Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Polizza vita stipulata dall’amministratore di sostegno: la designazione degli eredi legittimi come beneficiari richiede una specifica autorizzazione del giudice tutelare ed è altrimenti annullabile ai sensi dell’art. 412 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25476 del 17 settembre 2026, ha stabilito che l’autorizzazione concessa all’amministratore di sostegno per investire il patrimonio dell’amministrato in una polizza vita non comprende automaticamente il potere di designarne i beneficiari. L’indicazione degli eredi legittimi, in assenza di specifica autorizzazione del giudice tutelare, può infatti alterare la destinazione successoria del patrimonio, sottraendo somme alla successione testamentaria. La designazione eccedente i poteri dell’amministratore è suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 412 c.c., senza necessariamente invalidare l’intero contratto assicurativo. La Suprema Corte ha cassato la decisione d’appello, disponendo il rinvio per un nuovo esame.
LA VICENDA
Un amministratore di sostegno, autorizzato a investire 350.000 euro del patrimonio dell’amministrato, stipulava una polizza vita indicando quali beneficiari gli eredi legittimi. Dopo il decesso, un erede testamentario contestava la designazione, sostenendo che avesse modificato la destinazione successoria delle somme. Respinte le domande nei primi due gradi, la Cassazione riconosceva la fondatezza della contestazione relativa al superamento dei poteri autorizzati e rinviava la causa alla Corte d’Appello.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Poteri dell’amministratore – Contratto di assicurazione sulla vita – Autorizzazione del giudice tutelare all’investimento patrimoniale – Designazione dei beneficiari mediante riferimento agli eredi legittimi – Necessità di specifica autorizzazione – Eccedenza dai poteri conferiti – Annullabilità della designazione ex art. 412 c.c. – Autonomia della clausola rispetto al contratto assicurativo.
In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare all’investimento di somme appartenenti all’amministrato mediante stipulazione di una polizza di assicurazione sulla vita non si estende automaticamente, né implicitamente, al potere dell’amministratore di designare i beneficiari, anche quando tale designazione avvenga mediante il generico riferimento alla categoria degli eredi legittimi. La designazione, ove non specificamente autorizzata, eccede i poteri conferiti all’amministratore di sostegno, potendo determinare una destinazione delle somme difforme da quella prevista dalla successione testamentaria dell’amministrato. Ne consegue che la clausola di individuazione dei beneficiari è suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 412 c.c., su iniziativa dei soggetti legittimati, senza che l’invalidità della designazione comporti necessariamente quella dell’intero contratto di assicurazione sulla vita.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 17/09/2026, n. 25476
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ca.Gi. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Assicurazioni Vita Spa (in seguito Aviva Spa e ora Intesa San Paolo Spa) e Ga.Fi., quale amministratore di sostegno di Lo.Di., dopo il decesso di questi, intervenuto il 26/02/2019 e chiedeva, previa dichiarazione di nullità dell’indicazione del beneficiario o l’annullamento dell’atto, la condanna al pagamento in suo favore della somma di cui alla polizza di assicurazione stipulata dall’avvocato Ga.Fi., nella detta qualità, con Assicurazioni Vita Spa nella quale era indicata quale beneficiaria Lo.Pa., pure ella nipote di Lo.Di. e in via gradata la condanna dell’Amministratore di sostegno al risarcimento dei danni, quantificati nel valore della polizza e comunque della somma al suo riguardo versata, pari a trecentocinquantamila euro.
2. Il Tribunale disponeva la chiamata in causa di Lo.Pa. e della compagnia UnipolSai Spa quale assicuratrice per il Ga.Fi.
3. La causa era istruita documentalmente e all’esito era decisa con sentenza n. 14569 del 2022, di rigetto delle domande del Ca.Gi.
4. Ca.Gi. proponeva appello alla Corte territoriale di Roma.
5. In fase d’impugnazione si costituivano Assicurazioni Vita Spa, Lo.Pa., l’amministratore di sostegno Ga.Fi. e l’UnipolSai Spa
6. Con sentenza n. 6381/2023 del 5/10/2023 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tredici motivi, Ca.Gi.
8. Resistono con controricorsi Intesa San Paolo Spa, che è succeduta a Assicurazioni Vita Spa, Lo.Pa., Ga.Fi. e UnipolSai Spa
9. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
10. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente e la controricorrente UnipolSai Spa hanno depositato memorie illustrative.
11. All’udienza del 2/07/2026, dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, sono intervenuti i difensori di tutte le parti con l’eccezione di Intesa San Paolo Spa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo sono dedotte censure di falsa applicazione degli artt. 1920 e 1921 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure si incentrano sull’avere la Corte di merito ritenuto attinente alla vicenda concreta la sentenza di questa Corte n. 11421 del 2021 in tema di interpretazione della designazione di un beneficiario di un’assicurazione sulla vita operata genericamente dal contraente con riferimento alla categoria degli eredi legittimi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1369 cod. civ. e 404 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l’interpretazione della clausola del contratto di assicurazione sulla vita ove si faceva riferimento al fine dell’identificazione dei beneficiari agli “eredi legittimi” e ne è stata tratta la conseguenza dell’esclusione del Ca.Gi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1920 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere i giudici di merito ritenuto che la designazione del beneficiario del contratto fosse imposta dalla legge e non che essa integrasse un mero elemento naturale del contratto, suscettibile di non essere inclusa.
4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 1920 e 1923 cod. civ. sotto diverso profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per essere la designazione del beneficiario della polizza un atto personalissimo, insuscettibile di essere compiuto dall’amministratore di sostegno, ossia dal Ga.Fi.
5. Con il quinto motivo sono poste censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 409, 411, 412, 898, 1920 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l’essere la designazione del beneficiario un atto personalissimo in relazione alla natura normalmente di liberalità della designazione e in relazione alla capacità di donare dell’amministrato.
6. Con il sesto motivo è contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 409 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La doglianza concerne il rilievo, attribuito dalla Corte d’Appello, al peggioramento delle condizioni di salute del beneficiario, ossia di Lo.Di. quale beneficiario dopo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno: la circostanza è, secondo il ricorrente, giuridicamente irrilevante, perché la misura della capacità residua del beneficiario dell’amministrazione di sostegno si determina esclusivamente in base al decreto di nomina e alle sue successive integrazioni e per avere i giudici di merito disconosciuto che il criterio distintivo fra amministrazione di sostegno e interdizione non dipende dal diverso grado di incapacità propria del soggetto bisognoso di tutela.
7. Con il settimo motivo, per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. è denunciata la nullità della sentenza per avere riconosciuto la piena capacità di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno rispetto alla cura del proprio patrimonio, senza curarsi di coordinare una tale affermazione col contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
8. Con l’ottavo motivo la difesa del Ca.Gi. deduce omesso esame di fatto decisione per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura concerne la mancata disamina del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, nel quale era rappresentato il grave decadimento cognitivo di Lo.Di.
9. Con il nono motivo il ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 409, 411, 412, 1920 e 1921 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e in particolare si concentra sulla natura di atto personalissimo della designazione del beneficiario, che non poteva, quindi, essere realizzata dall’amministratore di sostegno, con conseguente nullità di quella posta in essere dal Ga.Fi.
10. Con il decimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni preliminare al cod. civ., degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione agli artt. 372, 404, 409, 898 e 1920 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l’interpretazione degli atti giudiziari da parte dei giudici di merito e in particolare del decreto del giudice tutelare di autorizzazione dell’amministratore di sostegno all’investimento.
11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 412 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo, proposto in via subordinata, deduce che, essendo Lo.Di. deceduto dopo avere testato, la designazione doveva ritenersi essere stata effettuata per spirito di liberalità e, quindi, non poteva essere posta in essere dall’amministratore di sostegno.
12. Con il dodicesimo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art 112 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancata motivazione sulla domanda di condanna dell’amministratore di sostegno al risarcimento dei danni.
13. Con il tredicesimo e ultimo motivo è pure reiterata la critica all’operato dell’amministratore di sostegno ed è dedotta la violazione dell’art. 410 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
14. Il Collegio ritiene che in via prioritaria debbano essere esaminati il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto essi pongono questioni potenzialmente risolutive e assorbenti, salvo quanto si dirà in relazione ai due ultimi motivi di ricorso.
15. Le censure di cui ai detti due motivi concernono la natura di atto personalissimo dell’atto di individuazione del beneficiario del contratto sull’assicurazione sulla vita e la non comprensione, nell’autorizzazione del giudice tutelare, apposta in data 24/02/2016, ossia lo stesso giorno dell’istanza formulata dal Ga.Fi. nella qualità di amministratore di sostegno, con la formula “Visto si autorizza”, anche dell’individuazione del detto beneficiario. L’istanza dell’amministratore era del seguente tenore testuale “Chiede alla S.V. di essere autorizzato a investire la somma di Euro 350.000,00 nella polizza Aviva soluzione crescita ed. 2015 a basso rischio o titoli di Stato o buoni postali fruttiferi ed altri titoli equipollenti”.
16. Il Collegio reputa i motivi fondati.
La richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila Euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di Lo.Di. e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del g.t.
Il Collegio ritiene che l’atto col quale l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 cod. civ.
Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del Ca.Gi., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del L’Occaso e in forza del disposto dell’art. 412, primo comma, cod. civ.
Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.
Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.
La Corte d’Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: “Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché – in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare – deve ritenersi che nell’autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l’autorizzazione alla designazione del beneficiario”. Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell’amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato.
17. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono, pertanto, accolti.
18. I motivi dal primo al quarto incluso e il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo sono assorbiti, in quanto correlati strettamente al quinto e al sesto.
19. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso sono inammissibili per mancata specifica impugnazione in appello, da parte della difesa del Ca.Gi., della statuizione a lui sfavorevole sulla domanda risarcitoria nei confronti dell’amministratore di sostegno.
20. La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata in relazione ai motivi accolti, ossia il quinto e il sesto, con assorbimento dei restanti, ad eccezione del dodicesimo e del tredicesimo, che sono dichiarati inammissibili.
21. Il Collegio ritiene che il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi è il seguente: “Nel caso in cui l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione a forme di investimento in favore dell’amministrato, l’autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all’arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall’amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 412 cod. civ.”.
22. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato di regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il dodicesimo e il tredicesimo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 2 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.




