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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 1691/2006 – Querela di falso e foglio firmato in bianco: prova per presunzioni e riempimento abusivo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Querela di falso e riempimento abusivo di foglio firmato in bianco: la falsità della scrittura privata può essere dimostrata anche mediante presunzioni.

La Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 20644, depositata il 26 gennaio 2006, ha chiarito che, nel giudizio di querela di falso, la falsità di una scrittura privata può essere dimostrata anche attraverso presunzioni semplici, senza necessità di prove esclusivamente dirette. Il principio trova applicazione quando venga contestato il riempimento absque pactis di un foglio sottoscritto in bianco, ossia la formazione di un documento in assenza di qualsiasi autorizzazione riferibile al contenuto inserito. L’onere della prova grava sulla parte che propone la querela di falso, la quale può utilizzare tutti gli ordinari mezzi probatori ammessi dall’ordinamento. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la falsità della scrittura, rigettando il ricorso principale.

LA VICENDA

Gli eredi del proprietario di un immobile intimavano lo sfratto per morosità al nipote, che opponeva una scrittura privata attestante la cessione di una quota della proprietà e il diritto di utilizzare i locali. Gli eredi sostenevano che il documento fosse stato formato mediante riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco, originariamente destinato a una pratica di condono edilizio. Accertata la falsità della scrittura nei giudizi di merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso del nipote.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROVA CIVILE – DOCUMENTI – SCRITTURA PRIVATA – QUERELA DI FALSO – RIEMPIMENTO DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO – RIEMPIMENTO ABSQUE PACTIS – ONERE DELLA PROVA – PROVA PER PRESUNZIONI – AMMISSIBILITÀ.

Nel giudizio di querela di falso, l’onere di dimostrare la falsità del documento incombe sulla parte che propone la querela, la quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici. Tale principio trova applicazione anche quando la contestazione non riguardi l’autenticità della sottoscrizione, ma il riempimento absque pactis di un foglio firmato in bianco, effettuato in assenza di qualsiasi intesa che legittimi il contenuto successivamente inserito. In questa ipotesi, la prova deve riguardare la mancanza di corrispondenza tra il riempimento del documento e l’autorizzazione conferita dal sottoscrittore, senza che possa ravvisarsi un divieto generale di ricorrere alla prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c..

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 26/01/2006, n. 20644

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato l’11 novembre 1986 C.G., C.A.M. e C.L., nella qualità di eredi di C.S., intimavano sfratto per morosità avanti al Pretore di Chieti a C.R., nipote del de cuius, relativamente ad una unità immobiliare, adibita a studio professionale e dal medesimo locatagli, assumendo il mancato pagamento dei canoni dal luglio 1986. L’intimato si opponeva alla convalida deducendo che con scrittura privata del 6 febbraio 1983, che produceva in giudizio, lo zio, a saldo di pregresse prestazioni professionali svolte a suo favore, gli aveva ceduto una quota pari ad 1/20 del diritto di proprietà dell’immobile di cui faceva parte l’unità immobiliare locata e concesso il diritto di uso della stessa fino alla stipula del rogito notarile.

Le intimanti contestarono tale assunto disconoscendo la scrittura privata e produssero documenti, precisamente una copia di un assegno di L. 900.000 emesso dell’intimato a favore dello zio ed un appunto da lui manoscritto, assumendo che da essi si desumeva che il canone locativo era stato pagato fino al giugno 1986.

A sua volta l’intimato replicò che l’assegno doveva essere imputato al pagamento di materiali acquistati dallo zio e chiese la verificazione della scrittura.

Rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio dal Pretore e rimessa per competenza sul merito la causa al Tribunale di Chieti, la causa venne riassunta da C.R. nell’aprile del 1987, con formulazione – a stare alla sentenza impugnata – di domanda di “accertamento della autenticità della scrittura” nonchè del diritto di proprietà sull’unità immobiliare. La C. e le C. si costituirono e proposero querela di falso avverso la scrittura, insistendo nella domanda di rilascio. La causa veniva istruita con l’assunzione di prove per testimoni e, quindi, con sentenza del 21 febbraio 1994 il Tribunaledichiarò la falsità della scrittura, rigettò le domande proposte dal C. e dichiarò risolto il contratto locativo per inadempimento del medesimo, condannandolo al rilascio dell’immobile ed al pagamento dei canoni maturati successivamente al 1 luglio 1986.

Contro la sentenza veniva proposto appello alla Corte d’Appello di L’Aquila da C.R. e l’appello veniva rigettato con sentenza del 13 dicembre 2001.

2. La motivazione della sentenza si fonda sulle seguenti ragioni:

doveva anzitutto ritenersi – come aveva sostenuto l’appellante – che, nonostante si fossero sovrapposti in primo grado un giudizio di verificazione ed uno di falsità, in ragione del fatto che le attrici avevano contemporaneamente disconosciuto la scrittura e proposto contro di essa querela di falso, l’oggetto del contendere vertesse “esclusivamente sulla riferibilità del contenuto del documento al suo sottoscrittore”; infatti “pur senza entrare (…) nel merito della questione se la proposizione della querela, espressamente diretta a negare quella riferibilità, avesse comportato, o meno, un implicito riconoscimento della autenticità della sottoscrizione del documento, era certo che la tesi della falsità di tale sottoscrizione era stata totalmente abbandonata nel giudizio di secondo grado dalle appellate, le quali avevano impostato le loro difese esclusivamente sull’assunto che la scrittura (…) avesse costituito il risultato dell’abusivo riempimento, da parte di C.R., di un foglio firmato in bianco da C. S., e da questi consegnato al nipote affinchè lo utilizzasse per l’inoltro di una istanza di condono edilizio; lo strumento della querela di falso, d’altro canto, era certamente appropriato, tenuto conto che il dedotto riempimento del foglio in bianco con un atto di cessione di una quota di proprietà di un immobile, anzichè con la predisposizione di una domanda di condono edilizio, in esecuzione del mandato ricevuto, appariva integrare un abuso talmente abnorme da risolversi in un riempimento absque pactis; in conseguenza dell’indicata portata della controversia era esatto, come sostenuto dall’appellante, che mentre nessun onere di dimostrazione dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura gli incombeva, spettava alle appellate fornire la prova dell’asserita falsità della scrittura stessa; non poteva, viceversa, condividersi l’assunto del C. che l’istruttoria svoltasi in primo grado avesse dimostrato l’insussistenza di prove della falsità ed anzi avesse confermato la sua prospettazione; le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado – come ben (aveva) messo in rilievo il Tribunale – apparivano al contrario caratterizzate dalla assoluta inconciliabilità delle dichiarazioni rese, con riguardo ai principali aspetti della questione controversa, dai numerosi testi escussi”, avendo il teste C. detto che la scrittura era stata firmata da C.S. la mattina del 6 febbraio 1983, dopo la sua completa stesura e presso lo studio di C. R., mentre il teste Ci.Ro. aveva riferito che era stata rilasciata in bianco e solo nel 1985 ed i testi D.N., I., R., C.A. e lo stesso C. R. c.l.m.d.q.g.Sabatino @Ciccarelli n.s.

e.a.d.c.t.”.e.(.r.

i.T.n.l.d.r.

i.i.p.o.c.”.p.d.

s.a.q.d.c.v.o.d.p.e.

d.v.t.(.e.a.m.c. a.s.n.t.g.e.a.u.d.p.G. (.c.l.s.r.a.t.

c.a.c.a.c.l.d.

p.d.G.d.p.g.d.c.d.u.

a.m.r.d.Sabatino @Ciccarelli n.q.s.

l.”.Rosario @Ciccarelli ha pagato tutto Giugno 1986 con assegno n. (OMISSIS) di L. 900.000 il mese di Dicembre”, poichè la riferibilità dell’appunto a C.S. (privo di sottoscrizione), “in quanto evidentemente destinato a costituire un promemoria per il suo autore ed a restare nella sua sfera di conoscenza”, non era mai stata posta in discussione da C. R. nel corso del giudizio di primo grado, le cui difese, incentrate solo sulla contestazione del contenuto del documento, presupponevano necessariamente il riconoscimento della sua paternità, mentre il tardivo ripensamento espressosi nel corso dei giudizio di secondo grado non valeva “a privare di valore il pregresso riconoscimento”; d’altro canto il tenore dell’appunto ed in particolare l’espressione “a tutto giugno” non poteva che significare che esso si riferiva a prestazioni di natura periodica e, quindi, al pagamento di canoni di locazione da parte di C.R., mentre l’assunto di costui che l’importo pagato si riferisse al pagamento di una fornitura di materiali edili giustamente era stato disatteso dal Tribunale, sia per essere simile imputazione in contrasto con il contenuto del documento, sia perchè il C., nonostante avesse prodotto copiosa documentazione non aveva dato dimostrazione dell’effettuazione della fornitura; una volta accertato che C.S. aveva continuato a percepire canoni di locazione ancora nel 1985-1986 la sentenza scrive “nel 1995-1996” e che zio e nipote avevano continuato ad operare come se la cessione non vi fosse stata, “l’unica ragione plausibile della mancata utilizzazione degli effetti di un tale contratto era che esso in realtà non fosse stato mai concluso”, mentre priva di verosimiglianza doveva ritenersi la deduzione dell’appellante che lo zio avesse voluto precostituirsi una prova della falsità della cessione; “la constatazione delle predette circostanze” consentiva – a differenza di quel che aveva ritenuto il Tribunale, che aveva definitivamente escluso l’attendibilità di tutti i testimoni escussi – “di rivalutare, e di ritenere conforma al vero, la deposizione resa da Ci.Ro. con riferimento al fatto che negli ultimi mesi del 1985 C.R. ancora versava un canone di L. 150.000 mensili a C.S., ed al fatto che nel settembre di quell’anno quest’ultimo aveva sottoscritto alcuni fogli bollati che aveva consegnato in bianco al nipote affinchè con essi predisponesse una domanda di condono edilizio”, senza che a sminuire l’attendibilità di tale deposizione potesse valere nè la circostanza – evidenziata dall’appellante – che le stesse attrici avevano indicato nell’intimazione di sfratto il canone locativo in L. 30.000 (la sentenza scrive 30.000.000, ma trattasi di evidente lapsus calami), nè la circostanza – evidenziata dal Tribunale – “che il foglio bollato riempito con l’atto (…) impugnato di falso avesse evidenziato, in controluce, un anno di emissione (1982) diverso da quello (1985) della redazione della scrittura”, tenuto conto che era ipotizzabile che le attrici non fossero state messe al corrente dal de cuius della variazione del canone e che non poteva escludersi che il foglio bollato non fosse stato acquistato dal medesimo lo stesso giorno della redazione della scrittura e potesse essere da tempo in suo possesso; poichè era certo (per non averlo messo in discussione il C.) che nessuna istanza di condono era stata redatta a nome del de cuius su fogli bollati, risultando le istanze esibite dalle appellate redatte su moduli prestampati, e che i fogli che Ci.Ro. aveva visto firmare in bianco non erano mai stati restituiti da C.R. nè al de cuius nè alle sue eredi, doveva ritenersi raggiunta la prova del fatto che, come avevano sostenuto le attrici, i fogli stessi erano stati utilizzati dall’appellante per la stesura della scrittura, in quanto “il riconoscimento dell’esistenza di una prova storica a sostegno della tesi della falsità del documento rendeva palese l’inattendibilità delle contrarie deposizioni rese dai testimoni escussi, e privava di rilievo le congetture formulate dall’appellante nel tentativo di fornire prove critiche in favore della diversa tesi da lui sostenuta”; per queste ragioni doveva essere confermata la sentenza di primo grado.

3. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi C.R. nei confronti di C.G., C.A.M. e C.L..

Hanno resistito con un controricorso congiunto soltanto C. A.M. e C.L., che hanno anche svolto ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

A tale ricorso incidentale ha resistito con controricorso C. R..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

2. Il primo motivo di ricorso è testualmente enunciato come “motivi di cui agliartt. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in relazione agliartt. 113,115e116 c.p.c.,artt. 2697e2702 c.c.”.

Si sviluppa, quindi, con una serie di enunciazioni dalla pagina tre per ben sette pagine, dalle quali dovrebbe estrapolarsi la spiegazione della invocazione delle suddette norme.

Nelle pagine tre e quattro si fa un richiamo ad alcune considerazioni relative a risultanze Istruttorie, in forza delle quali il Giudice di primo grado aveva accolto la querela di falso, senza che si precisi e senza che nemmeno sia desumibile in che modo esse rileverebbero ai fini del motivo.

L’esposizione delle ragioni del motivo (cioè della critica alla sentenza) inizia con un incipit che chiude la pagina quattro e apre la cinque, ma si sostanzia nell’annuncio della necessita di alcune considerazioni preliminari.

Queste considerazioni vengono svolte nelle pagine cinque, sei e per metà della pagina sette e si sostanziano nella prospettazione che il thema decidendi riguardo alla scrittura del 6 febbraio 1983 in relazione allo svolgimento delle difese delle resistenti concerneva una querela di falso per riempimento della scrittura absque pactis, il che onerava le parti qui resistenti dell’onere di provare la falsità.

Dopo di che si sostiene che la prova della falsità, “in mancanza di prove certe e dirette sulla falsità stessa” non potrebbe essere ritenuta “sulla base delle sole prove critiche” (scilicet presunzioni) e si assume – riferendosi al giudizio formulato dal Giudice di primo grado – che il Tribunale in mancanza di prova diretta della falsità, avrebbe dovuto rigettare la domanda di falso e non, come invece avrebbe fatto, giudicare sulla base di “ragionamenti di carattere deduttivo, fondati (…) solo su prove critiche, i quali, oltre ad essere intrinsecamente inattendibili, non potevano comunque sostenere l’accoglimento della querela”.

A queste deduzioni segue, a partire dalla seconda metà della pagina sette e fino alla pagina dieci, l’asserto che (sempre) il Tribunale, una volta affermata l’inattendibilità dei testi delle parti, non avrebbe dovuto procedere alla valutazione di tutti gli altri dati che potevano trovarsi acquisiti al processo al fine di accertare se essi consentivano di ricostruire gli avvenimenti.

Solo in chiusura della pagina nove la critica si indirizza verso la decisione della Corte d’Appello, assumendosi testualmente che essa avrebbe errato “nel momento in cui, pur avendo riconosciuto che nessun onere della dimostrazione della autenticità della scrittura incombeva su (esso ricorrente), reintroduceva la possibilità che controparte, dopo aver riconosciuto la sottoscrizione, di contro agli argomenti dianzi integralmente riportati e che valgono qui espressamente come motivi di ricorso, (fosse?) ammessa alla prova di dimostrare l’esistenza di un patto diverso nel riempimento del foglio rispetto a quanto convenuto tra C.R. e C. S., deceduto il (OMISSIS). Tale prova, fallita la querela di falso, è senza alcun senso giuridico, dovendosi trarre solamente le conseguenze di cui all’art. 2702 c.c.”.

2.1. Ora, confrontando le norme di cui è stata enunciata la violazione con l’illustrazione del motivo, emerge:

a) che in essa non si coglie alcun profilo riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5;

b) che, ferma la incomprensibilità del richiamo agli errori che avrebbe compiuto la sentenza di primo grado, posto che ad essa la Corte d’Appello, pur confermandone la statuizione di accoglimento della querela di falso già da essa pronunciata, ha sovrapposto una diversa motivazione (che dovrebbe formare oggetto del motivo di ricorso), detta illustrazione somministra, in definitiva, esclusivamente la prospettazione di una censura di violazione di legge, che si esprime nell’assunto che nel giudizio sulla querela di falso (la cui giustificazione in relazione al caso di specie sotto il profilo della configurabilità di una sostanziale denuncia di riempimento absque pactis – ipotesi di riempimento abusivo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consente la querela di falso, a differenza dell’ipotesi di riempimento contra pactis – non è stata posta in dubbio) l’onere della prova incombente su chi abbia compiuto la denuncia di falso dovrebbe essere assolto soltanto per il tramite della prova diretta e non potrebbe, invece, esserlo in forza della prova per presunzioni.

Ora, la censura appena indicata sub b) (riconducibile, in ipotesi alle norme degliartt. 115e116 cod. proc. civ.ed a quella dell’art. 2697 cod. civ., mentre resta incomprensibile l’evocazione dell’art. 113 cod. proc. civ.) è palesemente priva di pregio, atteso che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che, anche indirettamente vieti l’utilizzazione nel giudizio civile di falso delle presunzioni, al fine di desumere la falsità dal documento impugnato. In particolare, in riferimento all’ipotesi di riempimento absque pactis vertendo la prova del falso sulla dimostrazione che il riempimento del documento è avvenuto in modo tale da non trovare alcuna rispondenza nella legittimazione a procedervi conferita con il relativo negozio, un divieto della prova per presunzioni (semplice) non è individuabile – lo si osserva, pur non avendolo il ricorrente nemmeno sostenuto – per effetto della esclusione prevista per tale prova dall’art. 2729 cod. civ., comma 2, con riferimento ai casi in cui sarebbe esclusa la prova per testi, poichè l’oggetto della prova del riempimento absque pactis non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto o limitazione della prova per testi di cui agliartt. 2721 c.c., e segg..

Tali conclusioni, del resto, trovano conferma nelle decisioni in cui questa Corte si è occupata del problema: si è statuito, in particolare, che nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l’apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore:Cass. n. 4571 del 1993; in senso conformeCass. n. 6050 del 1998, ha deciso che nel giudizio di falso la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso tra il testo ed il suo autore.

Il primo motivo, pertanto, è privo di pregio.

3. Un secondo motivo è prospettato testualmente come “motivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in relazione agliartt. 112,113,115,116 c.p.c., nonchèartt. 2697,2702,2729 c.c.”.

Peraltro, esso è caratterizzato da un’esposizione che non si preoccupa in alcun modo di ricondurre le varie asserzioni con cui si dipana alle norme di cui si denuncia la violazione. Inoltre, l’esposizione spesso si concreta in una critica non alla sentenza impugnata ma alla sentenza di primo grado.

In particolare:

a) nelle pagine del ricorso dalla decima alla dodicesima, dopo avere assunto che nessuno dei testi escussi in primo grado era stato presente al momento della sottoscrizione della scrittura del 6 febbraio 1983 ed era stato presente al riempimento del relativo ed avere fatto un riferimento (peraltro del tutto generico) alla dichiarazione di un non meglio identificato teste (il teste Ci.Ro.?) di cui a verbale del 6 marzo 1991 e alla dichiarazione del teste C.E. (senza stavolta indicarne la sede processuale), si critica la sentenza impugnata per avere dapprima ritenuto che le risultanze probatorie testimoniali, così come aveva sostento il primo Giudice, erano fra loro inconciliabili e, quindi, rivalutato una di esse, senza “fare nessuna graduazione e valutazione delle prove stesse” e – parrebbe – senza considerare che quella del teste C. era di un estraneo e quelle di Ci.Ro. e di D.N.G., rispettivamente dal padre di due delle attrici e dal marito di una di esse: questa critica, che, evidentemente dovrebbe essere riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, si palesa irrispettosa del noto principio di autosufficienza del ricorso perchè fa riferimento a dichiarazioni testimoniali senza riprodurne il contenuto e senza indicarne (salvo il riferimento al verbale del 6 marzo 1991) la sede processuale.

Come tale rende inammissibile il motivo in parte qua, giusta una consolidata ed arcinota giurisprudenza di questa Corte.

b) nelle pagine del ricorso dalla dodicesima alla quattordicesima si critica la sentenza impugnata assumendo in buona sostanza che essa avrebbe erroneamente considerato l’appunto, nel quale si leggeva del pagamento con assegno di L. 900.000, come una scrittura privata, ancorchè non fosse sottoscritto, e che altrettanto erroneamente ne avrebbe addebitato il mancato disconoscimento al ricorrente: tanto la prima deduzione quanto la seconda travisano la motivazione della sentenza impugnata, in quanto essa non ha in alcun modo affermato che l’appunto integrasse una scrittura privata, ma si è limitata a sostenere che era manoscritto dal de cuius ed ha sostanzialmente ritenuto che la provenienza di esso dal medesimo fosse desumibile sulla base dell’apprezzamento del comportamento processuale del qui ricorrente, il quale in primo grado aveva sostenuto che il tenore dell’appunto non si riferiva al pagamento del canone ma non aveva contestato che fosse stato redatto dal de cuius e solo con l’atto di appello aveva svolto siffatta contestazione. La valutazione così espressa dalla Corte d’Appello, lungi dal postulare l’applicazione dei principi regolatori del valore probatorio della scrittura privata prodotta in giudizio e segnatamente un’applicazione erronea, appare espressione della mera valutazione di un atteggiamento processuale del ricorrente, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., comma 2, (che, dopo aver fatto riferimento a comportamenti processuali tipizzati, fa generico riferimento al contegno processuale della parte, fra cui ben può iscriversi il comportamento apprezzato dalla Corte d’Appello) al fine di desumerne argomenti di prova.

c) nella pagina del ricorso quindicesima in fine e nella sedicesima si enuncia che non sarebbe dato comprendere: c1) per quale ragione si sarebbe fatto luogo al pagamento di un semestre anticipato di canone e non al pagamento mensile; c2) per quale ragione si sarebbe fatto luogo, da parte del de cuius ad un appunto a differenza di quanto era avvenuto in precedenza; c3) e per quale ragione le qui resistenti non abbiano prodotto alcuna ricevuta di pagamento del canone per il periodo dalla redazione della scrittura del 6 febbraio 1983 al decesso del de cuius.

Al di là della circostanza che il ricorrente nemmeno sostiene che tali interrogativi dovrebbero servire per evidenziare un’insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia, superando tale carenza e cosi interpretando la doglianza, appare di tutta evidenza che essi sono inidonei ad integrare una valida censura in questo senso.

Invero, la nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il Giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal Giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il Giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal Giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (così Cass. n. 359 del 2005).

Nella specie difetta palesemente la decisività del profilo di censura nel secondo dei significati appena indicati, atteso che il ricorrente non si è preoccupato in alcun modo di spiegare come e perchè gli elementi sopra considerati – da considerarsi oggetto di omessa pronuncia – avrebbero potuto giustificare una diversa soluzione della controversia.

Non senza, comunque, che si debba sottolineare che il profilo del motivo in discorso difetterebbe anche di autosufficienza, là dove non si specifica la sede processuale dalla quale risultavano detti elementi;

d) nelle pagine del ricorso dalla sedicesima alla diciottesima vengono svolte anzitutto considerazioni relative alla motivazione della sentenza di primo grado; delle quali non è dato comprendere il rilievo in funzione di illustrazione del motivo: in particolare, si assume che la provenienza dell’appunto asseritamente manoscritto recante il riferimento al pagamento della somma di L. 900.000, a dire delle qui resistenti riferibile a pagamento del canone, sarebbe stata contestata nella memoria del 18 dicembre 1986 depositata avanti al Pretore, ma non si allega che tale contestazione sia stata mantenuta nel corso dello svolgimento successivo del processo e fino ad investirne con l’atto di appello il Giudice di secondo grado, – il quale ha affermato che nel giudizio di primo grado la provenienza “de qua” non sarebbe mai stata contestata – affermazione che non contrasta con quanto effettivamente risulta da detta memoria (alla pagina sette e non alla sei), prodotta nella fase sommaria del procedimento e, dunque, ben considerabile come estranea al riferimento della sentenza al giudizio di primo grado – e che una contestazione (“un ripensamento”) vi sarebbe stata solo nel corso del giudizio d’appello, circostanza dalla quale ha poi tratto argomento di prova; si osserva poi del tutto assiomaticamente in fine della pagina sedicesima che la Corte d’Appello avrebbe ripetuto l’affermazione del Giudice di primo grado circa l’idoneità probatoria del documento manoscritto a dimostrare il pagamento del canone per il periodo dal gennaio al giugno 1986 e, quindi, la pendenza del contratto di locazione, ma l’assunto è palesemente infondato, in quanto la Corte d’Appello ha svolto un ragionamento probatorio autonomo sul punto: di conseguenza sono meramente assertorie le affermazioni (all’inizio della pagina diciannove) circa i due salti logici che avrebbe compiuto la Corte d’Appello nell’attribuire valore indiziario circa la percezione del canone al manoscritto ancorchè di ignoto autore e circa il pagamento di canoni dopo la scrittura del febbraio 1983;

e) il successivo svolgimento dell’illustrazione del motivo continua con la riproduzione della dichiarazione testimoniale di Ci.

R., fratello del de cuius, alla quale segue, dopo enunciazioni di cui è vano individuare la concludenza, con la deduzione che sarebbe logicamente contraddittoria ed errata l’affermazione con cui la Corte Territoriale, dopo aver svolto i rilievi che l’hanno portata a considerare effettivamente manoscritto dal de cuius l’appunto nel quale si dava atto del pagamento con un assegno fino a tutto giugno 1986 dell’affitto da parte del ricorrente e a rilevare che non avevano trovato riscontro le differenti imputazioni dell’assegno stesso offerte dal ricorrente, ha affermato che “la constatazione” di tali circostanze consentiva di rivalutare la testimonianza del suddetto teste, a differenza di quanto aveva ritenuto il Tribunale.

La critica del ricorrente a tale deduzione viene, peraltro, enunciata sia in modo generico sia tramite lo svolgimento di argomenti specifici, ma sempre per dimostrare l’inattendibilità del teste e non invece per dimostrare, alla stregua dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’esistenza di un vizio di motivazione nel ragionamento in concreto enunciato dalla sentenza impugnata.

In particolare, detta critica non si appunta in alcun modo, nemmeno nel suo profilo generico, sulla circostanza che dalla lettura della sentenza impugnata non emerga la spiegazione del perchè la “constatazione” delle circostanze relative al documento manoscritto ed al pagamento con l’assegno – cioè la ritenuta emergenza in atti della provenienza dell’appunto dal de cuius sulla base dell’argomento di prova desunto dal comportamento processuale del qui ricorrente nonchè il fallimento della prova da parte di costui di una diversa imputazione dell’assegno stresso – dovesse condurre a rivalutare la suddetta testimonianza e, quindi, a considerare attendibile la dichiarazione di un teste che, in precedenza, in accordo con il Tribunale, la stessa Corte d’Appello aveva detto inattendibile, sia pure nel quadro della generale considerazione di tutte la prove testimoniali.

Il profilo del motivo in esame non ai appunta affatto, cioè, sulla mancata indicazione da parte della Corte d’Appello di quella massima d’esperienza che dovrebbe consentire di far discendere, dalla ritenuta attribuzione della provenienza dell’appunto e, quindi, della dichiarazione pro se del de cuius in esso contenuta circa il pagamento di canoni nel dicembre 1985 e dal fatto che l’imputazione del pagamento indicata dal qui ricorrente non sia stata dimostrata, la veridicità della dichiarazione testimoniale del teste Ci.Ro., là dove ha detto di avere assistito nel dicembre del 1985 ad una discussione fra il ricorrente e lo zio in occasione della quale vi fu un accordo per stabilire il canone in L. 150.000 mensili ed ebbe luogo il relativo pagamento con l’assegno di un semestre anticipato.

La sentenza impugnata avrebbe potuto sotto tale profilo essere criticata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè la testimonianza de qua afferisce al completamento della valutazione probatoria che ha portato la Corte d’Appello a ritenere la sussistenza del falso relativamente alla scrittura di cessione del febbraio 1983 e, quindi, ad un fatto principale del giudizio inerente la querela di falso e, per altro verso si connota nel senso della decisività sotto l’aspetto causale, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, per come enunciata dalla Corte Territoriale non regge senza l’apporto della detta testimonianza.

Senonchè, come si è detto, la censura non viene svolta in tali sensi, ma attraverso l’enunciazione (a partire dalla pagina 20 e fino alla pagina 35 del ricorso) di tutta una serie di rilievi, fondati, peraltro, su riferimenti (non considerati dalla sentenza impugnata) ad altre testimonianze e ad altre circostanze di fatto, che sarebbero emerse nel giudizio di merito, svolti, tuttavia, senza rispetto alcuno del principio di autosufficienza dell’enunciazione del motivo di ricorso per Cassazione, ed inoltre prospettati esclusivamente per evidenziare l’inattendibilità del teste, come se questa Corte dovesse, quale Giudice del merito, procedere direttamente al relativo apprezzamento e sostanzialmente imputando alla Corte Territoriale di non averli considerati.

Sotto tale profilo – fermo che questa Corte non può sindacare la sentenza impugnata nei sensi in cui avrebbe potuto esserlo, poichè la prospettazione di una censura ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dà alla Corte di Cassazione il potere di valutare la motivazione esclusivamente in relazione al profilo in cui è stata articolata e non già sotto altri possibili profili che, non dedotti dal ricorrente, emergano dalla va-lutazione della motivazione alla stregua di quanto consentito da detta norma – le lunghe considerazioni svolte dal ricorrente, là dove non impingono in inammissibilità per difetto di autosufficienza, si risolvono in un inammissibile sollecitazione alla Corte ad assumere la stessa funzione che sarebbe stata propria del Giudice di merito, quale Giudice del fatto.

Anche sotto l’ultimo profilo ora esaminato il secondo motivo dev’essere, pertanto, rigettato.

4. con un terzo motivo il ricorrente si duole della “violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in relazione agliartt. 115e116 c.p.c.”, adducendo che, in relazione alle emergenze delle prove per testi in ordine agli accadimenti della mattina del 6 febbraio 1983 ed in particolare al fatto che C.S. non avrebbe potuto abbandonare la casa familiare per recarsi presso lo studio del ricorrente, in ragione di un malessere della moglie, C.G., era stata richiesta l’audizione come di riferimento del Dottor I.V. in ordine ad un’eventuale chiamata per una visita ed alla conoscenza dell’accaduto di quella mattina, al fine di dimostrare che nessuna chiamata vi era stata.

Tale istanza era stata disattesa dal Giudice di primo grado e sarebbe stata ribadita con l’atto di appello, con il quale sulla stessa circostanza sarebbe stato, altresì, dedotto interrogatorio formale della C., del quale, peraltro, si era omessa l’ammissione, già richiesta in primo grado con l’ordinanza resa fuori udienza il 15 marzo 1989.

La Corte Territoriale non avrebbe svolto alcuna considerazione sul punto.

Premesso che è priva di pregio l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso sul punto svolta dalle resistenti, in quanto il ricorrente ha indicato sia la sede processuale in cui ha formulato le istanze istruttorie, sia il contenuto di esse, ancorchè riassuntivamente, si rileva che effettivamente all’udienza del 26 giugno 1991 in primo grado il ricorrente aveva chiesto l’assunzione dell’indicato teste di riferimento. La relativa istanza venne rigettata dal Tribunale con ordinanza riservata del 15 novembre 1991.

Senonchè, dalla lettura dell’atto di appello (cui questa Corte procede in funzione del riscontro del motivo di ricorso afferente ad error in procedendo) emerge che il C. non si dolse in alcun modo con apposito motivo di appello del rigetto dell’istanza da parte del Giudice di primo grado, ma si limitò a riformulare l’istanza (si veda la pagina ventotto dell’atto di appello e precisamente il capitolo n. 2).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso per la parte che si esamina, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello la parte può chiedere l’ammissione di prova nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., se non anche riproporre istanza istruttoria espressamente o implicitamente disattesa dal Giudice di primo grado, senza espressamente censurare – con motivo di gravame – le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 15393 del 2005, da ultimo; in precedenza, ex multisCass. n. 19727 del 2003).

Alla stessa conclusione si deve pervenire relativamente all’omesso esame dell’istanza di interrogatorio formale, atteso che nello steso ricorso si deduce che su di essa il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi con l’ordinanza del 15 marzo 1989.

Anche il terzo motivo di ricorso è, dunque, rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, qualificato come condizionato, le resistenti denunciano “violazione e falsa applicazione degliartt. 769,770e782 cod. proc. civ.”, adducendo che i Giudici di merito non avrebbero esaminato la domanda subordinata volta a far dichiarare nulla la scrittura del 6 febbraio 1983 in quanto essa avrebbe natura di donazione remuneratoria in quanto dal suo contenuto si evincerebbe che nella specie l’alienazione del cespite sarebbe stata in prevalenza espressione di animus donandi, piuttosto – che di una datio in solutum del de cuius per prestazioni professionali svolte dal ricorrente.

Il ricorso è inammissibile, come esattamente eccepisce il ricorrente.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal Giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal Giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di detta domanda o eccezioni (Cass. n. 3341 del 2001, ex multis).

Ed ancora: il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicchè è inammissibile il ricorso proposto dalla parta che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di Appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono stata decise dal Giudice di merito perchè assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al Giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 12680 del 2003); in tema di giudizio di Cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il Giudice di merito non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni riprendono efficacia e vigore con la cassazione della sentenza di merito a si debbono ritenere riproposte dinanzi al Giudice di rinvio se non risulti una diversa volontà della parte (Cass. n. 17201 del 2004).

6. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, atteso la valutazione espressa a proposito dell’ultimo profilo del secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006

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