L’assegno di mantenimento deve tenere conto della reale capacità reddituale delle parti e delle mutate condizioni economiche del genitore obbligato
Di Avv. Jennifer Calvello
La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con ordinanza 14 luglio 2025, n. 19288, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato, in linea con la decisione di primo grado, l’obbligo per un padre di versare € 600 mensili per il mantenimento della figlia. La decisione era stata adottata senza adeguatamente valutare il mutamento di situazione lavorativa del padre che aveva comportato un peggioramento della capacità reddituale e, quindi, senza una concreta valutazione comparativa dei redditi dei genitori, in violazione del principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter, comma 4, c.c..
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna che, confermando la decisione del Tribunale di Piacenza, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi S.S. e M.P., stabilendo l’affidamento condiviso della figlia minore con residenza abituale presso la madre. Contestualmente, è stato imposto al padre l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e si è demandato ai servizi sociali il compito di valutare percorsi di supporto per il recupero del rapporto padre-figlia.
Il sig. P., nel proporre ricorso avanti la Suprema Corte, ha lamentato l’ingiustizia della decisione sotto due distinti profili. In primo luogo, ha criticato la conferma dell’affidamento con residenza presso la madre, nonostante la prolungata esclusione del padre dalla vita della figlia, favorita — secondo il ricorrente — dall’inerzia dei servizi sociali incaricati, che per oltre dieci anni non avrebbero adottato misure concrete per garantire la bigenitorialità. In secondo luogo, ha censurato la misura dell’assegno di mantenimento, ritenendola sproporzionata rispetto alla propria capacità reddituale e contraria all’art. 337-ter, comma 4, c.c.
Il ricorrente ha evidenziato come la Corte d’appello avesse erroneamente trascurato il mutamento intervenuto nella sua situazione lavorativa: da socio con reddito incerto, egli era divenuto dipendente con reddito fisso mesile pari a circa € 1.300 – 1.400. Decisione, questa, assunta per fronteggiare una fase di crisi del settore economico in cui operava. Tale passaggio, pur non rappresentando un “peggioramento” in senso tecnico, comportava comunque una sostanziale riduzione della sua capacità contributiva.
Peraltro, oltre al versamento di € 600,00 mensili per il mantenimento della figlia, il ricorrente era altresì gravato dal mutuo per l’abitazione.
Per contro, la madre percepiva redditi doppi (pari a circa € 2.600,00-2.700,00) e godeva della proprietà esclusiva dell’immobile familiare.
Dunque, a fronte di tale divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, il versamento di € 600 mensili da parte del padre appariva manifestamente eccessivo.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha censurato la motivazione della Corte d’appello, ritenuta carente sotto il profilo della corretta applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter, comma 4, c.c. La Suprema Corte ha infatti precisato che l’assegno per il mantenimento deve essere determinato, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, valutando 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, disattendendo i criteri di legge per la determinazione del contributo di mantenimento e valorizzando soprattutto le condizioni dell’affido stante il forte disagio rilevato dai servizi sociali nel rapporto figlia/padre, si era limitata a ritenere irrilevante la nuova condizione economica del padre, giudicandola una scelta personale, senza approfondire se e in che misura tale mutamento avesse inciso sull’equilibrio economico tra le i genitori.
Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, imponendo un nuovo esame da parte del giudice di merito che tenga conto della reale situazione economica dei genitori e dei principi sanciti dalla normativa vigente.
LA MASSIMA
La determinazione dell’assegno di mantenimento per un figlio deve rispettare il principio di proporzionalità secondo le disposizioni dell’art. 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, incluse le variazioni reddituali intervenute. La mancata valutazione comparativa delle capacità economiche delle parti alla luce delle denunce dei redditi costituisce motivo di cassazione della sentenza d’appello.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, ordinanza del 14 luglio 2025, n. 19288
(omissis)
Svolgimento del processo
1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Piacenza ha – con sentenza non definitiva dell’11.8.2021 – dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26.10.2002 da B.B. e A.A. e, con sentenza definitiva del 4.4.2023, disposto l’affidamento condiviso della figlia minore C.C. (nata il 6.4.2006) ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre, demandando al servizio sociale territorialmente competente la valutazione di percorsi di sostegno utili nell’interesse della minore ai fini del recupero del rapporto con il padre e a carico di A.A. il versamento di un assegno mensile di 600 Euro quale contributo per il mantenimento della minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. – Contro la sentenza ha proposto appello il sig. A.A. contestando l’affidamento congiunto della minore con residenza abituale presso la madre pur a fronte della protratta violazione del proprio diritto intrattenere frequentazioni costanti con la figlia e per aver il Tribunale demandato generici compiti di recupero del rapporto col padre a quegli stessi servizi sociali che, nell’arco di più di un decennio non si erano attivati concretamente a tal fine con grave pregiudizio del diritto di C.C., ormai quasi maggiorenne, alla bigenitorialità; inoltre l’appellante ha censurato il capo della sentenza che confermava “l’assegno mensile di mantenimento della figlia in 600 Euro ritenendolo lesivo del principio di proporzionalità di cui l’ comma 4 c.c. atteso che, una corretta lettura delle denunce dei redditi della B.B. avrebbe consentito di appurare la sussistenza di una posizione economica ben più florida della propria”.
3. – La Corte d’Appello – rispetto alle modifiche richieste in punto affido e regime di visita – ha ritenuto che le statuizioni del primo giudice fossero assolutamente condivisibili e pienamente attuative del migliore interesse della figlia, considerato il già disposto intervento dei servizi sociali in un’ottica di recupero di un sereno rapporto con entrambi i genitori, situazione che, considerato l’evidente e perdurante atteggiamento di rifiuto della figlia nei confronti del padre e soprattutto l’ormai prossima maggiore età della stessa, rendeva impossibile, oltre che inopportuna, qualsiasi modifica del regime attuale. Quanto all’assegno, ha ritenuto, da un lato, che fosse condivisibile il ragionamento del primo giudice che aveva evidenziato l’irrilevanza delle intervenute modifiche peggiorative dei redditi del padre, che, per una scelta unilaterale senza provate necessità, aveva modificato il suo rapporto di lavoro all’interno dell’impresa familiare; e, d’altro lato, valorizzato il fatto che la minore viveva in via quasi esclusiva con la madre, ragion per cui appariva sicuramente congruo l’assegno nella misura già disposta all’epoca della separazione quando i tempi di permanenza presso i genitori erano diversi è l’età e le esigenze della minore inferiori, anche rispetto ai redditi delle parti.
4. – Contro la sentenza il sig. A.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo di cassazione. La sig. B.B. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’ 4 co. c. c. con inosservanza del principio di proporzionalità ivi previsto con riferimento al contributo al mantenimento dei figli da prevedersi a carico dei genitori, con riferimento all’obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia C.C., nel frattempo divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Secondo il ricorrente non sono comprensibili i presupposti e le ragioni della affermata irrilevanza di intervenute modifiche peggiorative della sua situazione reddituale, laddove egli non aveva dedotto modificazioni in peius, bensì il fatto di aver dismesso la qualità di socio per assumere quella di dipendente subordinato della società per la necessità di percepire una retribuzione fissa rispetto a quella incerta riconnessa alla mera qualità di socio (tanto più in considerazione della crisi nel settore di attività della società di cui il ricorrente era socio). Lamenta che la conferma del contributo già posto a suo carico nell’ambito della separazione difetterebbe della “proporzionalità” di cui all’ c.c., postulante una concreta e corretta valutazione comparata delle risultanze reddituali-patrimoniali relative ai due genitori, rilevando il divario reddituale esistente nella specie e l’errata individuazione dei redditi delle parti, come risultanti dalla documentazione acquisita agli atti, poiché a fronte di una reddittività media mensile della sig. B.B. pari ad Euro 2.600,00 – 2.700,00, quella del ricorrente si attesterebbe a circa Euro 1.300/1.400,00; inoltre a dette differenze reddituali si dovevano aggiungere l’accertata esclusiva proprietà in capo alla sig.ra B.B. dell’immobile da lei abitato, laddove il ricorrente è, invece, gravato dal peso delle rate di mutuo ipotecario ammontanti a circa Euro. 700,00 mensili per l’acquisto dell’abitazione da lui occupata in via esclusiva (sia pure intestata a lui ed alle due sorelle); sì che, a fronte di una retribuzione di Euro 1.300,00-1.400,00 mensili, il contributo di 600,00 mensili dovuto per il mantenimento della figlia, era ed è di per sé manifestamente eccessivo, soprattutto se raffrontato ai ben maggiori redditi mensili prodotti dalla sig.ra B.B.: in altre parole in presenza di retribuzione percepita dalla madre pressoché doppia rispetto a quella del ricorrente, la determinazione a carico di quest’ultimo di un contributo mensile di Euro 600,00 non poteva che indurre a ritenere – considerata la necessaria partecipazione della stessa madre alle esigenze di vita della figlia e la sua maggiore redditività – che il mantenimento della figlia comporti un ammontare di spesa mensile addirittura superiore alla retribuzione prodotta dal di lei padre. Né poteva giovare la considerazione della corrispondenza di detto contributo a quanto disposto in sede di separazione, ovvero oltre 10 anni prima, oppure ai maggiori aggravi riconnessi alla crescita di C.C. (soddisfatti dalla prevista ripartizione delle spese straordinarie), od ancora all’assunto di presenza di maggior onere di accudimento, cura ed educazione gravante sulla madre che è conseguenza della impedita frequentazione del padre, per evitare la quale, la prima nulla avrebbe mai fatto a tutela della bigenitorialità.
1.1 Il motivo è fondato: la norma invocata, al comma 4, stabilisce che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico “ai fini di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”
Il ricorrente lamenta un’erronea applicazione della norma in punto proporzionalità lamentando che la Corte – quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori – ha confermato in modo incomprensibile la decisione del Tribunale laddove questo aveva ritenuto che fosse mancato il riscontro “di condizioni peggiorative del reddito” del sig. D.D. non avendo egli dedotto un “peggioramento” ma un mutamento delle stesse: la dismissione della qualità di socio per assumere quella di dipendente subordinato della società, proprio per la necessità di percepire una retribuzione fissa rispetto a quella incerta riconnessa alla mera qualità di socio.
Rispetto a detta doglianza la censura appare fondata giacché la stessa sentenza, nel ricostruire i fatti del giudizio, dapprima dà atto che costituendosi nel giudizio di divorzio il sig. D.D. aveva chiesto di determinare in 300,00 Euro (e non in 600 Euro come richiesta da controparte in via confermativa della statuizione vigente dal tempo delle separazione risalente al 2013); quindi, nel riassumere i motivi di ricorso in appello, riferisce che il ricorrente aveva ritenuto la conferma del contributo di mantenimento “lesivo del principio di proporzionalità di cui l’ comma 4 c.c. atteso che, una corretta lettura delle denunce dei redditi della B.B. avrebbe consentito di appurare la sussistenza di una posizione economica ben più florida della propria”, aveva, cioè, invocato una verifica della proporzionalità parametrata ai redditi, su cui all’attualità incideva una mutata situazione di fatto (ovvero la percezione di uno stipendio fisso anziché di utili societari). Tuttavia, la Corte d’Appello – concentrando la motivazione soprattutto sulle condizioni dell’affido stante il forte disagio rilevato dai servizi sociali nel rapporto figlia/padre – ha ritenuto sommariamente i condividere un giudizio di irrilevanza sulle intervenute modifiche peggiorative dei redditi in quanto frutto di una “scelta unilaterale”, e non in quanto non incidenti sulla situazione reddituale delle parti cui la determinazione dell’assegno va – tra altre condizioni – parametrata in funzione di una sua proporzionalità come prevista dalla norma dell’ comma 4 c.c.
9. – Perciò il ricorso va accolto, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in altra composizione, cui va demandata anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 18 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2025.