fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Lavoro Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 8933/2009 – Cambio appalto e obbligo di assunzione

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Cambio di appalto e obbligo di assunzione dei lavoratori: la contestazione generica del datore di lavoro equivale alla mancata contestazione dei fatti specificamente allegati.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8933 del 15 aprile 2009, affronta il tema dell’obbligo di assunzione dei lavoratori in caso di cambio di appalto, con particolare riferimento all’onere di contestazione dei fatti allegati in giudizio. La Suprema Corte ribadisce che la contestazione generica o meramente apparente equivale alla mancata contestazione, quando la controparte abbia esposto circostanze precise e puntuali. Tale principio assume particolare rilievo quando i fatti riguardano l’organizzazione aziendale e sono direttamente conoscibili dal datore di lavoro. La Cassazione conferma, inoltre, che l’obbligo di assunzione non può essere limitato temporalmente in assenza di un accordo idoneo a prevederlo e richiama i limiti alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello del lavoro, ai sensi dell’art. 437 c.p.c.

LA VICENDA

Un lavoratore, già dipendente dell’impresa uscente da un appalto, agiva contro la società subentrante per ottenere l’assunzione prevista dal contratto collettivo e il risarcimento del danno. I giudici di merito accoglievano la domanda, riducendo in appello il risarcimento per i compensi percepiti durante un’altra occupazione. La società ricorreva in Cassazione contestando l’onere probatorio, la durata dell’obbligo di assunzione e la quantificazione del danno. La Suprema Corte rigettava integralmente il ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – CAMBIO DI APPALTO – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – ONERE DELLA PROVA – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – CONTESTAZIONE GENERICA O APPARENTE – EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA CONTESTAZIONE – POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE D’APPELLO – LIMITI ALLA PRODUZIONE DOCUMENTALE.

In materia di lavoro subordinato, qualora il lavoratore invochi il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante in un appalto, in applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva, l’allegazione precisa e puntuale dei fatti costitutivi del diritto impone al datore di lavoro convenuto un onere di contestazione specifica. La contestazione meramente generica, consistente nella semplice affermazione che il lavoratore non abbia fornito la prova delle circostanze dedotte, deve equipararsi alla mancata contestazione, rendendo i fatti sostanzialmente incontroversi, specialmente quando essi attengano all’organizzazione aziendale e rientrino nella diretta sfera di conoscenza dell’impresa. L’eventuale limitazione temporale dell’obbligo di assunzione richiede un idoneo fondamento negoziale. Nel giudizio di appello del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 437, comma 2, c.p.c. non consente di superare indiscriminatamente le preclusioni documentali, dovendosi rispettare, secondo il principio applicato nella decisione, i requisiti di indispensabilità e di tempestiva indicazione e produzione dei documenti.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sez. lavoro, Sentenza del 15/04/2009, n. 8933

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.2.2004 il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda proposta da F.C., già dipendente della Penauille Italia spa, ai fini dell’assunzione alle dipendenze della De Vizia Transfer spa, subentrata alla prima nell’appalto conferito alla società datrice di lavoro, condannava ad assumere il ricorrente con decorrenza dall'(OMISSIS) e a corrispondergli le retribuzioni a decorrere dalla stessa data.

Proposta impugnazione, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13.12.2004/17.1.2005, riduceva la condanna al risarcimento del danno, deducendo quanto percepito dall’appellato, nel periodo 26.5.2003 – 11.7.2003, lavorando alle dipendenze di altro datore di lavoro e confermava nel resto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la De Vizia Transfer spa con tre motivi. Resiste F.C. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., la ricorrente rileva che il F., nel prospettare l’inadempimento della società subentrante all’obbligo di assunzione, aveva l’onere di provare, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del contratto collettivo di settore, che la cessazione dell’appalto era avvenuta “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” e che, trattandosi di fatti costitutivi dell’azione, restava irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, l’eventuale mancata o insufficiente contestazione della parte convenuta, e sebbene a ciò si fosse provveduto con la memoria di costituzione di primo grado.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta che i giudici di merito, con motivazione contraddittoria, abbiano rigettato la subordinata richiesta di delimitazione dell’obbligo di assunzione ad un periodo di quattro mesi, rilevando l’assenza di prova in ordine alla circostanza che gli altri dipendenti fossero stati assunti con contratto a tempo indeterminato, nonostante che essa ricorrente avesse esibito i relativi contratti ed avesse articolato anche prova testimoniale sul punto. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 1227 c.c. e art. 437 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver valutato, ai fini della quantificazione del danno, che l’intimato, successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, era stato destinatario di una proposta di assunzione, la quale era stata, tuttavia, ritenuta ininfluente dalla corte territoriale per esser stata la relativa documentazione prodotta solo all’udienza di discussione e per riguardare, in ogni caso, un appalto del tutto distinto da quello in questione e distante circa 200 chilometri dalla residenza del F., omettendo, nondimeno, di considerare che nessuna preclusione poteva ritenersi operante, stanti i poteri della corte ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e che dalla previsione contrattuale non poteva evincersi alcun obbligo in ordine alla determinazione della sede di servizio, rimessa all’accordo fra le parti.

Il primo motivo è infondato.

Per come, infatti, correttamente si avverte nella decisione impugnata, a fronte della puntuale esplicitazione da parte del ricorrente dei fatti condizionanti il diritto allegato (avendo sin dal ricorso introduttivo il F. dedotto che “a decorrere dall'(OMISSIS) la De Vita Transfer è subentrata alla Penauille Italia spa nel suddetto appalto…a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto al precedente”), la società si era astenuta dal prendere posizione sui fatti allegati, rendendoli sostanzialmente incontroversi.

Si afferma in ricorso che la società, costituendosi nel giudizio di merito, aveva dedotto che il F. non aveva “provato …come era suo onere che l’appalto (era) stato rilevato…a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali..”, ma, come è agevole constatare, era stata così operata una contestazione meramente apparente, che senza escludere i fatti allegati, aveva omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, erano nella sfera di conoscenza e di disponibilità dell’impresa subentrata nell’appalto.

Così contravvenendo alla necessità che la contestazione assuma carattere di specificità (cfr. Cass. n. 85/2003), dovendosi la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, equiparare alla mancanza di contestazione, per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative.

E ciò anche a prescindere dalla condivisibile osservazione (cfr.

Cass. n. 10759/2004) che l’adempimento da parte del ricorrente – lavoratore dell’onere di individuare con precisione nel ricorso i fatti allegati, necessario al fine di consentire un’efficace contestazione di essi da parte del convenuto – datore di lavoro, va valutato tenendo conto anche della concreta possibilità del datore di lavoro di avere conoscenza specifica dei fatti allegati, talvolta maggiore rispetto alla conoscenza del lavoratore, trattandosi di fatti attinenti all’organizzazione aziendale.

Anche il secondo motivo è infondato.

Con accertamento di fatto correttamente motivato, e pertanto in questa sede insindacabile, la corte di merito ha appurato che fra le parti sociali non era intervenuto alcun accordo volto a circoscrivere l’obbligo di assunzione ad un periodo di quattro mesi (con contratto a tempo determinato), e che tale efficacia non poteva, comunque, riconoscersi al verbale menzionato in sentenza, sicchè resta esclusa la rilevanza di alcuna ulteriore indagine (in ipotesi omessa).

Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo.

Basti, al riguardo, osservare, a prescindere da ogni altro profilo, che la corte di merito, dato atto che il documento contenente la proposta di assunzione a M. era stato depositato tardivamente, ha fatto corretta applicazione del principio per cui il potere di ufficio del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, può essere esercitato, sempre che si tratti di documenti indispensabili per la decisione della causa, a condizione che gli stessi siano specificamente indicati nel ricorso dell’appellante o nella memoria difensiva dell’appellato e depositati contestualmente a questi (cfr. ad es. Cass. n. 9163/2003; Cass. n. 7845/2003; Cass. n. 15197/2000).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 15,00, oltre ad Euro 2.000,00, per onorario, spese generali, IVA e CPA..

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009

Condividi l'articolo su:

    3277 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)