposta da essa inoltrata alla richiesta di rateizzazione, sebbene provata con il documento n. (Omissis) della produzione Supercar, di cui riproduce il contenuto alle pagg. 30 e 31 del ricorso.
7.- Con il sesto motivo la società prospetta violazione dell’art. 1456 c.c.
La tesi è la seguente.
Tutto il ragionamento della Corte di appello è derivato dalla sindacabilità del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ossia dalla premessa che quel diritto è sindacabile e non va riconosciuto, o ne va dichiarato illegittimo il suo esercizio, qualora sia contrario a buona fede.
Inoltre, secondo i giudici di merito, il diritto di risolvere il contratto, ossia di avvalersi della clausola risolutiva espressa, presuppone che l’inadempimento sia grave e la gravità va sindacata anche essa dal giudice.
Questa la ratio sul punto “La mera previsione della clausola risolutiva espressa quale modalità cui ricorrere nel caso di inadempimento del debitore e, quindi, della risoluzione contrattuale,
unitamente alla ricorrenza in concreto delle condizioni per ricorrervi, nella specie dell’inadempimento, non implica che ad essa possa farsi riferimento, senza che sia contemperata con il canone della buona fede” (p. 23-24 della sentenza).
Secondo i ricorrenti invece se le parti, nella clausola risolutiva espressa, hanno previsto che la risoluzione operi al verificarsi di un certo inadempimento, vuol dire che hanno contrattualmente deciso che quell’inadempimento è grave; e tale loro valutazione – della gravità, per l’appunto- non può essere sindacata dal giudice sono le parti che nella loro autonomia hanno deciso quando l’inadempimento deve considerarsi di importanza tale da giustificare la risoluzione di diritto.
Questo motivo è fondato.
È principio di diritto che “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (Cass., n. 29301/2019; Cass., n. 3102/ 2000; Cass., n. 4369/ 1997).
Per contro, la Corte di Appello ha ritenuto di dover sindacare se l’inadempimento fosse grave ed ha stabilito che il debito di circa 139 mila euro, atteso il volume di affari tra le parti, non era poi così significativo da comportare la risoluzione.
Oltre al rilievo già fatto in ordine alla non sindacabilità della gravità dell’inadempimento, individuata dalle parti, come sopra messo in luce, va osservato che neanche è stato fatto, dal giudice d’appello, buon governo della clausola di buona fede. Infatti, allorché l’inadempimento si riveli effettivo, secondo una valutazione da compiersi oggettivamente, può ritenersi legittimo, riguardato, questa volta, il canone di buona fede con riferimento al contegno assunto dalla parte non inadempiente, l’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, atteso che gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. svolgono la funzione di “evitarne l’abuso”, impedendone “l’esercizio ove contrario ad esso”, così “escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall’ordinamento” (cfr. Cass, sez. 1, n. 23868 del 2015).
Questo principio è stato disatteso dalla Corte d’Appello, la quale, nel rilevare l’effettività dell’inadempimento della Supercar, ha ritenuto che FORD ITALIA Spa avesse abusato dell’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, sebbene l’odierna ricorrente avesse agito esattamente nei termini consentiti dalla clausola.
La Corte di appello, ritenendo, al contrario, che non basta che le parti abbiano stabilito quando l’inadempimento giustifica la risoluzione, poiché il giudice può sindacare quella valutazione, citano a sostegno di tale loro tesi due decisioni di questa Corte (Cass., n. 8282/2023 e Cass., n. 23868/ 2015), che in realtà non autorizzano quella conclusione.
Quelle due decisioni infatti impongono, nel caso in cui si sia verificato l’inadempimento, di valutare se esso è giustificato, non già se è grave.
Nella prima delle due, infatti, il debitore non aveva adempiuto invocando la mancanza di condizioni di sicurezza che rendeva pericolosa la prestazione; nel secondo caso si era constatato che l’inadempimento (non avere inviato un estratto conto) era da presumersi insussistente.
Dunque, altro è sindacare se inadempimento vi è stato, o se esso sia imputabile al debitore, accertamento che è dato di compiere al giudice di merito; altro è invece sindacare se, atteso che inadempimento vi è stato, esso è altresì grave e tale da giustificare la risoluzione, quando le parti hanno tra loro convenuto quando debba intendersi, per l’appunto, come grave.
Quest’ultimo sindacato, come abbiamo visto, è precluso.
Ciò significa che diventava irrilevante stabilire se l’inadempimento era di 139 anziché 236 mila euro, e se, posto che si trattava della prima somma, fosse così grave da giustificare la risoluzione le parti infatti avevano previsto che bastava il mancato pagamento di una somma pari alla metà del veicolo più economico.
Non era dunque da farsi sindacato, da parte del giudice di appello, circa la entità della somma dovuta rispetto al “contesto dell’attività” e, dunque, al complessivo volume d’affari, valutazione che ha portato la Corte territoriale a ritenere contrario al principio di buona fede il ricorso alla clausola risolutiva espressa.
E di conseguenza doveva ritenersi che la risoluzione di diritto era stata comunicata legittimamente, che legittimamente la parte adempiente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, non essendovi questione – né contestazione- sul verificarsi dei presupposti di quella clausola, ossia sul mancato pagamento del valore in essa indicato.
Inoltre, la decisione si dimostra sul punto errata in quanto, a prescindere dal sindacato esercitato sulla gravità dell’inadempimento, ha assunto quale presupposto della risoluzione di diritto un inadempimento non previsto in quella clausola non già il mancato pagamento della metà del valore di un veicolo, quanto il debito complessivo accumulato dalla concessionaria. Solo il primo dei due era assunto dalle parti a presupposto della risoluzione. Non il secondo.
L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, che fanno questione del se il debito ammontasse ad una somma anziché all’altra, questione, come si è visto, che presuppone che possa sindacarsi la gravità dell’inadempimento e che possa quindi dirsi quale è l’ammontare del debito (139 mila o 236 mila) che giustifica la risoluzione. Questione invece che non fa parte dei presupposti della clausola risolutiva espressa.
Allo stesso modo, è assorbita la questione se nel debito vada calcolata la somma riconosciuta con la riconvenzionale.
8.- Deve, invece, procedersi all’esame del quinto motivo sopra illustrato.
La Corte di Appello, per dire che la clausola risolutiva è stata fatta valere illegittimamente, meglio contro buona fede, osserva che era stata chiesta dilazione alla FORD ITALIA Spa e quest’ultima neanche ha risposto, segno di un comportamento, per l’appunto, contrario a buona fede.
A differenza di quanto esposto relativamente al sesto motivo, qui la Corte di Appello non ha sindacato – erroneamente- la gravità dell’inadempimento; piuttosto ha individuato una causa esterna alla clausola risolutiva, impeditiva dei suoi effetti, tale da rendere illegittimo il ricorso a quella clausola, pur in presenza dei presupposti per farla valere. In altri termini, pur sussistendo i presupposti della risoluzione di diritto, e dunque, pur esistendo il diritto, il titolare lo avrebbe esercitato contro buona fede. Il sindacato sull’esercizio del diritto- a differenza, come si è visto, di quello sulla sussistenza di un presupposto del diritto, ossia la gravità dell’inadempimento- è di certo un sindacato ammissibile.
La società ricorrente, tuttavia, contesta alla Corte di Appello di avere ritenuto contro buona fede il suo comportamento senza tener conto di un fatto che invece era decisivo, e cioè che, contrariamente a quanto assunto, era stata data invece risposta alla società. La Corte di appello aveva ritenuto contrario a buona fede non avere affatto risposto alla richiesta di pagamento rateale del debito.
Il motivo è fondato.
La ricorrente evidenzia, riportando anche i punti dell’atto di appello, di avere invece replicato alla richiesta di rateizzazione, rifiutandola per ragioni espresse nella medesima risposta.
E dunque, la tesi secondo cui l’esercizio del diritto è avvenuto in contrasto con la buona fede, per via della mancata risposta è basata sull’omesso esame di un atto, decisivo, portato a cognizione del giudice nel giudizio di appello.
9.- Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Corte d’Appello, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.



