Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Testimoni residenti all’estero: la rogatoria internazionale non richiede la preventiva citazione davanti al giudice italiano
La Cassazione civile, Sezione I, con sentenza n. 11446 del 19 novembre 1993, ha chiarito che l’assunzione della prova testimoniale di cittadini stranieri residenti all’estero mediante rogatoria internazionale non è subordinata alla preventiva e infruttuosa citazione dei testimoni davanti al giudice italiano. L’art. 204 c.p.c. non prevede tale condizione, né consente di dichiarare la decadenza dalla prova per la mancata intimazione dei testi. La decadenza dalla prova testimoniale può essere pronunciata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. In assenza di una spontanea disponibilità del testimone straniero a comparire in Italia, la rogatoria costituisce lo strumento necessario per acquisirne la deposizione, nei limiti consentiti dai trattati internazionali.
LA VICENDA
Una società tedesca, convenuta per il pagamento di forniture commerciali, eccepiva un controcredito per danni derivanti da precedenti forniture e chiedeva l’escussione di testimoni residenti all’estero. I giudici di merito dichiaravano la decadenza dalla prova per mancata citazione dei testi. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, escludendo l’obbligo di preventiva intimazione prima della rogatoria internazionale.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROVA CIVILE – PROVA TESTIMONIALE – TESTIMONI RESIDENTI ALL’ESTERO – ASSUNZIONE MEDIANTE ROGATORIA INTERNAZIONALE – PREVENTIVA CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE ITALIANO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – DECADENZA DALLA PROVA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA – ARTT. 204 E 250 C.P.C. – ART. 24 COST.
In materia di prova testimoniale nel processo civile, l’assunzione mediante rogatoria internazionale della deposizione di testimoni stranieri residenti all’estero non è subordinata alla loro preventiva citazione dinanzi al giudice italiano, non essendo tale onere previsto dall’art. 204 c.p.c. né da altre disposizioni dell’ordinamento. Ne consegue che la mancata intimazione dei testimoni non può determinare la decadenza dalla prova, potendo questa essere pronunciata esclusivamente nei casi espressamente stabiliti dalla legge, a tutela del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. Salva la spontanea disponibilità del testimone straniero a comparire davanti al giudice italiano, la rogatoria internazionale costituisce lo strumento necessario per acquisirne la testimonianza, nei limiti previsti dai trattati internazionali.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 19/11/1993, n. 11446
(Omissis)
Svolgimento del processo
1. Il fallimento della S.I.Z.U. s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Udine la società Italimport G.M. B.H, avente sede in Nuernberg (Germania) chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 12.735.250, dovuta quale corrispettivo della fornitura di merci, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, esponendo che una precedente fornitura era avvenuta con ritardo rispetto a quanto previsto e la merce inviata risultava danneggiata a causa del precario imballaggio, ed era inoltre di qualità diversa da quella pattuita.
Avendo pagato detta fornitura, aveva inutilmente chiesto alla SIZU l’accredito del controvalore dei danni subiti in L. 14.373.480, per cui aveva sospeso il pagamento della seconda fornitura, essendo creditrice di maggior somma.
Sosteneva che, avendo regolato contabilmente i propri crediti emettendo note di addebiti, il suo comportamento era legittimato dall’art. 1460 cod. civ., essendosi operata la compensazione.
In via istruttoria deduceva prova testimoniale sui ritardi, sui danni alle merci, sulle proteste dei propri clienti per le difformità.
Il giudice istruttore ammetteva capitoli di prova e fissava l’udienza per l’assunzione dei testi.
All’udienza, su istanza dell’attrice, Il G.I. – rilevato che i testi indicati dalla convenuta erano tutti residenti all’estero e che la richiedente non ne aveva disposto la citazione, nè ne aveva domandata l’assunzione per rogatoria dichiarava, perciò la medesima decaduta dalla prova.
Il successivo reclamo avverso detta ordinanza veniva dichiarato inammissibile dal Collegio.
Quindi il Tribunale, con sentenza del 20 giugno 1987, accoglieva la domanda dell’attrice, non ritenendo provato il fondamento dell’eccezione di compensazione.
2. Proponeva appello la Italimport, deducendo che erroneamente era stata dichiarata la decadenza della prova e che la rivalutazione monetaria non poteva essere accordata come invece era stata; in difetto di prova del maggiore danno, non essendo il fallimento un imprenditore.
Ma la Corte di Trieste respingeva sul primo punto il gravame; modificando solo parzialmente (in ordine al dies a quo ed alla misura) la statuizione sulla debenza del maggior danno.
3. Avverso quest’ultima sentenza, depositata il 5 maggio 1989, la Italimport ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria.
Ha resistito la S.I.Z.U con controricorso.
Motivi della decisione
1. I primi due connessi e complementari, e per ciò congiuntamente esaminabili, motivi del ricorso – con i quali si ripropone la questione di ritualità della dichiarazione di decadenza della Italimport dalla prova per testi articolata nel giudizio di primo grado – risultano fondati nei sensi e per le ragioni che si diranno.
Sul punto in contestazione, nel respingere i motivi di gravame, la Corte di Trieste ha invero, in sequenza, argomentato:
a) che – una volta che con ordinanza dell’1 febbraio 1984) la prova della convenuta era stata ammessa sui capitali indicati, con fissazione di termini (30 aprile 84, per il deposito della lista testimoniale e (13 novembre 84) per l’espletamento – il G.I. “non poteva sapere che i testi sarebbero stati cittadini stranieri residenti all’estero”;
b) che, pertanto, la convenuta “avrebbe dovuto o chiedere una modifica dell’ordinanza (quantomeno con istanza contenuta nella memoria indicante la lista testimoniale) ovvero provvedere alla intimazione dei testi per l’udienza fissata”.
c) che detta intimazione era infatti ben possibile, e così la sua notificazione all’estero, avvalendosi della procedura all’uopo apprestata dalla convenzione dell’Aja 15 novembre 65 (ratificata con l. n. 42-81), cui ha aderito anche la Repubblica federale tedesca (Stato di appartenenza dei testimoni per cui si discute);
d) che in conclusione “qualora detta notifica non fosse andata a buon fine o non fosse stata tempestiva (per cause non dipendenti dalla società intimante), all’udienza fissata per l’escussione dei testi, l’Italimport avrebbe potuto chiederne la rinnovazione e, “solo nell’ipotesi di mancata comparizione dei testi regolarmente intimati, il G.I. avrebbe dovuto disporre la rogatoria internazionale”.
La ricorrente replica, appunto, a tutte le riferite argomentazioni della sentenza impugnata, sottolineando in particolare – con riferimenti a quella sub c) – che erroneamente sarebbe stata, nella specie ritenuta applicabile la Convenzione dell’Aja, prevedente la notifica all’estero degli atti giudiziari “della parte”, tra i quali non potrebbero farsi rientrare la intimazioni ex art. 250 c.p.c. che sono invece atti dell’ufficiale giudiziario.
Ora, ritiene questo Collegio che proprio tale ultimo assunto non possa, in realtà, condividersi – essendo duplicamente arbitraria e per ciò erronea la riduttiva interpretazione che pretende, per un verso, di recidere il collegamento, che pur sussiste tra l’intimazione (materialmente effettuata dall’ufficiale giudiziario) e la “parte” nel cui interesse e su cui “richiesta” essa, comunque, è attuata (ex art. 250 cit) e, per altro verso di restringere (con espunzione della suddetta “intimazione”) l’ampia nozione di act judiciar, assunta dalla Convenzione dell’Aja, ai fini della correlativa notifica all’estero – ma che colgono per il resto viceversa, nel segno tutte le residue censure formulate nei due motivi esaminati.
Ed infatti (sub a) ha innanzitutto errato la Corte a qua nell’affermare che il G.I. “non poteva sapere che i testi della convenuta sarebbero stati cittadini stranieri residenti all’estero”, poiché al contrario – come sottolineato dalla ricorrente e come del resto risulta dagli atti – l’indicazione di detti testi era stata operata nella memoria della ITALIMPORT tempestivamente depositata in cancelleria (il 28 e quindi prima del 30 aprile 1984); della quale l’istruttore poteva e doveva prendere visione prima della definitiva ammissione ed assunzione della prova, fissata per la successiva udienza del 13 novembre; (sunb b) ha del pari errato la stessa Corte nell’inferire che “la convenuta, avrebbe dovuto chiedere una modifica dell’ordinanza 1 febbraio 84 del G.I.” per l’assunzione di testi stranieri, in quanto, proprio in calce alla comparsa depositata in adempimento alla suddetta ordinanza, la società aveva (cosa di cui i giudici di merito non sembrano essersi avveduti) formulato istanza perché l’ufficio disponesse rogatoria per l’assunzione di quei testimoni;
(sub d) infine è soprattutto errato in diritto il principio che sorregge tutto l’impalcatura della sentenza impugnata, in parte qua per cui solo in caso di mancata comparizione del teste straniero, regolarmente intimato, potrebbe disporsene l’assunzione per rogatoria.
La pretesa subordinazione del ricorso alla rogatorio alla preventiva ed infruttuosa citazione del teste straniero non trova infatti nessun supporto normativo.
Nè l’art. 204 c.p.c. (che disciplina appunto le “regotorie alle autorità estere-ed ai consoli italiani”) nè alcuna altra norma dell’ordinamento pongono a carico della parte che abbia indicato dei testi stranieri l’onere di citarli per poi disporne l’assunzione per rogatoria. E tanto già basterebbe per escludere che un onere siffatto (incidente sull’ammissibilità della prova testimoniale) sussista, non potendo la decadenza dalla prova essere pronunciata all’infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ciò risolvendosi in una restrizione del diritto fondamentale del cittadino alla tutela giurisdizionale, che trova ineludibile presidio nel precetto dell’art. 24 della Costituzione.
Ma v’è di più, poiché altre indicazioni convergono a fondare, in positivo, la necessità della rogatoria – nei limiti ovviamente consentiti e definiti dai trattati internazionale – ove l’atto istruttorio riguardi cittadini stranieri.
Dal paradigma dell’art. 203 c.p.c. che riguarda l’ipotesi (in scala ridotta) analoga a quella in questione della “assunzione fuori della circoscrizione del Tribunale” si estrae infatti il principio per cui il cittadino italiano deve essere sentito avanti al giudice del luogo di residenza: dal che appunto la regola iuris (sub comma primo art. cit.) per cui “se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale il G.I. delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente, e il presidente consenta, che si trasferisca il giudice stesso”.
Ma, se un tale diritto è riconosciuto al cittadino italiano, è comprensibile che esso sia negato allo straniero; se non altro per il ben maggiore disagio cui esso andrebbe incontro nell’adempiere ad una citazione a comparire avanti al giudice procede.
A parte ciò sta di fatto che la presenza in Italia del teste straniero non sarebbe certo coercibile; per, cui salvo il caso di una sua spontanea disponibilità a comparire avanti al giudice italiano, la rogatoria si conferma l’unico e necessitato strumento giuridico per l’assunzione della correlativa deposizione.
2. L’accoglimento, per quanto detto, dei primi due motivi del ricorso (che travolge la dichiarata decadenza della ITALIMPORT della prova orale) comporta l’assorbimento sia del successivo terzo mezzo (che, sul presupposto di quella decadenza, censura la valutazione di non sufficienza della prova documentale a fornire ex se la contropretesa della medesima società), sia il quarto ed ultimo motivo, relativo ad accessori del credito della S.I.Z.U., che va evidentemente riesaminato nell’an e nel quantum in correlazione all’eventuale (ove comprovato) controcredito della odierna ricorrente.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata per effetto e nei limiti dei motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, la quale – ai fini dell’ammissione ed espletamente della prova articolata dalla Italimport – si uniformerà al principio di diritto come sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione; dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma il 7 aprile 1993.




