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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Cass. Civ. n. 7767/2007 – Azione revocatoria e vendita immobiliare tra coniugi: onere della prova e pregiudizio al creditore

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La vendita di un immobile tra coniugi può essere revocata quando riduce la garanzia patrimoniale del creditore, anche senza determinare l’insolvenza del debitore.

In materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il pregiudizio alle ragioni del creditore non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l’atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Il pregiudizio può derivare anche da una modificazione qualitativa del patrimonio, come la sostituzione di un immobile con denaro. Spetta al creditore dimostrare tale pregiudizio, mentre il debitore deve provare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il credito. Nella vendita tra coniugi, il rapporto familiare e l’esiguità del prezzo costituiscono elementi presuntivi idonei a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio da parte dell’acquirente.

LA VICENDA

Una banca agiva in revocatoria contro la cessione, effettuata da un debitore alla moglie, del 50% della nuda proprietà di un immobile. I giudici di merito dichiaravano l’atto inefficace nei confronti della banca, valorizzando il prezzo irrisorio e il rapporto coniugale. La Cassazione rigettava il ricorso della moglie, confermando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – Atti di disposizione patrimoniale – Eventus damni – Variazione qualitativa del patrimonio – Onere della prova – Alienazione immobiliare tra coniugi – Consapevolezza del pregiudizio – Presunzioni – Art. 2901 c.c.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell’eventus damni non presuppone la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, anche mediante una mera modificazione qualitativa del patrimonio. Grava sul creditore la prova del pregiudizio derivante dall’atto dispositivo, mentre incombe sul debitore l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia ampiamente idoneo a soddisfare le ragioni creditorie. Nel caso di alienazione immobiliare tra coniugi, il rapporto familiare tra le parti e la manifesta esiguità del corrispettivo possono costituire elementi presuntivi della consapevolezza, in capo all’acquirente, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 29/03/2007, n. 7767

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2002 la Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione di R.A. avverso la decisione di primo grado del tribunale di Mondovì in data 20 febbraio 2000, che, nella controversia introdotta dalla Banca Regionale Europea s.p.a., creditrice del marito R.S., aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dell’istituto bancario istante creditore il negozio di cessione della quota del 50% della nuda proprietà dell’immobile, effettuata dal debitore alla moglie.

A conferma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell’azione revocatoria dell’eventus damni e del consilium fraudis, il giudice di secondo grado rilevava che l’alienazione dell’immobile con un corrispettivo solo presunto costituiva lesione del diritto di credito della banca a causa della minore garanzia che offriva il danaro rispetto al bene immobile e che l’onere della prova idonea a fare superare la suddetta presunzione di diminuita garanzia del credito incombeva sul debitore.

Aggiungeva la Corte territoriale che il rapporto di coniugio tra gli stipulanti e la “entità risibile” del dichiarato prezzo di vendita costituivano elementi indizianti presuntivi talmente forti da fare rasentare la certezza della prova della consapevolezza da parte dell’acquirente R.A. del pregiudizio che l’alienazione cagionava alla garanzia del credito della banca.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.A., che ha affidato l’accoglimento dell’impugnazione a due motivi.

Ha resistito con controricorso la Banca Regionale Europea s.p.a. Non ha svolto difese l’intimato R.S..

Del ricorso, trattato in camera di consiglio, il P.M. ha chiesto il rigetto per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione di norma di diritto nonché l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – la ricorrente lamenta che il giudice del merito avrebbe omesso di prendere in considerazione la sentenza con la quale, sulla domanda di altro istituto bancario nei confronti di essi coniugi R. e con riferimento ai medesimi beni immobili oggetto di revocatoria anche nella controversia in esame, il medesimo tribunale di Mondovì, con sentenza confermata in appello, aveva ritenuto infondata e non provata l’analoga azione pauliana.

Sostiene che sarebbero del tutto oscure le ragioni che avevano indotto la Corte di merito a discostarsi da tale precedente giurisprudenziale e a non recepirne le motivate argomentazioni.

Il motivo è inammissibile perché è del tutto generico e, comunque, assolutamente infondato, giacché – escluso che la decisione assunta nell’altra causa tra parti diverse possa venire in rilievo nella presente controversia nella sua valenza di giudicato (non essendone stata dimostrata, peraltro, neppure la definitività della statuizione) – non sono indicate in questa sede, onde difetta il requisito dell’autosufficienza della censura, le prove raccolte nell’altro giudizio che in questo la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare.

Invero, se pure deve ammettersi (ex plurimis; Cass., n. 8096/2006; Cass., n. 8585/99) che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell’unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e da esse desumere elementi di valutazione dei fatti sottoposti alla sua cognizione, occorre, tuttavia, che dette prove gli siano state indicate e di esse, ove se ne lamenti l’omesso esame in questa sede, siano riprodotti il tenore letterale degli atti e dei documenti in cui esse si sostanziano.

Al di fuori dei casi di opponibilità dell’accertamento derivante dal giudicato, le conclusioni di altro giudizio tra parti diverse non possono essere per ciò solo acriticamente recepite in diversa controversia se non per il tramite della utilizzazione delle medesime prove con autonoma valutazione.

Con il secondo mezzo d’impugnazione – deducendo la violazione di norma di diritto e l’omessa o insufficiente motivazione in ordine agli art. 2901 e 2967 c.c. (rectius: art. 2697 c.c.) – la ricorrente denuncia che, in base alla disciplina prevista per l’azione pauliana dall’art. 2901 c.c., era la banca creditrice che doveva fornire la prova che la vendita posta in essere dai coniugi R. aveva reso di fatto più difficile o impossibile il soddisfacimento del suo credito, all’uopo provando che in capo al debitore non esistevano altri beni assoggettabili ad esecuzione. Sostiene, altresì, che analogo onere probatorio a carico della banca creditrice era quello relativo alla dimostrazione del consilium fraudis e che le argomentazioni al riguardo addotte dal giudice del merito sarebbero totalmente sfornite di qualsiasi supporto probatorio.

La censura è manifestamente infondata.

E’ principio consolidato (Cass., n. 8096/2006; Cass., n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass., n. 2792/2002) che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Avendo la sentenza considerato che non ricorre, pertanto, alcuno di tali vizi lamentati con il mezzo di doglianza, la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge e della logica, per un verso correttamente affermando che doveva essere il debitore a dare la prova della possibilità che aveva di garantire idoneamente il credito della banca; per altro verso esponendo, a riprova del consilium fraudis, una situazione paradigmatica di intesa dei contraenti diretta a vanificare la garanzia del credito del terzo. Il ricorso, trattandosi di impugnazione manifestamente infondata, è rigettato con la condanna della soccombente ricorrente a pagare alla banca resistente le spese di questo giudizio liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore della Banca Regionale Europea s.p.a. in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007

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