Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Fideiussione omnibus e anatocismo bancario: le Sezioni Unite riconoscono la rilevabilità d’ufficio, anche in appello, della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, pur quando il fideiussore abbia sollevato la questione tardivamente.
Con la sentenza n. 19882 del 13 ottobre 2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione della rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole anatocistiche nei contratti di conto corrente bancario, nell’ambito di una controversia relativa a una fideiussione omnibus. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice può rilevare anche in appello la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, indipendentemente dalla tempestività dell’eccezione formulata dal fideiussore. Tale potere discende dall’art. 1421 c.c. e deve essere coordinato con il principio della domanda, senza che le difese originariamente prospettate dalla parte ne impediscano l’esercizio. La nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria attiene infatti alla verifica della fondatezza della domanda stessa. La Cassazione ha quindi disposto il rinvio alla Corte d’appello di Milano per l’esame della clausola anatocistica e delle conseguenti statuizioni.
LA VICENDA
Un fideiussore, condannato al pagamento di oltre 160 milioni di lire in favore di una banca, contestava in Cassazione la determinazione del credito e la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata al conto corrente del debitore principale. La Corte d’appello aveva escluso l’esame della nullità della clausola anatocistica perché dedotta tardivamente. Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso limitatamente a tale questione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
CONTRATTI BANCARI – CONTO CORRENTE – INTERESSI – ANATOCISMO – CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE – NULLITÀ DELLA CLAUSOLA – RILEVABILITÀ D’UFFICIO ANCHE IN APPELLO – FIDEIUSSIONE OMNIBUS – ECCEZIONE TARDIVA DEL FIDEIUSSORE – IRRILEVANZA AI FINI DEL POTERE OFFICIOSO – ARTT. 1421 C.C., 99 E 112 C.P.C.
La nullità della clausola anatocistica contenuta in un contratto di conto corrente bancario, posto a fondamento della domanda di pagamento del saldo debitore, è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, ai sensi dell’art. 1421 c.c., ancorché la parte convenuta abbia dedotto tardivamente tale profilo di invalidità o abbia originariamente articolato le proprie difese su differenti questioni contrattuali. Il potere-dovere del giudice di verificare la validità del titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., senza che tale coordinamento impedisca il rilievo officioso della nullità. La deduzione della nullità da parte del convenuto costituisce, sotto tale profilo, una mera difesa e non una domanda autonoma, poiché il potere di verificare la validità del contratto già appartiene al giudice investito della pretesa fondata sul medesimo negozio. Tale principio trova applicazione anche quando la domanda di pagamento sia proposta dalla banca nei confronti del fideiussore, qualora il credito azionato derivi dal conto corrente del debitore principale e la clausola anatocistica incida sulla determinazione del saldo richiesto.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Unite, Sentenza 13/10/2005, n. 19882
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.C. Ha impugnato per cassazione la sentenza in data 23 gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la statuizione di primo grado che lo aveva condannato a corrispondere alla Banca di Roma la somma di Lit. 160.316.769 in relazione alla fideiussione omnibus da lui prestata, in favore di detta Banca, a garanzia delle esposizioni debitorie del Calzificio R. (e revocata solo il 13 febbraio ’91), con gli interessi convenzionali inizialmente convenuti tra le parti non già fino all’effettivo soddisfo (come disposto dal Tribunale, la cui sentenza è stata solo per questa parte modificata) bensì fino all’entrata in vigore della legge n. 108/96 stante la eccedenza di quegli interessi rispetto alla misura consentita da detta legge.
Resiste la Banca con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– 1. Con i due motivi di cui si compone l’odierna impugnazione, il ricorrente – senza più riproporre le eccezioni di estinzione (ex art. 1955 c.c.) ed inefficacia (ex art. 10 l. 154/92) della fideiussione, coltivate nelle precedenti fasi di merito – rispettivamente lamenta: a) che la Corte territoriale abbia “acriticamente accettato che il saldo del credito esposto dalla Banca fosse esatto non ostante che egli avesse contestato il debito anche con riferimento al tasso di interessi applicato”; b) che gli stessi giudici abbiano a torto escluso di potersi pronunciare sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, eccepita bensì solo in fase di precisazione delle conclusioni ma attinente a nullità del contratto rilevabile ex officio.
E, per entrambi i profili, denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., oltreché [quanto alla denuncia sub. B)] degli artt. 1421 c.c., 99 e 112 c.p.c..
– 2. La prima censura è infondata.
Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che la prova del tasso convenzionale degli interessi – che la Corte territoriale ha ritenuto operante fino alla data di entrata in vigore della l. n. 108/96 – è stata dalla stessa Corte correttamente desunta dalla documentazione depositata in atti dalla Banca (contratto di c/c ed estratti conto periodici), la quale – diversamente da quanto ora sostenuto dal ricorrente – nelle precedenti fasi di merito non è stata mai da questi contestata per quanto, appunto, attiene alla misura dell’interesse pattuito tra le parti.
– 3. È viceversa fondato il residuo secondo motivo della impugnazione.
Ha effettivamente, infatti errato la Corte milanese nell’escludere la rilevabilità “ex officio”, nella fase di gravame, della nullità della clausola anatocistica (cfr. Sez. un. n. 21095/2004) inserita dalla Banca nel contratto di c/c da cui deriva, nella specie, il credito da essa azionato (in via riconvenzionale) nei confronti del fideiussore (che aveva agito per l’accertamento della insussistenza del credito stesso).
È pur vero, per altro, che il potere conferito al giudice dall’art. 1421 c.c. – di rilevare di ufficio, anche in appello, la nullità del contratto posto a base della domanda – va coordinato, come sottolineato dai giudici a quibus, con il principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e che le esigenze a tali principi sottese, rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda, possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga una difesa dell’altra che non colga (o non abbia comunque tempestivamente dedotto) eventuali aspetti di patologia del negozio.
Ma un tale contrasto si risolve, come già precisato, sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste.
Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all’esistenza, per mancato perfezionamento o per nullità del fatto giuridico, del contratto, dedotto dall’attore a fondamento della domanda, che dunque non condiziona negativamente l’esercizio del potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cass. 22.10.1984, n. 5341; Sez. un. n. 21095/04 cit.).
Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in via riconvenzionale dalla Banca, la quale, se pur rivolta nei confronti del fideiussore, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, di aspetti di nullità di quel contratto il fatto che il fideiussore abbia focalizzato la propria difesa su profili di invalidità della fideiussione e solo tardivamente abbia dedotto in appello il profilo di nullità del contratto, di cui si discute: in ordine al quale ha – si ripete – dunque errato la Corte milanese nel declinare ogni pronuncia.
– 4. Il ricorso va pertanto accolto in relazione (e nei limiti) del suo secondo motivo, con la conseguente cassazione, per questa parte, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte milanese per l’esame della questione di nullità della clausola anatocistica e per l’adozione delle statuizioni conseguenziali.
– 5. Alla stessa Corte si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata nei limiti della misura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Milano.
Roma, 8 giugno 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 OTT. 2005




