Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Assegno sociale e integrazione della prova reddituale in appello: il giudice del lavoro può ammettere documenti indispensabili anche in presenza di preclusioni processuali.
Con la sentenza n. 18924 del 5 novembre 2012, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato l’ammissibilità della produzione documentale in appello nei giudizi previdenziali e assistenziali, quando questa costituisca un’integrazione delle prove già acquisite in primo grado. La Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., il giudice può esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio, anche in presenza di preclusioni o decadenze processuali, qualora le nuove prove siano indispensabili per accertare fatti già allegati o contestati. Nel caso esaminato, la documentazione fiscale relativa ai redditi del coniuge è stata ritenuta ammissibile per verificare il diritto all’assegno sociale e ai relativi incrementi. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la decisione favorevole alla beneficiaria.
LA VICENDA
Una beneficiaria dell’assegno sociale aveva ottenuto il riconoscimento degli incrementi previsti dalla legge mediante documentazione reddituale integrativa prodotta in appello. L’INPS contestava l’ammissibilità dei documenti, non depositati nel giudizio di primo grado. La Cassazione ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’integrazione probatoria.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PREVIDENZA E ASSISTENZA – Assegno sociale – Requisito reddituale – Rito del lavoro – Produzione documentale in appello – Poteri istruttori d’ufficio – Prove indispensabili – Preclusioni e decadenze – Ammissibilità – Condizioni.
Nel rito del lavoro, con particolare riferimento alle controversie in materia previdenziale e assistenziale, il giudice può ammettere, anche d’ufficio e in grado di appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., prove indispensabili all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto controverso, quando le risultanze istruttorie già acquisite offrano significativi elementi meritevoli di approfondimento e i fatti siano stati puntualmente allegati o contestati. L’esercizio di tale potere non è impedito dalle preclusioni o decadenze processuali maturate a carico delle parti, purché l’attività istruttoria costituisca un’integrazione del materiale probatorio ritualmente acquisito e non introduca un’indagine del tutto nuova. Ne consegue che, nelle controversie relative al riconoscimento dell’assegno sociale e dei relativi incrementi, è ammissibile la produzione in appello di documentazione fiscale attestante i redditi del coniuge, qualora essa integri quella già prodotta in primo grado e risulti indispensabile alla verifica del requisito reddituale.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 05/11/2012, n. 18924
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello proposto dall’Inps, ha riconosciuto il diritto di S.A. all’assegno sociale con gli incrementi previsti dalla L. n. 488 del 1998, art. 67 osservando che l’appellata aveva prodotto in appello, ad integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, certificazione dell’Agenzia delle Entrate dalla quale emergeva la titolarità di redditi del coniuge non superiori ai limiti fissati per il conseguimento della pensione da parte dei soggetti inabili, nonchè la mancata percezione di redditi personali assoggettabili ad IRPEF. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo l’Inps lamenta violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, chiedendo a questa Corte di stabilire se “nei giudizi per il conseguimento degli incrementi previsti dalla L. n. 488 del 1998, art. 67, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti atti a provare la sussistenza del requisito reddituale e l’omesso deposito degli stessi contestualmente al deposito di tale atto, determinano o meno la decadenza del diritto alla produzione dei predetti documenti”.
2.- Il ricorso è infondato. Il quesito formulato dal ricorrente deve trovare risposta nei principi più volte affermati da questa Corte (cfr, da ultimi Cass. n. 6753/2012, Cass. n. 3506/2012) secondo cui nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (nel caso deciso dalla prima sentenza, relativa a controversia per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, la S.C. ha ritenuto l’ammissibilità della produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dell’attore e del coniuge, essendo questa meramente integrativa dei documenti già prodotto in primo grado, costituiti dalla certificazione di mancata presentazione dei redditi da parte dell’attore).
3.- Questa Corte ha altresì precisato che all’ammissione d’ufficio delle prove non è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d’ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, conia conseguenza che, in tal caso, non si pone propriamente alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo “la prova “nuova”, disposta d’ufficio, solo l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti della realtà del processo (Cass. n. 2379/2007).
4.- Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sopra indicati, avendo ritenuto che la documentazione prodotta in grado di appello, attinente ai redditi del coniuge dell’appellata, avesse carattere meramente integrativo di quella già prodotta in primo grado, riguardante solo i redditi personali della S., ed osservando che tale produzione si era resa necessaria a seguito delle precisazioni rese dall’Istituto previdenziale solo in grado di appello, secondo cui l’assegno sociale, di cui era titolare l’assistita, non derivava da trasformazione del trattamento assistenziale legato all’inabilità civile, trattamento questo soppresso in epoca anteriore al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della S., con la conseguenza che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare di non superare i limiti di reddito stabiliti per l’accesso all’assegno sociale. Di qui l’ammissibilità della produzione documentale.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2012




