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Danno non patrimoniale Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 18210/2008 – Danno alla reputazione professionale del medico: risarcimento anche senza condanna penale

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione professionale del medico anche senza accertamento penale del reato.

La Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 18210 del 3 luglio 2008, ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede necessariamente l’accertamento di un reato in sede penale. La tutela prevista dall’art. 2059 c.c. comprende anche la lesione ingiusta di diritti della persona costituzionalmente protetti, tra cui la reputazione e la dignità professionale. Nel caso esaminato, un medico di base lamentava un danno conseguente alla condotta di un’assistente sociale che aveva ritirato i tesserini sanitari di una famiglia assistita. La Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità, in linea di principio, del pregiudizio alla reputazione professionale, anche in assenza di condanna penale, rinviando al giudice di merito per il riesame della controversia.

LA VICENDA

Un medico di base chiedeva il risarcimento dei danni subiti dopo che un’assistente sociale aveva ritirato i tesserini sanitari di una famiglia da lui assistita. Il Tribunale riconosceva il danno morale, mentre la Corte d’appello negava il risarcimento per l’assenza di un reato accertato. La Cassazione cassava la decisione, disponendo un nuovo esame della domanda risarcitoria.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RESPONSABILITÀ CIVILE – Danno non patrimoniale – Art. 2059 c.c. – Diritti inviolabili della persona – Reputazione e dignità professionale – Medico di base – Mancato accertamento del reato in sede penale – Risarcibilità – Sussistenza in linea di principio.

Il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato all’accertamento della responsabilità penale dell’autore dell’illecito, dovendosi interpretare l’art. 2059 c.c. in conformità ai principi costituzionali. Il danno risarcibile non si esaurisce nel danno morale soggettivo derivante da reato, ma comprende anche il pregiudizio conseguente all’ingiusta lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, quali la reputazione e la dignità professionale. Ne consegue che la lesione della reputazione professionale di un medico di base, derivante da una discriminazione ingiustificata e accompagnata dalla perdita di assistiti che lo avevano scelto, può integrare un danno non patrimoniale risarcibile anche in assenza di un accertamento penale del fatto, ferma restando la necessità di verificare in concreto la lesione e il pregiudizio lamentato.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 03/07/2008, n. 18210

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 26 aprile 1991 il Dott. A.G. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone, la assistente sociale C.A. e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni per l’illecito commesso dalla stessa nel settembre 1989 e consistito nel ritiro dei tesserini sanitari di una famiglia di cui il dottore era medico di base. Ne derivava una denuncia per abuso di ufficio, archiviata per amnistia. Si costituiva la C. e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 2 aprile 2000 accoglieva la domanda e condannava la C. a risarcire il danno morale per la somma di 18 milioni ed alla rifusione delle spese. La decisione era appellata dalla C. che ne chiedeva la riforma, sostenendo di aver agito nell’interesse della famiglia nell’ambito di un aiuto psicologico a soggetto alcolista.

L’appellato chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 23 settembre 2002 così decideva: in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello e rigetta la domanda dell’ A., compensando tra le parti le spese dei due gradi.

Contro la decisione; ricorre il medico deducendo due motivi di ricorso illustrati da memoria; non resiste la controparte.

Il PG ha chiesto la trattazione con il rito camerale, ma questa Corte ha ritenuto opportuna la trattazione in udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento in relazione ai dedotti motivi, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.

Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (con riferimento all’illecito civile ed al danno ingiusto da reato (artt. 2043, 2059 c.c., e art. 185 c.p., art. 323 c.p., art. 595 c.p., e artt. 479 e 493 c.p.); nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione su punti decisivi indicati nel corpo del motivo.

Le censure appaiono fondate, anche se, quanto alla prima, la Corte triestina, deliberando nel febbraio 2002 non poteva prevedere il diverso orientamento di questa Corte, espresso nelle note sentenze 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8829, condiviso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 203 del 2003.

E tuttavia l’error in iudicando è consistito nella denegata tutela risarcitoria per la violazione di un bene costituzionalmente protetto (la reputazione professionale del medico di base), in relazione all’art. 2 Cost. (e vedi l’incipit di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 38 del 12 aprile del 1973) sul rilievo (ff 12 della sentenza di appello) che secondo il diritto vigente non era ammesso il ristoro del danno morale, non essendo stato accertato un reato. Dandosi così una lettura restrittiva ed incostituzionale dell’art. 2059 c.c..

Sussiste dunque l’errore di diritto, in via di principio, cui segue la cassazione con rinvio, sul rilievo che il Giudice del riesame dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell’autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto la interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c., comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, specie se di rilevanza costituzionale, quale è l’offesa alla reputazione professionale e della dignità del medico di base, che subisca una discriminazione ingiustificata con perdita della clientela che lo ha scelto(come appare nella fattispecie in esame)”.

Il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato, pur essendo ampio il rinvio, quanto al riesame del merito in ordine alle lesione del diritto della persona da cui deriva il danno non patrimoniale ovvero anche il danno morale da reato (ove sussistente) (Cfr, anche Cass. 15 gennaio 2005 n. 729 e 3 marzo 2004 n. 4359).

Resta così assorbito il motivo inerente al vizio della motivazione, posto che il riesame del merito, comporta la riconsiderazione del fatto storico e del fatto dannoso, iuxta alligata et probata.

La cassazione è con rinvio alla Corte di appello di Trieste, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008

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