Titolo

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addebito

Diritto di Famiglia Giurisprudenza Patavina-Tribunale

Affido super esclusivo o “rafforzato”: indifferenza e disinteresse del padre lo impongono

Con l’affidamento definito “super esclusivo”, a differenza del modello previsto dall’art. 337 quater comma III c.c., anche le decisioni di maggiore interesse per il minore possono essere assunte da un solo genitore senza la previa consultazione dell’altro genitore. Infatti, anche nell’ambito di un affidamento esclusivo in cui la responsabilità genitoriale spetta al genitore affidatario, le scelte più importanti spettano comunque ad entrambi i genitori. Si tratta di decisioni riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione o la fissazione della residenza abituale. Vi è in ogni caso la “possibilità per il Giudice di disporre diversamente rispetto alla regola dell’esercizio congiunto […] fino al punto di escludere il genitore non affidatario dall’esercizio della responsabilità genitoriale su tutte le questioni di maggiore interesse (c.d. affidamento superesclusivo) spogliandolo completamente in questo modo dell’esercizio della responsabilità genitoriale e determinando nella sostanza una sua decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330” (Cfr. Cian – Trabucchi, ed. XII sub. art. 337 quater c.c.).

Tribunale di Padova, decreto del 21.11.2017

Tribunale di Padova

SEZIONE VOLONTARIA

Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:

Francesco Spaccasassi – Presidente rel.

Lucia Martinez – Giudice

Federica Fiorillo – Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento N. 6947/2017 R.G promosso da

C. A., con l’avv. CALVELLO CLAUDIO, come da mandato in atti;

contro

G. I., contumace,

a scioglimento della riserva del 21.11.2017;

*****

Con ricorso depositato telematicamente C. A. esponeva: di aver avuto da luglio 2005 ad agosto 2008 una relazione sentimentale con G. I.; che dalla relazione è nato il … D.; che dal 2008 al 2016 il padre ha incontrato il figlio solo 6 volte; che non ha mai provveduto al suo mantenimento; che nel 2016 si era determinata a presentare ricorso per la disciplina del mantenimento e delle visite; che in tale occasione il G. si era dimostrato disponibile a tenere con sé il figlio la domenica e a versare un contributo di euro 250,00 mensile; che tale disponibilità è stata recepita nel decreto del tribunale del 13.09.2016; che tuttavia il resistente ha continuato nel suo comportamento di totale disinteresse verso il figlio D. che non ha più visto non versando quando stabilito dal tribunale per il mantenimento; che nel tentativo di ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro aveva constatato che si era dimesso in data 6.12.2016.

Tanto esposto chiedeva l’affidamento rafforzato e le sanzioni previste dall’art. 709 ter.

La richiesta di un affidamento “rafforzato” è fondata attesa l’indifferenza e il disinteresse paterni che sono continuati anche dopo la procedura camerale nella quale il G. aveva mostrato segni di un qualche ravvedimento.

In tema di affidamento rafforzato tra altri provvedimenti trib. Milano 20 marzo 2014 : “…Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena 1 anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia)”.

Va poi accolta la richiesta di ammonimento nei confronti del G. stante le gravi inadempienze dello stesso.

PQM

a modificazione delle condizioni stabilite dal tribunale di Padova con decreto del 13.09.2016:

AFFIDA il figlio minore C. D. in via esclusiva alla madre; le decisioni di maggiore interesse per lo stesso D. relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di D.;

ammonisce il padre G. I. dal continuare nella condotta inadempiente;

condanna G. I. al rimborso delle spese in favore di C. A. liquidate in euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre accessori.

Padova, li 21 novembre 2017

IL PRESIDENTE est.

Francesco Spaccasassi

Scarica il Decreto originale in PDF: Trib. Padova Affido Super esclusivo – decreto cron. 964-2018

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