Articolo a cura di: Avv. Claudio Calvello
Le Sezioni Unite confermano l’illecito per interferenze esterne e l’utilizzabilità dei messaggi WhatsApp
Le Sezioni Unite confermano la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un magistrato che, spendendo implicitamente la propria qualità, aveva instaurato un rapporto sistematico con un soggetto terzo per ottenere informazioni, suggerimenti e contatti utili rispetto a procedure di nomina presso il CSM. La Corte afferma che i messaggi WhatsApp acquisiti mediante sequestro disposto dal pubblico ministero sono utilizzabili anche nel procedimento disciplinare. Viene ribadito che l’illecito si configura anche senza una spendita espressa della qualifica e anche se il vantaggio perseguito non si realizza concretamente. Resta irrilevante la modesta efficacia ex post dell’intermediazione, poiché conta il fine di alterare ab externo il corretto svolgimento della procedura. Esclusa, infine, la scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis D.Lgs. n. 109/2006.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Magistrati – Responsabilità disciplinare – Spendita della qualità – Interlocuzione con esponente politico/imprenditore – Nomine CSM – Messaggi WhatsApp – Sequestro probatorio – Utilizzabilità nel procedimento disciplinare – Ingiusto vantaggio – Scarsa rilevanza del fatto – Esclusione
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, integra l’illecito di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006 la condotta del magistrato che, anche mediante spendita implicita della propria qualità, si avvalga di un soggetto terzo estraneo alle procedure consiliari per ottenere informazioni, contatti o interventi utili a influire su procedimenti di nomina o trasferimento presso il CSM, perseguendo così un ingiusto vantaggio personale in pregiudizio degli altri aspiranti.
I messaggi WhatsApp, quali forme di corrispondenza tutelate dall’art. 15 Cost., sono utilizzabili nel procedimento disciplinare quando acquisiti mediante sequestro del dispositivo elettronico disposto dall’autorità giudiziaria, anche nella persona del pubblico ministero, secondo le forme proprie dell’art. 254 c.p.p.
Ai fini della sussistenza dell’illecito, non rileva né la mancata realizzazione concreta del vantaggio perseguito né la limitata efficacia ex post dell’intervento del terzo, trattandosi di condotta che assume rilievo per la sua attitudine a incidere dall’esterno sul corretto esercizio dell’azione amministrativa. È altresì legittima l’esclusione della scarsa rilevanza del fatto quando la vicenda, per contesto, qualità del soggetto coinvolto e riflessi sull’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario, presenti apprezzabile offensività.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza, 23/02/2026, n. 4009
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il dottor A.A. è stato incolpato “dell’illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri generali di correttezza, essendo interessato alla calendarizzazione e all’esito di diverse procedure, per nomine a uffici giudiziari in corso presso il Consiglio superiore della magistratura alle quali aspirava, nel periodo tra febbraio e novembre 2019 faceva uso della qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, istituendo una interlocuzione sistematica – tramite messaggistica WhatsApp nonché in incontri di persona a R, a F e a R – con l’imprenditore B.B., con il quale non risulta legato da rapporti di amicizia, (a) sia al fine di ottenere incontri con componenti dell’organo di governo autonomo o con membri del Parlamento che il B.B. gli comunicava di potere organizzare, pervenendo in particolare a un incontro in R, in data 20 marzo 2019, con “la Presidente”, (b) sia ricevendo dallo stesso B.B. suggerimenti e consigli in merito alle domande e alle revoche da effettuare in dipendenza dell’andamento dei lavori in sede consiliare, in ordine ai quali lo stesso B.B. comunicava di svolgere verifiche e acquisire informazioni, dandone tempestiva e puntuale informazione al magistrato.
Con la condotta descritta il dottor A.A., spendendo la propria qualità, affidava a un soggetto terzo, B.B., e alle indicazioni ed informazioni asseritamente acquisite e disponibili a quest’ultimo, al di fuori delle procedure consiliari, le proprie scelte in merito ai trasferimenti oggetto di domanda, con ingiusto vantaggio proprio e in pregiudizio dei concorrenti aspiranti ai correlativi uffici”.
2. – Con sentenza n. 11 del 10 febbraio 2025 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato l’incolpato responsabile dell’illecito disciplinare a lui ascritto e gli ha irrogato la sanzione della censura.
3. – La motivazione della sentenza si svolge come segue:
i) il primo paragrafo, quantunque la difesa dell’incolpato non avesse formulato al riguardo alcuna eccezione, si sofferma sulla questione dell’utilizzabilità, in sede disciplinare, della copia di messaggi scambiati tramite WhatsApp tra l’incolpato ed il B.B. ed acquisiti nel corso di un processo penale nei confronti di quest’ultimo, utilizzabilità che viene riconosciuta in ragione della distinzione tra attività di intercettazione di conversazioni e attività di acquisizione mediante sequestro dei menzionati messaggi, “estranei – scrive il giudice disciplinare – al perimetro della cosiddetta data retention”, neppure ricorrendo alcuna criticità rispetto alle garanzie stabilite dall’articolo 15 Cost., posto che il decreto di sequestro del pubblico ministero, che aveva disposto il sequestro del cellulare del B.B., rientra tra i provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
ii) il secondo paragrafo è rivolto allo scrutinio: a) della qualificazione dell’illecito disciplinare ascritto all’incolpato quale illecito di pericolo presunto soggettivamente connotato dall’elemento soggettivo del dolo specifico, illecito, quindi, destinato a consumarsi indipendentemente da ogni valutazione sul raggiungimento dello scopo perseguito, sia pur nel rispetto del generale principio di offensività; b) della configurabilità dell’illecito disciplinare anche quando la condotta posta in essere dal magistrato sia indirizzata contro soggetti che non versano nei suoi confronti in situazione di sudditanza psicologica;
iii) il terzo paragrafo è dedicato all’analisi del materiale istruttorio, essenzialmente costituito dalla relazione della dottoressa C.C., sostituto procuratore della Repubblica di F, titolare del procedimento penale nell’ambito del quale era stato indagato B.B. e sequestrato il suo telefono cellulare; dalla copia dei messaggi scambiati via WhatsApp tra l’indagato il B.B.; dai verbali delle audizioni della dottoressa C.C., dell’incolpato e dello stesso B.B. nel corso del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale del dottor A.A.; dell’interrogatorio di quest’ultimo.
Sulla base di detti elementi la sezione disciplinare ha ritenuto essere “proprio l’entità e la qualità del interlocuzione tra il magistrato e l’imprenditore e l’impegno da questi profuso, certamente travalicando i limiti di una generica cortesia, a confermare – in assenza di un rapporto di amicizia o di natura simile che potesse offrire una spiegazione alternativa – che la nascita del rapporto nel febbraio 2019 era imperniata sul ruolo di magistrato della Procura della Repubblica di F che il dott. A.A. rivestiva.
In conclusione è da ritenersi, anche alla luce di normali regole di esperienza, che, in un contesto come quello in esame, la richiesta di aiuto rivolta da un magistrato, sia pur con l’eventuale intermediazione iniziale di un avvocato del foro, ad un esponente politico affinché si attivi con riferimento a dei procedimenti amministrativi in corso, a maggior ragione se si tratta di procedimenti di nomina dei dirigenti di uffici giudiziari pendenti presso il CSM, rappresenta un’implicita, pressoché in re ipsa, splendida della qualità di magistrato”.
Quanto all’ingiustizia del vantaggio perseguito, la sezione disciplinare ha ritenuto indubbio che la richiesta di interessamento rivolta dal A.A. al B.B. fosse diretta ad ottenere una “promozione come candidato tramite i contatti che l’imprenditore, in ragione delle conoscenze maturate soprattutto nel corso del mandato parlamentare conclusosi pochi mesi prima, poteva attivare con soggetti che… avevano la possibilità di inserirsi nei processi di formazione delle decisioni consiliari in materia di nomine”, negando poi ogni rilievo alla “scarsa efficacia ex post dell’azione del B.B., risoltasi sostanzialmente… nell’acquisizione di alcune informazioni sugli orientamenti che stavano maturando riguardo le nomine a cui il magistrato era interessato e nell’organizzazione dell’incontro con la presidente della commissione giustizia della camera”.
iv) il quarto paragrafo è volto a circoscrivere le condizioni occorrenti per il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto;
v) il quinto paragrafo analizza le circostanze concernenti la condotta illecita addebitata all’incolpato per escludere la scarsa rilevanza del fatto.
vi) il sesto ed ultimo paragrafo si appunta sulla determinazione della sanzione, individuata nella censura.
4. – Per la cassazione della sentenza il dottor A.A. ha proposto ricorso affidato a tre mezzi.
5. – Il Ministero della giustizia non ha spiegato difese.
6. – Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite in udienza.
7. – Il ricorrente ha depositato memoria e discusso la causa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. – Il ricorso contiene tre motivi.
8.1. – Il primo mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 15. Cost. e dell’art. 4, par. 1, lett. c) della Direttiva UE 201.6/180, ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p. per violazione di norma costituzionale e unionale con conseguente violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità. Violazione dell’art. 15 Cost, e degli artt. 191, 253, 254, 254 bis c.p.p. e degli artt. 16 e 18 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 15 e 117 Cost., 7 e 8 CEDU”.
A dire del ricorrente, l’utilizzazione nel procedimento disciplinare nei confronti del A.A. di messaggistica WhatsApp acquisita a mezzo di sequestro probatorio in fase di indagini preliminari ai sensi dell’articolo 234 c.p.p. nel procedimento penale a carico del B.B. costituirebbe violazione dell’articolo 15 della Costituzione, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento: difatti, secondo il A.A., la giurisprudenza di queste Sezioni Unite sarebbe costante nel considerare il rispetto delle norme costituzionali quale condizione necessaria per l’utilizzazione in sede disciplinare delle risultanze di intercettazioni telefoniche, alle quali dovrebbe equipararsi la captazione di messaggistica scambiata attraverso smartphone.
Tale equiparazione troverebbe fondamento nella sentenza della Corte costituzionale numero 170 del 2023, che ha ricondotto all’ambito della corrispondenza lo scambio di messaggi via WhatsApp, sentenza il cui dictum andrebbe coordinato con la decisione resa da CGUE 4 ottobre 2024 in causa C-548/21, laddove essa ha stabilito che la direttiva 2016/680 non osta ad una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca e accertamento di reati, a condizione che la normativa nazionale definisca in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, che garantisca il rispetto del principio di proporzionalità, e che subordini l’esercizio di tale possibilità ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente: viceversa, nel caso di specie, l’apprensione dei messaggi contenuti nel cellulare ha avuto luogo – lamenta il ricorrente – sulla scorta di un provvedimento di sequestro del pubblico ministero e non di un giudice.
Sotto altro profilo l’inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp discenderebbe in ogni caso dall’applicazione del principio affermato da CGUE 7 settembre 2023 in causa C-162/22, secondo cui le comunicazioni elettroniche acquisite nell’ambito di un’indagine penale non possono essere trasmesse ad altre autorità al fine di realizzare obiettivi di importanza minore, e destinati così a soccombere, nel quadro di applicazione del canone di bilanciamento-proporzionalità, rispetto all’esigenza di tutela dell’inviolabilità della corrispondenza.
Per l’ipotesi di ritenuta infondatezza di siffatte argomentazioni, il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di costituzionalità degli articoli 191, 253, 254 e 254 bis c.p.p. e degli articoli 16 e 18 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli articoli 3, 15 e 117 della Costituzione.
8.2. – Il secondo mezzo denuncia erronea applicazione della legge speciale, ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., in relazione all’articolo 1, lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, relativamente alla ritenuta responsabilità per le condotte di cui al capo di incolpazione – sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà carente, contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lett. e, c.p.c.
8.3. – Il terzo mezzo denuncia erronea applicazione della legge speciale, ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 3 bis del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 – sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà carente, contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lett. e, c.p.c.
9. – Il ricorso è nel complesso infondato.
9.1. – Il primo mezzo è inammissibile.
9.1.1. – Occorre premettere che, successivamente alla pronuncia della sentenza numero 170 del 2023 della Corte costituzionale, la giurisprudenza penale di questa Corte vi si è immediatamente uniformata (basterà citare Cass. pen., Sez. Un., 29 febbraio 2024, n. 23756, nonché Cass. pen. 29 febbraio 2024, n. 23755).
I messaggi WhatsApp, dunque, ancorché ormai custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, non sono documenti, come tali acquisibili ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., ma, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, rientrano nella disciplina costituzionale dell’articolo 15 Cost., con la conseguenza che devono essere acquisiti per mezzo di un provvedimento di sequestro ex articolo 254 c.p.p. (Cass. pen. 15 maggio 2024, n. 25549; Cass. pen. 17 ottobre 2024, n. 43444).
9.1.2. – La giurisprudenza della Cassazione penale ha inoltre aggiunto – e di ciò queste Sezioni Unite ritengono di dover prendere atto – che la tutela prevista dall’articolo 15 della Costituzione non richiede, per la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, e, quindi, per l’acquisizione di essa ad un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, sufficiente essendo quello del pubblico ministero.
È stato difatti osservato che l’articolo 15 della Costituzione impiega la formula “autorità giudiziaria”, la quale indica una categoria comprensiva del pubblico ministero, secondo quanto del resto affermato, in riferimento alla Direttiva 2014/41/UE, da CGUE 8 dicembre 2020 in C-584/19.
In tale prospettiva, dunque, vanno letti l’articolo 254 c.p.p., laddove stabilisce che il sequestro di corrispondenza è disposto dall'”autorità giudiziaria”, e l’articolo 353 c.p.p., secondo cui l’acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata, nel corso delle indagini, dal “pubblico ministero”.
Pertanto, qualora gli organi inquirenti intendano acquisire agli atti del procedimento una conversazione intercorsa sulla posta elettronica o su una applicazione di messaggistica istantanea, devono agire nel rispetto delle forme e delle garanzie previste per il sequestro della corrispondenza, procedendo, cioè, in forza di un provvedimento motivato del pubblico ministero (Cass. pen. 11 settembre 2024, n. 39548; Cass. pen. 15 maggio 2024, n. 25549, nonché le non massimate Cass. pen. 8 luglio 2025, n. 29561; Cass. pen. 17 ottobre 2024, n. 43444; in senso diverso si è espressa la, allo stato isolata, decisione pronunciata da Cass. pen. 1 aprile 2025, n. 13585; v. inoltre Cass. pen. 28 gennaio 2025 n. 8376 secondo cui, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice).
L’acquisizione processuale dei messaggi WhatsApp richiede dunque il sequestro nelle forme previste dall’art. 254 c.p.p. del dispositivo elettronico dove tali messaggi sono stati originariamente memorizzati, acquisizione che ben può realizzarsi attraverso il provvedimento del pubblico ministero: provvedimento che, nel caso in esame, è pacificamente stato adottato.
È appena il caso di aggiungere, infine, che la giurisprudenza formatasi in sede penale ha debitamente scrutinato ed escluso profili di illegittimità costituzionale nella previsione così ricostruita, il che consegna la formulata questione di costituzionalità ad un giudizio di manifesta infondatezza.
9.1.3. – Fissato tale punto fermo, e dopo aver accennato che, come osservato dal Procuratore Generale, non rileva per i fini della decisione il dictum di CGUE 7 settembre 2023, in C-162/22, dal momento che la pronuncia si riferisce alla direttiva 2002/58/CE, ed all’utilizzazione di dati in possesso dei fornitori del servizio di comunicazione elettronica, nonché ai relativi obblighi di trattamento (Cass., Sez. Un., n. 22302 del 2021; Cass. n. 13319 del 2024), utilizzazione ed obblighi estranei al caso considerato, occorre ancora soffermarsi sul principio affermato da CGUE 4 ottobre 2024, in C-548/21, concernente l’utilizzo al di fuori del processo penale dei dati raccolti attraverso le indagini svolte. Secondo tale decisione, per quanto qui rilevante, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 “non si oppone alle norme nazionali che concedono alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale norma: – definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, – garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e – sottopone l’esercizio di tale possibilità, salvo casi di emergenza debitamente giustificati, al controllo preventivo di un giudice o di un ente amministrativo indipendente”.
Orbene, dopo aver ribadito quanto già detto in ordine all’appartenenza del pubblico ministero all’ordine giudiziario, occorre coordinare il principio affermato dalla citata decisione con quello di specialità del giudizio disciplinare: difatti, l’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 109/2006 stabilisce che il Procuratore Generale titolare dell’azione disciplinare può acquisire atti coperti da segreto investigativo (dunque, dati anche non ostensibili) ed il successivo articolo 18 consente alla Sezione Disciplinare di assumere d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, oltre che di acquisire quelle del Procuratore Generale formate nel corso delle indagini: l’ampio ventaglio dei poteri istruttori spettanti al Procuratore Generale ed alla Sezione Disciplinare, in ordine alla categoria degli illeciti disciplinari dei magistrati, illeciti intrinsecamente connotati di tipicità (articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 109 del 2006), non consente di dubitare della sussistenza dei requisiti indicati dalla pronuncia della CGUE per i fini dell’impiego in sede disciplinare dei dati contenuti in un telefono cellulare.
Ciò, in particolare, in ragione della specialità del procedimento disciplinare, che discende da ciò, che esso, “in quanto tende a garantire il corretto funzionamento della giustizia, è funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione” (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 12717).
E cioè, l’ampio “potere di indagine del pubblico ministero, prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione Disciplinare nell’acquisire la prova dell’illecito disciplinare, poi, connotano di specialità il procedimento disciplinare di magistrati evidenziando come esso sia marcatamente orientato all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito disciplinare” (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 12717). Per conseguenza le garanzie processuali previste nel procedimento penale non sono “automaticamente trasferibili in quello disciplinare: da un lato, a causa della struttura stessa degli illeciti e dell’apparato sanzionatorio; dall’altro, esse rispondono ad un bilanciamento di valori costituzionali effettuato dal legislatore, in ragione dell’evidente sussistenza nel procedimento disciplinare di un superiore interesse pubblico al regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e alla garanzia dello stesso prestigio dell’ordine giudiziario.
Nell’ordinamento disciplinare dei magistrati, fra i contrapposti interessi del regolare e corretto esercizio della funzione riconosciuto dalla Costituzione e di tutela dei diritti del singolo magistrato dell’Ordine giudiziario, il legislatore ha infatti ritenuto la prevalenza del primo, apprestando una soluzione processuale severa al cui rigore tuttavia, “fanno da contrappeso le particolari garanzie, senza riscontro in altri settori, assicurate ai magistrati” (Corte cost. 145 del 1976); salva l’ovvia necessità del rispetto nel processo disciplinare per sua natura giurisdizionale, del contraddittorio e del diritto di difesa sulle prove acquisite” (Cass., Sez. Un., 22 aprile 2022, n. 12963).
9.1.4. – Nella ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale occorre ancora rivolgere l’attenzione alla decisione di Corte EDU, Grande Camera, Ships Waste Oil Collector B.V. and Others c. the Netherlands, 1 aprile 2025.
La pronuncia concerne l’utilizzabilità dei dati intercettati in un procedimento penale nell’ambito di un successivo procedimento amministrativo (nella specie di un procedimento dell’Autorità regolatrice della concorrenza), sotto l’aspetto della compatibilità con l’articolo 8 CEDU.
Vi si afferma, in breve, che, all’esito della trasmissione dei dati all’autorità amministrativa, trasmissione considerata meno invasiva dell’attività di intercettazione, giacché riferita ad un minor numero di dati già selezionati, detta utilizzabilità va commisurata: alla necessità propria di una società democratica; al rispetto della proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità con riferimento allo scopo perseguito.
In fin dei conti la CEDU consente l’uso secondario delle intercettazioni – senza che appaia dirimente la circostanza che qui si discorra non strettamente di intercettazioni ma di messaggistica WhatsApp -, ancorando il necessario controllo di riesame non alla fase del procedimento penale “principale”, come parrebbe ritenere il ricorrente nella memoria, ma, naturalmente, nel procedimento “secondario” in cui i dati sono transitati: per l’ovvia considerazione che l’interessato a reagire all’uso secondario è per l’appunto colui che è parte nel procedimento “secondario”, nel quale soltanto ha del resto veste ad interloquire.
9.1.5. – Tirando le fila del discorso in funzione dello scrutinio del primo mezzo, all’esito dell’analisi dell’assetto normativo e giurisprudenziale, ciò che le Sezioni Unite hanno dinanzi è una composita censura – peraltro per lo più nuova rispetto allo svolgimento del disciplinare, per poi ulteriormente dilatarsi in memoria illustrativa – tutta argomentata in astratto e senza alcun comprensibile collegamento pratico concreto con la vicenda che ha interessato il ricorrente.
E cioè, a fronte di un sequestro in sé validamente adottato dal pubblico ministero, per quanto in precedenza osservato, le Sezioni Unite non hanno contezza, attraverso il ricorso, dello svolgimento, per quanto qui interessa, (a) del procedimento penale a carico del B.B., giacché si ignora quale fosse il contenuto del provvedimento di sequestro del cellulare dell’indagato, e se il provvedimento sia stato assoggettato ad un qualche controllo; (b) se e quali argomenti abbia speso il ricorrente, nel procedimento disciplinare, e cioè nella sede propria, al fine di far constare l’ipotetico difetto di taluno dei requisiti di cui si è dato conto nell’acquisizione corrispondenza intercorsa col B.B. da parte dell’organo requirente e poi della Sezione Disciplinare, evidenziando, in particolare, perché il concreto svolgimento del procedimento disciplinare non avrebbe assicurato il generale controllo di ragionevolezza da compiersi attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto.
E va da sé che la conformazione in tal modo astratta della censura, non rapportata al concreto dipanarsi della vicenda concernente l’acquisizione della messagistica WhatsApp, consegna il motivo al preannunciato giudizio di inammissibilità.
9.2. – Il secondo mezzo è infondato, giacché addebita alla sentenza impugnata un vizio di violazione di legge e motivazionale che non sussiste affatto.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe realmente posto in risalto l’ingiustizia del vantaggio da lui conseguito, affidandosi ad una motivazione stereotipata, quale quella secondo cui qualsiasi condotta volta ad influenzare dall’esterno lo svolgimento di un procedimento amministrativo o di conferimento di un incarico assume rilievo antigiuridico; inoltre, anche con riguardo alla spendita della qualità di magistrato, la sentenza risulterebbe carente giacché lo scambio col B.B. non implicava alcun tentativo di interferenza; risulterebbe illogica, poi, la considerazione riferita all’assenza tra i due di un rapporto di amicizia o comunque di intensa frequentazione.
Nell’ambito del motivo si prospetta ancora travisamento della prova per omessa valutazione di talune circostanze acquisite agli atti del giudizio, quali il non avere il ricorrente sollecitato incontri con autorità istituzionali che potessero avvantaggiarlo, avendo invece rifiutato incontri privi di carattere istituzionale; il B.B. non aveva d’altro canto riferito alcuna informazione riservata, ed in fin dei conti il ricorrente si era autonomamente determinato delle proprie scelte in ordine alle domande di trasferimento e alle revoche; né il ricorrente aveva mai espresso osservazioni irrispettose nei confronti degli altri aspiranti, né aveva arrecato un qualche pregiudizio ai colleghi o all’ordine giudiziario; per di più, quando era stato aperto un nuovo procedimento a carico del B.B., aveva messo al corrente dello scambio di messaggi il procuratore della Repubblica.
Il motivo va respinto.
La Sezione Disciplinare ha anzitutto richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per l’integrazione dell’illecito disciplinare non occorre una spendita espressa della qualifica, perché l’abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sé o per altri, può anche essere effettuato implicitamente quando la conoscenza della qualità è nota a chi elargisce i vantaggi ingiusti nel contesto nel quale si svolge la condotta illecita; inoltre la spendita della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti non postula una posizione di sudditanza psicologica in capo all’interlocutore, ed anzi può concretizzarsi anche in un atteggiamento del magistrato di accondiscendenza rispetto ad iniziative di terzi volte ad avvantaggiarlo al fine di instaurare un rapporto privilegiato.
La Sezione Disciplinare, nel pieno rispetto di siffatti principi, ha dunque opinato che “l’interlocuzione tra l’incolpato e l’imprenditore B.B., parlamentare della Lega Nord fino al 2018, non era caratterizzata da un rapporto tra i due di amicizia o comunque d’intensa frequentazione personale tale da rendere plausibile una giustificazione dell’azione svolta dall’imprenditore quale generosa e disinteressata iniziativa per aiutare l’amico o il conoscente a coltivare la sua aspirazione alla nomina a dirigente di un ufficio giudiziario”; ed ha aggiunto che “la conoscenza tra i due, a parte il ruolo pubblico del secondo quale esponente in ambito locale e in ambito nazionale del partito Lega Nord, derivava dal fatto che, negli anni precedenti, nei confronti di questi l’incolpato aveva svolto indagini in tre procedimenti penali e, a seguito dell’esercizio dell’azione penale in due di essi, aveva sostenuto l’accusa in giudizio”, evidenziando altresì che “l’iniziativa dell’incontro era comunque riferibile al magistrato”, sicché “nel contesto descritto appare di tutta evidenza che la funzione svolta dall’incolpato, quale magistrato della Procura della Repubblica di F, assumeva un ruolo decisivo nella genesi dell’interlocuzione tra egli e l’imprenditore, nonché esponente politico, B.B. e nel suo successivo sviluppo concretizzatosi in ben cinque incontri di persona e in reiterati scambi di messaggi WhatsApp, aventi ad oggetto l’attivo interessamento di questi, nell’arco temporale di 10 mesi, per acquisire, tramite la sua rete di contatti, informazioni sull’andamento dei procedimenti di conferimento degli incarichi direttivi per i quali il magistrato aveva presentato domanda e per promuovere degli incontri con componenti del CSM e membri del Parlamento che potessero risultare utili per coltivare l’aspettativa di ottenere una nomina”. Di qui la sentenza impugnata ha logicamente concluso che “in un contesto come quello in esame, la richiesta di aiuto rivolta da un magistrato… ad un esponente politico affinché si attivi con riferimento a dei procedimenti amministrativi in corso, a maggior ragione se si tratta di procedimenti di nomina di dirigenti di uffici giudiziari pendenti presso il CSM, rappresenta un’implicita, pressoché in re ipsa, spendita della qualità di magistrato”.
Non v’è dubbio, dunque, che la Sezione Disciplinare abbia motivatamente considerato il collegamento tra le attività dell’incolpato e quelle dell’esponente politico in funzione dell’attività di autopromozione del primo, mentre le doglianze svolte in ricorso con riguardo agli illustrati vizi logici, che debordano nel sindacato sul merito delle valutazioni probatorie operate nella sentenza impugnata, e sono come tali inammissibili in cassazione, non hanno fondamento alcuno: in particolare, la sottolineata insussistenza di stretti rapporti di amicizia tra i due è logicamente posta in evidenza allo scopo di escludere che l’attività svolta dal B.B. potesse considerarsi disinteressata, mossa da sentimenti amicali e non diretta a procacciarsi la benevolenza dell’interlocutore.
Con riguardo, poi, all’ingiustizia del vantaggio perseguito, la Sezione Disciplinare ha osservato che “qualsiasi condotta volta ad influenzare ab externo, tramite contatti diretti o indiretti con componenti dell’organo volti a promuovere un candidato, lo svolgimento di un procedimento amministrativo di conferimento di un incarico, ossia al di fuori delle modalità d’interlocuzione nell’ambito dell’istruttoria previste dalla relativa disciplina normativa, costituisce una condotta contra jus, rappresentando un’interferenza che può alterare il corretto esercizio dell’azione amministrativa”.
E cioè “appare indubbio che la richiesta d’interessamento rivolta dall’incolpato al B.B. era finalizzata alla sua promozione come candidato tramite i contatti che l’imprenditore, in ragione delle conoscenze maturate soprattutto nel corso del mandato parlamentare conclusosi pochi mesi prima, poteva attivare con soggetti che – in quanto componenti del CSM o in quanto a loro volta in grado di interagire con consiglieri del CSM – avevano la possibilità d’inserirsi nei processi di formazione delle decisioni consiliari in materia di nomine”.
Per altro verso, la Sezione Disciplinare ha posto in evidenza che il contenuto dei messaggi WhatsApp era inequivocabile, giacché palesemente diretta a realizzare lo scopo perseguito dal ricorrente, tanto più se considerati in una lettura unitaria.
Del tutto logicamente, inoltre, la Sezione Disciplinare ha rimarcato l’irrilevanza della scarsa efficacia ex post dell’azione del B.B., sulla considerazione che l’aspetto rilevante, per i fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, era l’obiettivo divisato dal ricorrente di ottenere il conferimento di un incarico direttivo in forza della capacità relazionale dell’ex deputato con cui egli era in contatto.
9.3. – Anche il terzo motivo va respinto.
Esso denuncia erronea applicazione della legge, essendo la sentenza sorretta da motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica laddove è stata negata l’applicazione dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 109 del 2006.
Ma è agevole replicare che la sentenza impugnata, all’esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze attinenti alla condotta illecita posta in essere dall’incolpato, ha con una valutazione di merito insindacabile in questa sede, escluso la scarsa rilevanza del fatto.
Ed invero, l’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel testo applicabile, ha introdotto nella materia il principio di offensività, proprio del diritto penale, principio riassumibile in ciò, che la sussistenza dell’illecito va verificata sulla base della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento da effettuarsi ex post.
Tale accertamento costituisce compito esclusivo della Sezione Disciplinare e resta sottratto al sindacato di legittimità se non risulti viziato da un errore di impostazione giuridica e non si riveli motivato in modo insufficiente o illogico (cfr. SS.UU. n. 7934/13, SS.UU. n. 27434/17, SS.UU. n. 15048/19, SS. UU. n 8563/2021).
Nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Sezione Disciplinare non è affatto viziata, avendo essa posto in evidenza, con riguardo al profilo della gravità del fatto, la peculiare posizione soggettiva del B.B., già coinvolto in procedimenti penali dei quali si era occupato anche l’incolpato, ed attinto da una nuova indagine, e così interessato ad instaurare una relazione stretta con un magistrato operante in quell’ambito territoriale, cosa che si era indubbiamente ripercossa sull’immagine pubblica del magistrato, una volta in cui la specifica vicenda è divenuta di pubblico dominio.
L’osservazione del ricorrente che le richieste da lui formulate riguardavano uffici giudiziari lontani dall’ambito territoriale in cui stava esercitando le funzioni e in cui il B.B. aveva un forte radicamento territoriale non vale a rendere illogica la motivazione, posto che il trasferimento avrebbe avuto comunque tempi richiesto i tempi necessari.
La personalità dell’incolpato, che non presenta alcun precedente disciplinare ed i pareri di professionalità risultanti dagli atti contenenti giudizi molto positivi in ordine a tutti i parametri previsti, sono stati infine tenuti presente espressamente ai fini del trattamento sanzionatorio.
10. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Si dispone l’oscuramento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2026.



